Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: lo schema
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Introduzione
Dalla composizione negoziata alla liquidazione: la scala degli strumenti del Codice, i criteri di scelta e lo schema comparativo di presupposti, maggioranze, cram down fiscale e omologazione.
La Parte Speciale: scegliere lo strumento giusto al momento giusto
La Parte Speciale costituisce il cuore operativo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
La Parte Generale ha definito i concetti fondamentali, ha stabilito le regole comuni, ha individuato i soggetti, ha descritto il procedimento unitario e ha posto le basi per comprendere come debba essere misurato e distribuito il valore della crisi.
La Parte Speciale affronta ora la domanda decisiva:
che cosa può essere concretamente fatto quando la crisi si manifesta?
La risposta del Codice non è unica.
La crisi può essere ancora reversibile.
Può essere necessario intervenire prima che l'insolvenza divenga irreversibile.
Può essere possibile risanare l'impresa attraverso una trattativa con i creditori.
Può essere necessario ristrutturare il debito attraverso un accordo.
Può essere opportuno sottoporre un piano al controllo giudiziario.
Può essere necessario ricorrere al concordato.
Può essere ormai inevitabile liquidare il patrimonio.
Può, infine, trattarsi non di una grande impresa commerciale, ma di un consumatore, di un professionista, di un imprenditore minore o di una famiglia sovraindebitata.
A ciascuna di queste situazioni corrisponde una diversa combinazione di autonomia privata, consenso dei creditori, controllo giudiziale, protezione del patrimonio e distribuzione del valore.
La Parte Speciale può quindi essere letta come una sorta di scala che accompagna il debitore lungo l'intero percorso della crisi.
Al primo livello si colloca la composizione negoziata.
Il suo presupposto culturale è la tempestività.
L'obiettivo è intervenire quando esiste ancora un'impresa da salvare e un valore da preservare.
Il debitore mantiene la gestione, mentre un esperto indipendente facilita il dialogo con i creditori e verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il sistema cerca, in questo modo, di spostare il momento dell'intervento verso una fase nella quale la crisi non abbia ancora distrutto il valore economico dell'impresa.
Ma la composizione negoziata può condurre anche a esiti diversi.
Il risanamento può riuscire.
Può essere raggiunto un accordo.
Può essere predisposto un piano.
Può essere necessario accedere a uno strumento giudiziale.
Può anche accadere che nessuna soluzione di risanamento sia concretamente praticabile.
In quest'ultima ipotesi il Codice offre il concordato semplificato, istituto che rappresenta una peculiarità del sistema italiano e che si colloca in una posizione intermedia tra la composizione negoziale e la liquidazione giudiziale.
Il concordato semplificato esprime una scelta legislativa particolare.
Il voto dei creditori viene meno.
La proposta passa direttamente al giudizio di omologazione.
Il contraddittorio non scompare, ma si sposta nella fase giudiziale.
Il controllo del tribunale diventa quindi particolarmente importante, perché la semplificazione procedurale deve essere compensata dalla profondità della verifica giudiziale.
Il Codice propone poi strumenti che possono essere utilizzati anche senza l'apertura di una procedura concorsuale in senso stretto.
È il caso del piano attestato di risanamento.
Qui l'autonomia privata raggiunge la sua massima espressione.
Il debitore costruisce il proprio piano, tratta con i creditori e si avvale di un professionista indipendente che verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del progetto.
Il giudice non è necessariamente chiamato a dirigere la procedura.
La protezione deriva, invece, dalla struttura del piano e dall'attestazione.
Il sistema attribuisce così un valore giuridico alla fiducia razionalmente costruita attraverso l'informazione e la verifica professionale.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano un ulteriore passaggio.
Qui l'autonomia privata resta centrale, ma l'intervento giudiziario assume maggiore rilievo.
La crisi viene regolata attraverso un accordo con una parte significativa dei creditori, mentre il tribunale è chiamato a verificarne i presupposti e, in determinati casi, a omologarlo anche in presenza del dissenso del creditore pubblico.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si colloca in una posizione ancora diversa.
È uno strumento fortemente ispirato alla disciplina europea della ristrutturazione preventiva e alla logica delle classi.
La sua caratteristica essenziale è l'unanimità delle classi.
La libertà distributiva è ampia, ma il consenso deve essere raggiunto in tutte le classi.
Ne deriva una particolare combinazione tra autonomia e rigidità: maggiore libertà nel contenuto del piano, ma maggiore esigenza di consenso collettivo.
Il sovraindebitamento apre infine una diversa dimensione.
Il diritto della crisi non riguarda soltanto le grandi imprese.
Riguarda anche la persona.
Il consumatore.
Il professionista.
Il piccolo imprenditore.
L'imprenditore agricolo.
La famiglia.
Il garante personale.
L'impresa non più assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Qui la crisi assume spesso una dimensione diversa.
Non vi è necessariamente un'azienda da salvare.
Talvolta vi è una persona da liberare da una situazione debitoria divenuta strutturalmente insostenibile.
La finalità della disciplina non consiste soltanto nel soddisfacimento dei creditori.
Comprende anche la possibilità di consentire al debitore meritevole di ritornare a una condizione economica nella quale possa ricominciare.
La Parte Speciale mostra quindi la vera natura del Codice.
Non esiste una procedura «migliore» in assoluto.
Esiste uno strumento più adatto a una determinata situazione.
La scelta dello strumento dipende dalla natura del debitore, dal momento nel quale viene affrontata la crisi, dalla presenza o meno di continuità, dalla struttura del debito, dalla composizione del ceto creditorio, dalla qualità dell'attivo, dalla disponibilità di finanza esterna e dalle concrete prospettive di soddisfacimento.
Il diritto della crisi diventa così un diritto di selezione.
Occorre scegliere il momento giusto.
Occorre scegliere lo strumento giusto.
Occorre costruire il piano giusto.
Occorre produrre le informazioni necessarie.
Occorre individuare il valore realizzabile.
Occorre confrontare le alternative.
Occorre, infine, dimostrare che la soluzione proposta è migliore, o almeno non peggiore, rispetto a quella che l'ordinamento imporrebbe in assenza di accordo.
Questo criterio comparativo attraversa tutta la Parte Speciale.
Nella composizione negoziata si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Nel concordato semplificato si confronta la proposta con la liquidazione.
Nel piano attestato si verifica l'idoneità del piano al riequilibrio.
Negli accordi di ristrutturazione si misura la sostenibilità del programma.
Nel PRO il criterio della miglior soddisfazione dei creditori assume una particolare configurazione attraverso le classi.
Nel sovraindebitamento il piano viene confrontato con la liquidazione controllata.
La stessa logica ritorna, con forme diverse, in tutti gli istituti.
La crisi è una situazione comparativa.
Il valore della soluzione non si misura soltanto in assoluto.
Si misura rispetto a ciò che accadrebbe se quella soluzione non fosse adottata.
È questo il filo rosso che collega la Parte Speciale.
E proprio questa prospettiva consente di comprendere anche il ruolo del credito tributario.
L'amministrazione finanziaria partecipa alla crisi come creditore pubblico.
Il suo credito non può essere trattato arbitrariamente.
Ma la sua posizione deve essere valutata all'interno della concreta realtà economica della crisi.
Il confronto tra continuità e liquidazione consente di comprendere quanto il credito pubblico sia effettivamente recuperabile.
La capacità solutoria del debitore non è necessariamente il risultato della somma delle sue capacità economiche storicamente registrate.
Può essere più correttamente ricostruita come capacità dinamica, osservata lungo una traiettoria temporale.
La crisi rende evidente che il valore economico e la capacità di pagamento si muovono nel tempo.
Una ricchezza posseduta ieri può essere stata trasformata in investimenti non più liquidabili.
Un reddito conseguito in passato può essere stato assorbito dalla gestione dell'impresa.
Un patrimonio può esistere sulla carta e non essere immediatamente monetizzabile.
Un'attività può produrre flussi futuri maggiori se conservata rispetto a quanto potrebbe generare se liquidata immediatamente.
La capacità solutoria deve quindi essere ricostruita attraverso una valutazione dinamica.
La metafora della «media mobile» può essere utilizzata, in questa prospettiva, per rappresentare la necessità di osservare nel tempo la concreta capacità del debitore di generare e destinare risorse al soddisfacimento dei creditori.
Non si tratta di trasformare la capacità contributiva in una grandezza retroattivamente modificabile.
Si tratta di comprendere che il diritto della crisi richiede una diversa domanda: non quanto il debitore abbia prodotto in ciascun esercizio, ma quanto possa realisticamente essere destinato al soddisfacimento dei creditori nell'attuale situazione e secondo lo scenario futuro più attendibile.
Da questo punto di vista la Parte Speciale rappresenta il luogo nel quale la teoria diviene applicazione.
Il diritto della crisi non può limitarsi a proclamare la conservazione del valore.
Deve costruire strumenti capaci di realizzarla.
Non può limitarsi a riconoscere la seconda opportunità.
Deve stabilire quando essa sia meritata e come debba essere bilanciata con le ragioni dei creditori.
Non può limitarsi a proteggere il credito pubblico.
Deve verificare quale sia il risultato concretamente conseguibile.
Non può limitarsi a tutelare i creditori.
Deve impedire che, per soddisfare una pretesa individuale o collettiva, venga distrutto un valore superiore a quello che si intende recuperare.
La Parte Speciale è quindi il luogo nel quale il Codice affronta la crisi nella sua dimensione più concreta:
salvare ciò che può essere salvato;
liquidare ciò che non può essere salvato;
distribuire ciò che può essere distribuito;
liberare, quando ne ricorrano le condizioni, chi non può più pagare.
È questa la sequenza che accompagna il lettore nei capitoli che seguono.
Schema degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
| Strumento | Presupposto | Voto / maggioranza | Cram down fiscale | Omologazione |
|---|---|---|---|---|
| Composizione Negoziata (CNC) (Art. 12 CCII) | Condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario con prospettiva di risanamento. | N.D. (Procedura negoziale stragiudiziale basata su accordi). | Sì (Art. 23, c. 2-bis) previa attestazione dell'Esperto e convenienza. | Assente nella fase negoziale; eventuale omologa solo per l'accordo trasfuso in ADR. |
| Piano di Risanamento Attestato (PRA) (Art. 56 CCII) | Stato di crisi o di insolvenza reversibile. | Nessun voto; adesione individuale dei creditori contrattualizzati. | No (Richiede il consenso espresso dei singoli creditori pubblici). | Nessuna omologazione (atto privato registrato e pubblicato). |
| Accordi di Ristrutturazione (ADR) (Art. 57, 60, 61 CCII) | Stato di crisi o insolvenza. | 60% dei crediti (riducibile al 30% negli ADR agevolati ex art. 60). | Sì (Art. 63, c. 2-bis): applicabile se l'adesione è decisiva e la proposta non è deteriore. | Omologazione con decreto del Tribunale (obbligatoria). |
| Piano di Ristrutturazione ad Omologazione (PRO) (Art. 64-bis CCII) | Imprenditore commerciale non sotto-soglia in stato di crisi o insolvenza. | Voto favorevole in tutte le classi con maggioranza di crediti o di teste. | No (Non è ammesso il cram down tra classi se una classe vota contro). | Omologazione con sentenza del Tribunale. |
| Concordato Minore (Art. 74 CCII) | Debitori sovraindebitati (professionisti, minori, agricoli, startup). | 50% dei crediti ammessi al voto (se vi è un'unica classe). | Sì (Art. 80, c. 3): il giudice sostituisce il voto dell'ente s'è determinante e la proposta è conveniente. | Omologazione con decreto del Tribunale. |
| Concordato Preventivo (Art. 84 e ss. CCII) | Imprenditore commerciale non sotto-soglia in crisi o insolvenza. | Maggioranza dei crediti ammessi al voto (o maggioranza delle classi ex art. 109). | Sì (Art. 88, c. 2, c.d. Cram Down Ristrutturativo e trasversale). | Omologazione con sentenza del Tribunale. |
| Concordato Semplificato (Art. 25-septies CCII) | Esito negativo della CNC condotta secondo correttezza e buona fede. | Nessun voto dei creditori. | Sì (Valutazione diretta del giudice sulla convenienza e assenza di pregiudizio). | Omologazione da parte del Tribunale previa verifica di ammissibilità e fattibilità. |
Per approfondire
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
