Caricamento articoli in corso...

Classi di creditori e regole di distribuzione del valore nel concordato

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Generale › Capitolo 3

Come si distribuisce una ricchezza insufficiente: continuità aziendale e liquidazione, formazione delle classi, valore di liquidazione, moratoria, ristrutturazione trasversale e surplus concordatario.

Classi di creditori e distribuzione del valore

Se il procedimento unitario rappresenta la grammatica processuale della crisi, le classi e le regole di distribuzione rappresentano la grammatica economica della ristrutturazione.

La crisi nasce infatti da una sproporzione fondamentale: i debiti sono superiori alle risorse immediatamente disponibili o alle risorse che il debitore può realisticamente produrre.

A quel punto il problema diventa distributivo.

Non si tratta più soltanto di accertare quanto ciascun creditore vanti.

Occorre stabilire quanto ciascun creditore possa ricevere.

E, soprattutto, secondo quale ordine.

Il diritto della crisi si trova quindi a governare una situazione nella quale l'integrale soddisfacimento di tutti non è possibile.

Il principio della responsabilità patrimoniale e quello della par condicio creditorum rimangono fondamentali, ma vengono inseriti in una struttura più articolata nella quale assume rilievo la formazione delle classi, l'omogeneità delle posizioni giuridiche ed economiche, la distinzione tra valore di liquidazione e valore derivante dalla continuità e il confronto con lo scenario alternativo.

Il concetto di classe introduce una dimensione collettiva.

Non tutti i creditori sono uguali.

Un creditore privilegiato non si trova nella stessa posizione di un chirografario.

Un dipendente non si trova nella stessa posizione di una banca.

Un creditore pubblico non coincide necessariamente con un fornitore commerciale.

Un creditore che riceve un'utilità diversa dal denaro può avere interessi differenti rispetto a chi riceve un pagamento monetario.

La classe diventa quindi il luogo giuridico nel quale la comunanza degli interessi viene tradotta in una struttura decisionale.

La sua funzione è duplice.

Da un lato, consente di aggregare soggetti che si trovano in situazioni omogenee.

Dall'altro, impedisce che interessi radicalmente differenti vengano artificialmente aggregati per costruire una maggioranza.

La corretta formazione delle classi è dunque una garanzia di democraticità e, insieme, di razionalità del voto.

La parte più innovativa della disciplina emerge tuttavia quando il Codice distingue tra il valore di liquidazione e il valore ulteriore prodotto dalla continuità.

Nel concordato in continuità l'impresa può generare, attraverso la prosecuzione dell'attività, un valore superiore a quello ricavabile dalla semplice vendita dei beni.

Quel surplus non appartiene necessariamente alla dimensione statica del patrimonio esistente.

È un valore nuovo, prodotto dalla continuità.

La disciplina della priorità relativa esprime proprio questa differenza.

Il valore di liquidazione resta assoggettato alla graduazione delle cause legittime di prelazione.

Il valore eccedente, generato dalla continuità, può invece essere distribuito secondo una logica più flessibile, purché vengano rispettati i rapporti di priorità tra le classi secondo le regole stabilite dal Codice.

La continuità assume quindi una valenza economica che supera la dimensione del semplice mantenimento dell'attività.

Essa diventa una fonte di valore.

E quando la continuità genera valore, la questione centrale diventa: chi deve beneficiarne?

È in questa domanda che si incontrano diritto societario, diritto della crisi e diritto della proprietà.

Il debitore conserva l'impresa.

I soci possono conservare una partecipazione.

I creditori accettano una soddisfazione differita o parziale.

Il sistema deve però evitare che la conservazione del valore per alcuni avvenga a danno ingiustificato di altri.

Per questo la disciplina della distribuzione è il cuore politico del concordato.

Ogni regola distributiva rappresenta infatti una scelta di politica economica.

La priorità assoluta privilegia la graduazione rigorosa.

La priorità relativa ammette una maggiore flessibilità in funzione della creazione di valore.

Il cram-down supera, in determinate condizioni, il potere di veto del singolo creditore o della singola classe.

Il confronto con la liquidazione impedisce che una soluzione alternativa determini un trattamento peggiore rispetto a quello ottenibile attraverso la procedura liquidatoria.

La logica di fondo è sempre comparativa.

Nessuno strumento di regolazione può essere giudicato in astratto.

Deve essere confrontato con l'alternativa concreta.

Questo principio assume un rilievo particolare nel trattamento del credito pubblico.

Il creditore deve sapere non soltanto quanto gli viene offerto, ma quanto potrebbe ottenere nella liquidazione.

Il valore della proposta si misura quindi attraverso la differenza tra scenari.

È un metodo che avvicina il diritto della crisi alla valutazione economico-aziendale.

Il piano diventa una previsione.

L'attestazione diventa una verifica.

La liquidazione diventa un benchmark.

La continuità diventa una fonte di valore.

Il voto diventa una decisione economica compiuta sulla base di informazioni giuridicamente organizzate.

Questo capitolo deve quindi essere letto come il punto nel quale il Codice affronta il problema più difficile di ogni crisi: come distribuire una ricchezza insufficiente senza distruggere quella ricchezza che può ancora essere prodotta.

Da qui l'importanza del concetto di valore.

Il valore da liquidare.

Il valore da conservare.

Il valore da creare.

Il valore da distribuire.

E, soprattutto, il valore da non distruggere attraverso una risposta tardiva alla crisi.

Continuità aziendale e concordato liquidatorio

126. Il concordato è in continuità aziendale quando i creditori sono soddisfatti in misura rilevante dai proventi della prosecuzione dell’attività d’impresa, diretta o indiretta, ed è liquidatorio quando i creditori sono soddisfatti attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Fonti: art. 84, comma 1

127. La continuità è intesa in senso oggettivo e non soggettivo, sicché ricorre anche quando la gestione dell’azienda è proseguita da un soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione, usufrutto, affitto o conferimento, a condizione che tale soggetto si impegni a mantenere, per almeno due anni, almeno la metà della media dei lavoratori impiegati nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso.

Fonti: art. 84, comma 2

128. La prevalenza della continuità si presume in ogni caso quando i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione dell’attività, per almeno due anni, sono generati da un’attività alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso, e tra i proventi della continuità rientra anche il ricavato della cessione del magazzino.

Fonti: art. 84, comma 3

129. L’utilità che la proposta si obbliga ad assicurare a ciascun creditore può essere rappresentata anche dalla prosecuzione o dalla rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, e non necessariamente da denaro o altri beni.

Fonti: art. 84, comma 3

130. Nel concordato con liquidazione del patrimonio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari.

Fonti: art. 84, comma 4

131. I creditori sono soddisfatti secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, fatte salve le deroghe espressamente previste dal Codice.

Fonti: artt. 2740 e 2741 c.c., in relazione all’art. 85, comma 6

Contenuto della proposta e formazione delle classi

132. La proposta gode di libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori, potendo prevedere la cessione dei beni, l’accollo, l’attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari, nonché la costituzione di un assuntore, anche tra gli stessi creditori.

Fonti: art. 85, comma 1

133. Il debitore può suddividere i creditori in classi, formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e la proposta può prevedere trattamenti differenziati tra classi diverse, purché il trattamento stabilito per ciascuna classe non alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Fonti: art. 85, commi 1 e 4

134. La suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori proponenti o le parti a essi correlate, per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali non transatti, e negli altri casi specificamente previsti, mentre resta facoltativa negli altri casi.

Fonti: art. 85, comma 3, come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024

135. La suddivisione in classi è obbligatoria altresì per i creditori che vengono soddisfatti anche solo in parte con utilità diverse dal denaro.

Fonti: art. 85, comma 3

136. Il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione è determinato al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, ed è sulla base di tale valore che si apprezza la falcidiabilità dei creditori muniti di prelazione.

Fonti: art. 85, comma 7

137. Il trattamento differenziato stabilito per ciascuna classe non può in ogni caso comportare una riduzione delle garanzie e dei diritti già riconosciuti ai lavoratori dall’ordinamento interno, in attuazione della clausola di non regresso di matrice euro-unitaria.

Fonti: art. 85, comma 7, CCII, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023

Soddisfacimento dei creditori e valore di liquidazione

138. I creditori sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, tale essendo la soglia minima di soddisfazione che il piano di concordato deve in ogni caso garantire.

Fonti: art. 84, comma 1

139. Nel concordato liquidatorio le risorse esterne, ossia quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, possono essere distribuite in deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale e dell’ordine delle cause di prelazione, a condizione che ai creditori chirografari e ai creditori privilegiati degradati per incapienza sia assicurata una soddisfazione non inferiore al venti per cento del loro ammontare complessivo.

Fonti: art. 84, comma 4

140. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in ciascuna classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello riservato alle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di grado inferiore, secondo la regola della priorità relativa.

Fonti: art. 84, comma 6

141. Il legislatore interno non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dalla disciplina di derivazione europea, di adottare la regola della priorità assoluta, optando così stabilmente per la relative priority rule quale criterio distributivo del surplus concordatario nella continuità.

Fonti: art. 84, comma 6, in relazione all’art. 11, direttiva UE 2019/1023

142. Resta fermo, anche nel concordato in continuità, il requisito per cui il trattamento economico complessivamente riservato a ciascun creditore non può essere inferiore a quello che il medesimo creditore riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, e che il piano deve indicare le utilità specificamente destinate a ciascuna classe, distinguendo tra quelle riferibili al valore di liquidazione e quelle riferibili al valore eccedente.

Fonti: art. 84, comma 7

Moratoria per i creditori garantiti

143. Nel concordato in continuità il debitore può usufruire, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di una moratoria della durata massima di due anni dall’omologazione.

Fonti: art. 86

144. A fronte della moratoria, i creditori privilegiati sono ammessi al voto per la differenza tra il loro credito, maggiorato degli interessi legali, e il valore attuale dei pagamenti previsti dal piano, attualizzato a un tasso di sconto pari alla metà di quello legale di riferimento; la moratoria e il relativo diritto di voto non spettano quando il piano preveda la liquidazione dei beni oggetto della garanzia.

Fonti: art. 86 CCII e art. 5, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

145. Ai fini della continuità aziendale indiretta, il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso riguarda il solo contratto di affitto d’azienda, mentre gli altri negozi in forza dei quali l’azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore possono essere stipulati anche in esecuzione del piano, e la cessione del magazzino non è di per sé incompatibile con la continuità aziendale.

Fonti: art. 84, commi 2 e 3, CCII, come riformulato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

146. Nel concordato in continuità aziendale il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà di introdurre la absolute priority rule sull’intero valore del piano, optando per un modello misto: il valore di liquidazione resta distribuito nel rispetto rigoroso delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente, generato dalla continuità, può essere ripartito secondo la più elastica regola della priorità relativa, per cui è sufficiente che ciascuna classe riceva un trattamento complessivamente pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi inferiori, senza che ciò comporti un’automatica equiparazione tra creditori degradati e chirografari originari.

Fonti: dirittodellacrisi.it, Par condicio e relative priority rule e Relative priority rule e diritti dei soci nel concordato preventivo in continuità, cfr. G. D’Attorre, La distribuzione del patrimonio del debitore tra absolute priority rule e relative priority rule, in Fallimento, 2020, 1071

147. La moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da causa di prelazione, ammessa nel solo concordato in continuità, non può eccedere i due anni dall’omologazione; quando il concordato è in continuità, il piano contiene anche il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, in modo da rendere verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e dell’attestazione che lo accompagna.

Fonti: artt. 86 e 87 CCII

Ristrutturazione trasversale e priorità assoluta

148. Ai fini della ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, la regola della priorità assoluta si applica sul valore di liquidazione così come definito in via generale, comprensivo dell’eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili in sede di liquidazione giudiziale, al netto delle spese; l’omologazione presuppone l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori che, pur non ricevendo integrale soddisfazione dalla proposta, avrebbe comunque trovato soddisfazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, e non rileva a tal fine il consenso della classe che approva la proposta solo perché nulla riceverebbe applicando la sola priorità assoluta.

Fonti: art. 87, comma 1, lett. c, e art. 112, commi 2 e 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in attuazione dell’art. 11, paragrafo 1, lett. b, punto ii, della direttiva (UE) 2019/1023

149. La prima alternativa dell’omologazione forzosa, che richiede l’approvazione della proposta dalla maggioranza delle classi purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, è integrata anche quando nessuna classe di creditori prelatizi è chiamata al voto perché tali creditori sono soddisfatti integralmente e sono esclusi dal voto in ragione del pagamento previsto dal piano, sicché in tal caso è sufficiente la sola maggioranza delle classi.

Fonti: art. 112, comma 2, lett. d); art. 109, comma 5; Trib. Nocera Inferiore 20 aprile 2026, n. 20; A. Nicotra, Per la ristrutturazione trasversale basta la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi, Eutekne.Info, 21 agosto 2026

150. La classe prelatizia approvante, richiesta quando le classi approvano a maggioranza, è sostituita dal pagamento integrale dei crediti prelatizi, perché la massima tutela del rango assorbe la funzione che il voto di quella classe assolverebbe.

Fonti: art. 112, comma 2, lett. d); Trib. Nocera Inferiore 20 aprile 2026, n. 20; A. Nicotra, Per la ristrutturazione trasversale basta la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi, Eutekne.Info, 21 agosto 2026

151. Quando la maggioranza delle classi non è raggiunta, secondo un orientamento è sufficiente il consenso di una classe soltanto interessata, cioè di una classe che riceverebbe qualcosa applicando la priorità assoluta sull’intero valore, senza che essa debba risultare anche pregiudicata rispetto all’alternativa liquidatoria, perché il legislatore interno ha adottato il criterio della classe interessata e non ha richiesto il pregiudizio che la direttiva lasciava alla discrezionalità degli Stati membri.

Fonti: art. 112, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2; art. 11, direttiva (UE) 2019/1023; Trib. Nocera Inferiore 20 aprile 2026, n. 20; A. Nicotra, Per la ristrutturazione trasversale basta la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi, Eutekne.Info, 21 agosto 2026

152. Il punto è controverso, perché un diverso orientamento richiede il consenso di una classe anche pregiudicata, secondo la trattazione svolta nel capitolo dedicato al concordato preventivo.

Fonti: art. 112, comma 2, lett. d)

Ammissibilità, valore di liquidazione e surplus concordatario

153. Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato in continuità, svolto dal tribunale per l’apertura della procedura, non si arresta alla ritualità formale della domanda e alla completezza della documentazione, ma si estende al contenuto del piano e alla determinazione del valore di liquidazione, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello richiesto per l’omologazione.

Fonti: art. 87, comma 1, lett. c); artt. 84-88; Cass. n. 9605/2026; Cass. SS.UU. n. 1521/2013; Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conclusioni del 28 maggio 2026; A. Nicotra, Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta, Eutekne.Info, 22 settembre 2026

154. Il controllo di legalità sostanziale corrisponde a quello che, nella vigenza della legge fallimentare, era definito di fattibilità giuridica, cioè la verifica della compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa concreta dell’accordo, integrata dalla finalità di superamento della crisi e di soddisfacimento almeno parziale dei creditori, e non incontra particolari limiti perché integra un controllo di legittimità.

Fonti: Cass. n. 11223/2025; Cass. n. 3640/2025; Cass. n. 10886/2020; Cass. n. 21175/2018; Cass. n. 21250/2024; Cass. n. 4790/2018

155. Il valore di liquidazione è controllato nella composizione, nella quantificazione e nella distribuzione, perché da esso dipendono la verifica della non deteriorità del trattamento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, il perimetro della priorità assoluta e la correttezza della formazione delle classi.

Fonti: art. 87, comma 1, lett. c); Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conclusioni del 28 maggio 2026; A. Nicotra, Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta, Eutekne.Info, 22 settembre 2026

156. Il valore di liquidazione comprende l’eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio, a prescindere dal procedimento in cui la cessione avviene, sicché si discute di valore eccedente quello di liquidazione soltanto quando il prezzo di cessione non sarebbe realizzabile nella liquidazione giudiziale.

Fonti: art. 87, comma 1, lett. c); Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conclusioni del 28 maggio 2026; A. Nicotra, Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta, Eutekne.Info, 22 settembre 2026

157. Il surplus concordatario rileva anche nella continuità indiretta, quando si provi una differenza tra il prezzo ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio nell’ipotetico scenario liquidatorio e il maggior prezzo ricavato o ricavabile dalla cessione durante la procedura concordataria, differenza che costituisce valore eccedente quello di liquidazione.

Fonti: art. 84; art. 87, comma 1, lett. c); Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conclusioni del 28 maggio 2026; A. Nicotra, Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta, Eutekne.Info, 22 settembre 2026

Torna all’indice del manuale

Hai un caso di crisi d’impresa, di transazione fiscale o di sovraindebitamento? Scopri la consulenza dello Studio Riccio oppure scrivi a studio@domenicoriccio.com.

Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

Post popolari in questo blog

Domenico Riccio

Domenico Riccio - Breve storia di Dio

Crisi d'Impresa, Transazione Fiscale e Sovraindebitamento