Definizioni, adeguati assetti e principi generali del Codice della crisi
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Generale › Capitolo 1
Le definizioni fondamentali del Codice (crisi, insolvenza, sovraindebitamento), l’obbligo di adeguati assetti organizzativi, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e i principi generali comuni a tutte le procedure.
In questo articolo
- La Parte Generale: guida alla lettura
- Definizioni, adeguati assetti e principi generali
- Check-list: valutazione degli adeguati assetti (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)
- Ambito di applicazione del Codice
- Crisi, insolvenza e sovraindebitamento: le definizioni
- Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
- Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
- Buona fede, correttezza e doveri di collaborazione
- Prededuzione e consecuzione delle procedure
- Misure protettive, termini e comunicazioni
- La nozione di crisi e la continuità aziendale
La Parte Generale: guida alla lettura
La Parte Generale costituisce l'ossatura concettuale dell'intero Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Prima di affrontare le singole procedure occorre infatti stabilire che cosa si intenda per crisi, che cosa si intenda per insolvenza, quali siano i soggetti ai quali il Codice si applica, quali obblighi gravino sull'imprenditore, come debba essere rilevata tempestivamente la difficoltà, quali siano i principi che regolano il comportamento delle parti, come si acceda agli strumenti di regolazione e come debba essere distribuito il valore disponibile tra i creditori.
La Parte Generale risponde precisamente a queste domande.
Essa muove da una premessa fondamentale: la crisi non può più essere considerata come una condizione esclusivamente patrimoniale.
Un'impresa può avere patrimonio ma non liquidità.
Può avere liquidità ma non redditività.
Può produrre reddito ma non generare flussi di cassa sufficienti.
Può avere attività rilevanti ma non facilmente liquidabili.
Può essere temporaneamente squilibrata e tuttavia risanabile.
Può essere apparentemente stabile e, invece, già avviata verso un'insolvenza futura.
Da qui deriva la centralità della prospettiva prognostica che attraversa l'intero sistema.
Il Codice considera la crisi in funzione della probabilità dell'insolvenza e, per l'impresa, della capacità dei flussi di cassa prospettici di far fronte alle obbligazioni pianificate.
La crisi viene quindi letta nel tempo e non soltanto fotografata nel presente.
Il primo capitolo della Parte Generale affronta proprio questo passaggio.
Il secondo capitolo costruisce poi il procedimento unitario di accesso, nel quale differenti strumenti vengono ricondotti a una struttura processuale comune.
Il terzo affronta il problema decisivo della distribuzione del valore: classi, prelazioni, continuità, liquidazione, priorità relativa, valore di liquidazione e ristrutturazione trasversale.
Il quarto individua i protagonisti tecnici e istituzionali del sistema.
Il quinto affronta una materia che, in un ordinamento caratterizzato da una elevata incidenza della fiscalità sul passivo delle imprese, assume un rilievo sistemico: il trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Il sesto, infine, affronta la dimensione del gruppo, nella quale l'unità economica dell'impresa non coincide necessariamente con l'autonomia giuridica delle singole società.
La logica complessiva è quindi progressiva.
Prima si identifica la crisi.
Poi si individua il soggetto.
Poi si accerta come e dove possa essere aperto il procedimento.
Poi si stabilisce chi partecipa e secondo quali regole.
Poi si determina come distribuire il valore.
Poi si chiarisce chi deve amministrare, controllare, attestare e giudicare.
Poi si affronta il credito pubblico.
Infine si considera la complessità del gruppo.
Questa sequenza è importante perché permette di comprendere che la crisi non può essere studiata per compartimenti stagni.
Le regole sull'adeguato assetto incidono sulla responsabilità degli amministratori.
Le informazioni raccolte nella fase iniziale incidono sulla qualità del procedimento.
La corretta individuazione del valore di liquidazione incide sul trattamento dei creditori.
La formazione delle classi condiziona il voto e l'omologazione.
La posizione dell'amministrazione finanziaria incide spesso in modo decisivo sulla fattibilità del piano.
La struttura del gruppo può modificare profondamente la convenienza della soluzione.
La Parte Generale è quindi il luogo nel quale il Codice costruisce la propria grammatica.
La Parte Speciale mostrerà poi come questa grammatica venga utilizzata nelle singole procedure.
Ma la Parte Generale contiene anche un principio più profondo.
La crisi richiede informazione.
Senza informazione non si può prevedere.
Senza previsione non si può scegliere.
Senza scelta non vi è vera regolazione della crisi.
E senza una corretta rappresentazione dei dati non è possibile stabilire se una determinata soluzione sia migliore della liquidazione.
L'importanza dell'informazione spiega la centralità degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
L'impresa moderna deve essere in grado di produrre tempestivamente informazioni rilevanti sulla propria posizione economica, patrimoniale e finanziaria e sulla sostenibilità dei debiti.
Il dovere di organizzazione non è quindi soltanto un adempimento interno all'impresa.
È uno strumento di prevenzione della crisi e, più in generale, una condizione per rendere possibile una scelta tempestiva e razionale.
La Parte Generale contiene inoltre una dimensione processuale particolarmente significativa.
Il procedimento unitario di accesso riflette l'esigenza di evitare che la crisi venga affrontata attraverso una successione disordinata di procedimenti separati e potenzialmente confliggenti.
Il legislatore costruisce un contenitore processuale comune nel quale possono confrontarsi le diverse possibili soluzioni della crisi, comprese quelle negoziali e quella liquidatoria.
La logica è chiara: il debitore deve poter cercare la soluzione migliore, ma il sistema deve contemporaneamente garantire ai creditori che la ricerca di tale soluzione non divenga uno strumento dilatorio o fraudolento.
Da qui nasce l'equilibrio tra protezione e controllo.
Le misure protettive servono a creare lo spazio temporale necessario per negoziare.
Le misure cautelari servono a impedire che il patrimonio venga disperso.
Il giudice verifica.
Il commissario controlla.
Il professionista attesta.
I creditori valutano.
Il debitore propone.
L'amministrazione finanziaria partecipa.
L'intero sistema si fonda quindi su una distribuzione di funzioni che tende a sostituire il modello unilaterale della procedura liquidatoria con un modello cooperativo e controllato.
La Parte Generale è inoltre il luogo nel quale si chiarisce il rapporto tra autonomia privata e autorità giudiziaria.
Il Codice non è né un sistema puramente negoziale né un sistema esclusivamente giudiziale.
È un sistema misto.
Il debitore può proporre.
I creditori possono aderire o votare.
Le parti possono negoziare.
Il giudice può controllare.
In determinate condizioni, il giudice può omologare anche in presenza del dissenso di alcune classi o di alcuni creditori.
La logica sottostante è quella della crisi come problema collettivo.
Quando un'impresa è insolvente, la decisione di un singolo creditore può produrre effetti pregiudizievoli sull'intera massa.
Quando l'impresa è risanabile, un comportamento individuale può distruggere valore che sarebbe stato superiore al valore ottenibile attraverso una soluzione coordinata.
Il diritto della crisi nasce quindi per coordinare interessi che, in condizioni ordinarie, possono essere perseguiti individualmente.
Il principio della buona fede e della correttezza assume in questo contesto una funzione sistemica.
Non costituisce soltanto una regola generale di comportamento, ma il presupposto necessario perché il procedimento possa produrre una decisione informata e razionale.
Il manuale stesso colloca tale principio come criterio trasversale dell'intero impianto.
La Parte Generale deve essere letta, infine, alla luce della concezione dinamica del valore.
In una situazione di crisi il patrimonio non è soltanto ciò che il debitore possiede.
È anche ciò che l'impresa può continuare a produrre.
È il valore di liquidazione.
È il valore della continuità.
È il valore dei contratti.
È il valore della clientela.
È il valore dell'organizzazione.
È il valore della reputazione commerciale.
È il valore della forza lavoro.
È il valore dei dati e degli intangibili.
È il valore che può essere conservato o distrutto dalle modalità con cui la crisi viene gestita.
Questa concezione dinamica spiega perché il Codice non possa essere ridotto a un insieme di norme procedurali.
È una disciplina sulla produzione, conservazione e distribuzione del valore in condizioni di scarsità.
E proprio per questo la Parte Generale costituisce il punto di partenza imprescindibile per comprendere tutte le procedure successive.
Definizioni, adeguati assetti e principi generali
Ogni sistema giuridico comincia dalle definizioni.
Nel diritto della crisi questa esigenza è ancora più forte, perché dalla qualificazione della situazione economica dipende la scelta dello strumento giuridico.
La differenza tra squilibrio, crisi e insolvenza non è una distinzione terminologica.
È una graduazione temporale e funzionale della difficoltà economica.
Lo squilibrio può rappresentare il primo segnale.
La crisi indica una situazione nella quale l'insolvenza diviene probabile.
L'insolvenza esprime invece l'incapacità attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
Questa progressione costituisce uno dei tratti più innovativi del Codice rispetto alla logica tradizionale del fallimento.
Il sistema non attende necessariamente che l'insolvenza sia irreversibile.
Cerca di intercettare la crisi prima che essa si trasformi in dissesto definitivo.
La distinzione è essenziale anche sul piano economico.
Un'impresa può essere in difficoltà senza essere insolvente.
Può avere un problema finanziario temporaneo senza avere perso la propria capacità produttiva.
Può presentare un patrimonio netto ridotto ma possedere flussi prospettici sufficienti.
Può, al contrario, avere un patrimonio apparentemente consistente e non essere più in grado di pagare regolarmente i debiti.
Per questo il Codice privilegia una lettura dinamica, nella quale la capacità prospettica dei flussi di cassa assume un ruolo centrale.
La disciplina vigente considera infatti la crisi in relazione alla probabilità dell'insolvenza e all'adeguatezza dei flussi prospettici rispetto alle obbligazioni pianificate.
Il secondo grande tema del capitolo è quello degli adeguati assetti.
Qui il diritto della crisi entra direttamente nel diritto societario.
L'impresa non deve soltanto reagire quando la crisi è esplosa.
Deve organizzarsi in modo tale da poterla rilevare tempestivamente.
L'adeguato assetto diviene così una forma di prevenzione.
L'obbligo non impone all'imprenditore di non commettere errori.
L'attività d'impresa resta per sua natura caratterizzata dal rischio.
Impone però che il rischio sia conosciuto, monitorato e governato con strumenti organizzativi coerenti con la natura e le dimensioni dell'impresa.
La vera innovazione consiste nel passaggio dalla responsabilità per il risultato alla responsabilità per il metodo.
Non ogni decisione imprenditoriale sbagliata è una violazione dell'obbligo di corretta gestione.
Può però esserlo l'assenza di strumenti capaci di rilevare tempestivamente che quella decisione sta producendo effetti incompatibili con la continuità aziendale.
Il sistema degli adeguati assetti segna quindi il passaggio dalla cultura della crisi improvvisa alla cultura della crisi osservata.
Questo capitolo costituisce anche il punto di incontro tra diritto, economia aziendale e organizzazione.
Il giurista deve comprendere che la crisi non si manifesta necessariamente in un singolo dato contabile.
Il commercialista deve comprendere che il bilancio non è sufficiente se non è integrato con una prospettiva finanziaria e prospettica.
L'imprenditore deve comprendere che la continuità non è un dato naturale, ma un risultato da preservare.
Il professionista della crisi deve comprendere che ogni procedura successiva sarà tanto più affidabile quanto più affidabili saranno le informazioni che la precedono.
La parte relativa ai principi generali introduce poi il metodo complessivo del Codice.
Buona fede.
Correttezza.
Collaborazione.
Tempestività.
Riservatezza.
Celerità.
Trasparenza.
Sono valori che, nel diritto ordinario, possono apparire come clausole generali.
Nel diritto della crisi diventano condizioni strutturali del funzionamento del sistema.
La crisi, infatti, è un gioco a informazione imperfetta.
Il debitore conosce la propria situazione meglio dei creditori.
I creditori conoscono soltanto una parte delle informazioni.
Gli organi pubblici possiedono dati ulteriori.
Il professionista deve verificare.
Il giudice deve controllare.
Il sistema funziona soltanto se le informazioni circolano e vengono rese comprensibili.
Per questo la Parte Generale attribuisce tanta importanza alla rilevazione tempestiva, agli obblighi di segnalazione e alla collaborazione tra debitore e creditori.
Il capitolo ha infine una funzione di apertura verso tutto il resto del Codice.
Le definizioni di crisi, insolvenza, sovraindebitamento, consumatore, gruppo e centro degli interessi principali saranno utilizzate in tutte le parti successive.
Gli adeguati assetti preparano la disciplina della prevenzione.
La buona fede prepara la disciplina delle trattative.
Le regole sulla rilevazione preparano la composizione negoziata.
La distinzione tra crisi e insolvenza prepara la scelta tra risanamento e liquidazione.
Il concetto di capacità prospettica prepara la valutazione della fattibilità dei piani.
È quindi il capitolo nel quale il Codice dichiara, per così dire, la propria filosofia.
La crisi deve essere individuata prima possibile.
Deve essere conosciuta attraverso dati affidabili.
Deve essere affrontata con tempestività.
Deve essere trattata secondo buona fede.
E deve essere governata tenendo conto non soltanto del patrimonio esistente, ma del valore economico che può essere ancora salvato.
Check-list: valutazione degli adeguati assetti (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)
Da eseguire con cadenza almeno trimestrale a cura dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.
DSCR a 12 mesi (Debt Service Coverage Ratio): Il rapporto tra i flussi di cassa operativi attesi e il servizio del debito nei successivi 12 mesi è $\ge 1,0$?
Verifica Debiti Retributivi Scaduti: Esistono retribuzioni non pagate scadute da almeno 30 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni?
Verifica Debiti verso Fornitori: Vi sono debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni che superano l'ammontare dei debiti non scaduti?
Segnalazioni Creditori Pubblici (Art. 25-novies CCII):
Agenzia delle Entrate: Presenza di debito IVA scaduto e non versato $> 30.000$ € e $> 10\%$ del volume d'affari.
INPS: Presenza di omesso versamento di contributi previdenziali $> 90$ giorni e superiore a $50.000$ €.
Agenzia della Riscossione: Presenza di carichi affidati alla riscossione scaduti $> 500.000$ € (per società per azioni) o $> 250.000$ € (per altre società).
Budget di Tesoreria Prospettico: Risulta redatto un budget finanziario con orizzonte mobile a 12 mesi (rolling forecast) aggiornato mensilmente?
Sostenibilità del Debito Erariale: L'esposizione complessiva verso il Fisco supera il 30% del passivo totale?
Ambito di applicazione del Codice
33. Il Codice si applica ai debitori, siano essi consumatori, professionisti o imprenditori, che si trovino in stato di crisi o insolvenza, fatta eccezione per lo Stato e gli enti pubblici, ai quali il Codice non si applica in alcuna delle sue disposizioni.
Fonti: art. 1, comma 2
34. Le imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria restano regolate dalle relative leggi speciali.
Il Codice trova tuttavia applicazione quando la crisi o l’insolvenza non siano disciplinate in via esclusiva dalla normativa speciale e per i profili espressamente richiamati dalle norme di coordinamento.
Fonti: art. 1, comma 2, lett. a
35. Le società a partecipazione pubblica restano soggette alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure disciplinate dal Codice, ferme le disposizioni delle leggi speciali che ne regolano la crisi d’impresa, espressamente fatte salve.
Fonti: art. 1, in relazione all’art. 14, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Crisi, insolvenza e sovraindebitamento: le definizioni
36. Ai fini del Codice la crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta, per le imprese, come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei successivi dodici mesi.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. a
37. L’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. b
38. Le due nozioni restano concettualmente distinte e non sovrapponibili, pur potendo la crisi, se non affrontata, evolvere verso l’insolvenza.
Fonti: art. 2, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 136/2024
39. Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e degli altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. c
40. Il gruppo di imprese è l’insieme delle società, imprese ed enti che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.
Fonti: artt. 2497 e ss. c.c. e art. 2, comma 1, lett. h
41. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, qualificazione riferibile anche al socio di società di persone quando il sovraindebitamento riguardi debiti estranei a quelli sociali.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. e
42. Il centro degli interessi principali del debitore, individuato secondo criteri di riconoscibilità e apparenza verso i terzi, determina la competenza territoriale e rileva ai fini dell’applicazione della disciplina internazionale dell’insolvenza.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. m, e Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015
43. L’albo dei soggetti che, su incarico del giudice, anche in forma associata o societaria, svolgono funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nelle procedure disciplinate dal Codice è istituito presso il Ministero della Giustizia.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. n
44. Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento assistono i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori e gli altri debitori sovraindebitati nell’accesso alle relative procedure e nella gestione delle stesse.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. t
Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
45. L’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Fonti: art. 2086, comma 2, c.c.
46. L’imprenditore individuale adotta misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Fonti: art. 3, comma 1
47. L’assetto o le misure sono adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, senza che ne derivino oneri organizzativi sproporzionati per l’imprenditore individuale o per l’impresa minore.
Fonti: art. 3, comma 3
48. Le misure e gli assetti devono consentire di rilevare tempestivamente gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e ricavare le informazioni necessarie per il test pratico di risanabilità.
I segnali tipizzati agevolano tale previsione, ma non sostituiscono la valutazione prospettica complessiva.
Fonti: art. 3, commi 3 e 4, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
49. Costituiscono segnali rilevanti i debiti retributivi scaduti nelle soglie di legge, i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti, le esposizioni bancarie scadute o oltre affidamento per almeno sessanta giorni e pari almeno al cinque per cento dell’esposizione complessiva, nonché le ulteriori esposizioni tipizzate.
Fonti: art. 3, comma 4; art. 25-novies
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
50. INPS e INAIL segnalano, entro sessanta giorni, rispettivamente il ritardo contributivo superiore a novanta giorni nelle soglie previste dalla legge e il debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e superiore a 5.000 euro.
La comunicazione è indirizzata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo.
Fonti: art. 25-novies, comma 1, lett. a e b, e comma 2, lett. b
51. L’Agenzia delle entrate segnala il debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche quando supera 5.000 euro ed è almeno pari al dieci per cento del volume d’affari dell’anno precedente, e comunque quando supera 20.000 euro.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione segnala i carichi autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.
Fonti: art. 25-novies, comma 1, lett. c e d, e comma 2
52. Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati contengono l’invito a presentare l’istanza di nomina dell’esperto quando ricorrono i presupposti della composizione negoziata.
Esse non determinano automaticamente l’apertura di una procedura né sostituiscono la valutazione dell’imprenditore sulla risanabilità dell’impresa.
Fonti: art. 25-novies, comma 3
53. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale segnalano per iscritto all’organo amministrativo l’esistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
La segnalazione deve essere motivata e contenere un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative assunte; è considerata tempestiva se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza della crisi.
Fonti: art. 25-octies, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
54. Il sistema di emersione anticipata combina la segnalazione interna dell’organo di controllo e del revisore, le segnalazioni esterne di INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione e l’informazione delle banche agli organi di controllo sulle variazioni peggiorative, sospensioni o revoche degli affidamenti.
Fonti: artt. 25-octies, 25-novies e 25-decies
Buona fede, correttezza e doveri di collaborazione
55. Il debitore e i creditori si comportano secondo buona fede e correttezza nelle trattative e in tutti i procedimenti disciplinati dal Codice, astenendosi dal pregiudicare ingiustamente le ragioni delle altre parti e fornendo tempestivamente le informazioni necessarie e complete per l’assunzione delle decisioni conseguenti.
Fonti: art. 4, comma 1
56. Gli intermediari finanziari, le banche e in genere ogni creditore partecipano alle trattative in modo attivo e informato, senza aggravare la posizione debitoria con comportamenti dilatori privi di giustificazione.
Fonti: art. 4, comma 2
57. Le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza sono trattate con sollecitudine dalle autorità giudiziarie, con priorità rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, e dalle autorità amministrative, tenute anche al rispetto dell’obbligo di riservatezza.
Fonti: art. 5
58. Le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria o amministrativa, così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati, sono improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, e il presidente della sezione in materia concorsuale vigila sull’osservanza di tale obbligo.
Fonti: art. 5, comma 3
59. La piattaforma telematica nazionale mette a disposizione dell’imprenditore la lista di controllo particolareggiata, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e le indicazioni operative per la redazione dei piani, aggiornate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Fonti: art. 5-bis; decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 21 marzo 2023, come aggiornato il 23 aprile 2026
Prededuzione e consecuzione delle procedure
60. La prededucibilità è riconosciuta soltanto ai crediti espressamente qualificati dalla legge e alle categorie tassativamente indicate, secondo il nesso funzionale o occasionale richiesto per ciascuna fattispecie e le condizioni previste per l’effettivo accesso o buon esito dello strumento.
Fonti: art. 6, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
61. I crediti professionali funzionali alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e alla richiesta di misure protettive sono prededucibili, nel limite del settantacinque per cento del credito accertato, se lo strumento è omologato.
Lo stesso limite opera per i crediti professionali funzionali alla domanda di concordato preventivo, alla proposta e al piano, purché la procedura sia aperta.
Fonti: art. 6, comma 1, lett. b e c; art. 47
62. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane quando si susseguono più procedure.
La disposizione non attribuisce, fuori dal concorso, un generale privilegio sostanziale opponibile in ogni esecuzione individuale.
Fonti: art. 6, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
63. La consecuzione tra procedure ricorre quando le procedure che si susseguono sono collegate, ossia finalizzate a regolare la medesima situazione di dissesto dell’impresa, e prescinde dalla diversità del tipo di procedura, rilevando esclusivamente il collegamento causale tra procedure di qualsiasi tipo destinate a governare lo stesso presupposto oggettivo.
Fonti: Cass. SS.UU. n. 42093/2021; Cass. n. 26159/2024; Trib. Nocera Inferiore, decreto 12 giugno 2025
64. L’intervallo temporale intercorrente tra la chiusura del concordato preventivo e l’apertura della liquidazione giudiziale non è di per sé decisivo, dovendosi verificare unicamente che tale intervallo non sia irragionevole, ossia che non costituisca elemento dimostrativo di un’effettiva variazione dei presupposti su cui si fondano le due procedure; depongono in tal senso, a favore della consecuzione, la persistenza dello stato di crisi o di insolvenza già al momento della presentazione del concordato preventivo e la presenza, tra i creditori concorsuali del concordato, del medesimo creditore che abbia richiesto l’apertura della liquidazione giudiziale.
Fonti: art. 170, comma 2; Cass. n. 8996/2021
65. Il principio giustifica, ai fini della prededuzione del credito dei professionisti che hanno assistito il debitore per la presentazione della domanda, del deposito della proposta e del piano di concordato, la sopravvivenza del beneficio oltre il perimetro del contesto processuale in cui il credito si è originato, sempre che la successiva procedura concorsuale disciplini il medesimo fenomeno giuridico unitario, connotato dagli stessi soggetti e dagli stessi presupposti oggettivi; resta invece esclusa dalla prededucibilità l’attività prestata dal professionista per l’ammissione al concordato preventivo quando non rientri tra quelle tipizzate, così come è esclusa per i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, stante la tassatività della relativa elencazione.
Fonti: art. 6, comma 1, lett. c, e comma 2; Trib. Milano 28 dicembre 2023; App. Trieste 21 marzo 2024
66. La retrodatazione degli effetti propria della consecuzione richiede continuità causale tra gli strumenti o le procedure succedutisi nella regolazione della medesima crisi o insolvenza.
L’accertamento deve essere compiuto in concreto e non discende dalla sola successione cronologica delle iniziative.
Fonti: art. 170, comma 2; art. 2, comma 1, lett. m-bis
67.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. m-bis; artt. 12 e seguenti La composizione negoziata non è, in sé, uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ma un percorso negoziale che può precedere gli strumenti tipici. Il collegamento con una successiva procedura può rilevare per gli effetti espressamente previsti dalla legge o, secondo la giurisprudenza, quando sia dimostrata la continuità del medesimo stato di crisi o insolvenza; non può essere affermato in via automatica.
68. In caso di pluralità di domande relative al medesimo debitore, il tribunale procede a un esame coordinato, dando priorità, a determinate condizioni, alla domanda di regolazione negoziale della crisi rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, salvo che quest’ultima risulti manifestamente più idonea a soddisfare i creditori.
Fonti: art. 7, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 136/2024
Misure protettive, termini e comunicazioni
69. La durata complessiva delle misure protettive, inclusi rinnovi e proroghe, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi.
Fonti: art. 8
70. La sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo espressa disposizione contraria.
Il patrocinio del difensore è obbligatorio, salvo i casi nei quali il Codice dispone diversamente.
Fonti: art. 9
71. Le comunicazioni tra gli organi delle procedure, i creditori e il tribunale avvengono in via telematica.
Fonti: art. 10, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 136/2024
72. La competenza a istituire gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori, restando ferme le competenze gestorie che il codice civile riserva ai soci nei diversi tipi societari, quali il potere di autorizzare il compimento di operazioni gestorie nella società a responsabilità limitata e le particolari competenze amministrative eventualmente attribuite dall’atto costitutivo.
Fonti: artt. 2257, 2380-bis e 2409-novies c.c., come modificati dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
La nozione di crisi e la continuità aziendale
73. La crisi non è più definita mediante il generico riferimento allo squilibrio economico-finanziario, ma come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta, per le imprese, nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
Gli squilibri rilevano come fattori anticipatori e come presupposto della composizione negoziata.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. a, nel testo vigente
74. L’imprenditore commerciale o agricolo può accedere alla composizione negoziata quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’accesso è possibile anche in presenza di crisi o insolvenza già attuali, purché non sia venuta meno la concreta prospettiva di risanamento.
Fonti: art. 12, comma 1
75. Il mantenimento della continuità aziendale nel lungo periodo presuppone la contemporanea sussistenza di un equilibrio economico, di un equilibrio finanziario e di un equilibrio patrimoniale, i quali si condizionano reciprocamente: lo squilibrio reddituale, che ricorre quando i ricavi correnti non coprono i costi e non remunerano adeguatamente il capitale di rischio, tenuto conto anche del capitale di debito quando si considera la redditività operativa e non quella netta, genera a propria volta uno squilibrio finanziario, poiché i flussi di cassa prodotti dai ricavi non sono sufficienti a coprire i debiti operativi o finanziari, e, se produce perdite di esercizio che erodono il patrimonio netto, si traduce infine in uno squilibrio patrimoniale.
Fonti: art. 12, comma 1
76. Le difficoltà finanziarie possono emergere anche nel breve o medio periodo pur in presenza di utili e di un patrimonio netto capiente, quando il debitore non riesce a incassare tempestivamente i crediti verso la clientela o quando il proprio patrimonio è costituito da beni di difficile e rapida liquidabilità, sicché la crisi e l’insolvenza vanno lette in una prospettiva dinamica e orientata al futuro, e non quale mera fotografia statica della situazione patrimoniale corrente.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. a e b
77. Il rapporto tra la nozione di crisi e quella di insolvenza prospettica resta, nonostante gli interventi correttivi, oggetto di incertezza interpretativa, sulla quale è intervenuta anche la giurisprudenza di merito.
Fonti: Trib. Milano 3 ottobre 2019, caso Moby
78. La nomina dell’organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria per le società a responsabilità limitata soltanto quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società soggetta a revisione legale dei conti, oppure supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: quattro milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, quattro milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, venti dipendenti occupati in media durante l’esercizio; al di fuori di tali ipotesi, e per le imprese individuali e le società di persone, l’obbligo di segnalazione interna della crisi da parte dell’organo di controllo non trova concreta applicazione, sicché, in un tessuto imprenditoriale caratterizzato da una marcata presenza di microimprese, il compito di anticipata emersione della crisi ricade prevalentemente sulle segnalazioni esterne di INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.
Fonti: art. 2477, comma 2, c.c. e art. 25-octies
79. Le banche e gli altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza prevista dal testo unico bancario danno notizia agli organi di controllo societari, ove esistenti, delle comunicazioni con cui informano il cliente di variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti in essere.
Fonti: art. 25-decies
80. L’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, gravante sull’imprenditore collettivo, e il più contenuto obbligo di adottare misure idonee, gravante sull’imprenditore individuale, si differenziano non tanto per il contenuto quanto per il grado di strutturazione richiesto, dovendo comunque entrambi consentire la rilevazione tempestiva dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, la verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità nei dodici mesi successivi; la responsabilità gestoria si sposta così dal merito della scelta imprenditoriale al metodo organizzativo con cui essa è stata assunta e tracciata.
Fonti: dirittodellacrisi.it, Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: riflessioni sugli aspetti applicativi della norma
81. Le soglie quantitative fissate per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati non costituiscono, secondo l’interpretazione prevalente, indicatori di per sé sufficienti a rivelare una situazione di effettivo squilibrio economico-finanziario, giacché la relazione illustrativa al correttivo-ter ne giustifica la modestia in chiave prospettica e preventiva, e non quale segnale di allarme per una situazione già compromessa; nella prospettiva di un più efficace bilanciamento tra tempestività dell’allerta e rischio di saturazione informativa, si è proposta una rimodulazione delle soglie correlata alla dimensione o al settore dell’impresa, tenendo conto del rapporto tra debiti tributari e contributivi e indebitamento complessivo, del margine operativo, del patrimonio netto e del fabbisogno finanziario prospettico.
Fonti: CNDCEC-Fondazione Nazionale dei Commercialisti, L’accordo transattivo con l’erario nella composizione negoziata, novembre 2025
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
