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Composizione negoziata della crisi: accesso, esperto e misure protettive

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 1 (parte I)

Come funziona la composizione negoziata: presupposti, nomina e doveri dell’esperto, parere sul piano, finanziamenti prededucibili, misure protettive, conferma del tribunale e pignoramenti sui conti correnti.

La composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata costituisce il principale strumento attraverso il quale il Codice tenta di anticipare la gestione della crisi.

La sua stessa denominazione ne contiene la filosofia.

Non «procedura giudiziale».

Non «liquidazione».

Non «amministrazione».

Ma composizione.

Il legislatore parte dall'idea che, quando l'impresa conserva un valore economico recuperabile, la soluzione migliore possa essere ricercata attraverso il confronto diretto tra debitore e creditori, con l'assistenza di un soggetto indipendente capace di facilitare le trattative.

La genesi dell'istituto è legata alla trasformazione del modello italiano dell'allerta.

Il Codice originario aveva costruito un sistema di allerta e di composizione assistita della crisi imperniato sugli OCRI.

Quel modello, tuttavia, non è mai entrato effettivamente a regime ed è stato sostituito dalla composizione negoziata, introdotta nel contesto emergenziale e successivamente trasfusa stabilmente nel Codice.

La sostituzione non rappresenta soltanto un cambiamento procedurale.

È il passaggio da un modello prevalentemente segnaletico a un modello prevalentemente negoziale.

La crisi non viene più affrontata attraverso un sistema nel quale l'imprenditore rischia di essere destinatario di una segnalazione che attiva una struttura istituzionale.

L'imprenditore viene invece posto al centro del percorso.

È lui che deve assumere l'iniziativa.

È lui che conserva la gestione.

È lui che presenta i dati.

È lui che formula il progetto.

È lui che tratta.

L'esperto non diventa il gestore.

Non diventa il commissario.

Non diventa il rappresentante dei creditori.

È un facilitatore indipendente.

Questa scelta risponde a una considerazione economica fondamentale.

Quando la crisi è ancora reversibile, l'impresa possiede spesso un valore superiore a quello della somma dei suoi beni liquidati separatamente.

La continuità conserva contratti.

Conserva clientela.

Conserva organizzazione.

Conserva know-how.

Conserva occupazione.

Conserva reputazione.

Conserva la capacità di generare flussi.

La composizione negoziata cerca di proteggere precisamente questo valore.

Il suo momento ideale è quindi precedente all'insolvenza irreversibile.

Ma il Codice adotta una soluzione pragmatica.

Non esclude automaticamente l'imprenditore già insolvente.

Anche l'impresa insolvente può accedere al percorso quando esistano concrete prospettive di risanamento.

La questione diventa quindi prognostica.

Non basta chiedersi se l'impresa sia oggi insolvente.

Occorre chiedersi se esista ancora un futuro economicamente sostenibile.

È questo il terreno nel quale il test pratico, il piano finanziario, la situazione economica e patrimoniale e la valutazione dell'esperto assumono un rilievo decisivo.

La composizione negoziata è dunque una procedura fondata sulla qualità dell'informazione.

Il debitore deve rappresentare la propria situazione.

I creditori devono poter comprendere le alternative.

L'esperto deve verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il tribunale, quando interviene, deve valutare la funzionalità delle misure richieste.

Le parti devono agire secondo buona fede e correttezza.

La riservatezza svolge una funzione essenziale.

Una procedura di crisi resa immediatamente pubblica e percepita dal mercato come una dichiarazione di insolvenza potrebbe produrre proprio l'effetto che il sistema intende evitare: la perdita dei clienti, il ritiro dei fornitori, il blocco del credito e la cessazione della continuità.

Da qui deriva la particolare attenzione riservata alla confidenzialità.

Ma la riservatezza non è assoluta.

Il sistema richiede trasparenza verso chi deve assumere decisioni.

Il creditore deve poter conoscere ciò che serve per valutare la proposta.

Il giudice deve poter comprendere il fondamento delle richieste.

L'esperto deve poter disporre di informazioni complete.

La composizione negoziata è quindi costruita su un equilibrio delicato:

riservatezza verso il mercato;

trasparenza verso le parti;

indipendenza dell'esperto;

autonomia dell'imprenditore;

protezione del patrimonio;

controllo giudiziario quando necessario.

Le misure protettive e cautelari costituiscono uno degli strumenti più importanti.

L'impresa deve poter disporre di un periodo nel quale i creditori non possano distruggere individualmente il valore che la procedura tenta di conservare.

Ma la protezione non è un privilegio.

È strumentale.

È concessa perché serve alle trattative.

Deve essere proporzionata.

Può essere modificata o revocata.

Cessa quando la sua funzione viene meno.

Questa strumentalità distingue la composizione negoziata da un semplice congelamento dei debiti.

Il debitore non ottiene tempo per rimandare il problema.

Ottiene tempo per risolverlo.

Ed è proprio questa la chiave per comprendere il ruolo dell'esperto.

L'esperto deve verificare se il tempo concesso abbia un senso economico.

Se l'impresa non ha prospettive concrete, la composizione negoziata non può trasformarsi in un prolungamento artificiale dell'agonia.

Se invece esistono margini di risanamento, l'esperto deve favorire il confronto e consentire alle parti di verificare la soluzione migliore.

La disciplina presenta, proprio per questo, un'area di particolare interesse applicativo.

Si discute, ad esempio, se la composizione negoziata possa condurre a un esito puramente liquidatorio quando la liquidazione sia economicamente preferibile.

Il tema non è meramente nominalistico.

È il confine tra risanamento e liquidazione.

Una lettura rigorosa tende a considerare il risanamento come recupero dell'equilibrio dell'impresa, mediante continuità diretta o indiretta.

Una lettura più funzionale guarda invece al risultato complessivo: se la cessione degli asset consente di realizzare un valore superiore all'alternativa giudiziale, il percorso negoziale potrebbe aver comunque assolto una funzione utile.

La questione mostra la natura particolare dell'istituto.

La composizione negoziata non è una procedura meramente conservativa.

È una procedura orientata al miglior esito possibile della crisi.

In questa prospettiva assume grande rilievo anche il rapporto con il credito tributario.

La composizione negoziata ha introdotto una logica innovativa di dialogo con l'amministrazione finanziaria.

Il debito fiscale può essere oggetto di una proposta di accordo.

La proposta deve essere accompagnata da informazioni e attestazioni.

La convenienza deve essere valutata rispetto all'alternativa liquidatoria.

La logica è quindi coerente con il principio generale della comparazione.

Anche in questo caso il trattamento del credito pubblico può essere letto non come una semplice rinuncia, ma come la determinazione del risultato concretamente recuperabile in una situazione di crisi.

Qui può trovare spazio la teoria della capacità solutoria dinamica.

L'impresa può aver prodotto capacità contributiva in passato.

Può aver accumulato debiti fiscali.

Può tuttavia non avere oggi la capacità finanziaria necessaria a estinguere integralmente quei debiti.

Il compito della procedura non è riscrivere il passato.

È misurare il presente e il futuro.

E la misura deve essere compiuta attraverso un'istruttoria sufficientemente ricca da comprendere l'intera traiettoria economica del debitore.

La composizione negoziata rappresenta quindi, in definitiva, il tentativo più evidente del Codice di spostare il baricentro della crisi dalla sanzione alla prevenzione, dall'esecuzione alla negoziazione, dalla liquidazione del patrimonio alla conservazione del valore.

La sua riuscita dipende però da una condizione preliminare:

che l'impresa si attivi abbastanza presto.

Il diritto può creare strumenti.

Non può creare il tempo economico che è già stato perduto.

Ecco perché la composizione negoziata è, prima di tutto, una disciplina della tempestività.

Presupposti e accesso alla composizione negoziata

249. L’imprenditore commerciale e agricolo, anche sotto le soglie di fallibilità, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere la nomina di un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori e con gli altri soggetti interessati.

Fonti: art. 12, comma 1

250. La composizione negoziata è accessibile anche quando lo stato di crisi o insolvenza sia già conclamato, purché sussistano concrete prospettive di risanamento, e l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza può parimenti accedervi quando esistano concrete prospettive di risanamento, fermo l’obbligo dell’esperto di darne notizia all’imprenditore e all’organo di controllo e di segnalare, ove l’insolvenza non consenta soluzioni idonee, la necessità per l’imprenditore di presentare domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ovvero domanda di liquidazione giudiziale.

Fonti: art. 12, comma 1, e art. 21, comma 1

251. Le trattative sono condotte in modo riservato e confidenziale, e la nomina dell’esperto non determina la perdita della gestione dell’impresa da parte dell’imprenditore, il quale conserva l’amministrazione ordinaria e straordinaria, ferme le limitazioni stabilite in tema di autorizzazioni del tribunale e di doveri informativi verso l’esperto.

Fonti: art. 12, commi 3 e 4

252. L’imprenditore e i creditori, nel corso delle trattative, si comportano secondo buona fede e correttezza, l’esperto agevola le trattative con imparzialità e indipendenza di giudizio senza sostituirsi all’imprenditore nella gestione dell’impresa, e le parti coinvolte hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, dandone riscontro alle istanze relative alle trattative e alle proposte che vengono loro rivolte.

Fonti: art. 4, in relazione all’art. 16, comma 6

253. L’istanza di nomina dell’esperto è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema delle camere di commercio per il tramite di Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy, e accessibile all’imprenditore mediante identità digitale, corredata della documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, agli ultimi tre bilanci se redatti, all’elenco dei creditori e dei diritti reali o personali vantati da terzi, e a un piano finanziario per i successivi sei mesi.

Fonti: art. 13, comma 2, e art. 17, comma 3

254. Sulla piattaforma sono resi disponibili una lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata, il cui contenuto è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia periodicamente aggiornato, da ultimo per adeguarne l’impianto alle modifiche introdotte dal correttivo-ter.

Fonti: art. 13, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

L’esperto indipendente: nomina, requisiti e doveri

255. L’esperto è scelto da una commissione nominata dalla camera di commercio territorialmente competente, composta da un membro designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione, da un membro designato dal presidente della camera di commercio e da un membro designato dal prefetto della provincia in cui ha sede la camera di commercio, sulla base di un elenco di soggetti iscritti in apposito albo tenuto presso ciascuna camera di commercio.

Fonti: art. 13, commi 5, 6 e 7

256. L’iscrizione all’elenco degli esperti richiede il possesso di specifici requisiti professionali alternativi tra loro, tra cui l’iscrizione da almeno cinque anni all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro con comprovata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, unitamente al superamento di un corso di formazione specifico e al possesso di comprovate competenze in materia di risanamento aziendale.

Fonti: art. 13, comma 3

257. L’esperto non deve trovarsi, nei confronti dell’imprenditore e delle parti interessate all’operazione di risanamento, in situazioni di conflitto di interesse tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio, non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore, né essere stato membro di organi di amministrazione o controllo dell’impresa, e sottoscrive all’atto dell’accettazione dell’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza di tali situazioni, aggiornata al sopravvenire di circostanze rilevanti.

Fonti: art. 16, commi 2, 3 e 4

258. L’esperto, se ricorrono le condizioni di indipendenza, accetta l’incarico entro il termine indicato nella piattaforma, e la mancata accettazione o l’impossibilità di procedere alla nomina per assenza di esperti disponibili nell’elenco è comunicata all’imprenditore, che può reiterare l’istanza.

Fonti: art. 13, comma 9

Piano di risanamento, parere dell’esperto e convenienza

259. L’esperto, esaminata la documentazione e la relazione predisposta dall’imprenditore, convoca quest’ultimo entro i successivi quindici giorni per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, e quando tale prospettiva risulta insussistente ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, con conseguente archiviazione dell’istanza.

Fonti: art. 17, commi 4 e 5

260. Il parere che l’esperto rende al tribunale ai fini della conferma delle misure protettive e della concessione delle misure cautelari non ha carattere vincolante né genera un automatismo nella decisione, potendo le valutazioni ivi contenute essere sempre superate dall’accertamento giudiziale sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, e si articola in tre profili distinti ma interconnessi: lo svolgimento delle trattative e la condotta delle parti interessate, la ragionevole perseguibilità del risanamento, da valutare sulla chiarezza e correttezza delle informazioni contenute nel piano e sulla ragionevolezza, realizzabilità ed efficacia delle previsioni, e la programmazione delle attività che l’esperto intende compiere.

Fonti: Trib. Bergamo 5 aprile 2023; Trib. Padova 16 dicembre 2024; Trib. Napoli 15 luglio 2025; Trib. Firenze 28 aprile 2025

261. La circostanza che alcune ipotesi del piano siano ancorate all’avverarsi di condizioni determinate non esclude di per sé la plausibilità del risanamento, purché nel complesso non ricorra una manifesta inattendibilità o implausibilità di realizzazione.

Fonti: Trib. Forlì 31 ottobre 2024; Trib. Avezzano 22 aprile 2025

262. Il piano di risanamento non può essere eccessivamente aleatorio, privo di adeguata documentazione o dipendente da eventi futuri privi di concretezza e verosimiglianza, e le previsioni di stima sono ancorate a obiettivi determinati o a fatti già verificatisi e concretamente accertabili, non a mere dichiarazioni di intento.

Fonti: Trib. Torino 21 luglio 2026; Trib. Asti 24 luglio 2026; F. Diana, Ammessa la sospensione temporanea dei pignoramenti nella CNC, Eutekne.Info, 22 agosto 2026

263. L’esperto verifica l’andamento corrente dell’azienda, in particolare i flussi di cassa e gli assorbimenti di liquidità della gestione ordinaria nelle fasi successive all’avvio della composizione negoziata, perché tale verifica rileva per la coerenza tra le strategie ipotizzate e la sostenibilità della gestione e per la concessione delle misure protettive, la cui conferma non deve pregiudicare i creditori bloccando le azioni esecutive quando la gestione finanziaria erode il cash flow.

Fonti: Trib. Milano 20 luglio 2026; art. 12, comma 1; F. Diana, Ammessa la sospensione temporanea dei pignoramenti nella CNC, Eutekne.Info, 22 agosto 2026

264. Dibattito: l’esperto deve anche verificare la maggiore convenienza del piano di risanamento rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale?

Secondo un primo orientamento tale verifica rientra tra i compiti dell’esperto, quale ulteriore presidio a tutela dei creditori.

Secondo un diverso orientamento la valutazione di convenienza spetta esclusivamente ai creditori, cui è rimessa la libera decisione di aderire o meno alla proposta, restando estranea alla funzione di verifica della perseguibilità del risanamento propria dell’esperto.

Fonti: Trib. Modena 8 marzo 2025; Trib. Firenze 9 novembre 2024

265. Quando invece la prospettiva di risanamento appare concreta, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore e, se costituito, l’organo di controllo, per la conduzione delle trattative, individua con l’imprenditore le parti interessate al processo di risanamento e i creditori da coinvolgere, e le convoca per lo svolgimento degli incontri, informandole della disponibilità dell’imprenditore a trattare.

Fonti: art. 17, commi 6 e 7

Effetti dell’istanza e finanziamenti prededucibili

266. L’imprenditore, sin dal deposito dell’istanza e per tutta la durata delle trattative, gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, informa preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e delle operazioni che per natura o entità sono suscettibili di incidere sulle trattative o sui diritti dei creditori, e l’esperto, se ritiene tali atti pregiudizievoli, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.

Fonti: art. 21, commi 1, 2 e 3

267. L’imprenditore può contrarre finanziamenti prededucibili funzionali alla continuità aziendale e alla gestione delle trattative previa autorizzazione del tribunale, il quale, verificata la funzionalità del finanziamento alla continuità e la migliore soddisfazione dei creditori, può altresì autorizzare la cessione, senza gli effetti purgativi previsti per il concordato preventivo, di specifici beni o rami d’azienda, nonché lo scioglimento o la sospensione di contratti pendenti anche a esecuzione continuata o periodica.

Fonti: art. 22, commi 1 e 2

268. L’imprenditore, contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, con il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e di sospensione delle prescrizioni e delle decadenze, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ne determina l’efficacia dal giorno successivo.

Fonti: art. 18, commi 1, 2, 3 e 4

Misure protettive e conferma del tribunale

269. Le misure protettive richieste hanno natura provvisoria fino alla conferma del tribunale competente, che provvede con decreto motivato, sentiti l’imprenditore, l’esperto se già nominato e i creditori interessati, e verificata la funzionalità delle misure al buon esito delle trattative, e possono essere modificate, revocate o non confermate su istanza degli interessati o su segnalazione dell’esperto in caso di condotte dell’imprenditore pregiudizievoli agli interessi dei creditori.

Fonti: art. 19, commi 1, 4 e 5

270. Nel procedimento di conferma delle misure il giudice verifica, prima del fumus boni iuris e del periculum in mora, che l’imprenditore agisca secondo buona fede e correttezza, compresa la buona fede informativa, perché il consolidamento delle misure e la concessione di misure cautelari richiedono un provvedimento giurisdizionale motivato.

Fonti: art. 4, commi 1 e 2, lett. a; art. 19; art. 111, comma 6, Cost.; Trib. Brescia 1° luglio 2026; A. Nicotra, Valutazione dell’esperto sulle misure protettive e cautelari al vaglio del giudice, Eutekne.Info, 25 agosto 2026

271. Il giudice sente le parti e l’esperto e può nominare un ausiliario o procedere agli atti di istruzione indispensabili, sicché il parere dell’esperto, pur essendo la base informativa della decisione, non è recepito ab extrinseco e il tribunale ne controlla la completezza, la ragionevolezza e la coerenza con la documentazione secondo il proprio prudente apprezzamento.

Fonti: art. 19, commi 2 e 4; art. 68 c.p.c.; art. 116 c.p.c.; Trib. Brescia 1° luglio 2026; Trib. Milano 21 luglio 2022; A. Nicotra, Valutazione dell’esperto sulle misure protettive e cautelari al vaglio del giudice, Eutekne.Info, 25 agosto 2026

272. L’esperto rende nel procedimento una propria autonoma valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, senza assumere il ruolo di ausiliario del giudice.

Fonti: punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata, d.m. 23 aprile 2026; A. Nicotra, Valutazione dell’esperto sulle misure protettive e cautelari al vaglio del giudice, Eutekne.Info, 25 agosto 2026

273. Il tribunale, nel medesimo procedimento, può disporre su istanza dell’imprenditore le misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative, ivi compreso il divieto per determinati creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno del debitore per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata.

Fonti: art. 19, comma 4, in relazione all’art. 18, comma 5

274. La pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato dinanzi al tribunale a seguito del deposito del ricorso di conferma, da effettuarsi entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, costituisce una formalità meramente strumentale alla conoscenza del procedimento da parte dei terzi, sicché la sua omissione o il suo ritardo determinano una semplice irregolarità sanabile, che non incide sull’efficacia delle misure protettive già pubblicate, a differenza del mancato o tardivo deposito del ricorso di conferma, la cui inosservanza del termine perentorio del giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza determina invece l’inefficacia delle misure.

Fonti: art. 19, commi 1 e 3, in relazione all’art. 18, comma 1

275. Le misure protettive tipiche, che determinano l’automatic stay, comprendono il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, e il divieto di esercitare il potere di autotutela negoziale, con conseguente impossibilità di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione o di anticiparne la scadenza; a tale divieto si riconduce anche l’inibitoria rivolta agli istituti di credito di adottare provvedimenti di risoluzione o modifica dei relativi contratti.

Fonti: art. 18, commi 1 e 5, e art. 2, comma 1, lett. p

Pignoramenti, conti correnti e misure cautelari atipiche

276. La conferma delle misure protettive determina l’improcedibilità temporanea dell’esecuzione, che non rende inefficace il pignoramento già eseguito né fa venire meno gli obblighi di custodia del terzo pignorato, sicché nel pignoramento presso terzi su conto corrente la banca rende indisponibili al debitore le somme già bloccate e non le trasferisce al creditore per la durata delle misure.

Fonti: art. 18; art. 19; Trib. Torino 21 luglio 2026; F. Diana, Ammessa la sospensione temporanea dei pignoramenti nella CNC, Eutekne.Info, 22 agosto 2026

277. Ricorrendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, e sempre che non ne derivi un pregiudizio irreparabile al creditore, il tribunale può disporre in via cautelare la liberazione dei flussi derivanti da futuri accrediti sul conto corrente, che il debitore può utilizzare per l’intera durata delle misure protettive quando il blocco comprometta la continuità aziendale.

Fonti: art. 19, comma 4; Trib. Torino 21 luglio 2026; Trib. Napoli 20 luglio 2026; Trib. Vicenza 22 luglio 2026; F. Diana, Ammessa la sospensione temporanea dei pignoramenti nella CNC, Eutekne.Info, 22 agosto 2026

278. Nel pignoramento esattoriale presso terzi occorre stabilire se il vincolo di indisponibilità comprenda le somme maturate nei sessanta giorni successivi alla notifica, indipendentemente dal saldo del conto corrente e dal pagamento già eseguito all’agente della riscossione.

Fonti: art. 72-bis, comma 1, lett. b, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 546 c.p.c.; Cass. n. 28520/2025; F. Diana, Ammessa la sospensione temporanea dei pignoramenti nella CNC, Eutekne.Info, 22 agosto 2026

279. Le misure cautelari atipiche, distinte da quelle protettive per il diverso nomen iuris e non configurabili come tali nella composizione negoziata quando abbiano contenuto identico a queste ultime, comprendono il divieto per gli istituti di credito di procedere alle segnalazioni in Centrale rischi e il divieto di escutere le garanzie di terzi, mentre la richiesta di sospensione dei pagamenti relativi a effetti cambiari e assegni postdatati va ricondotta alla categoria delle misure protettive atipiche; sulla natura giuridica delle misure protettive e cautelari, e sui relativi presupposti applicativi, è stata rimessa alla Corte di cassazione, in via pregiudiziale, la questione se le stesse siano riconducibili al genus delle misure cautelari atipiche, con conseguente necessità di accertare il fumus boni iuris e il periculum in mora, oppure abbiano natura non cautelare.

Fonti: art. 54, comma 2, in relazione all’art. 363-bis c.p.c., e Trib. Brindisi 3 dicembre 2024

280. Non è praticabile una misura cautelare che si traduca in un ordine diretto all’INPS di rilascio del DURC, costituendo un facere imposto all’amministrazione, potendo tuttavia configurarsi, se ne ricorrono i presupposti, la misura atipica volta ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge perché l’ente possa rilasciare il documento, con efficacia temporalmente circoscritta alla durata delle misure protettive, valorizzando la strumentalità del DURC alla continuità e al buon esito delle trattative, mentre resta esclusa, in un’ottica costituzionalmente orientata, l’ipotesi che la normativa dell’INPS possa porsi in contrasto con la composizione negoziata, determinandone un’abrogazione tacita, dovendo il giudice ponderare la ragionevolezza del piano di risanamento al vaglio dell’esperto e la prospettiva di un integrale soddisfacimento del creditore pubblico, ancorché mediante un piano di rientro rateale.

Fonti: Trib. Ivrea 24 dicembre 2025; Trib. Milano 24 gennaio 2025; Trib. Roma 27 maggio 2025; contra, Trib. Roma 23 settembre 2025

281. La richiesta di misure protettive e cautelari presuppone il fumus boni iuris, inteso come sussistenza delle condizioni per accedere alla composizione negoziata, e il periculum in mora, inteso come rischio che la mancata concessione delle misure richieste pregiudichi le trattative e il risanamento dell’impresa, mentre il sindacato del tribunale, sommario per la natura cautelare del procedimento, tiene conto degli esiti del test pratico, del piano di risanamento predisposto e dell’analisi di coerenza svolta dall’esperto sulle premesse e sugli obiettivi del progetto.

Fonti: Trib. Mantova 20 dicembre 2022; Trib. Avellino 30 ottobre 2023; Trib. Avezzano 22 aprile 2025 n. 245

Banche, fideiussioni e rapporti in corso

282. L’inibizione alle banche di riclassificare le esposizioni e di effettuare le segnalazioni a sofferenza in Centrale rischi e presso il sistema di informazione creditizia trova riscontro nella giurisprudenza di merito, sebbene non unanimemente.

Fonti: Trib. Crotone 4 gennaio 2025; contra Trib. Modena 25 marzo 2024, anteriore alla modifica dell’art. 16, comma 5, ad opera del correttivo-ter, che ha ritenuto non concedibile la misura in quanto la disciplina di vigilanza prudenziale resta comunque fatta salva dalla norma

283. Anche l’inibizione dell’escussione delle fideiussioni dei terzi e di quelle pubbliche, incluse le garanzie rilasciate nei finanziamenti emergenziali del Fondo di garanzia PMI, trova precedenti favorevoli, sul presupposto che l’escussione sia idonea a trasformare il credito da chirografario a privilegiato, rendendo più arduo il risanamento.

Fonti: Trib. Torino 5 dicembre 2023; Trib. Milano 4 settembre 2024; Trib. Modena 22 giugno 2024

284. Dalla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o alla revoca delle misure, sono sospesi gli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite e le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale al di sotto del minimo legale, e non operano nei confronti della società le fattispecie di scioglimento per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

Fonti: art. 20, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter e 2484 c.c.

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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