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Piano attestato di risanamento: requisiti, attestazione ed effetti

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 3

Lo strumento stragiudiziale per eccellenza: contenuto del piano, attestazione del professionista indipendente, esenzione dalla revocatoria, pubblicazione nel registro delle imprese e limiti.

Il piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento rappresenta la massima espressione dell'autonomia privata nella gestione della crisi d'impresa.

La sua logica è profondamente diversa da quella delle procedure concorsuali.

Non nasce necessariamente dall'intervento del giudice.

Non richiede il voto dei creditori secondo le regole del concordato.

Non determina, di per sé, l'apertura di un procedimento concorsuale.

Il debitore costruisce un progetto.

Individua le cause della crisi.

Stabilisce le strategie.

Individua i creditori da coinvolgere.

Prevede le modalità di riequilibrio.

Predispone, quando necessario, un piano industriale.

E sottopone il progetto alla verifica di un professionista indipendente.

Il piano attestato si fonda quindi su una particolare idea di fiducia.

Il creditore deve poter credere al piano.

Ma la fiducia non può essere soltanto soggettiva.

Deve essere costruita attraverso dati verificabili, previsioni ragionevoli e un'attestazione indipendente.

Il professionista assume, in questo schema, una funzione centrale.

Non garantisce che il piano avrà successo.

Non può prevedere il futuro.

Attesta, piuttosto, che sulla base dei dati disponibili il piano presenta caratteristiche tali da apparire idoneo al risanamento e al riequilibrio dell'impresa.

È una distinzione importante.

Il diritto della crisi non pretende l'infallibilità.

Pretende l'affidabilità del processo decisionale.

Il piano deve quindi essere costruito su una base informativa sufficientemente solida da consentire una previsione ragionevole.

La crisi, infatti, implica sempre incertezza.

Il professionista non deve eliminare l'incertezza.

Deve misurarla.

Deve rappresentarla.

Deve valutare se essa sia compatibile con la fattibilità del piano.

Il piano attestato nasce storicamente dall'esigenza di consentire al debitore e ai creditori di raggiungere un accordo senza sottoporre necessariamente l'impresa a una procedura giudiziale.

È, in questo senso, uno strumento di mercato.

Il debitore deve convincere i propri creditori.

I creditori devono decidere se aderire.

Il mercato del credito valuta la credibilità della proposta.

L'attestazione riduce l'asimmetria informativa.

La tutela più importante prevista dall'ordinamento è rappresentata dall'esenzione dalle azioni revocatorie per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano.

La funzione è evidente.

Se i creditori che partecipano al risanamento corressero il rischio di vedere successivamente aggrediti gli atti compiuti in esecuzione del piano, nessuno avrebbe interesse a finanziare o sostenere l'impresa in difficoltà.

L'ordinamento vuole quindi proteggere l'affidamento sul piano.

Ma la protezione dipende dalla qualità del piano.

Un piano falso, inattendibile o fraudolento non può diventare fonte di immunità.

La struttura dell'istituto si fonda pertanto su una relazione molto stretta tra qualità dell'informazione e protezione giuridica.

Migliore è la qualità dell'informazione.

Più affidabile è l'attestazione.

Maggiore è la possibilità che il sistema riconosca gli effetti protettivi.

Il piano attestato rappresenta quindi una delle manifestazioni più evidenti di un principio generale del diritto della crisi:

la libertà privata è tanto maggiore quanto maggiore è la responsabilità informativa.

L'imprenditore non è costretto a entrare in una procedura.

Può scegliere di negoziare autonomamente.

Ma deve assumersi il peso della costruzione di un piano credibile.

Il professionista deve verificarlo.

I creditori devono comprenderlo.

La documentazione deve consentire di ricostruire la situazione.

In questa prospettiva il piano attestato si colloca prima della procedura concorsuale.

Ma la sua importanza non è per questo minore.

Un piano ben costruito può evitare l'insolvenza.

Può conservare posti di lavoro.

Può impedire la distruzione dell'avviamento.

Può preservare il valore dei contratti.

Può evitare i costi della procedura giudiziale.

Può consentire al fisco di recuperare un credito che, in caso di liquidazione, sarebbe difficilmente esigibile.

Anche qui torna quindi il principio della comparazione.

Il valore del piano non è dato dalla sua semplice esistenza.

È dato dal risultato che consente di ottenere rispetto alla situazione che si avrebbe in assenza del piano.

La logica della capacità solutoria dinamica trova in questo istituto una particolare applicazione.

Un'impresa può avere un debito elevato ma disporre di flussi futuri sufficienti a sostenerlo.

Può avere un patrimonio incapiente ma un'attività economicamente redditizia.

Può avere una situazione attuale negativa ma prospettive di equilibrio.

Il piano deve trasformare queste prospettive in numeri.

Deve dimostrare come il futuro possa essere convertito in capacità di pagamento.

Il professionista deve quindi verificare non soltanto la fotografia del presente, ma la traiettoria futura dell'impresa.

Il piano attestato rappresenta così una forma di diritto della crisi profondamente economica.

Il suo strumento principale non è il giudice.

È l'informazione.

Il suo meccanismo di protezione non è il voto.

È l'attestazione.

Il suo obiettivo non è la liquidazione.

È il risanamento.

E la sua scommessa fondamentale è che, quando l'impresa è ancora recuperabile, un accordo privato sostenuto da informazioni affidabili possa creare un valore superiore a quello ottenibile attraverso una procedura concorsuale.

Il piano attestato occupa quindi un posto particolare nel sistema.

È lo strumento della crisi affrontata prima che diventi necessariamente procedura.

Presupposti e contenuto del piano

371. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Fonti: art. 56, comma 1

372. Il piano deve avere data certa, e la relativa legittimazione soggettiva è riservata all’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, con conseguente esclusione dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore minore, salvo l’orientamento dottrinale che ne estende in via analogica l’accesso anche a tali soggetti in ragione della formulazione ampia della norma.

Fonti: art. 56, comma 2

373. Il piano contiene l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, la rappresentazione delle attività e delle passività al momento della sua presentazione, la descrizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori, l’individuazione delle cause della crisi, le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio, i creditori e i relativi crediti la cui soddisfazione è compromessa dal piano, gli apporti eventualmente richiesti ai soci, e un piano industriale, con l’esplicitazione degli effetti sul medesimo delle eventuali misure di risanamento, corredato da un’indicazione dei dati e degli elementi che ne consentono la verifica.

Fonti: art. 56, comma 2, come integrato dall’art. 15 del D.Lgs. 136/2024

374. Quando il piano prevede la continuazione dell’attività d’impresa, esso deve altresì indicare le modalità con cui saranno coperte le obbligazioni scadute ed esigibili alla sua conclusione, e attestare l’equilibrio prospettico tra costi e ricavi, tale da non generare perdite tali da compromettere la continuità stessa.

Fonti: art. 56, comma 2

L’attestazione del professionista indipendente

375. Un professionista indipendente, in possesso dei requisiti previsti in via generale per l’attestatore, iscritto all’albo tenuto presso il Ministero della giustizia e nel registro dei revisori contabili, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Fonti: art. 56, comma 3, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. o, e all’art. 356

376. L’attestazione richiede la verifica non solo della corrispondenza dei dati esposti nel piano alle risultanze contabili, ma della loro reale sussistenza, con esplicitazione del procedimento metodologico seguito, e si estende a un giudizio complessivo sull’idoneità del piano al conseguimento degli obiettivi di risanamento prefissati.

Fonti: art. 56, comma 3

Esenzione dalla revocatoria e pubblicità

377. Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria prevista per la liquidazione giudiziale, né a quella prevista per la liquidazione controllata, sempre che il piano abbia data certa e sia idoneo, alla stregua della relazione dell’attestatore, a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell’impresa.

Fonti: art. 56, comma 4, in relazione all’art. 166, comma 3, lett. d

378. L’esenzione dall’azione revocatoria costituisce la finalità pratica principale dell’istituto, poiché tutela l’affidamento dei creditori che, non avendo aderito al piano, subiscono comunque, per effetto della sua esecuzione, una riduzione della garanzia patrimoniale generale offerta dal debitore, senza poter esperire l’azione revocatoria per reintegrarla.

Fonti: art. 56, comma 4

379. Al fine di prevenire condotte opportunistiche o collusive, gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa.

Fonti: art. 56

380. Il piano e la relazione dell’attestatore possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore, e alla pubblicazione consegue, tra l’altro, il riconoscimento dell’esenzione dalla tassazione, quali sopravvenienze attive, delle riduzioni dei debiti dell’impresa conseguite in esecuzione del piano, secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale in tema di imposte sui redditi.

Fonti: art. 56, comma 5, in relazione all’art. 88, comma 4-ter, TUIR, come da ultimo confermato con risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 222/2024

Natura stragiudiziale e limiti

381. L’istituto ha natura integralmente stragiudiziale e non è soggetto ad alcun controllo preventivo da parte dell’autorità giudiziaria, restando affidato alla sola responsabilità del debitore e dell’attestatore la valutazione di idoneità del piano, salva la verifica successiva, in sede di eventuale azione revocatoria proposta dal curatore o dal liquidatore in una procedura concorsuale sopravvenuta, circa la sussistenza dei presupposti dell’esenzione.

Fonti: art. 56, in relazione all’art. 166, comma 3, lett. d

382. Il piano attestato di risanamento contiene l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza, e il piano industriale con l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, in modo da rendere verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e dell’attestazione che lo accompagna; l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Fonti: art. 56, commi 1 e 4, CCII, come riscritto dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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