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Salve, sono domenico riccio e questo è il mio piccolo sito nel quale potete trovare qualche notizia su di me. La pagina CHI SONO  è una mia breve presentazione; in ESPERIENZE c’è il mio percorso di studi e professionale; in LIBRI & ALBUM trovate i libri e gli album musicali che ho pubblicato; in PUBBLICAZIONI c’è l’elenco completo dei miei scritti; alla pagina PROGETTI sono elencati i lavori in corso, foto e disegni. Se vi fa piacere, scrivetemi a  contatti@domenicoriccio.com . Se volete, trovate tutte queste notizie insieme, continuando a leggere questo post.

Gilgameš

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Ascoltate, o popoli della terra, poiché desidero narrarvi di colui che vide tutto, di colui che conobbe ogni cosa. (Scritto nel 2023)

Tommaso

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Capisco che è assurdo, ma trovo assurdo che l’assurdo non possa essere capito. (Scritto nel 2020)

Federico

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Così lo Spirito mi portò sulla cima del monte. Quindi mi chiese: «Vuoi buttarti?». Ci pensai poco. Sicuramente sarei morto nella caduta eppure risposi «Sì, lo voglio». «Che strano esercizio è questo», disse lo Spirito, «rende tutti gli uomini falsi e nessuno saggio. Infatti tu non vuoi buttarti eppure hai detto di sì e lo faresti. Se fossi stato saggio non lo avresti fatto. E avresti avuto il tempo di imparare a volare». (Scritto nel 2019)

Gautama

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Un mondo meraviglioso esiste, un mondo meraviglioso davanti ai nostri occhi come nei nostri cuori, ma noi non ci vogliamo credere e non vogliamo vederlo. (Scritto nel 2017)

Giuliano

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A chi non vede e a chi non ne ha bisogno io dico: Dio è colpevole! Il più colpevole! Il colpevole dei colpevoli! Di tutti i peccati dell’universo. Poiché Egli ha fatto cieli e terra. Per questo lo abbiamo messo a morte. Ha avuto giustizia. Quella migliore che gli si potesse offrire! È stato giudicato. Giudicato da Anna, Caifa, Pilato ed Erode. E poi ancora da Pilato e dal popolo. Tutti lo hanno giudicato. Tutti lo hanno giudicato colpevole! Dio non è stato ucciso da uno squilibrato, da un pazzo o da un fanatico. Non è stato assassinato. È stato condannato a morte da un tribunale regolare al termine di un regolare processo secondo le leggi. Il sistema e l’ordinamento degli uomini, in esecuzione delle proprie leggi umane, ha condannato a morte Dio. Tutti lo hanno voluto colpevole! Abbiamo trovato il colpevole. Egli si è fatto colpevole! Si è fatto colpevole per noi. Ma era colpevole. Colpevole di essere Dio. Di essere senza peccato. Di non essere conforme alle nostre regole … Qui

Geremia

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Ed ora ascoltami: la ragione inaridisce; il torto insegna. La formica ha ragione e resta formica; il bruco ha torto e diventa crisalide e farfalla. Perciò aspettati l’ingiustizia, poiché prima del giusto arriverà l’ingiusto. Il torto spianerà la strada alla giustizia. Quello che non è giusto accadrà anche se non sarà giusto. Aspettati l’angoscia. Perché questa arriverà. Arriverà l’angoscia e porterà la salvezza. Perché la salvezza arriverà attraverso l’angoscia. Aspettati la tribolazione. Prima del silenzio infatti ascolterai il tumulto. Lo sconvolgimento prima della pace. Solo le urla e gli strepiti spegneranno il brusio. Poi giungerà la quiete e questa la porterà la tribolazione. Torto e ragione; per questo non il giusto ti proclamerò ma il vero. E questo non sarà nel giusto ma nel vero. E così ti racconterò del torto. (Scritto nel 2015)

Samuele

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Amali tutti i tuoi giorni. Non odiarne alcuno. Non sai cos’hanno fatto per te. Essi ti hanno donato la vita. Si sono consumati fino a spegnersi nel crepuscolo uno ad uno. E poi ogni notte ogni giorno ha sognato. E di nuovo a brulicarti intorno al mattino. Come se fosse il primo, ogni giorno ha seguito il presente. Il passato è divenuto la storia. Così ieri è rimasto scolpito. Amali tutti e non dimenticarne alcuno. Dipana i tuoi giorni. Sciogli l’intreccio. I tuoi giorni sono come parole. Amale tutte le tue parole. Anche quella più truce. Non disdegnarla. Leggila insieme alle altre. Scoprirai la sua importanza nel grande discorso della tua vita. (Scritto nel 2014)

Elia

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Così a te racconterò il mio sogno. Due uomini camminavano alla volta del tempio discutendo animosamente sul giusto riguardo a Dio nel rito. Nel mentre, uno dei due cadde in un pozzo. Subito cominciò ad inveire contro l’amico perché a suo dire era la causa della sua sventura. L’amico non si lasciò trarre in inganno dalle sue parole. Si tolse la veste e la getto nel pozzo e così lo tirò fuori e lo salvò. E questi appena scampato al pericolo così si rivolse al suo salvatore: «Ora ti aspetti che io ti ringrazi?» Ma l’amico gli rispose: «No. Il Signore mi ha concesso la grazia di salvarti la vita, ma non mi ha permesso di renderti saggio». (Scritto nel 2013)

Ludwig

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C’è una interessante differenza fra il “vissuto” e il “saputo”. Il “vissuto” sono le cose che uno fa: sono le cose reali. Il “saputo” sono le cose che uno crede di sapere: sono le cose che non esistono. La differenza sta nella “strozzatura”: l’hic et nunc, il qui ed ora, il presente, il vivente. In questa “strozzatura” passa incessantemente il “vissuto”. Al contrario il “saputo” non ci passa mai. Una seconda differenza è che il “saputo” attribuisce forma e qualità alle cose. Ma nel “vivente” le cose sono in continuo mutamento e quindi hanno forme e qualità sempre cangianti. Perciò, quando il nostro cervello comincia a dettarci stabili cognizioni sulle cose come sugli avvenimenti, quello è il momento di dubitare di lui: ci sta indicando il “saputo” e così ci nasconde il “vissuto”. In ultima analisi vi voglio dire che nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come avviene; non v’è in esso alcun valore, né, se vi fosse, avrebbe un valore. Ma il problema più grande è che, qualsiasi cosa s

Erasmo

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Il medioevo aveva preso in consegna le sorti dell’Europa al termine della grande avventura dell’impero romano. Anzi fu proprio il medioevo a creare l’Europa, dando ai popoli subentrati nei territori già governati da Roma e a quelli autoctoni, un’unica fede, quella cristiana e un’unica patria, il rinnovato impero. Il latino fu la lingua comune. Grazie ad esso si conservò la memoria della cultura antica e sulle sue basi se ne elaborò una originale. L’Europa divenne presto nazione. La nobiltà (l’ordo qui pugnat), il clero (l’ordo qui orat) e il terzo stato (l’ordo qui laborat), cooperarono per il comune progresso. Per quasi mille anni questo ordinamento aveva funzionato senza intoppi, ma alla fine del XV secolo esso mostrava segni di crisi. Il declino cominciò quando giunse al culmine la grande rinascita. Apparve sulla scena politica la borghesia, portatrice di interessi contrastanti con quelli della nobiltà e del clero. Gli scambi aumentarono, sorsero le prime industrie. La produzion

Elia (edición en español)

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Entonces te diré mi sueño. Dos hombres caminaron hacia la bóveda del templo discutiendo sobre los justos acerca de Dios en el rito. Mientras tanto, uno cayó en un pozo. Inmediatamente comenzó a lanzar una embestida contra su amigo porque él era la causa de su desgracia. El amigo no se dejó engañar por sus palabras. Se quitó la bata y la vertió en el pozo, así que la sacó y guardó. Y estos simplemente escaparon al peligro, así que recurrió a su salvador: «¿Ahora esperas que te lo agradezca?». Pero su amigo le respondió: «No. El Señor me ha dado la gracia de salvar tu vida, pero no me ha permitido hacerte sabio». (Escrito en 2013)

Diritto tributario IV – Gli istituti deflativi e la riscossione

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«Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha»: così Matteo al capitolo 25, versetto 29. È la parabola dei talenti, una pagina difficile del Vangelo. Al di là di tutto è in atto una trasformazione economica profonda, che – a tacer d’altro – mostra la volontà del nostro sistema a rendersi quanto più resiliente possibile, ovvero a resistere ed a sopravvivere in una «economia della crisi» o nella «grande depressione secolare». Ebbene in una economia della crisi le difficoltà delle imprese e delle famiglie vanno governate e risolte senza – da un lato – intenti giudicatori e di stigma sociale («tu hai sbagliato, hai fatto la cosa sbagliata») né paternalistici («non ti preoccupare»), ma con professionalità e umanità. A volerla dire tutta, alla mia generazione è stato insegnato che dalle difficoltà è nata la civiltà greca e quindi quella occidentale. Sono stati i greci a ricordarci, per tutti mi limito ad Eraclito, che la via in su

Diritto tributario III – L’accertamento

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Dopo le variazioni apportate dai menzionati provvedimenti legislativi, l’art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari sono «posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili». Non v’è dubbio che si tratta di una doppia presunzione, visto che un prelievo non può sicuramente dare origine ad un ricavo; piuttosto dai prelevamenti non giustificati si presume l’esistenza di «costi in nero» e da questi ultimi si ritiene provata la sussistenza di ricavi non dichiarati. In altri termini, il ragionamento sotteso è che se vi sono dei prelevamenti che non hanno giustificazione vuol dire che il contribuente ha acquistato «in nero» e, quindi, ha conseguito dei ricavi altrettanto «in nero». La norma, pertanto, crea uno squarcio nella opzi

Diritto tributario II – I singoli tributi

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Il nostro sistema tributario presenta una molteplicità di fonti impositive ma due fondamentali: il reddito ed il consumo. L’IRPEF è l’Imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’ordinamento tributario nazionale, istituita con DPR 597/1973, per cui conteneva 32 aliquote, dal 10% al 72%, per gli scaglioni di reddito da 2 a 500 milioni di lire, e attualmente disciplinata dal titolo I del DPR 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR. Essa presuppone il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie elencate nell’art. 6, TUIR, e si caratterizza per una duplice tendenza: una personale e una progressiva Dalla natura personale dell’imposta consegue che, ai fini della determinazione della stessa, si tenga in considerazione la complessiva situazione personale e familiare del contribuente, attraverso il riconoscimento di un sistema di deducibilità, in cui rientrano gli oneri deducibili e di detraibilità, riguardante le detrazioni per carichi di

Diritto tributario I – I principi

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Il diritto tributario è il complesso sistematico di norme e principi che presiedono all’istituzione e all’attuazione dei tributi. Il termine erario è oggi comunemente usato come sinonimo di “finanze dello Stato”, per distinguere quest’ultime da quelle degli enti locali. In origine l’erario era il tesoro del popolo romano (dal latino aerarium, a sua volta da aes “bronzo”, letteralmente “riserva di monete”), conservato nel tempio di Saturno e perciò detto, oltre che aerarium publicum o populi Romani, anche aerarium Saturni. Vi si conservavano i proventi delle imposte, dei tributi, delle vendite di cose pubbliche, delle indennità di guerra e delle prede, i contratti pubblici, i rendiconti finanziari dei magistrati, i registri censori, i testi delle leggi e dei senato-consulti, i protocolli delle elezioni e dei giuramenti dei magistrati. Durante l’età imperiale, l’erario divenne il tesoro del Senato romano, differenziandosi così dal fisco, il patrimonio privato dell’imperatore. Success

La prova tributaria III – La rivelazione dell’obbligazione tributaria nel processo

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In primo luogo, si è cercato di manifestare che i fatti tributari, pur nella loro rappresentazione numerico-contabile, non sono né veritieri né oggettivi e restano indenni ad ogni approccio conoscitivo per quanto scientifico. A tanto si è aggiunto che i metodi di accertamento che l’ordinamento predispone per il disvelamento di tali fatti, si disinteressano di quest’ultimi e propongono – in sostituzione – propri specifici fatti tributari (sempre più astratti e lontani dalla materia dell’imposta interessata) che vengono più o meno provati, a loro volta, dalla motivazione dell’accertamento medesimo e quindi con argomentazioni e ragionamenti. La motivazione, poi, unitamente alla struttura impugnatoria del processo tributario, limita il thema decidendum sicché mai viene rimessa al giudicante la conoscenza della capacità contributiva del soggetto accertato ma unicamente la validità secondo le regole logico-giuridiche della speciale e distinta capacità contributiva rappresentata nell’accer

La prova tributaria II – La rappresentazione degli imponibili nel procedimento tributario

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Dando credito alle formule matematiche, la rappresentazione degli imponibili non apparirebbe problematica. Sollevando il primo velo intorno alla rappresentazione economica della impresa ci si accorge immediatamente, invece, che essa altro non è che la descrizione «raccontata» e «narrata» della impresa medesima e del suo atteggiarsi in termini «economici», effettuata mediante l’uso di numeri (accanto ai propri descrittori) piuttosto che «a parole». A tanto è possibile aggiungere qualcosa: la prova, pur senza dover scomodare il concetto di oralità (nel processo), ha certamente bisogno di «materialità». La prova è sempre, grossomodo, un oggetto e, se non è immediatamente tale, lo diventa attraverso la rappresentazione che dell’esperimento viene effettuata. La prova, quindi, viene «incartata» nell’accertamento (del fatto, in primis), e questo viene nuovamente «raccontato» o «narrato» a parole. Nella maggior parte dei casi la dichiarazione, da sola, dovrebbe esaurire la fattispecie impos

La prova tributaria I – La prova nel sistema tributario

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Il lavoro si propone di evidenziare il rapporto che sussiste tra il concetto di prova comunemente inteso ed il suo concreto atteggiarsi. La modalità tecnica mediante la quale lo scritto tenta di raggiungere l’obiettivo enunciato è quella di utilizzare la mera giustapposizione di frammenti giuridici, latamente riconducibili all’alveo delle problematiche probatorie, in progressiva astrazione: dalla osservazione naturalistica dei fatti giuridicamente e, in particolare, tributariamente rilevanti, alla sussunzione e qualificazione degli stessi, alla loro ricostruzione e rappresentazione attraverso i meccanismi accertatori e fino alla rivelazione della verità ad essi sottesa mediante le comuni finzioni giuridiche processuali. In tal senso si pone l’affermazione di Albert Szent-Györgyi («Scoprire è guardare ciò che tutti guardano e vedere ciò che nessuno vede», Albert Szent-Györgyi, in Bridging the present and the future, Williamsburg, 1985. p. 14), che compendia il metodo ed il fine della

Il lavoro e la ricreazione

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Quando tutto ebbe inizio «Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto». Il primo a riposare è Dio. E il riposo è la gratificazione che Dio dà a se stesso. Così inizia la Bibbia, infatti. E così finisce pure. Se si prosegue nella lettura fino all’Apocalisse, si incontra di nuovo: «E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: “Chiunque adora la bestia e la sua statua, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anch’egli berrà il vino dell’ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell’Agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome”». (Scritto tra il 2011 e il 2014)

Fiori – Maria Sofia di Baviera, Margherita Sarfatti, Oriana Fallaci, Rita Levi Montalcini

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Approcciandomi allo studio del ruolo delle donne nell’unità d’Italia non avevo né le idee chiare su quello che avrei trovato né avevo una grande considerazione della ricerca che stavo effettuando. Due impressioni subito ho avuto. Ebbene: io, quando studio, prendo appunti. E la prima cosa che mi sono annotata in questo caso è la seguente: “Parliamo di morti”. Non è vero. Non è vero né in senso letterale né in senso figurato. Ma vedremo presto perché. La seconda impressione è stata quella di trovarsi di fronte ad un animale raro, da maneggiare con cura, un prezioso soprammobile, ma alieno rispetto a “noi”. Estraneo. “Le donne sono altro” – mi sono detto – “La storia la fanno gli uomini”. In sostanza, la ricerca storica sul tema è una “ricerca di genere”. Perché in fondo non c’è la storia degli italiani, ma la storia degli uomini che hanno fatto l’Italia. E, forse, la storia delle comprimarie, che magari si sono distinte nei compiti secondari. Neanche questo è vero. E il risult

Il processo tributario III – Commentario

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La natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie è stata affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 dicembre 1974 n. 287. Originariamente, gli organi di giustizia tributaria rientravano nell’ambito della Pubblica Amministrazione, e la fase giudiziale altro non era che la continuazione della fase di verifica. La VI disposizione transitoria della Costituzione prevede che, entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il legislatore avrebbe dovuto provvedere alla revisione degli organi di giurisdizione speciale tra i quali rientrano, appunto, le Commissioni tributarie. Con la sentenza 287/1974, la Consulta ha sancito la legittimità costituzionale delle Commissioni tributarie sulla base della considerazione per cui la giurisdizione ordinaria “non sarebbe idonea, per mentalità e insufficienza di cognizioni tecniche, a penetrare i fenomeni economici, a volte complessi, che presiedono alla formazione del reddito”. Con il dpr 636/1972 il legislatore ha inte

Il processo tributario II – Schemi

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La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all’art. 1, d.lgs. 545/1992 e dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria. Il processo tributario si instaura ad iniziativa di parte e quindi ad impulso del soggetto al quale è stato notificato l’atto impositivo. tale principio è mutuato dal codice di procedura civile (art. 99 c.p.c.) in quanto la tutela giurisdizionale è realizzabile solo su domanda di parte e non per impulso d’ufficio. L’iniziativa del processo è un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 costituzione) che ha per scopo l’esercizio della giurisdizione riguardo una situazione giuridica controversa in cui la parte stessa è interessata al soddisfacimento del proprio diritto che assume violato. Il principio della domanda ha una duplice funzione: è strumento di promovimento del processo; determina l’oggetto del giudizio individuando il contenuto della domanda di tutela avanzata dalla parte nei limiti della causa

Il processo tributario I – Saggi

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La materializzazione della consapevolezza della sussistenza di un complesso normativo speciale, autonomo ed unitario volto alla regolamentazione del processo dinanzi alle commissioni tributarie (fattore regolante) ha seguito la medesima linea evolutiva di tale regolamentazione (fatto regolato), sicché – iniziata con l’istituzione delle commissioni sull’imposta di ricchezza mobile ad opera della L 14 luglio 1864, n. 1830 – può dirsi compiuta solo con le modifiche apportate dall’art. 12, comma 2, L 28 dicembre 2001, n. 448, all’art. 2, DLGS 546/1992, allorquando, per l’effetto dell’omnicomprensività del nuovo testo del richiamato art. 2, DLGS 546/1992, è venuta a cadere la necessità di un’analitica individuazione delle controversie assoggettate alla giurisdizione speciale, stabilendosi – nel contempo – l’unicità della giurisdizione tributaria. In tal senso è oggi possibile affermare con sufficiente sicurezza l’esistenza di un diritto processuale tributario – tanto nelle regole ordiname

Il contratto di swap

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I derivati sono strumenti che si basano su altre attività finanziarie, dette sottostanti, dalle quali derivano il loro valore: sono pertanto privi di vita autonoma. Tali contratti sono orientati a modificare l’esposizione ai cosiddetti «rischi di mercato» dei soggetti contraenti. Lo schema negoziale di riferimento prevede generalmente la consegna o l’acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato e il regolamento a una data futura del differenziale tra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato dal contratto. Nel primo caso il «sottostante» è un elemento effettivo, mentre nel secondo caso il sottostante è «nozionale», in quanto non è previsto lo scambio reale dell’elemento. Pur nell’estrema eterogeneità delle fattispecie rinvenibili nella pratica, che rende difficili elencazioni o classificazioni esaustive, pare di potere affermare che i più comuni contratti derivati possano ess

La conciliazione giudiziale

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La conciliazione giudiziale è un istituto di natura processuale che presuppone l’esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di definire il giudizio. Esso è tipico del processo civile dove è regolato dall’art. 183, comma 1, c.p.c., mentre, in àmbito tributario, è disciplinato dalla disposizione contenuta nell’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante norme sul processo tributario. L’intenzione del legislatore era quella di far fronte ad inderogabili esigenze di riduzione delle controversie pendenti tra Amministrazione e contribuenti. Il fatto che l’ente impositore possa addivenire col soggetto passivo ad una definizione dei valori imponibili concordata è apparso come un cedimento del principio dell’indisponibilità della obbligazione tributaria. Si sostiene diffusamente infatti che l’obbligazione tributaria crea un vero e proprio diritto in capo al soggetto pubblico, che non può discrezionalmente rinunciarvi, in linea con quanto previsto, rispettivament

L’intermodalità III – I contratti di mobilità

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La tecnica e l’economia tendono all’unità: tale percorso tuttavia non è seguito con la stessa convinzione dalla normativa. In questo contesto, diventa difficile mantenere ben saldo il modello del contratto di trasporto tipizzato dal codice civile. Si pensi all’enfasi con la quale si affrontano i problemi dei trasporti intermodali, integrati e combinati i quali, pur presentando in sé una grande capacità innovativa, sotto l’aspetto normativo, comunque, vengono circoscritti in spazi ridotti e, nel momento in cui li si considerano giuridicamente integrati, li si sottopongono ad un sostanziale livellamento sia pure ammettendone le peculiarità di ciascuna disciplina, in specie, con riferimento al regime della responsabilità ed ai relativi criteri di limitazione. Le singole modalità di trasporto alimentandosi le une con le altre, in modo parassitario, hanno finito con il somigliare a questo o a quel contratto, in un miscuglio di tratti qualificanti di ardua rappresentazione. Ne risulta, nel

L’intermodalità II – La regolamentazione della mobilità

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Con i regi decreti 9 aprile 1860 n. 4061 e 22 dicembre 1861, n. 387 alle province annesse erano stati estesi leggi e regolamenti marittimi vigenti nel Regno di Sardegna. A questa data era già attiva una Giunta (istituita nel settembre 1859), incaricata di riunire la dispersa normativa in materia. Essa si incaricò di elaborare un progetto di codice per la marina mercantile, reso noto nel 1861. Il testo, diviso in due parti (amministrativa e penale), venne dal Ministero della Marina, di concerto con quello della Giustizia, sottoposto all’esame di una Commissione speciale presso il Consiglio di Stato. Questa terminò i suoi lavori il 1° aprile 1862 apportando al progetto importanti modifiche, senza stravolgere tuttavia l’impianto generale. Quindi, nel gennaio 1863, il progetto fu presentato al Senato e affidato ad una speciale Commissione senatoriale, che dopo discussioni ed emendamenti lo trasmise il 2 luglio 1864, accompagnato da relazione, all’Assemblea plenaria. L’esame dell’articolat

L’intermodalità I – Dal trasporto modale alla mobilità

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Il trasporto è un fenomeno moderno. La vicenda dei trasporti così come oggi li conosciamo è piuttosto recente e non può essere fatta risalire indietro nel tempo oltre la rivoluzione industriale. Anzi si può correttamente assumere che la rivoluzione industriale e la nascita dei trasporti moderni sono strettamente connessi. Vero è che il trasporto in genere nasce con la stessa appartenenza dell’uomo al genere animale, caratteristica che lo rende «necessariamente mobile», ma è altrettanto vero che il trasporto esso è rimasto confinato per certi limiti nel concetto di trasporto marittimo per secoli, poiché solo nel trasporto marittimo si aveva la consapevolezza della differenziazione di tale attività. Essa nel trasporto marittimo si esaltava nelle specificità, ovvero «si vedeva». Il caricatore consegnava le merci al vettore che si obbligava a consegnarle ad un altro soggetto in un altro luogo, attraversano il mare. In questo caso le posizioni delle parti erano evidenti. Più sfumate potev

I contratti aleatori

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La categoria dei contratti aleatori, tradizionalmente contrapposta a quella dei contratti commutativi, appare indefinita ed incerta. Singolare ne è anche la vicenda legislativa. Nel c.c. del 1865, traducendo quasi alla lettera il Code Napoléon, se ne dava la definizione («È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambedue i contraenti o per l’uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto»: art. 1102), ma non una disciplina giuridica. Nel vigente, del 1942 vengono viceversa previsti esiti normativi, ma non se ne fornisce la nozione. Così essi sono esclusi dalla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1469 c.c.) ed anche dall’azione generale di rescissione (art. 1448 c.c.) ma, tranne che per l’emptio spei (art. 1472 c.c.), non sono nominati i tipi o disegnati i connotati. È stato compito della dottrina ricostruire la categoria. Si è partiti allora, sulla falsariga del vecchio codice per la vischiosità dei concetti giuridici, dal profilo causale o funziona

Le famiglie VI – Prospettive

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Il fenomeno della famiglia di fatto si presenta di difficile ricomprensione aprioristica, stanti le sue molteplici implicazioni sociali, e l’approccio comparativistico ne disvela ulteriormente le peculiarità di soluzioni tecniche che si legano alla specificità di ogni sistema. Ciò non toglie che è possibile ritrovare un comune denominatore delle diverse esperienze, corroborati in tale prospettiva dall’impeto uniformatore dei princípi comunitari, che hanno fatto discorrere di un diritto comunitario della famiglia. Da altro punto di osservazione, l’attenzione sistematica di cui è stata oggetto la «persona» all’interno della famiglia ha avuto come risvolto normativo la produzione di una regola generale di uguaglianza parificatrice. Corollario ulteriore e non eludibile ne è stato il sorgere di una richiesta di libertà «dalla famiglia». Persa, quindi, la centralità di tale istituto, i singoli partecipanti hanno chiesto di essere meno onerati degli obblighi gravanti in virtú dello status

Le famiglie V – La regolamentazione pattizia. La fine della convivenza

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La soluzione contrattuale dei numerosi e complessi problemi patrimoniali della famiglia di fatto, d’altro canto, ha trovato applicazione fin dal medioevo tanto che si hanno testimonianze di contrats de concubinat, in Francia, e cartas de mancebía e compañería, in Spagna, risalenti addirittura ai secoli XIII e XIV e pure nel XVII secolo, allorquando in Francia ebbe ad affermarsi la tesi della nullità di tali atti per contrarietà ai buoni costumi, non mancarono certo autori e giudici favorevoli alla validità di quei contratti a titolo gratuito che fossero giustificati dall’intento rimuneratorio, ovvero da quello di risarcire la ex convivente per il «disonore» arrecatole dal rapporto concubinario, specie allorquando si trattasse di prestazioni alimentari. Negli ultimi anni, poi, c’è stato un vero e proprio dilagare di pubblicazioni (soprattutto all’estero), di taglio sia teorico che pratico, nelle quali si è suggerito alle coppie conviventi more uxorio di pianificare la vita in comune m

Le famiglie IV – I rapporti personali e patrimoniali

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Sotto l’aspetto dei rapporti personali tra i conviventi il quadro normativo che si delinea si presenta privo di riferimenti, sia espliciti che enucleabili in via interpretativa. La libertà del rapporto interpersonale tra le parti è il fulcro della convivenza non matrimoniale, il che significa che creare delle obbligazioni personali (coabitazione, fedeltà, obbedienza, rispetto) nella unione di fatto snaturerebbe la stessa, privandola di ogni utilità pratica. Comunque, dal matrimonio nascono una serie di diritti e doveri, che costituiscono lo stato coniugale: fedeltà, assistenza materiale e morale, collaborazione, contribuzione, coabitazione. L’esistenza di tale complesso di diritti e obblighi reciproci dà luogo alla comunione di vita e d’affetti tra i coniugi. Nel regime patrimoniale si riscontra la distanza maggiore tra i due organismi della famiglia legittima e di fatto e le difficoltà (apparentemente insormontabili) di applicazione della disciplina codicistica. Le esigenze che

Le famiglie III – La normativa in materia

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Un’indagine che abbia ad oggetto la disciplina dei rapporti familiari deve necessariamente iniziare dall’esame della Costituzione, che alla famiglia si rivolge sia direttamente, sia indirettamente, appartenendo la comunità familiare al novero delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’uomo (art. 2 cost.). Alta quindi è la considerazione della famiglia, quale nobile espressione delle vicende umane, momento di affermazione della persona e delle sue peculiarità. Per queste sue prerogative la comunità familiare riceve tutela, anzi la piú ampia tra tutte, da parte della Carta costituzionale. La particolare valenza che delle norme citate condiziona, infatti, necessariamente ogni ulteriore discorso in ordine alla collocazione della famiglia nell’ordinamento giuridico, essendo il disposto costituzionale all’apice della gerarchia delle fonti. (Scritto nel 2007)

Le famiglie II – Un approccio comparativistico. Le convivenze omosessuali

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Nell’ampio genus delle convivenze di tipo familiare, accanto a quelle incentrate su un rapporto di coppia eterosessuale con eventuale prole, vanno emergendo altre forme di convivenze (sempre di tipo latamente familiare) instaurate tra persone dello stesso sesso; convivenze che se da un lato cominciano ad accedere nelle aule dei tribunali chiedendo protezione, dall’altro, con movimenti di opinione sempre piú vasti, rivendicano non solo pari dignità sociale, ma una precisa tutela giuridica analoga a quella prevista per la famiglia in senso proprio. Alcuni legislatori europei si sono mossi per apprestare protezione oltre che alle unioni eterosessuali anche a quelle omosessuali attraverso diverse forme di tutela. Si va cosí dal riconoscimento di tali unioni con una specifica legge che ammette al matrimonio gli omosessuali parificandoli alle coppie coniugali come si è verificato nel sistema olandese, alla tutela delle convivenze in questione attraverso lo strumento della registrazione de

Le famiglie I – Orientamenti introduttivi

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L’ideale di famiglia quale concetto pregiuridico ed innato di comunità di affetti tra un uomo ed una donna fondata sul matrimonio al fine di generare figli continua a rimanere tale ed ad attrarre ancora di più, tanto che esso viene anelato, ad esempio, dalle unioni omosessuali. Nemmeno può dirsi mutato tanto radicalmente il costume, atteso che in cinquemila anni di storia (cioè sino a quando si spingono le fonti) non è stato inventato un solo nuovo modello di unione di tipo familiare. Allora che cosa è successo? Il solo fatto nuovo accaduto è che il moderno Moloch, lo Stato Leviatano ha inglobato in sé sempre più funzioni sicché ha incontrato il problema, che fino a ieri veniva risolto attraverso convenzioni sociali, delle convivenze para-familiari. Il fenomeno della famiglia si è sempre più giuridicizzato. Di fronte a questo fatto incontestabile, le reazioni della dottrina, della giurisprudenza e del legislatore si sono fatte scomposte e non misurate. (Scritto nel 2007)