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Il procedimento unitario di accesso agli strumenti della crisi

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Generale › Capitolo 2

Come si accede agli strumenti di regolazione della crisi: competenza del tribunale, domanda unitaria e domanda con riserva, document-kit, misure protettive e cautelari, durata, omologazione e reclamo.

Il procedimento unitario di accesso

Il procedimento unitario di accesso rappresenta una delle principali innovazioni sistematiche del Codice.

La crisi d'impresa può infatti generare una pluralità di iniziative contemporanee.

Il debitore può chiedere l'accesso a uno strumento di regolazione.

Un creditore può domandare l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il pubblico ministero può intervenire.

I creditori possono chiedere misure protettive.

Il debitore può modificare la soluzione originariamente prospettata.

In assenza di un coordinamento processuale, il rischio sarebbe quello di una successione disordinata di procedimenti nei quali soggetti diversi tentano di imporre soluzioni incompatibili.

Il procedimento unitario nasce per evitare questa frammentazione.

La sua logica è semplice: la crisi economica è una sola, anche quando sono molte le domande giudiziali che la riguardano.

Il procedimento diventa quindi il luogo nel quale il sistema deve confrontare le diverse possibili risposte alla medesima crisi.

L'idea è profondamente coerente con l'evoluzione del diritto dell'insolvenza europeo, orientato a garantire strumenti efficaci di ristrutturazione e a evitare che la frammentazione delle procedure produca perdita di valore.

Il procedimento unitario non significa tuttavia che tutte le procedure siano identiche.

Al contrario, esso costituisce una struttura comune all'interno della quale rimangono differenti la causa, i presupposti e gli effetti dei singoli strumenti.

La domanda di concordato non è la domanda di liquidazione giudiziale.

La domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione non coincide con quella di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

La struttura unitaria riguarda il percorso processuale, non l'identità sostanziale delle procedure.

Il capitolo assume particolare importanza anche dal punto di vista della tutela cautelare e protettiva.

La crisi è una situazione nella quale il tempo può distruggere valore.

Un creditore che agisce individualmente può, in determinate circostanze, sottrarre risorse necessarie alla continuità.

Un altro può iscrivere una garanzia.

Un terzo può iniziare un'esecuzione.

Un quarto può interrompere una relazione contrattuale essenziale.

Le misure protettive rispondono quindi a una funzione economica prima ancora che processuale: creare un tempo giuridicamente protetto nel quale verificare se esista una soluzione migliore rispetto alla disgregazione immediata del patrimonio.

La protezione, tuttavia, non può diventare una sospensione indefinita delle ragioni dei creditori.

Da qui deriva il sistema di controllo giudiziale, la necessità di verificare la funzionalità della misura, la sua durata e la sua proporzionalità.

Il procedimento unitario è, sotto questo profilo, un delicato equilibrio tra due rischi opposti.

Da un lato, il rischio della disgregazione prematura del patrimonio.

Dall'altro, il rischio dell'abuso della protezione giudiziaria.

La procedura deve quindi proteggere il debitore soltanto nella misura necessaria a consentire una soluzione seria, concreta e verificabile.

Il capitolo assume inoltre un rilievo particolare per il professionista.

La domanda di accesso non è più un atto meramente introduttivo.

È il primo documento nel quale il debitore deve rappresentare la propria situazione.

La documentazione depositata deve consentire di comprendere il patrimonio, i debiti, le cause della crisi, la posizione dei creditori e gli atti compiuti nel periodo precedente.

La qualità della domanda condiziona quindi la qualità dell'intero procedimento.

Un sistema fondato sulla prevenzione non può prescindere dalla qualità dell'informazione iniziale.

È significativa, in questo senso, la possibilità di valorizzare la documentazione già raccolta nella composizione negoziata quando il debitore passa successivamente a uno strumento di regolazione della crisi.

Si afferma così una concezione del procedimento come percorso unitario nel quale l'informazione acquisita non deve essere inutilmente dispersa.

Il procedimento unitario rappresenta dunque il punto di passaggio tra la dimensione economica della crisi e la sua dimensione processuale.

L'impresa attraversa una crisi.

Il sistema la osserva.

Il debitore propone una soluzione.

I creditori formulano le proprie pretese.

Il giudice coordina.

Il processo diventa il luogo nel quale le diverse esigenze vengono ordinate secondo una sequenza razionale.

In questa prospettiva il procedimento unitario non è soltanto una tecnica processuale.

È uno strumento di politica legislativa.

Esso cerca di impedire che la crisi venga affrontata attraverso la concorrenza disordinata delle iniziative individuali e mira a concentrare in un unico contesto processuale la valutazione comparativa delle possibili soluzioni.

La domanda finale, infatti, non è soltanto se il debitore abbia diritto ad accedere a una procedura.

La domanda è quale procedura, tra quelle giuridicamente possibili, sia in grado di produrre il miglior risultato complessivo.

Check-list: document-kit per la domanda unitaria (art. 39 CCII)

Elenco documentale obbligatorio da depositare contestualmente al ricorso.

A. Documentazione Contabile e Fiscale Generale (Tutti i debitori)

Bilanci d'esercizio approvati relativi agli ultimi 3 esercizi (con le relative note integrative e relazioni di gestione/controllo).

Situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a non oltre 120 giorni dalla data di deposito del ricorso.

Elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, cause di prelazione (pignorato, ipotecato, privilegiato) e indirizzi PEC.

Elenco di tutti i titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.

Certificato unico dei carichi pendenti tributari (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).

Estratto di ruolo aggiornato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti degli amministratori e dell'imprenditore.

Certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o prospetto debito INPS/INAIL aggiornato.

B. Documentazione Specifica per le Procedure di Regolazione (Concordato / ADR / PRO)

Piano industriale con indicazione dei tempi e delle modalità di ristrutturazione e dei flussi finanziari prospettici.

Relazione dell’esperto attestatore sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano ex art. 87 CCII.

Proposta formale di Transazione Fiscale e Previdenziale (se si chiede il cram down ex art. 63/88 CCII).

Bozza delle classi di creditori e criteri adottati per la formazione delle stesse.

Competenza del tribunale

82. Per le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa individuato in base al centro degli interessi principali.

Per tutti gli altri debitori è competente il tribunale nel cui circondario è situato il centro degli interessi principali.

Fonti: art. 27, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

83. La concentrazione presso le sezioni specializzate in materia di impresa non ha carattere generale, ma riguarda soltanto le categorie tassativamente individuate.

Negli altri casi opera la competenza ordinaria del tribunale del centro degli interessi principali del debitore.

Fonti: art. 27, comma 1; D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168

84. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza, sia per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza sia per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata.

Fonti: art. 28, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

Il ricorso e il procedimento unitario

85. Il procedimento unitario si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

Il ricorso indica l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura; per le società trovano applicazione anche le regole specifiche previste per le società.

Fonti: art. 40, commi 1 e 2; art. 120-bis

86. Nel solo procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

La deroga non si estende, in via generale, alle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Fonti: art. 40, comma 5

87. Quando la domanda di liquidazione giudiziale è proposta da un creditore, dagli organi di controllo o dal pubblico ministero, la notificazione al debitore è eseguita anzitutto al domicilio digitale; se l’esito negativo è imputabile al destinatario, si procede mediante l’area riservata del portale dei servizi telematici, mentre, se non è imputabile al destinatario, si applicano le forme personali e, in ultima istanza, il deposito nella casa comunale.

Fonti: art. 40, commi 6, 7 e 8

Documentazione da depositare

88. Il debitore deposita le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o al minor periodo di attività, una relazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile, lo stato estimativo delle attività, le certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi e gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con i rispettivi domicili digitali.

Fonti: art. 39, comma 1

89. L’elenco dei creditori indica l’ammontare dei crediti e le cause di prelazione; l’elenco dei titolari di diritti reali o personali individua i beni e il titolo del diritto.

Le cause della crisi e dell’indebitamento appartengono, invece, al contenuto del piano e delle relazioni richieste dai singoli strumenti, non all’elenco nominativo.

Fonti: art. 39, comma 1

90. Il debitore deposita, anche in formato digitale, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Fonti: art. 39, comma 2; art. 94, comma 2

91. Con la domanda con riserva il debitore deposita la documentazione minima; la restante documentazione deve essere prodotta nel termine assegnato dal tribunale.

La documentazione formatasi nella composizione negoziata può essere utilizzata quando soddisfa i requisiti previsti per lo strumento prescelto, ma non sostituisce gli allegati inderogabili.

Fonti: art. 39, comma 3; art. 44, comma 1

Domanda con riserva e termine per il completamento

92. Il debitore può proporre la domanda unitaria con riserva di depositare la proposta, il piano e gli accordi, allegando la documentazione minima.

Non si tratta di un autonomo strumento, ma di una modalità anticipata di accesso.

Fonti: art. 44, comma 1

93. Il tribunale assegna un termine, decorrente dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, compreso tra trenta e sessanta giorni.

Il termine può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Fonti: art. 44, comma 1, lett. a

94. La pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale non esclude, dopo il correttivo-ter, la proroga del termine, purché ricorrano i presupposti di legge.

Il tribunale revoca il decreto quando risulta manifesta l’inidoneità dell’attività compiuta alla predisposizione della soluzione, sono violati gli obblighi imposti o emergono atti di frode.

Fonti: art. 44, commi 1 e 2

95. Con il decreto il tribunale nomina il commissario giudiziale, impone obblighi informativi almeno mensili e ordina il versamento del fondo spese.

La sospensione feriale non opera, in via generale, nel procedimento.

Fonti: art. 44, comma 1, lett. b, c e d; art. 9

96. Il decreto con cui il tribunale assegna i termini è iscritto nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Fonti: art. 45

97. Nel termine assegnato il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano e l’attestazione, chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con la documentazione richiesta per ciascuno strumento.

Fonti: art. 44, comma 1, lett. a

Effetti della domanda e regime interinale

98. Dal deposito della domanda con riserva e sino alla scadenza del termine si producono gli effetti interinali della domanda e le sospensioni societarie previste.

Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci; il debitore può chiedere l’applicazione anticipata del regime proprio dello strumento prescelto depositandone un progetto conforme.

Fonti: art. 44, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater; art. 46

99. Dopo il deposito della domanda di accesso e sino al decreto di apertura o all’omologazione, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale e devono essere funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

Fonti: art. 46, comma 1

100. Il regime interinale cessa con il provvedimento che apre il concordato preventivo o dispone l’ulteriore corso dello strumento prescelto.

Gli effetti concorsuali e i poteri gestori successivi dipendono dalla disciplina specifica del concordato, degli accordi o del piano di ristrutturazione e non possono essere ricondotti a un’unica regola.

Fonti: art. 46, commi 1 e 4; artt. 94 e seguenti

101. Il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione non determina un concorso universale equiparabile al concordato preventivo.

Restano tuttavia applicabili gli effetti, i limiti gestori e le misure protettive specificamente previsti per ciascuno strumento.

Fonti: artt. 46 e 64-bis

102. La sola presentazione della domanda di concordato, completa o con riserva, non giustifica l’omesso versamento dell’IVA che scada successivamente, quando nessun provvedimento giudiziale abbia imposto prima della scadenza il divieto di pagamento.

L’eventuale causa di giustificazione richiede un concreto e tempestivo conflitto con un dovere giuridico incompatibile con l’adempimento tributario.

Fonti: art. 46; art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Cass. pen. 16 dicembre 2025, n. 35938

103. I crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Fonti: art. 46, commi 4 e 5

Revoca del termine e rimedi

104. Il tribunale revoca il decreto concesso sulla domanda con riserva nei casi previsti.

I rimedi contro i provvedimenti del procedimento unitario dipendono dalla loro natura e dalla specifica disposizione applicabile; non esiste un generale reclamo contro il decreto di assegnazione del termine.

Fonti: art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 55

105. Le domande di apertura della liquidazione giudiziale proposte nel medesimo periodo confluiscono nel medesimo fascicolo processuale della domanda di regolazione della crisi, secondo il principio della trattazione unitaria già enunciato in via generale, e il tribunale ne dà atto con provvedimento che ne dispone la riunione, procedendo comunque a un esame prioritario, a determinate condizioni, della domanda di regolazione negoziale.

Fonti: art. 7, in relazione all’art. 40, commi 5 e seguenti

Misure protettive e cautelari

106. Il debitore può chiedere misure protettive con la domanda di accesso o, nei casi previsti, prima del deposito della domanda completa.

Le misure tipiche producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese e devono essere confermate o revocate dal giudice entro trenta giorni; in mancanza del decreto nel termine, gli effetti cessano e la richiesta può essere riproposta.

Fonti: art. 54, commi 2 e 3; art. 55, comma 3

107. Il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, compresa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, necessari ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione o di apertura della procedura.

Fonti: art. 54, comma 1

108. Le misure cautelari hanno contenuto atipico, ma devono essere strumentali alla tutela dell’attuazione del futuro provvedimento e rispettare necessità, proporzionalità e contraddittorio.

Il giudice può provvedere inaudita altera parte soltanto quando la convocazione rischi di pregiudicare l’attuazione della misura, fissando poi l’udienza di conferma, modifica o revoca.

Fonti: art. 54, comma 1; art. 55, comma 2

109. L’amministratore nominato nella procedura principale aperta in un altro Stato membro può chiedere in Italia le misure cautelari e protettive quando ricorrono le condizioni previste, anche in assenza di una domanda nazionale, indicando le condizioni dell’effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio dei creditori.

Fonti: art. 54, comma 6; Regolamento (UE) 2015/848, art. 3, paragrafo 1

110. L’estensione della protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile e del fideiussore, nel corso della composizione negoziata, ha natura cautelare e non protettiva, sicché non opera automaticamente dalla pubblicazione dell’istanza ma richiede la concessione da parte del tribunale, funzionale a inibire l’aggressione estemporanea da parte dei singoli creditori sociali e a garantire il buon esito delle trattative e il risanamento dell’impresa.

Fonti: Trib. Bologna 22 settembre 2025, in relazione agli artt. 18 e 19 CCII

111. Le misure cautelari sono adottate, di regola, dopo l’audizione delle parti; il provvedimento senza previa convocazione è ammesso soltanto quando il contraddittorio preventivo ne comprometterebbe l’attuazione.

Il decreto di conferma o revoca delle misure protettive e l’ordinanza sulle misure cautelari sono reclamabili; proroga, modifica e revoca seguono i presupposti specifici.

Fonti: art. 55, commi 2, 3, 4 e 5; art. 669-terdecies c.p.c.

112. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale quando ha notizia dell’insolvenza, può intervenire in tutti i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alle procedure di insolvenza e, nei casi previsti, può chiedere di partecipare al grado successivo quale sostituto del procuratore generale.

Fonti: art. 38, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

113. La documentazione comprende anche le dichiarazioni IRAP e IVA, la certificazione dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi, i domicili digitali dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali e la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione dell’ultimo quinquennio.

La situazione economico-patrimoniale e finanziaria deve essere aggiornata con periodicità mensile.

Fonti: art. 39, commi 1 e 2

Completamento della domanda, omologazione e reclamo

114. Il termine iniziale per il completamento della domanda è compreso tra trenta e sessanta giorni e può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni.

Per gli accordi di ristrutturazione deve essere depositata la documentazione di base; per concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione anche quella ulteriore.

Fonti: art. 44, comma 1, lett. a; art. 39, commi 1 e 2

115. Nella domanda con riserva il commissario giudiziale è nominato dal tribunale.

Nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione il tribunale può nominarlo o confermarlo; la nomina è disposta in presenza di domande di liquidazione giudiziale quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

Fonti: art. 40, comma 4; art. 44, comma 1, lett. b

116. Il tribunale verifica la regolarità del procedimento e i presupposti dello strumento; acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato, e decide sulle opposizioni.

L’omologazione forzosa dei crediti tributari e contributivi è regolata dalle disposizioni speciali richiamate.

Fonti: art. 48, commi 1, 3, 4 e 5; artt. 63 e 88

117. Contro il decreto della corte d’appello che decide sul reclamo avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale è ammesso ricorso per cassazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Fonti: art. 50

118. La corte d’appello, in presenza di gravi e fondati motivi, può sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo, il compimento di atti gestori e l’attuazione del piano o dei pagamenti.

Il provvedimento ha natura cautelare e deve essere calibrato sul pregiudizio prospettato e sugli interessi coinvolti.

Fonti: art. 52; art. 51, comma 14

Durata, proroga e revoca delle misure protettive

119. La durata iniziale delle misure protettive confermate dal giudice non può superare quattro mesi.

Eventuali proroghe sono ammesse nei casi e alle condizioni previste, nel limite complessivo, anche non continuativo, di dodici mesi.

Fonti: art. 55, commi 3 e 4; art. 8

120. Il decreto che conferma o revoca le misure protettive è iscritto nel registro delle imprese ed è reclamabile.

Il tribunale può prorogare le misure quando vi siano significativi progressi nelle trattative e nessun ingiusto pregiudizio, oppure modificarle o revocarle quando non siano più funzionali alle trattative o ricorrano atti di frode.

Fonti: art. 55, commi 3, 4 e 5

121. La domanda con riserva conserva identità con la successiva domanda completa.

In assenza di un progetto conforme allo strumento prescelto si applica il regime interinale; il debitore può chiedere l’applicazione anticipata del regime specifico depositando un progetto di regolazione conforme.

La proroga richiede giustificati motivi comprovati dal progetto e può essere concessa anche in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale.

Fonti: art. 44, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater; art. 46

Udienze, ritualità e controlli del tribunale

122. Le misure cautelari possono essere chieste nei procedimenti di accesso e hanno contenuto strumentale.

Le misure protettive tipiche operano dalla pubblicazione quando richieste nei casi previsti; misure protettive ulteriori possono essere domandate per evitare che determinate iniziative dei creditori pregiudichino il buon esito delle trattative, nel rispetto del contraddittorio e della proporzionalità.

Fonti: art. 54, commi 1, 2, 3 e 4

123. Le udienze relative alle misure cautelari e protettive si svolgono preferibilmente mediante sistemi di videoconferenza, ferma la necessità di assicurare l’effettivo contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa.

Fonti: art. 55, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

124. Il controllo di ritualità che il tribunale compie all’apertura del concordato preventivo comprende, anche nel concordato in continuità e a prescindere dal tipo di concordato prescelto, la verifica della corretta formazione delle classi ai fini del voto, in coerenza con i controlli che la disciplina di derivazione europea affida all’autorità giurisdizionale; il decreto di apertura pone a carico del debitore i medesimi obblighi informativi periodici già previsti in caso di domanda con riserva.

Fonti: art. 47, commi 1 e 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

125. Quando la proposta di concordato in continuità non raggiunge l’unanimità delle classi necessaria per l’omologazione, il debitore può chiedere che si proceda comunque all’omologazione previa ristrutturazione trasversale.

Fonti: art. 48, comma 1, CCII

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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