Concordato minore: presupposti, crediti tributari e cram down fiscale
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 6 (parte II)
Chi accede al concordato minore e come si vota; trattamento dei crediti tributari, transazione fiscale e cram down fiscale alla luce della circolare 9/E del 21 ottobre 2026 e della giurisprudenza più recente.
In questo articolo
- Concordato minore: soggetti e presupposti
- Proposta, voto e approvazione
- Classi, incapienza e risorse esterne
- Procedura familiare e socio illimitatamente responsabile
- Crediti tributari e transazione fiscale
- Cram down fiscale nel concordato minore
- Omologazione forzosa e convenienza rispetto alla liquidazione
Concordato minore: soggetti e presupposti
439. Il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa e in genere ogni altro debitore non consumatore e non assoggettabile a liquidazione giudiziale accedono al concordato minore, proponendo ai creditori il soddisfacimento dei crediti, anche mediante la continuazione dell’attività, previa approvazione a maggioranza dei creditori ammessi al voto.
Fonti: art. 74, comma 1, in relazione all’art. 79
440. Non è necessario, diversamente dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’assenso dei creditori quando il piano preveda esclusivamente il pagamento, anche dilazionato, dei crediti muniti di garanzia reale sull’abitazione principale del debitore, sempre che l’organismo di composizione della crisi attesti che il credito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene gravato e che il pagamento delle rate non pregiudichi gli altri creditori.
Fonti: art. 74, comma 2
Proposta, voto e approvazione
441. La proposta di concordato minore è formulata dall’organismo di composizione della crisi, che ne cura il deposito tramite il difensore del debitore, e ne verifica preliminarmente la fattibilità, secondo un procedimento distinto da quello previsto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui è l’organismo stesso a presentare la domanda.
Fonti: art. 76, in relazione all’art. 68
442. Il concordato minore è approvato quando vi consenta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza distinzione per classi salvo che il debitore le abbia costituite, e il tribunale procede all’omologazione verificando la regolarità della procedura e l’esito della votazione, oltre alla convenienza della proposta per i creditori dissenzienti rispetto all’alternativa liquidatoria.
Fonti: art. 79, in relazione all’art. 80
443. Il concordato minore non è ammissibile per il consumatore che possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti a lui riservata, quando i debiti da ristrutturare abbiano esclusivamente natura non professionale, mentre resta ammissibile per il debitore i cui debiti abbiano origine promiscua, personale e professionale, non ricorrendo in tal caso i presupposti per l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Fonti: art. 74, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. e
444. In presenza di un indebitamento misto, nulla osta a che il debitore, purchè la debitoria personale e familiare risulti prevalente rispetto a quella correlata alla pregressa attivita’ di impresa o professionale, presenti ricorso per l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dovendosi valorizzare l’eliminazione, dal testo vigente, dell’avverbio esclusivamente che nella disciplina previgente riservava l’accesso ai soli debiti di natura non professionale; tale lettura, fondata sulla prevalenza, si confronta tuttavia con la seconda parte della definizione di consumatore, che qualifica tale il debitore che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti nella qualita’ di consumatore, e con essa non risulta agevolmente conciliabile; la giurisprudenza di legittimità, del resto, si è già espressa nel senso opposto a quello del Tribunale di Pordenone, escludendo l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore in presenza di obbligazioni assunte per scopi imprenditoriali o ad essi strettamente funzionali.
Fonti: Cass. 11 novembre 2025 n. 29746, cfr. dirittodellacrisi.it, Consumatore e sovraindebitamento misto
445. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche un soddisfacimento differenziato dei crediti.
Fonti: art. 67 CCII
446. L’esecuzione del piano del consumatore e del concordato minore avviene tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’organismo di composizione della crisi e con adeguate forme di pubblicità, così da assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, e alle vendite compiute in esecuzione del piano è attribuito effetto purgativo dei vincoli esistenti sui beni liquidati.
Fonti: artt. 71 e 81 CCII, in attuazione dell’art. 13, commi 3 e 4, della L. 27 gennaio 2012, n. 3
Classi, incapienza e risorse esterne
447. Nel concordato minore la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, in coerenza con il principio per cui i creditori garantiti e non garantiti devono essere trattati in classi distinte ai fini dell’adozione del piano di ristrutturazione; quando un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l’approvazione del concordato minore è subordinata anche al raggiungimento della maggioranza per teste dei creditori ammessi che hanno espresso il voto, e quando sono previste più classi il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Fonti: artt. 74 e 79 CCII, in relazione all’art. 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023
448. Il debitore sovraindebitato incapiente accede all’esdebitazione quando l’ammontare complessivo dei crediti sia tale da non consentire, neppure in minima parte, la soddisfazione dei creditori, e il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, e non nel solo registro delle imprese, forma di pubblicità inadeguata per soggetti che non svolgono attività d’impresa.
Fonti: art. 283, comma 1, CCII
449. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, l’organismo di composizione della crisi può accedere ai dati dell’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; i membri della stessa famiglia possono accedere alla liquidazione controllata anche se uno o più di essi si trovino nelle condizioni di incapienza previste in via generale per l’esdebitazione.
Fonti: art. 66, comma 1, CCII
450. Nel concordato minore, l’incremento delle risorse esterne rilevante ai fini dell’ammissibilità della proposta è individuato con riferimento all’aumento dell’attivo disponibile al momento della domanda, e non alla maggiore soddisfazione dei creditori; il debitore persona fisica può essere autorizzato dal giudice a proseguire nel pagamento del mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale e, se professionista, sui beni strumentali all’esercizio dell’attività, analogamente a quanto previsto per il piano del consumatore; il decreto di inammissibilità della domanda è reclamabile davanti al tribunale secondo il procedimento in camera di consiglio.
Fonti: artt. 74, comma 2, 75, commi 2-bis e 3, e 78, comma 1, CCII
451. Il correttivo-ter preclude al sovraindebitato l’accesso al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il deposito di una domanda con riserva di successivo deposito della documentazione, restando l’unica fattispecie latamente prenotativa quella riservata al debitore che chieda un termine per l’accesso a una delle procedure dedicate quando l’istanza di liquidazione controllata sia stata proposta dal creditore.
Fonti: art. 65, comma 2, in relazione all’art. 44 e all’art. 271, come modificato dal D.Lgs. 136/2024
Procedura familiare e socio illimitatamente responsabile
452. La procedura familiare presuppone alternativamente la convivenza dei componenti del nucleo o un’origine comune del sovraindebitamento, anche in assenza di convivenza, e ricomprende tra i membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.
Fonti: art. 66, commi 1 e 2, in relazione alla L. 20 maggio 2016, n. 76
453. Quando le domande dei familiari sono proposte davanti a tribunali diversi, la competenza al coordinamento delle procedure spetta al giudice presso il quale il ricorso è stato depositato per primo, a differenza di quanto previsto in via generale per il conflitto positivo di competenza, ove rileva invece il giudice che si è pronunciato per primo.
Fonti: art. 66, comma 4, in relazione all’art. 30
454. Il socio illimitatamente responsabile di società di persone, pur assoggettabile per estensione alla liquidazione giudiziale della società, accede autonomamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per le obbligazioni estranee a quelle sociali, contratte nella propria sfera personale per esigenze non riconducibili all’attività d’impresa.
Fonti: art. 2, comma 1, lett. e, in relazione all’art. 3, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
455. Per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca soddisfatti non integralmente il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con la corresponsione degli interessi legali per il periodo di dilazione.
Fonti: art. 67, comma 4
Crediti tributari e transazione fiscale
456. Nella quantificazione del debito tributario da comunicare all’organismo di composizione della crisi restano escluse le somme già iscritte in ruoli consegnati all’agente della riscossione e quelle riferite ad avvisi di accertamento esecutivo la cui riscossione sia già stata affidata all’agente medesimo alla data della richiesta, mentre il termine di quindici giorni assegnato agli uffici per la comunicazione ha natura ordinatoria.
Fonti: art. 68, comma 4, in relazione all’art. 29, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
457. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è previsto un cram down riservato all’amministrazione finanziaria o agli enti previdenziali, ma l’omologazione forzosa opera in via generale nei confronti di qualsiasi creditore che abbia contestato la convenienza della proposta, quando il tribunale ritenga che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione controllata.
Fonti: art. 70, comma 7
458. Il reclamo avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore è riservato a chi abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, essendo litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che abbiano contestato la convenienza del piano costituendosi nel relativo procedimento.
Fonti: Cass., 27 febbraio 2025, n. 5157
Cram down fiscale nel concordato minore
459. Il cram down fiscale, previdenziale e contributivo consente al giudice di omologare il concordato minore anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando il loro voto risulti determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e la proposta risulti più conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell’organismo di composizione della crisi.
Fonti: art. 80, comma 3, in relazione all’art. 79, comma 3; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
460. Il cram down fiscale rileva esclusivamente ai fini del computo delle maggioranze, equiparando la posizione dei creditori pubblici a quella di ogni altro creditore dissenziente.
Fonti: art. 80, comma 3; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
461. La possibilita’ di ottenere l’omologazione forzosa non comporta per il debitore alcun obbligo di formulare la proposta di trattamento dei crediti tributari secondo le regole procedurali dettate per il concordato preventivo, non essendo applicabile al concordato minore l’intero procedimento previsto per la procedura maggiore, ivi compresa la richiesta del parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, competente ad esprimersi essendo la sola Direzione provinciale; l’estensione analogica delle disposizioni del concordato preventivo presuppone infatti sia la mancanza di una specifica disciplina sia la compatibilità delle disposizioni tra i due istituti, incompatibilità che ricorre sia quanto all’acquisizione e trasmissione dei dati sia quanto al ruolo dell’organismo di composizione della crisi, che nel concordato minore assolve, con la relazione particolareggiata, una funzione assimilabile a quella del professionista indipendente, attestando anche la convenienza della proposta.
Fonti: Cass. 16 maggio 2026 n. 14555, cfr. Contabilità Pubblica, Transazione fiscale e cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti: profili evolutivi tra codice della crisi e giurisprudenza di legittimità, 27 luglio 2026; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
462. La disciplina specifica dettata per la mancata adesione dei creditori pubblici esclude, per essi, l’operatività del meccanismo generale del silenzio-assenso, sicché il mancato esercizio del voto da parte dell’amministrazione finanziaria non equivale a manifestazione di consenso, e resta ferma la facoltà degli uffici di contestare non solo la convenienza della proposta ma ogni altro presupposto di ammissibilità della procedura.
Fonti: art. 79, comma 3, in relazione all’art. 80, comma 3; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
463. Il cram down fiscale non attribuisce al tribunale un potere generalizzato di superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, potendo operare solo quando questi siano rimasti inerti oppure quando il voto contrario risulti obiettivamente ingiustificato, e integra abuso dello strumento l’utilizzo del concordato minore per la sola eliminazione di un’esposizione debitoria quasi integralmente erariale, estranea alla soluzione della crisi dell’attività professionale o d’impresa.
Fonti: Corte d’appello di Genova, 29 luglio 2025, n. 48, che richiama Corte d’appello di Genova, 10 giugno 2025, n. 35, e Corte d’appello di Venezia, 10 ottobre 2024; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E; Trib. Lucca, decreto 25 settembre 2026
464. Ai fini dell’eccezione di inammissibilità per abuso, proposta in sede di contestazioni o di reclamo contro l’omologazione, la prevalente incidenza del debito erariale non basta di per sé, e occorre accertare elementi sintomatici di un effettivo utilizzo abusivo dello strumento, come la reiterata omissione degli obblighi tributari in presenza di risorse disponibili o l’effettuazione di pagamenti preferenziali.
Fonti: art. 78, comma 2, lett. c; art. 80, comma 7; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
465. La definizione dei crediti tributari nel concordato minore segue una disciplina autonoma e semplificata, che non richiede la formulazione di una proposta di transazione fiscale secondo le regole procedurali previste per il concordato preventivo né il parere conforme della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate quando il voto competa a una direzione provinciale, essendo tali forme di approvazione incompatibili con la procedura del concordato minore.
Fonti: Cass., 16 maggio 2026, n. 14555, in relazione all’art. 74, comma 4; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
466. Restano tuttavia applicabili al concordato minore i principi sostanziali dettati per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali, incluso il criterio del trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, sicché la proposta che preveda il pagamento parziale del credito erariale, con degrado della parte incapiente al rango chirografario in apposita classe, non può derogare a tale criterio, a pena di inammissibilità.
Fonti: art. 88, comma 1, in relazione all’art. 74, comma 4; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
Omologazione forzosa e convenienza rispetto alla liquidazione
467. Il fondamento dell’omologazione forzosa del concordato minore nei confronti dei creditori pubblici è nella disciplina speciale del concordato minore e non nei requisiti più stringenti dell’omologazione forzosa del concordato preventivo, sicché il giudizio di omologazione non può prescindere dal riscontro della maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi.
Fonti: art. 80, comma 3; art. 112; art. 76, comma 2, lett. d; Trib. Torino 251/2026; C. Cracolici - A. Curletti, Cram down fiscale previdenziale nel concordato minore con specificità, Eutekne.Info, 21 ottobre 2026
468. Nello scenario liquidatorio si considerano il patrimonio immobiliare, mobiliare registrato e mobiliare liquidabile del debitore e l’eccedenza del reddito mensile rispetto a quanto occorre al suo sostentamento per tre anni, mentre non si computa il valore dell’impresa individuale quando manchino concreti e oggettivi parametri di valutazione, l’impresa sia di modesta entità e condotta con lavoro prevalentemente proprio e costituisca l’unico mezzo di sostentamento, perché in liquidazione il debitore resterebbe privo di ogni fonte di reddito da destinare ai creditori.
Fonti: art. 268, comma 4, lett. b; Trib. Torino 251/2026; C. Cracolici - A. Curletti, Cram down fiscale previdenziale nel concordato minore con specificità, Eutekne.Info, 21 ottobre 2026
469. La proposta di concordato minore rispetta in ogni caso la garanzia patrimoniale generica e la graduazione delle cause legittime di prelazione dettate per il concordato preventivo, in forza e nei limiti del rinvio operato in tema di trattamento dei crediti, sicché il mancato rispetto delle relative regole legali costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda; il trattamento dei creditori privilegiati e chirografari non può pertanto in alcun modo essere parificato, a dispetto della fuorviante espressione, ora superata, del “contenuto libero” della proposta, sostituita da quella di soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Fonti: Cass. 5 novembre 2025, n. 28574; Cass. 30 giugno 2025, n. 17721
470. Il concordato minore sostituisce integralmente l’accordo di composizione della crisi già disciplinato dalla previgente normativa sul sovraindebitamento, e vi accedono i debitori in stato di sovraindebitamento ad eccezione del consumatore, riservatario della sola ristrutturazione dei debiti, mentre tra le società vi accedono sia le società semplici che svolgono attività agricola, sia le società di persone e di capitali che svolgono attività commerciale senza superare le soglie dell’impresa minore.
Fonti: artt. 2, comma 1, lett. c, e 74
471. Vi accedono altresì l’associazione sportiva dilettantistica, e il suo presidente limitatamente ai debiti del sodalizio che su di lui gravano per responsabilità solidale, il socio fideiussore anche privo di un’autonoma attività imprenditoriale o professionale da proseguire, e l’associazione culturale che non svolga, neppure di fatto, attività commerciale e che pertanto non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Fonti: Trib. Udine 29 settembre 2023; Trib. Salerno 13 giugno 2023; Trib. Arezzo 3 giugno 2025
472. Non vi accede, per contro, l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, preclusione che opera anche quando il concordato abbia natura liquidatoria e sia accompagnato da un apporto di finanza esterna idoneo a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori, e che vale tanto per l’imprenditore individuale quanto per quello collettivo, superando così il contrasto insorto nella giurisprudenza di merito successiva al correttivo-ter.
Fonti: Cass. 16 giugno 2026, n. 20141; contra, Trib. Ivrea 10 febbraio 2026, App. Napoli 14 luglio 2025 e Trib. Parma 21 novembre 2025
473. La valutazione della condizione oggettiva di crisi o insolvenza va condotta sotto il profilo statico, quale sbilancio tra attivo e passivo, mentre la proposta di concordato minore presuppone alternativamente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, oppure l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda, potendo fondarsi anche sul solo apporto di finanza esterna, con il vantaggio pratico di consentire al debitore incapiente di soddisfare in parte i propri creditori.
Fonti: art. 74, commi 1 e 2; Trib. Bolzano 12 novembre 2025; Trib. Mantova 23 febbraio 2024; Trib. Firenze 12 febbraio 2025
474. Il valore di liquidazione è distribuito secondo la regola della priorità assoluta, mentre al surplus eccedente tale valore si applica la regola della priorità relativa, che consente il pagamento dei creditori di rango inferiore anche quando i creditori di grado superiore non siano stati integralmente soddisfatti, tenendo conto, ai fini del calcolo del surplus, anche degli eventuali ricavi netti derivanti dalla possibile prosecuzione dell’attività in pendenza di liquidazione controllata, per un periodo massimo di tre anni dalla sua apertura.
Fonti: art. 84, comma 6; Trib. Ferrara 21 febbraio 2024; Trib. Parma 2 giugno 2024; Trib. Ferrara 11 marzo 2024
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
