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Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura e attivo

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 10

La liquidazione controllata del sovraindebitato: presupposti, beni esclusi e TFR, domanda di apertura, liquidatore, prosecuzione dell’attività d’impresa, accertamento del passivo, programma e chiusura.

La liquidazione controllata: natura e funzione

La liquidazione controllata rappresenta il versante liquidatorio del diritto del sovraindebitamento.

È la procedura nella quale il debitore non dispone, o non riesce a utilizzare, uno strumento di ristrutturazione negoziale e il proprio patrimonio viene destinato al soddisfacimento dei creditori attraverso una procedura concorsuale.

Ma la liquidazione controllata non è una semplice versione ridotta della liquidazione giudiziale.

Il soggetto è diverso.

La struttura è diversa.

Le dimensioni economiche sono diverse.

La funzione sociale è diversa.

Il debitore può essere una persona fisica.

Può essere un professionista.

Può essere un piccolo imprenditore.

Può essere un imprenditore agricolo.

Può essere un altro soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

La procedura è quindi costruita attorno alla realtà del sovraindebitamento personale e delle piccole attività economiche.

La sua storia affonda le radici nella disciplina della liquidazione prevista dalla legge n. 3 del 2012.

Il Codice ha ricondotto la liquidazione all'interno di un sistema più organico e l'ha avvicinata, per molti aspetti, alla struttura concorsuale generale.

La logica è però adattata alla persona.

Il debitore può continuare a percepire un reddito.

Può continuare a lavorare.

Può avere esigenze di vita.

Può avere una famiglia.

Può avere beni necessari all'esistenza.

Il procedimento deve quindi compiere una distinzione fondamentale:

che cosa può essere destinato ai creditori?

Che cosa deve necessariamente rimanere al debitore?

Questa distinzione rappresenta uno dei punti più delicati della procedura.

Il diritto della liquidazione giudiziale è tradizionalmente costruito attorno alla massa patrimoniale.

Il diritto del sovraindebitamento è costruito attorno alla persona e al patrimonio.

La persona non può essere interamente liquidata.

Il debitore deve poter vivere.

Deve poter sostenere la famiglia.

Deve poter continuare, quando necessario, a lavorare.

Il giudice deve quindi individuare una soglia di mantenimento.

La capacità solutoria diventa così una grandezza residua.

Il reddito non è integralmente disponibile.

Il patrimonio non è integralmente aggredibile.

La parte destinabile ai creditori è soltanto quella che eccede le esigenze fondamentali.

Questo aspetto rende la liquidazione controllata particolarmente significativa sul piano costituzionale.

Il diritto di credito deve essere bilanciato con la dignità della persona.

La procedura deve realizzare il massimo soddisfacimento compatibile con il mantenimento del debitore.

Il criterio non è quindi «prendere tutto».

È «prendere tutto ciò che può essere preso senza compromettere la vita dignitosa del debitore».

Questa è una delle manifestazioni più concrete del principio di capacità solutoria.

La capacità di pagare non coincide con la capacità di produrre reddito.

Coincide con quella quota di risorse che può essere destinata ai creditori dopo aver assicurato il necessario.

La liquidazione controllata presenta inoltre una caratteristica importante.

Il patrimonio liquidabile può essere costituito non soltanto dai beni immediatamente esistenti, ma anche da beni e risorse che sopravvengono nel corso della procedura secondo i limiti stabiliti dalla legge.

Il concorso si estende quindi nel tempo.

La procedura non fotografa soltanto un momento.

Segue la vicenda economica del debitore.

Questa dimensione temporale è essenziale.

Il debitore può migliorare la propria situazione.

Può ricevere un'eredità.

Può maturare un credito.

Può conseguire un reddito superiore.

Può acquisire un bene.

La procedura deve tenerne conto.

Ma deve anche evitare che l'esistenza di una prospettiva futura renda impossibile per sempre l'uscita dalla crisi.

Da qui il collegamento con l'esdebitazione.

La liquidazione controllata non è destinata a durare indefinitamente.

Il legislatore prevede un orizzonte temporale al termine del quale, se ricorrono le condizioni, il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui.

Il rapporto tra liquidazione ed esdebitazione è quindi strutturale.

La liquidazione organizza la capacità solutoria esistente.

L'esdebitazione chiude il rapporto con la parte non più recuperabile.

Il sistema accetta così un principio economico fondamentale.

Esiste un punto oltre il quale insistere nella riscossione non produce più valore.

Se il debitore non possiede beni e il suo reddito è integralmente necessario alla vita, il credito può diventare economicamente irrecuperabile.

La procedura prende atto di questo dato.

Non confonde il credito con la sua recuperabilità.

Non confonde il diritto con la possibilità concreta di esecuzione.

Il sovraindebitamento impone, infatti, di distinguere tra il debito come rapporto giuridico e il debito come grandezza economicamente recuperabile.

Anche il credito tributario segue questa logica.

Il debito fiscale può essere rilevante.

Può essere preponderante.

Può essere il risultato di anni di mancato pagamento.

Ma la procedura deve comunque valutare le risorse reali del debitore.

La questione della meritevolezza assume quindi un'importanza particolare.

La liquidazione controllata non è necessariamente riservata al debitore perfettamente diligente.

Il Codice non richiede una perfezione morale.

Richiede, piuttosto, l'assenza di frode, di comportamenti gravemente colposi e di condotte incompatibili con la finalità della procedura.

Il debitore deve essere trasparente.

Deve collaborare.

Deve fornire informazioni.

Deve consentire la ricostruzione della situazione economica.

Deve mettere a disposizione il patrimonio.

Il sistema distingue quindi tra l'insolvenza e la disonestà.

L'insolvenza può essere una condizione economica.

La frode è una condizione comportamentale.

La prima può essere gestita.

La seconda deve essere sanzionata.

Questa distinzione è fondamentale per comprendere il nuovo diritto del sovraindebitamento.

Il debitore non viene più stigmatizzato semplicemente perché è insolvente.

Viene giudicato per il modo nel quale ha affrontato la propria situazione.

La liquidazione controllata rappresenta così un punto di passaggio.

Da una parte, tutela i creditori.

Dall'altra, prepara la possibile liberazione del debitore.

La procedura si fonda su un'idea di responsabilità che non coincide con la perpetuità del debito.

Chi ha agito correttamente, mette a disposizione ciò che possiede e coopera con la procedura può essere liberato da ciò che non può più pagare.

La capacità solutoria diventa allora il limite economico della responsabilità patrimoniale effettivamente esercitabile.

La procedura non cancella il debito perché il debito non esista.

Lo rende inesigibile perché non esistono più risorse realisticamente destinabili al suo pagamento e perché l'ordinamento ritiene prevalente l'esigenza di consentire un nuovo inizio.

In questa prospettiva la liquidazione controllata non è la fine del debitore.

È la fase che consente di misurare, con rigore, quanto egli può realmente offrire ai creditori.

E, una volta misurato e realizzato tutto ciò che è concretamente possibile, apre la strada alla seconda opportunità.

Presupposti e soggetti

705. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso all’autorità giudiziaria competente, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

Fonti: art. 268, comma 1

706. Vi accedono anche i membri della stessa famiglia, conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un’origine comune, potendo la domanda essere proposta anche quando uno o più debitori siano incapienti, purché per almeno uno dei proponenti sussistano i relativi presupposti, nonché il debitore che, pur svolgendo attività di lavoro dipendente, sia contestualmente socio illimitatamente responsabile e amministratore di una società inattiva ma non ancora cancellata dal registro delle imprese, mentre non vi accede la società cooperativa agricola che non svolga anche attività commerciale, riservata alla liquidazione coatta amministrativa.

Fonti: art. 2, comma 1, lett. c; art. 283; Trib. Modena 12 agosto 2024; Trib. Terni 20 marzo 2024

707. La liquidazione controllata può essere aperta anche a seguito della conversione di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in caso di revoca dell’omologazione del piano del consumatore o di revoca dell’omologazione del concordato minore.

Fonti: artt. 73 e 83

708. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ma non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria sia inferiore a cinquantamila euro, importo periodicamente aggiornato, soglia che rileva sia quando la domanda è proposta dal creditore, sia quando è proposta dal debitore, e che, per l’imprenditore individuale, si calcola sommando l’indebitamento complessivo, civile e commerciale.

Fonti: art. 268, comma 2; art. 2, comma 1, lett. d; Trib. Pesaro 30 aprile 2024

Beni esclusi e apprensione dell’attivo

709. Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili, gli stipendi, le pensioni, i salari e quanto il debitore guadagna con la propria attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i relativi frutti, salvo l’espressa disciplina codicistica in materia di fondo patrimoniale, e le cose impignorabili per legge; dalla data di deposito della domanda è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Fonti: art. 268; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E

710. Nell’applicazione pratica restano esclusi dalla liquidazione, tra l’altro, la pensione, anche di invalidità, nei limiti previsti per l’impignorabilità, l’autovettura necessaria per le esigenze familiari o lavorative, il cui uso resta consentito fino a quando non sia posta in liquidazione, e il contratto di assicurazione sulla vita, mentre vi rientrano gli immobili liquidati mediante vendita privata e stragiudiziale, le giacenze di conto corrente e la quota di stipendio eccedente quanto necessario al mantenimento del debitore.

Fonti: Trib. Rimini 30 maggio 2024; Trib. Lucca 5 dicembre 2025; Trib. Cuneo 6 novembre 2025; Trib. Parma 5 giugno 2024; Trib. Bologna 19 ottobre 2023, n. 142; Trib. Parma 22 maggio 2024

711. L’apprensione dei beni alla procedura liquidatoria si estende anche ai beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, sebbene questi godano di una impignorabilità relativa; trattandosi di beni necessari a produrre reddito da destinare ai creditori, si giustifica la loro non immediata consegna al liquidatore e, anzi, l’autorizzazione all’uso fino a quando non siano posti in liquidazione, potendo la loro liquidazione costituire l’ultimo atto prima della chiusura della procedura, proprio per garantirne l’utilizzo e la conseguente produzione di reddito.

Fonti: art. 515, comma 3, c.p.c.; Trib. Cuneo 6 novembre 2025

712. Con l’apertura della liquidazione si rendono inefficaci i pagamenti compiuti in violazione della par condicio creditorum, con conseguente cessazione, dal momento della pubblicazione della sentenza, anche dell’operatività del pignoramento del quinto dello stipendio già consolidato in un’ordinanza di assegnazione somme, restando inopponibili alla procedura, per la medesima ragione, i pagamenti eseguiti dal terzo debitore in favore del creditore assegnatario e quelli effettuati successivamente all’apertura anche se fondati su un provvedimento di assegnazione anteriore, mentre le mensilità aggiuntive eccedenti le dodici ordinarie possono essere integralmente acquisite dal liquidatore in quanto eccedenti le spese funzionali al sostentamento del debitore, e il trattamento di fine rapporto maturato prima dell’apertura rientra nell’attivo della procedura per la porzione eccedente quanto necessario al sostentamento del debitore, e non nei limiti del quinto.

Fonti: Trib. Novara 11 dicembre 2025; Trib. Pescara 23 dicembre 2025; Trib. Milano 20 novembre e 4 dicembre 2025; Trib. Grosseto 17 ottobre 2025; Trib. Milano 20 e 13 novembre 2025; Trib. Ivrea 8 aprile 2026

Il trattamento di fine rapporto: orientamenti a confronto

713. Secondo un orientamento, il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso della procedura è acquisito alla liquidazione nei limiti in cui è pignorabile, e in caso di concorso di debiti comuni, alimentari e tributari la quota acquisibile si estende dal quinto alla metà di quanto dovuto, con versamento diretto alla procedura da parte del datore di lavoro e trattenimento della parte residua da parte del debitore.

Fonti: art. 268, comma 4, lett. a; art. 545 c.p.c.; Trib. Como, provvedimento del giudice delegato 4 luglio 2026; C. Cracolici - A. Curletti, TFR acquisibile fino alla metà nella liquidazione controllata del sovraindebitato, Eutekne.Info, 29 settembre 2026

714. Secondo un diverso orientamento, il trattamento di fine rapporto è a disposizione dei creditori quando se ne verifichino le condizioni di incasso, nella misura determinata dal giudice delegato in relazione a quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, e non nella quota pignorabile.

Fonti: art. 268, comma 4, lett. b; Trib. Torino, sentenze n. 280/2026 e n. 306/2026; C. Cracolici - A. Curletti, TFR acquisibile fino alla metà nella liquidazione controllata del sovraindebitato, Eutekne.Info, 29 settembre 2026

715. Il liquidatore notifica al datore di lavoro la sentenza di apertura per estratto, rendendo noto il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, e il pagamento eseguito al debitore senza autorizzazione è inefficace nei confronti della procedura, perché con l’apertura il debitore perde il potere di incassare personalmente il trattamento e di chiedere anticipazioni senza l’autorizzazione del giudice, sentito il liquidatore.

Fonti: art. 268, comma 4, lett. b; Trib. Torino, sentenze n. 280/2026 e n. 306/2026; C. Cracolici - A. Curletti, TFR acquisibile fino alla metà nella liquidazione controllata del sovraindebitato, Eutekne.Info, 29 settembre 2026

Domanda di apertura

716. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione della crisi, il quale, fino all’apertura della procedura, può rinunciare alla domanda, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.

Fonti: art. 269; Trib. S.M. Capua Vetere 5 giugno 2023

717. Quando la domanda di apertura è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’organismo di composizione della crisi, su richiesta del debitore, attesta l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie, e il debitore, entro la prima udienza, può eccepire tale impossibilità allegando l’attestazione corredata dall’elenco dei creditori, dall’elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall’indicazione delle entrate proprie e della famiglia, potendo il giudice, se l’attestazione non è ancora stata redatta ma risulta presentata domanda all’organismo, concedere un termine non superiore a sessanta giorni per il relativo deposito.

Fonti: art. 283, comma 3

718. Quando la domanda è proposta dal debitore, è invece necessario che l’organismo di composizione della crisi attesti, nella relazione particolareggiata, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie, e l’assenza di attivo acquisibile, in entrambi i casi, comporta il rigetto del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, mentre, quando il debitore persona fisica risulti privo di attivo, si configura l’alternativa ipotesi dell’esdebitazione dell’incapiente, restando fermo che l’incapienza della società non impedisce, di per sé, l’apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa preclusione riferita dalla legge al solo debitore persona fisica, cui è riservato il procedimento di esdebitazione dell’incapiente.

Fonti: art. 268, comma 3; Trib. Gela 7 maggio 2026; Trib. Avellino 16 aprile 2024; Trib. Asti 29 ottobre 2025

719. La valutazione sulla possibilità di acquisire attivo non richiede una prognosi di certezza, dovendo l’organismo di composizione della crisi, e poi il giudice, compiere una valutazione probabilistica, sicché è sufficiente che il debitore possa offrire ai propri creditori, allo stato attuale, anche una somma modesta.

Fonti: Trib. Arezzo 12 novembre 2025

720. La liquidazione controllata sorretta dalla sola finanza esterna è ammissibile quando sia assistita da un impegno unilaterale incondizionato del terzo, azionabile giudizialmente dal liquidatore in caso di mancato spontaneo adempimento, mentre non è ammissibile la proposta con cui il debitore intenda mettere a disposizione finanza esterna al solo scopo di escludere dalla liquidazione i beni oggetto di azione revocatoria, non essendo prevista, nella liquidazione controllata, alcuna omologa idonea a ratificare una simile proposta.

Fonti: Trib. Arezzo 23 dicembre 2025; Trib. Forlì 18 dicembre 2025

721. Quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’organismo di composizione della crisi attesta, nella propria relazione, che è possibile acquisire un attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie, così ammettendosi l’accesso alla procedura anche in assenza di un patrimonio immediatamente liquidabile.

Fonti: art. 268, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

722. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino al conseguimento dell’esdebitazione, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione.

Fonti: art. 272, comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024

723. La domanda del debitore persona fisica è presentata tramite l’organismo di composizione della crisi, che allega una relazione contenente la valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l’illustrazione della situazione economica e patrimoniale del debitore.

Fonti: art. 269, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

724. I creditori possono presentare domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore sovraindebitato secondo le regole generali in tema di iniziativa per l’accesso alle procedure di insolvenza, e il termine concesso ai creditori per la presentazione delle domande tempestive di ammissione al passivo è stato esteso da sessanta a novanta giorni dal deposito della sentenza di apertura.

Fonti: art. 270, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

725. Nella pendenza del termine eventualmente concesso al debitore per l’accesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata, e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure protettive previste per tali procedure; alla scadenza del termine, senza che il debitore abbia presentato la relativa domanda, o in ogni caso di mancata apertura o di cessazione di tali procedure, il tribunale provvede all’apertura della liquidazione controllata.

Fonti: art. 271, commi 1 e 2

726. Quando è aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in luogo della liquidazione controllata, la domanda di liquidazione già proposta dai creditori o dal pubblico ministero è dichiarata improcedibile; la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione controllata è reclamabile davanti alla corte d’appello.

Fonti: art. 271

727. Il giudice delegato interviene nella formazione del passivo solo in presenza di contestazioni che il liquidatore non ritenga di poter comporre; il decreto con cui il giudice delegato forma lo stato passivo definitivo è reclamabile dinanzi al tribunale, del cui collegio non può far parte il medesimo giudice delegato.

Fonti: art. 273

728. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, e verificati i presupposti previsti in via generale per l’apertura, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata, che produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Fonti: art. 270, comma 1

Sentenza di apertura e liquidatore

729. Con la sentenza il tribunale nomina il liquidatore, confermando, quando la domanda sia stata presentata dal debitore, l’organismo di composizione della crisi già investito della relazione, ovvero scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi.

Fonti: art. 270, comma 2, lett. b

730. Con la sentenza di apertura il tribunale ordina inoltre al debitore, ove non vi abbia già provveduto, il deposito di bilanci, scritture contabili e fiscali ed elenco dei creditori, assegna ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni per far pervenire domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, e ordina la consegna o il rilascio dei beni, salva la possibilità di autorizzarne l’uso da parte del debitore o di un terzo per gravi e specifiche ragioni.

Fonti: art. 270

731. La sentenza è pubblicata sul sito web del tribunale e, se il debitore è imprenditore, presso il registro delle imprese, con notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni mediante strumenti telematici, e ne è ordinata la trascrizione quando sussistano beni immobili o mobili registrati.

Fonti: art. 270

732. Se il debitore muore dopo l’apertura della liquidazione controllata, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, e, se gli eredi sono più di uno, nei confronti di quello designato come rappresentante, provvedendo alla designazione il giudice delegato, in mancanza di accordo, entro quindici giorni dalla morte del debitore.

Fonti: art. 35

733. Al liquidatore nominato dal tribunale si applica la disciplina sulle incompatibilità degli amministratori giudiziari prevista dal codice antimafia, ed egli è autorizzato ad accedere, con le modalità previste dalle disposizioni attuative del codice di procedura civile, alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari, al cassetto fiscale e previdenziale del debitore, nonché all’apertura di un conto corrente vincolato all’ordine del giudice delegato per il deposito delle somme di pertinenza della procedura, mentre è tenuto a completare l’inventario dei beni e a redigere il programma di liquidazione entro novanta giorni dall’apertura, a riferire al giudice delegato con relazioni semestrali corredate dal libro giornale elettronico, e a verificare la convenienza delle liti attive, il reddito effettivamente necessario al debitore e alla famiglia, e l’ammissione in privilegio del credito per l’assistenza legale prestata al debitore.

Fonti: art. 270, comma 2; art. 35, commi 4-bis, 4.1 e 4.2, D.Lgs. 159/2011

734. Per quanto non regolato dalla disciplina specifica della liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, l’interruzione dei rapporti processuali pendenti all’apertura della procedura, il divieto di azioni esecutive e cautelari dal giorno di apertura, la disciplina del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e, in via residuale, il procedimento unitario di regolazione della crisi e dell’insolvenza e la disciplina delle misure protettive e cautelari già trattate in parte generale, restando controverso se al creditore fondiario spetti, anche nella liquidazione controllata, il medesimo privilegio processuale riconosciuto nella liquidazione giudiziale.

Fonti: art. 270, comma 5, in relazione agli artt. 143, 150 e 151; Trib. Modena 3 marzo 2023; contra, Cass. 19 agosto 2024, n. 22914, e Trib. Roma 11 febbraio 2025

735. Quando un contratto sia ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura della procedura, la sua esecuzione rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrarvi, assumendo dalla data del subentro i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal contratto, salvo che, nei contratti a effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto, potendo il contraente sollecitare tale scelta mediante la messa in mora del liquidatore, con assegnazione da parte del giudice delegato di un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto; rientrano tra i contratti pendenti anche la compravendita con riserva di proprietà e il contratto di leasing.

Fonti: art. 270, comma 6; Trib. Mantova 19 settembre 2024; Trib. Padova 19 gennaio 2023

Prosecuzione dell’attività d’impresa

736. In pendenza della liquidazione controllata è legittimo il ricorso all’affitto d’azienda o all’esercizio provvisorio, ed è compatibile con la procedura la prosecuzione diretta dell’attività d’impresa o professionale da parte dello stesso debitore persona fisica, sotto la vigilanza e il controllo del liquidatore, quando tale prosecuzione costituisca l’unico modo per acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Fonti: art. 272, in relazione all’art. 213, comma 4; Trib. Bolzano 9 dicembre 2025; Trib. Firenze 24 settembre 2025

737. Secondo un orientamento, la prosecuzione diretta dell’attività d’impresa individuale da parte del debitore è compatibile con la liquidazione controllata senza un separato provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio, senza una cornice temporale definita preordinata alla vendita dell’azienda e senza gestione diretta del liquidatore, che esercita soltanto la vigilanza e la verifica periodica dei dati contabili e della destinazione dei ricavi.

Fonti: art. 213, comma 4; art. 268, comma 4, lett. d; art. 270, comma 2, lett. e; Trib. Ivrea 22 luglio 2026; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Siena 14 giugno 2024; Trib. Monza 9 aprile 2025; Trib. Bolzano 9 dicembre 2025; C. Cracolici - A. Curletti, Attività di impresa del sovraindebitato proseguibile senza provvedimento separato, Eutekne.Info, 12 ottobre 2026

738. In tale ricostruzione la prosecuzione non si fonda sull’esercizio provvisorio delineato per la liquidazione giudiziale, che non è previsto nella liquidazione controllata e non vi si applica per analogia a causa della diversità dei presupposti, e si giustifica perché la cessazione dell’attività non darebbe ai creditori alcuna utilità aggiuntiva e comporterebbe la sola perdita della capacità reddituale del debitore.

Fonti: art. 211; Trib. Ivrea 22 luglio 2026; Trib. Rimini 29 luglio 2020; Trib. Ferrara 22 dicembre 2021; C. Cracolici - A. Curletti, Attività di impresa del sovraindebitato proseguibile senza provvedimento separato, Eutekne.Info, 12 ottobre 2026

Accertamento del passivo

739. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori, notificando loro la sentenza, e predispone l’inventario dei beni e il programma di liquidazione, secondo una disciplina più snella rispetto a quella prevista per la liquidazione giudiziale, non essendo richiesta l’autorizzazione preventiva del comitato dei creditori per il compimento degli atti previsti dal programma, ma solo l’approvazione del programma medesimo.

Fonti: art. 272, commi 1 e 2

740. Il termine per l’accertamento del passivo può essere prorogato di trenta giorni.

Fonti: art. 272, comma 4, in relazione all’art. 270, comma 2, lett. d

741. La formazione del passivo avviene secondo un procedimento semplificato, che tiene conto della natura non imprenditoriale di gran parte dei debitori sovraindebitati, e il liquidatore esercita le azioni giudiziarie utili al recupero dell’attivo, incluse le azioni revocatorie, quando ciò risulti coerente con l’economia della procedura.

Fonti: art. 273, in relazione all’art. 274

742. Il liquidatore esercita le azioni per il recupero dei beni e dei crediti, incluse quelle volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, previa autorizzazione del giudice delegato, che ne valuta la fondatezza e l’utilità concreta per i creditori, anche in termini temporali.

Fonti: art. 274

743. Decorso il termine per la proposizione delle domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo dipende da causa a lui non imputabile e la domanda è trasmessa al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui tale causa è cessata, seguendo il relativo accertamento le stesse forme previste per le domande tempestive, senza possibilità di reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità.

Fonti: art. 273

744. Il sovraindebitato non è legittimato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, poiché il liquidatore, nella gestione e nella liquidazione dell’attivo, assume la posizione di rappresentante della massa dei creditori, esercitandone le prerogative proprie senza potersi considerare successore o avente causa del debitore, in coerenza con l’equiparazione tra il decreto di apertura della liquidazione controllata e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Fonti: Cass. ord. n. 11447/2025; Cass. n. 29156/2024

745. La legittimazione a resistere al reclamo proposto avverso il decreto di esecutività dello stato passivo spetta, allo stesso modo, esclusivamente al liquidatore quale portatore degli interessi della massa, in ragione della sostanziale coincidenza strutturale tra la procedura di liquidazione controllata e quella fallimentare, entrambe di natura concorsuale e comportanti lo spossessamento del debitore con amministrazione affidata all’organo della procedura.

Fonti: Cass. n. 10243/2025

Programma di liquidazione, rendiconto e chiusura

746. L’esecuzione del programma di liquidazione avviene secondo le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

Fonti: art. 275

747. Il liquidatore riferisce al giudice sull’andamento della liquidazione ogni sei mesi, a pena di revoca dell’incarico con perdita o riduzione del compenso, e predispone un progetto di riparto da comunicare ai creditori, che possono presentare osservazioni entro un termine non superiore a quindici giorni.

Fonti: art. 275

748. La procedura di liquidazione controllata resta aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per i tre anni successivi alla sua apertura, potendo chiudersi anticipatamente quando non vi sia ulteriore attivo da acquisire e distribuire.

Fonti: art. 272, comma 3

749. A seguito dell’approvazione del rendiconto, il giudice liquida il compenso dell’organismo di composizione della crisi, quando nominato liquidatore, ovvero del liquidatore se soggetto diverso, secondo i parametri specificamente previsti per le procedure minori, tenendo conto di quanto eventualmente già convenuto con il debitore, essendo esclusa, diversamente da quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, la possibilità di porre il relativo pagamento a carico dell’erario; il compenso dell’organismo di composizione della crisi è prededucibile, mentre sussiste il solo privilegio, e non la prededuzione, per il compenso dell’eventuale advisor e per le spese legali di assistenza nel ricorso, il cui ammontare non può comunque eccedere la misura prevista per il gestore della crisi.

Fonti: Trib. Genova 11 dicembre 2025; Trib. Milano 20 novembre 2025; Trib. Genova 10 novembre 2023, n. 143; Trib. Parma 23 dicembre 2025

750. È incerta, in assenza di specifici riferimenti normativi, l’ammissibilità di una domanda di concordato nell’ambito della liquidazione controllata, analoga a quella prevista per la liquidazione giudiziale, questione esaminata dalla giurisprudenza di merito, che vi ha dato risposta negativa.

Fonti: Trib. Milano 23 luglio 2024

751. La procedura si chiude per mancanza di domande di ammissione al passivo, per integrale ripartizione dell’attivo, per mancanza di attivo da ripartire, o per altre cause previste in via generale per la chiusura della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

Fonti: art. 276

752. I creditori posteriori all’apertura della liquidazione controllata, il cui credito sia sorto per titolo o causa anteriore all’esdebitazione, possono agire nei confronti del debitore per la parte non soddisfatta, salvi gli effetti dell’esdebitazione eventualmente conseguita.

Fonti: art. 277

753. Sono improcedibili le azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori il cui titolo o la cui causa sia posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura, e i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili, salva l’esclusione del soddisfacimento sul ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte riservata ai creditori garantiti.

Fonti: art. 277

754. I crediti prededucibili nella liquidazione controllata sono accertati con le stesse modalità previste per la formazione del passivo, salvo quelli non contestati e quelli derivanti da provvedimenti di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati nella procedura, e sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti, fatta eccezione per quanto ricavato dalla liquidazione di beni oggetto di pegno o ipoteca nella parte destinata ai creditori garantiti; se liquidi, esigibili e non contestati, possono essere pagati al di fuori del procedimento di riparto quando l’attivo è sufficiente a soddisfare tutti i titolari, previa autorizzazione del giudice delegato, mentre in caso di incapienza la distribuzione segue i criteri di graduazione e proporzionalità.

Fonti: art. 275-bis CCII, come inserito dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

Chiusura della procedura e relazione finale

755. Il liquidatore deposita, ai fini della chiusura della procedura, una relazione finale che dà conto di ogni fatto rilevante ai fini della successiva esdebitazione.

Fonti: art. 276 CCII

756. L’inclusione nella liquidazione controllata delle quote di stipendi, pensioni e salari eccedenti quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia trova fondamento nell’interpretazione a contrario dell’elenco dei beni esclusi, in coerenza con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore con i beni presenti e futuri, e la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti è calibrata dal giudice delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, sull’entità del passivo e sulle risorse disponibili, entro il limite temporale desumibile dal termine triennale collegato all’esdebitazione.

Fonti: Corte cost., 18 gennaio 2024, n. 6, in relazione all’art. 268, comma 4, lett. b, e all’art. 272, comma 2

757. La completezza e l’attendibilità della relazione dell’organismo di composizione della crisi sulla documentazione allegata alla domanda e sulla situazione economico-patrimoniale del debitore costituiscono un presupposto di ammissibilità della procedura, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non si esaurisce nel controllo formale sulla mera esistenza della relazione.

Fonti: Cass., ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576

758. L’indicazione, nella relazione, delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni non integra un requisito di meritevolezza soggettiva, non previsto dal Codice per l’accesso alla liquidazione controllata, ma costituisce comunque un presupposto di ammissibilità, funzionale a garantire ai creditori la conoscenza delle cause del sovraindebitamento e a consentire al liquidatore l’utile esercizio delle azioni di recupero dell’attivo.

Fonti: Cass., ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603, in relazione all’art. 269, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

759. L’apertura della procedura è tempestivamente comunicata alle competenti strutture dell’Agenzia delle entrate ai fini della puntuale quantificazione del credito erariale da insinuare o da comunicare agli organi della procedura, previo coordinamento con l’agente della riscossione per i crediti già iscritti a ruolo.

Fonti: art. 269, comma 3

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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