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I soggetti delle procedure: albo, esperto, OCC e gestori della crisi

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Generale › Capitolo 4

I protagonisti tecnici e istituzionali delle procedure: l’albo unico dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori, l’esperto indipendente, gli organismi di composizione della crisi e i gestori.

I soggetti delle procedure: professionalità e responsabilità

Il diritto della crisi è un diritto nel quale il fattore umano assume un rilievo particolare.

Le procedure non funzionano soltanto attraverso le norme.

Funzionano attraverso persone.

Il debitore.

I creditori.

Il giudice.

Il pubblico ministero.

Il curatore.

Il commissario giudiziale.

Il liquidatore.

L'esperto indipendente.

Il gestore della crisi.

L'attestatore.

L'organismo di composizione della crisi.

Ciascuno di questi soggetti occupa una posizione differente e svolge una funzione diversa.

La crisi, però, tende a confondere i ruoli.

Il debitore è contemporaneamente parte interessata al risanamento e soggetto che dispone delle informazioni principali.

Il creditore è portatore di un interesse individuale ma partecipa a una procedura collettiva.

Il professionista assiste, verifica o attesta, ma non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte gestorie.

Il giudice controlla la legalità e, nei casi previsti, la convenienza o la fattibilità giuridicamente rilevante, ma non può diventare il gestore dell'impresa.

Il commissario vigila e informa.

Il curatore amministra il patrimonio sottoposto alla liquidazione.

L'esperto della composizione negoziata facilita le trattative senza diventare il rappresentante di una delle parti.

L'intero sistema dipende, quindi, dalla corretta delimitazione delle funzioni.

La storia delle procedure concorsuali insegna che uno dei principali rischi è l'accentramento eccessivo del potere in capo a un solo soggetto.

Il Codice tende invece a distribuire le funzioni.

Questa distribuzione risponde a un'esigenza di equilibrio.

Chi possiede le informazioni non deve necessariamente avere il potere di decidere.

Chi decide deve essere controllabile.

Chi controlla deve essere indipendente.

Chi attesta deve assumere una responsabilità coerente con la funzione svolta.

La disciplina degli albi, dei requisiti di professionalità, dell'indipendenza e della formazione risponde proprio a questa esigenza.

La crisi contemporanea è infatti troppo complessa per essere affrontata dal solo giurista o dal solo economista.

Richiede competenze interdisciplinari.

La valutazione della continuità implica conoscenze aziendali.

La determinazione del passivo implica conoscenze contabili.

La verifica della fattibilità richiede modelli finanziari.

La gestione della procedura richiede competenze giuridiche.

La transazione fiscale richiede conoscenza del sistema tributario e della riscossione.

La ristrutturazione dei gruppi richiede una visione complessiva dei rapporti societari.

Il professionista della crisi diventa pertanto una figura necessariamente interdisciplinare.

Il capitolo assume anche un valore culturale.

La qualità delle procedure dipende dalla qualità delle persone chiamate a gestirle.

Una norma eccellente applicata da soggetti privi delle competenze necessarie può produrre risultati insoddisfacenti.

Al contrario, una buona organizzazione professionale può contribuire a rendere effettiva la finalità della procedura.

Il Codice cerca di rispondere a questo problema attraverso criteri di professionalità, indipendenza, trasparenza, rotazione e controllo.

La scelta dei professionisti non può quindi essere considerata una questione meramente amministrativa.

È una componente della stessa efficienza della giustizia concorsuale.

La funzione del professionista cambia poi a seconda della fase.

Nella prevenzione il professionista aiuta a leggere i segnali della crisi.

Nella composizione negoziata facilita il confronto.

Nella ristrutturazione verifica e attesta.

Nel concordato controlla e informa.

Nella liquidazione gestisce il patrimonio.

Nell'esdebitazione contribuisce alla valutazione della meritevolezza.

Questa pluralità di funzioni rende evidente perché il diritto della crisi non possa essere studiato senza una chiara mappa dei soggetti.

La procedura è, in fondo, un sistema di responsabilità distribuite.

Il debitore deve essere trasparente.

Il creditore deve essere informato.

Il professionista deve essere indipendente.

Il giudice deve essere terzo.

Il curatore deve amministrare correttamente.

Il commissario deve vigilare.

L'esperto deve facilitare.

L'attestatore deve verificare.

Quando questi ruoli sono correttamente esercitati, la procedura può realmente diventare uno strumento di regolazione della crisi.

Quando vengono confusi o utilizzati per finalità diverse da quelle proprie, aumenta il rischio di abuso.

Il capitolo è quindi essenziale per comprendere che il Codice non è soltanto un sistema di procedure, ma anche un sistema di professionalità e di responsabilità.

L’albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori

158. Presso il Ministero della giustizia è istituito un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure disciplinate dal Codice, con collegamento dei relativi dati al registro delle procedure, e il Ministero esercita la vigilanza sugli iscritti.

Fonti: art. 356, comma 1

159. L’iscrizione all’albo presuppone il possesso di requisiti di onorabilità, a garanzia dell’affidamento degli incarichi a soggetti di comprovata professionalità.

Fonti: art. 356, comma 2

160. Le modalità di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall’albo, nonché le modalità di esercizio della vigilanza da parte del Ministero della giustizia, sono individuate con decreto ministeriale.

Fonti: art. 357

161. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti in via generale, che dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione iniziale e di aver svolto il tirocinio pratico previsto nella materia della crisi d’impresa e del sovraindebitamento.

Fonti: art. 356, comma 2, in relazione all’art. 4, comma 5, lett. b, c e d, D.M. 24 settembre 2014, n. 202

162. In sede di primo popolamento dell’albo, l’iscrizione è stata consentita anche a chi documentasse di essere stato nominato, nei quattro anni antecedenti l’entrata in vigore della disposizione, curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure, senza necessità di dimostrare l’assolvimento degli obblighi di formazione iniziale e di tirocinio.

Fonti: art. 356, comma 2, disposizione transitoria, come attuata con circolare del Ministero della giustizia del 19 gennaio 2023 e successive precisazioni

163. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, iscritti ai rispettivi ordini professionali, nonché gli studi professionali associati o le società tra professionisti i cui soci siano in possesso dei medesimi requisiti.

Fonti: art. 358, comma 1, lett. a e b

164. Possono altresì essere nominati coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, purché non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Fonti: art. 358, comma 1, lett. c

165. L’autorità giudiziaria, nella scelta del nominativo, tiene conto delle esigenze di trasparenza e di rotazione negli incarichi, dell’efficienza con cui il professionista ha svolto eventuali precedenti incarichi e del numero delle procedure già pendenti in capo al medesimo professionista, al fine di assicurare l’assolvimento diligente e tempestivo delle funzioni assegnate.

Fonti: art. 358, comma 3, lett. c, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

166. A tal fine l’autorità giudiziaria tiene altresì conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dal professionista negli incarichi già svolti, in modo da assicurare che chi viene nominato disponga realmente del tempo necessario per dedicarsi al nuovo incarico.

Fonti: art. 358, comma 3

Nomina e requisiti dei professionisti incaricati

167. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale sono nominati dall’autorità giudiziaria con il provvedimento che rispettivamente apre la liquidazione giudiziale, ammette il debitore al concordato preventivo o dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Fonti: art. 358, comma 3, in relazione agli artt. 125, 172 e 270

168. Il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, sebbene nominato dall’autorità amministrativa e non da quella giudiziaria, è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi previsti in via generale per la nomina del curatore.

Fonti: art. 301, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Esperto della composizione negoziata, OCC e gestore della crisi

169. L’esperto indipendente della composizione negoziata è scelto in un elenco tenuto presso ciascuna Camera di commercio, distinto dall’albo unico dei curatori, commissari e liquidatori, secondo requisiti di indipendenza, professionalità e formazione specifica già trattati nel capitolo dedicato alla composizione negoziata.

Fonti: art. 13, in relazione all’art. 16

170. L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, cui è affidata la gestione delle procedure riservate ai debitori minori e non fallibili, è costituito presso gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché presso le camere di commercio e i comuni capoluogo di provincia, ed è iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Fonti: art. 3, comma 1, D.M. 24 settembre 2014, n. 202, in relazione all’art. 65 e ss.

171. Il gestore della crisi designato dall’organismo, persona fisica in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo dei curatori, commissari e liquidatori, svolge le funzioni di ausilio al debitore e all’organo giudiziario nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di concordato minore e di liquidazione controllata.

Fonti: art. 65, comma 4, in relazione all’art. 356

172. Con riferimento agli obblighi formativi, per il primo popolamento e l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori della Crisi è di duecento ore per tutte le categorie professionali abilitate (Avvocati, Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro).

Fonti: art. 356; D.M. 3 marzo 2022, n. 75

Indipendenza, terzietà e elenco dei gestori

173. L’esperto è un professionista indipendente e terzo, incaricato di agevolare le trattative, ma non è organo della procedura né ausiliario del giudice e non assume, per il solo incarico, la qualifica di pubblico ufficiale.

La diversa qualificazione del curatore, del commissario giudiziale e degli altri organi deriva dalle specifiche funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge.

Fonti: artt. 16, commi 1 e 7, e 358; artt. 357 e 359 c.p.

174. L’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese riguarda i soggetti destinati, su incarico dell’autorità giudiziaria, a svolgere funzioni di gestione, supervisione o controllo nelle procedure.

L’iscrizione e il mantenimento richiedono i requisiti professionali, di onorabilità, formazione e aggiornamento stabiliti dalla legge e dal regolamento ministeriale; non vi rientrano, per questa sola qualità, i professionisti indipendenti scelti privatamente dal debitore.

Fonti: art. 356, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83; D.M. 3 marzo 2022, n. 75

175. Il tribunale può nominare il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore anche al di fuori del circondario cui appartiene l’ufficio giudiziario, senza necessità di apposita motivazione, tenendo conto, tra i criteri di valutazione, anche dell’attività pregressa svolta dal professionista.

Fonti: art. 358, comma 3, CCII

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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