Concordato preventivo: accesso, domanda con riserva, piano e attestazione
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 7 (parte I)
Dal ricorso alla domanda con riserva, dall’abuso dello strumento al piano e all’attestazione: miglior soddisfacimento dei creditori, valore di liquidazione, ammissibilità e surplus concordatario.
In questo articolo
Il concordato preventivo: funzione e logica
Il concordato preventivo occupa una posizione centrale nel sistema del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
È la procedura nella quale la crisi dell'impresa viene affrontata attraverso una proposta del debitore sottoposta al controllo del tribunale e alla valutazione dei creditori.
Rappresenta, per questo, uno dei punti di equilibrio più sofisticati tra autonomia privata e autorità giudiziaria.
Il debitore non perde immediatamente la gestione dell'impresa.
Non viene automaticamente spossessato.
Continua, in linea generale, a esercitare l'attività.
Ma la sua autonomia viene sottoposta a un sistema di vigilanza e di autorizzazione.
I creditori, a loro volta, non sono semplici destinatari passivi della procedura.
Partecipano alla formazione della decisione.
Votano.
Possono presentare proposte concorrenti.
Possono contestare.
Possono opporsi.
Possono, entro i limiti previsti dal sistema, concorrere alla definizione stessa del destino dell'impresa.
Il concordato preventivo rappresenta quindi una procedura collettiva nella quale il destino dell'impresa viene sottratto, almeno in parte, alla dimensione esclusivamente privata e viene sottoposto a una decisione organizzata secondo regole concorsuali.
La sua storia è quella della progressiva trasformazione del concordato.
Il modello originario della legge fallimentare era molto più rigido.
Nel tempo il concordato è divenuto progressivamente più flessibile, passando da una concezione nella quale il debitore doveva proporre una soluzione sostanzialmente predeterminata a una disciplina nella quale la libertà del contenuto della proposta è molto più ampia.
Il legislatore ha progressivamente valorizzato la continuità aziendale.
Ha ampliato la possibilità di soddisfare i creditori attraverso strumenti diversi dal pagamento monetario.
Ha introdotto le classi.
Ha rafforzato il ruolo del professionista indipendente.
Ha introdotto e progressivamente ampliato i meccanismi di cram-down.
Ha riconosciuto la possibilità che anche i soci siano coinvolti nella ristrutturazione.
Ha disciplinato il cross-class cram down e la ristrutturazione trasversale.
Il risultato è un istituto profondamente diverso dal concordato tradizionale.
La trasformazione più importante riguarda la funzione economica.
Il concordato non è più soltanto uno strumento per evitare il fallimento.
È uno strumento per realizzare la migliore soluzione possibile della crisi.
La differenza è sostanziale.
Nel primo modello la procedura era concepita come un'alternativa alla liquidazione.
Nel modello attuale la liquidazione è diventata il termine di confronto.
Il concordato deve essere valutato sulla base del risultato che produce rispetto a ciò che i creditori otterrebbero nella liquidazione giudiziale.
Il confronto con l'alternativa liquidatoria diventa così uno dei criteri fondamentali dell'intera procedura.
La continuità aziendale rappresenta, sotto questo profilo, la maggiore innovazione.
L'impresa può continuare.
Può continuare direttamente.
Può continuare indirettamente.
Può essere trasferita a un altro soggetto.
Può essere mantenuta attraverso un affitto d'azienda.
Può essere riorganizzata.
Può essere separata in rami.
Il valore non coincide più necessariamente con i beni.
Il valore può essere prodotto dalla combinazione organizzata di beni, persone, contratti, clientela e capacità produttiva.
La continuità diventa così una possibile fonte di valore eccedente quello ottenibile attraverso la liquidazione.
Il Codice distingue, in questa prospettiva, tra il valore di liquidazione e il valore eccedente prodotto dalla continuità.
La distinzione è di importanza decisiva.
Il valore di liquidazione rappresenta ciò che i creditori potrebbero ottenere attraverso la dismissione del patrimonio.
Il valore eccedente rappresenta invece ciò che l'impresa è capace di generare continuando a operare.
La disciplina distributiva si fonda sulla distinzione tra queste due grandezze.
Da una parte resta la tutela delle cause legittime di prelazione.
Dall'altra viene riconosciuta maggiore flessibilità nella distribuzione del valore prodotto dalla continuità.
Questa architettura rende il concordato una procedura nella quale diritto ed economia sono inseparabili.
Non basta conoscere le norme.
Occorre saper valutare il patrimonio.
Occorre comprendere il piano industriale.
Occorre comprendere i flussi finanziari.
Occorre valutare il mercato.
Occorre costruire scenari.
Occorre comprendere il valore di un'azienda in funzionamento.
Occorre misurare il valore che verrebbe distrutto dalla liquidazione.
Occorre determinare il valore che potrebbe essere prodotto dalla continuità.
Il concordato preventivo è quindi anche una procedura di valutazione economica.
Il professionista indipendente assume, in questo sistema, una funzione essenziale.
La sua attestazione deve dare credibilità al piano.
Deve verificare la veridicità dei dati.
Deve valutare la fattibilità.
Deve, nei casi previsti, verificare la funzionalità della continuità al miglior soddisfacimento dei creditori.
Il commissario giudiziale svolge poi una funzione di vigilanza e informazione.
Il tribunale esercita il controllo di legalità e, nei casi stabiliti dalla legge, il controllo sulla regolarità della procedura e sulle condizioni dell'omologazione.
I creditori assumono la decisione economica attraverso il voto.
Il sistema costruisce quindi una complessa divisione delle funzioni.
Il debitore conosce l'impresa.
Il professionista verifica.
Il commissario controlla.
I creditori decidono.
Il tribunale omologa.
Nessun soggetto, da solo, determina il risultato.
La procedura è il luogo nel quale le diverse funzioni vengono coordinate.
Particolarmente importante è l'evoluzione del rapporto tra debito e creditori pubblici.
Il credito tributario rappresenta spesso una parte significativa del passivo.
La sua disciplina ha conosciuto un'evoluzione profonda.
La transazione fiscale e i meccanismi di cram-down hanno progressivamente ridotto la possibilità che il voto del creditore pubblico costituisca un veto assoluto alla ristrutturazione.
La ragione economica è evidente.
Se il credito erariale è destinato a essere recuperato solo in minima parte attraverso la liquidazione, il suo rifiuto di una proposta più conveniente rischia di distruggere valore senza produrre un maggior recupero.
Il problema si sposta quindi dalla titolarità formale del credito alla sua capacità concreta di realizzazione.
Qui torna il concetto di capacità solutoria.
Il concordato deve misurare le risorse concretamente disponibili.
Deve misurare il reddito futuro.
Deve misurare il patrimonio.
Deve misurare i flussi.
Deve misurare il valore della continuità.
Deve confrontare questi dati con l'alternativa liquidatoria.
Il creditore non deve necessariamente ricevere l'importo nominale del proprio credito.
Deve ricevere ciò che, secondo la disciplina applicabile, è possibile garantire in concreto e, soprattutto, non meno di quanto gli spetterebbe nello scenario alternativo.
Questa è la logica della convenienza.
Ed è anche la ragione per cui la transazione fiscale può essere letta, in chiave sistematica, non soltanto come una riduzione del debito pubblico, ma come uno strumento di più precisa determinazione del risultato concretamente ottenibile dal creditore pubblico.
La stessa idea della capacità solutoria dinamica acquista qui particolare rilevanza.
Un'impresa può avere avuto anni di forte redditività.
Può avere accumulato un debito fiscale rilevante.
Può trovarsi oggi in una situazione profondamente diversa.
Il sistema deve quindi evitare due errori.
Il primo è considerare l'intera capacità economica storica come ancora integralmente disponibile.
Il secondo è considerare l'incapacità attuale come automaticamente sufficiente a cancellare il debito.
La corretta valutazione deve passare attraverso la ricostruzione della traiettoria economica dell'impresa.
La «media mobile» della capacità solutoria rappresenta, in questa prospettiva, una metafora utile per ricordare che il valore da destinare ai creditori deve essere ricostruito osservando il tempo, la continuità, la capacità produttiva e la reale sostenibilità finanziaria.
Il concordato preventivo rappresenta quindi la forma più articolata di regolazione negoziata della crisi.
È una procedura nella quale il mercato e il tribunale collaborano.
È una procedura nella quale il valore non viene soltanto liquidato, ma può essere conservato e prodotto.
È una procedura nella quale la continuità e la liquidazione possono convivere.
È una procedura nella quale il diritto deve costantemente confrontarsi con l'economia.
E proprio per questo il concordato preventivo può essere considerato il luogo nel quale il moderno diritto della crisi esprime in modo più compiuto la propria trasformazione:
dalla conservazione della forma giuridica alla conservazione del valore;
dalla tutela statica del patrimonio alla gestione dinamica dell'impresa;
dal diritto del singolo creditore alla disciplina collettiva del valore;
dal conflitto individuale alla decisione organizzata.
La domanda centrale resta sempre la stessa:
che cosa conviene fare, oggi, per ottenere domani il migliore risultato possibile per tutti i creditori?
Domanda e procedimento di accesso
513. Il procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ivi compreso il concordato preventivo, si propone dal debitore con ricorso al tribunale del luogo in cui ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale.
Fonti: artt. 26, 27 e 37
514. Il ricorso indica l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ed è sottoscritto dal difensore munito di procura; per le società la domanda è approvata e sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza, sulla base di una decisione degli amministratori o dei liquidatori risultante da verbale notarile e iscritta nel registro delle imprese.
Fonti: art. 40, comma 2, e art. 120-bis
515. La domanda, comunicata al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito e iscritta nel medesimo termine, è trasmessa al pubblico ministero unitamente ai documenti allegati.
Fonti: art. 40
516. Il debitore che chiede l’accesso al concordato deposita le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi o degli anni precedenti, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, una certificazione sui debiti fiscali, contributivi e assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e l’elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su beni in suo possesso, oltre a una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Fonti: art. 39, commi 1 e 2
517. L’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato preventivo, salva la persistenza, per un anno dalla cancellazione, dell’obbligo di mantenere attivo il proprio domicilio digitale.
Fonti: art. 33, comma 4
Domanda con riserva e abuso dello strumento
518. Il debitore può depositare la domanda con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, e in tal caso il tribunale, con decreto, fissa un termine tra trenta e sessanta giorni dall’iscrizione della domanda, prorogabile su istanza motivata fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di un progetto di regolazione della crisi concretamente idoneo, nomina il commissario giudiziale, dispone gli obblighi informativi periodici a carico del debitore e ordina il versamento, entro dieci giorni, delle somme necessarie alle spese di procedura.
Fonti: art. 44
519. La reiterazione della domanda con riserva priva di elementi di novità rispetto al tentativo di composizione della crisi già esperito, quando sia diretta unicamente a beneficiare delle misure protettive e a procrastinare l’apertura della liquidazione giudiziale, integra un abuso dello strumento concordatario e ne giustifica il rigetto.
Fonti: Cass. n. 17164/2022 e Trib. Milano 25.9.2025
520. La decisione della corte d’appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato già resa dal tribunale, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ancorché adottata con la forma della sentenza anziché del decreto, non è soggetta a ricorso straordinario per cassazione, non avendo carattere decisorio, poiché il relativo procedimento non presuppone l’esistenza di una controversia tra le parti, ma la sola audizione del debitore, dei creditori istanti per la liquidazione giudiziale e del pubblico ministero, e la statuizione così assunta incide su diritti soggettivi senza tuttavia decidere su di essi con l’efficacia propria del giudicato; il decreto della corte d’appello ha natura definitiva e non è soggetto a un diverso mezzo di impugnazione, restando comunque riproponibile la domanda al verificarsi di un mutamento delle circostanze.
Fonti: Cass. 12 novembre 2025, n. 31176; Cass., Sez. Un., n. 27073/2016
521. Diversamente dalla legge fallimentare, che vietava la riproposizione della domanda prenotativa quando il debitore, nei due anni precedenti, avesse presentato altra domanda in bianco cui non avesse fatto seguito l’ammissione alla procedura, il codice della crisi non contempla un divieto espresso di ripresentazione della domanda con riserva all’esito della rinuncia a una precedente istanza, sicché la riproposizione è ammissibile senza limiti temporali, purché non si traduca in un abuso dello strumento concordatario, da verificare in concreto avuto riguardo al comportamento processuale del debitore.
Fonti: Trib. Brescia 1° febbraio 2024; Trib. Torre Annunziata 12 giugno 2025
522. L’abuso non ricorre per il solo fatto della reiterazione della domanda, ma richiede che la ripresentazione sia stata assunta in modo continuativo, con ripetizione smisurata e priva di seguito, e resta configurabile in astratto quando ai rilievi giudiziali sulla ammissibilità della precedente istanza non abbia fatto seguito alcuna necessaria integrazione del piano o della documentazione prodotta; parte della giurisprudenza di merito considera invece inammissibile la domanda che sia stata riunita a un’analoga istanza precedente confluita in un procedimento unitario avviato su ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, anteriormente alla decisione finale sull’istanza di concordato, poiché diversamente si consentirebbe al debitore di paralizzare indefinitamente le richieste liquidatorie mediante la sola presentazione di nuove domande.
Fonti: Trib. Lucca 19 ottobre 2023
523. Il tribunale revoca il termine concesso con la domanda con riserva quando accerta situazioni di frode, una grave violazione degli obblighi informativi o l’omesso versamento delle spese di procedura nel termine perentorio.
Fonti: art. 44
524. Dal deposito della domanda e fino al decreto di apertura il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, restando inefficaci nei confronti dei creditori anteriori gli atti compiuti senza autorizzazione, ivi incluso il conferimento di incarichi professionali.
Fonti: art. 46 e Trib. Ferrara 28.5.2024
Il piano di concordato e l’attestazione
525. Il piano di concordato contiene l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, la descrizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori, l’esposizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o insolvenza, l’indicazione delle strategie di intervento e dei tempi necessari ad assicurare il risanamento, e il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, corrispondente al valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni e dei diritti del debitore.
Fonti: art. 87, comma 1
526. Il piano indica altresì le azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili, segnalando tra queste quelle proponibili solo dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale, nonché i tempi delle attività da porre in essere per l’esecuzione e gli strumenti idonei ad assicurare l’adempimento della proposta in caso di scostamento rispetto alle previsioni.
Fonti: art. 87, comma 1
527. L’omissione del valore di liquidazione nel piano si traduce in una violazione del contenuto minimo prescritto dalla legge e rende la domanda inammissibile, poiché quel valore assolve alla funzione informativa necessaria al consapevole esercizio del voto e, nel concordato in continuità, costituisce il parametro di legittimità della proposta fondata sulla regola della priorità relativa.
Fonti: Trib. Milano 12.2.2026
528. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e, in caso di continuità, anche la funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori; l’attestazione deve essere aggiornata in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Fonti: art. 87
Miglior soddisfacimento dei creditori e valore di liquidazione
529. Il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori si impone, a pena di inammissibilità, anche nel concordato in continuità aziendale indiretta, e ricomprende l’ipotesi in cui l’azienda risulti già affittata al momento della domanda, restando irrilevante che la relativa attività sia esercitata da un terzo o direttamente dal debitore; il tribunale verifica pertanto, sulla base dell’apposita attestazione, l’esistenza di un surplus concordatario, inteso come incremento dell’attivo rispetto all’alternativa fallimentare che si traduce in una maggiore disponibilità di attivo concordatario a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate a favore delle singole classi.
Fonti: Cass. n. 11220/2025
530. Tale verifica non si confonde con il sindacato di fattibilità economica, che attiene alla manifesta inattitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato, né con la valutazione di convenienza, di spettanza esclusiva dei singoli creditori e di natura soggettiva.
Fonti: Cass. SS.UU. n. 1521/2013; Cass. nn. 19233/2023, 1393/2024, 21336/2024, 23280/2024, 25919/2024
Ammissibilità, legalità sostanziale e surplus concordatario
531. Il giudizio di ammissibilità svolto per l’apertura della procedura si estende al contenuto del piano e alla determinazione del valore di liquidazione, con uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello dell’omologazione, e non si limita alla regolarità formale della domanda e alla completezza dei documenti.
Fonti: art. 87, comma 1, lett. c; Cass. n. 9605/2026; Cass. SS.UU. n. 1521/2013; Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conclusioni del 28 maggio 2026; A. Nicotra, Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta, Eutekne.Info, 22 settembre 2026
532. Il surplus concordatario rileva anche nella continuità indiretta quando si provi la differenza tra il prezzo ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio nello scenario liquidatorio e il maggior prezzo ricavato o ricavabile durante la procedura concordataria.
Fonti: art. 87, comma 1, lett. c; Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conclusioni del 28 maggio 2026; A. Nicotra, Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta, Eutekne.Info, 22 settembre 2026
533. Tale valore di liquidazione costituisce il parametro cui è ancorata, per l’intera procedura, la verifica del rispetto della soglia minima di soddisfazione dei creditori e della regola della priorità relativa nel concordato in continuità, secondo quanto già illustrato in parte generale.
Fonti: art. 87, comma 1, in relazione all’art. 84
Per approfondire
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
