Sovraindebitamento: disciplina generale e debiti del consumatore
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 6 (parte I)
Il sovraindebitamento nel Codice della crisi: soggetti, organismo di composizione della crisi, procedura familiare, piano del consumatore e procedimento di ristrutturazione dei debiti.
In questo articolo
Il sovraindebitamento e la seconda opportunità
Il sovraindebitamento rappresenta il punto nel quale il diritto della crisi abbandona definitivamente la dimensione della sola impresa per entrare nella dimensione della persona.
È una delle evoluzioni più significative della materia.
La legge fallimentare era costruita intorno all'imprenditore commerciale.
Il Codice costruisce invece un sistema nel quale anche il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale possono trovare uno strumento per affrontare il proprio dissesto.
La ragione è evidente.
L'indebitamento personale può avere conseguenze devastanti.
Una famiglia può essere travolta da un mutuo.
Una persona può perdere il lavoro.
Un professionista può subire un crollo del reddito.
Un piccolo imprenditore può essere colpito da una contrazione del mercato.
Una malattia può trasformare una situazione finanziaria sostenibile in una condizione di insolvenza.
Una garanzia prestata per un familiare o per una società può trasferire sulla persona fisica un debito enorme.
In tutti questi casi la crisi non coincide necessariamente con il fallimento di un'attività economica.
Può essere il fallimento di un equilibrio personale.
La disciplina del sovraindebitamento nasce storicamente da questa esigenza.
Prima del Codice vi era una pluralità di strumenti, introdotti dalla legge n. 3 del 2012 e successivamente modificati.
Il Codice ha ricondotto tali istituti all'interno di un sistema unitario.
La logica, però, è rimasta differenziata.
Il consumatore dispone della ristrutturazione dei debiti.
Il debitore non consumatore può accedere al concordato minore.
Il debitore sovraindebitato può chiedere la liquidazione controllata.
La persona fisica incapiente può, in presenza dei presupposti, chiedere direttamente l'esdebitazione.
La pluralità degli strumenti riflette la pluralità delle situazioni.
Il consumatore non ha necessariamente un'attività produttiva da salvare.
Il professionista può invece avere un'attività da continuare.
L'imprenditore minore può avere beni produttivi.
La famiglia può presentare debiti comuni.
La persona incapiente può non avere alcun patrimonio aggredibile.
Una disciplina uniforme sarebbe quindi inadeguata.
Il capitolo sul sovraindebitamento è anche quello nel quale il principio della seconda opportunità assume la sua forma più evidente.
L'obiettivo non è soltanto liquidare.
È consentire, quando ne ricorrano le condizioni, di uscire dalla spirale dell'indebitamento.
Ma la seconda opportunità non è automatica.
Il sistema deve distinguere il debitore onesto da quello fraudolento.
Deve distinguere la crisi subita dalla crisi provocata intenzionalmente.
Deve distinguere l'incapacità economica dalla sottrazione fraudolenta delle risorse.
Deve verificare la buona fede.
Deve verificare la cooperazione.
Deve verificare la completezza delle informazioni.
Deve verificare l'assenza di atti in frode.
In particolare, la disciplina del consumatore conserva un'attenzione significativa alla genesi del sovraindebitamento.
La valutazione della meritevolezza non può essere meccanica.
Deve considerare l'intera storia del debitore.
La perdita del lavoro.
La malattia.
Le esigenze familiari.
La debolezza psicologica.
Le condotte dei finanziatori.
L'evoluzione del debito.
Il ricorso al credito.
La situazione complessiva.
La crisi personale, come la crisi d'impresa, deve essere osservata dinamicamente.
Anche qui il tempo è essenziale.
Un debito contratto in un determinato momento può essere ragionevole sulla base delle condizioni allora esistenti e diventare insostenibile successivamente per effetto di eventi imprevedibili.
La valutazione della colpa o della meritevolezza deve quindi guardare alla situazione concreta e non soltanto al risultato finale.
Il concordato minore introduce invece una dimensione maggiormente negoziale.
Il debitore propone.
I creditori votano.
L'organismo di composizione della crisi verifica.
Il giudice omologa.
La logica è quindi simile, sotto alcuni aspetti, a quella del concordato preventivo, ma adattata alla realtà del piccolo debitore.
Particolare rilievo assume la possibilità di continuare l'attività.
Il sovraindebitamento non deve necessariamente condurre alla liquidazione.
Un professionista può continuare a lavorare.
Un piccolo imprenditore può mantenere l'impresa.
Un lavoratore autonomo può generare reddito.
La continuità diventa quindi una fonte di soddisfazione per i creditori.
Questa impostazione ribadisce il principio generale secondo cui il reddito futuro può rappresentare un valore economicamente rilevante quanto il patrimonio attuale.
La liquidazione controllata occupa invece il versante liquidatorio.
È la procedura attraverso la quale il patrimonio viene destinato al soddisfacimento dei creditori.
Ma anche qui la disciplina presenta caratteristiche proprie.
Il debitore persona fisica può conservare una parte delle proprie risorse necessarie alla vita.
Il giudice deve stabilire quanto sia necessario al mantenimento.
La procedura deve quindi misurarsi con una questione che nel fallimento tradizionale assumeva una dimensione diversa:
quanto del reddito della persona deve essere destinato ai creditori e quanto deve rimanere al debitore per vivere?
Questa domanda introduce nel diritto della crisi il concetto di soglia minima di esistenza dignitosa.
Il patrimonio non può essere considerato separatamente dalla persona.
Il diritto alla soddisfazione dei creditori deve essere bilanciato con la necessità di garantire la vita del debitore e della sua famiglia.
È qui che il sovraindebitamento si avvicina maggiormente alla logica della capacità contributiva e della capacità solutoria.
Una persona può avere un reddito.
Ma non tutto il reddito è capacità solutoria.
Una parte è necessaria alla vita.
La capacità di pagamento è quindi soltanto quella quota residua che può essere destinata ai creditori senza compromettere le esigenze fondamentali.
Anche la capacità solutoria del sovraindebitato deve essere quindi ricostruita come grandezza dinamica e concreta.
Non coincide con il reddito lordo.
Non coincide con il patrimonio nominale.
Non coincide con la somma delle entrate passate.
È il risultato di una valutazione complessiva che deve tenere conto delle necessità personali e familiari, dei redditi futuri, dei beni liquidabili, dei costi della procedura e delle concrete prospettive di soddisfacimento.
La teoria della «media mobile» trova qui una particolare declinazione.
La capacità di pagamento della persona non è necessariamente quella dell'anno più favorevole.
Non è neppure quella dell'anno peggiore.
È la capacità che emerge dall'osservazione del percorso economico complessivo e dalla previsione ragionevole del futuro, depurata dalle esigenze incomprimibili di vita.
Questo approccio consente di evitare due errori opposti.
Da un lato, considerare ogni debitore come un soggetto che deve pagare tutto perché in passato ha prodotto reddito.
Dall'altro, considerare ogni crisi personale come una ragione automatica per cancellare i debiti.
Il diritto del sovraindebitamento cerca una terza via.
Chiede al debitore di mettere a disposizione tutto ciò che realisticamente può mettere a disposizione.
Ma non pretende ciò che non esiste.
E non pretende ciò che, per essere pagato, costringerebbe il debitore a rinunciare alle condizioni minime della propria esistenza.
Questa logica è particolarmente evidente nell'esdebitazione dell'incapiente.
L'ordinamento riconosce che può esistere una persona che non dispone, né oggi né in prospettiva immediata, di alcuna utilità concretamente destinabile ai creditori.
La risposta non è necessariamente l'abbandono.
Può essere l'esdebitazione.
Ma l'esdebitazione dell'incapiente è una misura eccezionale.
Presuppone l'assenza di frode.
Presuppone l'assenza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento.
Presuppone la trasparenza.
Presuppone la collaborazione.
Il sistema realizza così una delle più profonde trasformazioni culturali del moderno diritto dell'insolvenza.
Il debitore non viene più considerato soltanto come il soggetto che deve pagare.
Viene considerato anche come una persona che, quando non abbia agito fraudolentemente e non possa realisticamente soddisfare i propri debiti, deve poter tornare a una condizione nella quale sia possibile ricominciare.
La seconda opportunità non è quindi una deroga alla responsabilità.
È la conclusione della responsabilità quando è stato fatto tutto ciò che concretamente poteva essere fatto.
Questo vale anche per il debito tributario.
Il sistema non può considerare automaticamente il mancato pagamento delle imposte come prova assoluta di immeritevolezza.
La condotta deve essere valutata nel contesto.
Occorre distinguere il debitore che ha deliberatamente privilegiato altri creditori lasciando sistematicamente l'Erario insoddisfatto dal debitore che, in una condizione di incapienza reale, non ha potuto pagare nessuno o non ha potuto pagare integralmente i propri debiti.
Anche qui il criterio deve essere dinamico.
La storia del debito.
La storia del debitore.
La storia dei pagamenti.
La storia del patrimonio.
La storia del reddito.
La storia delle cause della crisi.
È l'intero percorso che deve essere valutato.
Il sovraindebitamento costituisce dunque il luogo nel quale il Codice manifesta nel modo più evidente la propria dimensione umana.
Il diritto della crisi non riguarda soltanto le imprese che possono essere salvate.
Riguarda anche le persone che devono essere messe nella condizione di ricominciare.
E il criterio che unisce entrambi i mondi è sempre lo stesso:
ciascuno è chiamato a mettere a disposizione ciò che realmente può.
Non ciò che avrebbe potuto possedere.
Non ciò che avrebbe potuto guadagnare in un passato ormai irripetibile.
Non ciò che nominalmente risulta dai documenti.
Ma ciò che, nella concreta traiettoria economica della propria vita o della propria impresa, è ragionevolmente disponibile per il soddisfacimento dei creditori.
È questa la misura della capacità solutoria.
Ed è anche il punto nel quale il diritto della crisi si avvicina maggiormente alla sua funzione più profonda: trasformare una situazione di impossibilità in una disciplina dell'equilibrio, nella quale il debitore offre tutto ciò che può e i creditori ricevono tutto ciò che, realisticamente, il sistema è in grado di produrre.
Ambito soggettivo e disposizioni comuni
419. I debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, in stato di crisi o insolvenza, propongono soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, o la liquidazione controllata, quest’ultima trattata in autonomo capitolo.
Fonti: art. 65, comma 1
420. Alle procedure di sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in tema di giurisdizione, competenza, cessazione dell’attività del debitore e misure protettive e cautelari, secondo lo schema del procedimento unitario di accesso già trattato in parte generale.
Fonti: art. 65, comma 2
421. Nelle procedure di sovraindebitamento la nomina di un attestatore è sempre facoltativa, e i compiti propri del commissario giudiziale e del liquidatore sono svolti dall’organismo di composizione della crisi.
Fonti: art. 65
422. Gli effetti delle procedure di sovraindebitamento si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone.
Fonti: art. 65, comma 4
La procedura familiare
423. Quando i componenti di un medesimo nucleo familiare presentino una situazione di indebitamento comune, i medesimi possono presentare un’unica domanda, e se uno dei componenti non riveste la qualifica di consumatore, alla procedura si applicano le disposizioni relative al concordato minore, salva la disposizione che consente comunque il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo o di finanziamento garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale.
Fonti: art. 66, comma 1, in relazione all’art. 67, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 136/2024
424. Nella procedura familiare le masse attive e passive dei singoli componenti restano distinte, pur essendo ricomprese in un unico progetto di soluzione della crisi, e il giudice, quando le domande non siano contestuali, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
Fonti: art. 66
425. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi, nel caso di procedura familiare, è ripartita tra i componenti in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.
Fonti: art. 66, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 136/2024
Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il piano
426. Il consumatore in stato di sovraindebitamento propone, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei propri debiti fondato sulla capacità reddituale, anche futura, che non richiede l’assenso dei creditori ed è approvato dal tribunale con decreto di omologazione.
Fonti: art. 67, comma 1
427. Il piano può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, mantenendo fermo il beneficio del termine, purché il debitore non sia in una situazione di sovraindebitamento con riferimento a tali rate.
Fonti: art. 67, comma 5
428. Il piano può altresì prevedere la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché da operazioni di prestito su pegno.
Fonti: art. 67
429. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché non in misura inferiore al valore realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attestato dall’organismo di composizione della crisi.
Fonti: art. 67, comma 4
Procedimento, domanda e omologazione del piano del consumatore
430. Il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Fonti: art. 67
431. La domanda è presentata dall’organismo di composizione della crisi per conto del debitore, che allega l’elenco dei creditori con l’indicazione delle cause di prelazione e delle garanzie, l’elenco dei beni e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, e l’attestazione di fattibilità del piano.
Fonti: art. 68, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 quanto all’estensione del periodo di osservazione degli atti dispositivi
432. L’organismo verifica se il finanziatore abbia tenuto conto, al momento della concessione del credito, del merito creditizio del debitore, parametrato all’assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE, ai fini della valutazione di meritevolezza richiesta per l’accesso alla procedura.
Fonti: art. 68, comma 3
433. L’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, dà notizia dell’incarico stesso all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore.
Fonti: art. 68
434. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Fonti: art. 68
435. Sono altresì ostative all’accesso alla procedura la circostanza che il debitore abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o per due volte, quali indici di una condotta imprudente.
Fonti: art. 69
436. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento, anche omettendo di valutare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, non può presentare osservazioni al piano, né reclamo avverso l’omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Fonti: art. 69, comma 2
437. Il piano non è omologato quando il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche tramite un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salva la possibilità per il tribunale di tenere conto, ai fini della valutazione di meritevolezza, dell’eventuale corresponsabilità del creditore che non abbia diligentemente valutato il merito creditizio.
Fonti: art. 69, commi 1 e 2
438. Il tribunale, verificata l’assenza di cause ostative e la fattibilità del piano, lo omologa con decreto, che produce, tra l’altro, l’effetto esdebitatorio per la parte di debiti non soddisfatta, salvo il caso di sopravvenienze attive rilevanti nei quattro anni successivi.
Fonti: art. 70, commi 1 e 4
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
