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Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione ed efficacia estesa

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 4

Presupposti e maggioranze, creditori estranei, accordi agevolati, accordi ad efficacia estesa, convenzione di moratoria e giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano il punto di incontro tra autonomia privata e controllo giudiziale.

Essi si collocano in una posizione intermedia.

Da un lato, la soluzione nasce da un accordo.

Dall'altro, l'accordo deve essere sottoposto all'omologazione del tribunale.

Il sistema parte quindi da una constatazione economica.

La crisi non richiede necessariamente il consenso di tutti i creditori.

Può essere sufficiente che una parte significativa del ceto creditorio condivida il progetto e che i creditori estranei siano adeguatamente protetti.

La logica è diversa da quella del concordato.

Nel concordato la ristrutturazione può essere imposta, secondo le regole del Codice, alla minoranza dissenziente.

Negli accordi di ristrutturazione il consenso resta invece la base dell'operazione, anche se la legge consente, in determinate condizioni, effetti estesi o meccanismi di omologazione forzosa.

La struttura dell'istituto riflette una logica negoziale.

Il debitore deve individuare i creditori disponibili a trattare.

Deve costruire un accordo.

Deve dimostrare che la posizione dei creditori estranei è protetta.

Deve dimostrare che il progetto è attuabile.

Deve fornire dati affidabili.

Deve, soprattutto, dimostrare che la ristrutturazione non è un semplice rinvio dell'insolvenza.

La vera questione è la sostenibilità.

Un accordo è utile se consente di superare lo squilibrio.

Non se consente soltanto di posticiparlo.

Il professionista indipendente assume quindi un ruolo decisivo.

L'attestazione non è un mero adempimento formale.

Deve verificare la veridicità dei dati e l'attuabilità dell'accordo.

Deve quindi costruire un ponte tra la dimensione giuridica dell'accordo e la sua realtà economica.

La presenza del giudice svolge una funzione di controllo.

Il tribunale verifica i presupposti.

Verifica la regolarità.

Verifica la protezione dei creditori estranei.

Verifica, nei casi previsti, la convenienza rispetto alla liquidazione.

Ma non sostituisce il mercato.

L'accordo nasce dalla negoziazione.

Il giudice ne controlla la legalità e gli effetti.

Uno dei profili più importanti dell'istituto riguarda la possibilità di estendere determinati effetti ai creditori non aderenti.

Qui emerge il problema tipico della crisi collettiva.

Il debitore può avere bisogno di una ristrutturazione che coinvolga una pluralità di creditori.

Se un singolo creditore potesse sempre sottrarsi alla soluzione, potrebbe rendere impossibile il risanamento.

Ma se il dissenso potesse essere sempre superato, l'autonomia negoziale verrebbe svuotata.

Il legislatore ricerca quindi un equilibrio.

La ristrutturazione può produrre effetti oltre il perimetro degli aderenti soltanto quando siano rispettate condizioni rigorose e il creditore non aderente non subisca un trattamento deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ancora una volta, il diritto della crisi torna al confronto tra scenari.

Quanto riceverebbe il creditore se l'impresa fosse liquidata?

Quanto riceve attraverso l'accordo?

Quale valore viene preservato dalla continuità?

Quale valore verrebbe distrutto dalla liquidazione?

La risposta a queste domande determina la convenienza.

Il tema assume particolare intensità quando il creditore è l'amministrazione finanziaria.

Il credito tributario può rappresentare una componente decisiva del passivo.

La sua adesione può essere determinante per raggiungere le maggioranze.

La sua mancata adesione può compromettere il risanamento.

Il legislatore ha quindi progressivamente introdotto strumenti di cram-down e meccanismi di omologazione forzosa.

Questi strumenti segnano una trasformazione culturale.

L'amministrazione finanziaria non è più necessariamente titolare di un diritto di veto assoluto.

Ma il superamento del dissenso non può essere arbitrario.

Deve essere fondato sulla convenienza.

Deve essere fondato sulla comparazione.

Deve essere fondato sulla capacità concreta di soddisfacimento.

Ed è proprio in questo punto che la teoria della capacità solutoria assume particolare rilievo.

L'amministrazione finanziaria non dovrebbe chiedersi soltanto quale sia l'importo nominale del proprio credito.

Deve poter conoscere quale quota del credito sia concretamente recuperabile.

La differenza è decisiva.

Un credito nominalmente elevato può avere un valore economico effettivo molto più basso.

Un credito nominalmente inferiore può avere, al contrario, una maggiore probabilità di realizzo.

Il valore del credito nella crisi non coincide quindi necessariamente con il suo valore nominale.

È il suo valore di recupero.

La transazione fiscale, in questa prospettiva, può essere letta come uno strumento attraverso il quale l'ordinamento cerca di trasformare una pretesa nominale in una valutazione economica del recuperabile.

Ciò non significa rinunciare al tributo.

Significa misurare ciò che è concretamente ottenibile.

La distinzione è essenziale.

Il sistema non deve premiare chi non ha pagato pur potendo pagare.

Deve invece evitare che il principio dell'integrale recupero teorico conduca alla distruzione di un'attività economica dalla quale il fisco potrebbe ottenere un risultato maggiore.

Il confronto con la liquidazione è quindi il criterio che consente di mantenere l'equilibrio.

L'accordo di ristrutturazione è, in definitiva, una procedura nella quale il consenso resta centrale, ma il diritto interviene per evitare che il consenso individuale di alcuni possa compromettere una soluzione collettivamente più conveniente.

È uno strumento nel quale il mercato negozia, il professionista verifica e il giudice controlla.

Il suo successo dipende dalla capacità di costruire un equilibrio tra autonomia e tutela, tra libertà contrattuale e interesse collettivo, tra diritto del creditore e conservazione del valore.

Presupposti, pubblicazione e creditori estranei

383. L’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o insolvenza, può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione concluso con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente a una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

Fonti: art. 57, commi 1 e 4

384. I creditori estranei all’accordo, ossia quelli che non vi hanno aderito, devono essere soddisfatti integralmente, entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, e entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.

Fonti: art. 57, comma 1

385. L’imprenditore conserva l’amministrazione dei propri beni e l’esercizio dell’impresa, e può chiedere, con la domanda o successivamente, le misure protettive del patrimonio disciplinate in via generale, che inibiscono temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori e sospendono le prescrizioni e le decadenze.

Fonti: art. 57, comma 2, in relazione all’art. 54

386. L’accordo può essere modificato successivamente all’omologazione, e in tal caso il debitore deposita la documentazione relativa alle modifiche, corredata da un aggiornamento dell’attestazione, ferma restando la necessità di procedere a una nuova pubblicazione e a un nuovo procedimento di omologazione quando le modifiche siano sostanziali.

Fonti: art. 58

387. Se le modifiche sostanziali del piano o dell’accordo intervengono prima dell’omologazione, devono essere rinnovate l’attestazione del professionista indipendente e le manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati dalle modifiche.

Fonti: art. 58

388. Il debitore avvisa i creditori dell’avvenuta pubblicazione del piano modificato e della nuova attestazione, ed entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso i creditori possono proporre opposizione nelle forme dell’opposizione all’omologazione dell’accordo.

Fonti: art. 58

389. I creditori muniti di garanzie prestate da coobbligati, fideiussori o obbligati in via di regresso conservano impregiudicati i propri diritti nei confronti dei medesimi, salvo che l’accordo disponga diversamente e i garanti vi acconsentano.

Fonti: art. 59

390. Salvo patto contrario, l’efficacia dell’accordo concluso dalla società si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

Fonti: art. 59

Accordi agevolati e accordi ad efficacia estesa

391. L’accordo può essere concluso, in forma agevolata, con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, anziché il sessanta per cento previsto in via ordinaria, a condizione che il debitore non richieda le misure protettive del patrimonio e non proponga la moratoria dei creditori estranei, i quali devono in tal caso essere soddisfatti secondo le scadenze originarie.

Fonti: art. 60, commi 1 e 2

392. Gli effetti dell’accordo possono essere estesi ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, purché l’accordo non abbia natura liquidatoria, i creditori aderenti rappresentino almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria, e sia data ai creditori non aderenti la possibilità di conoscere l’accordo e di proporre opposizione, oltre alla dimostrazione che essi non subiscono un pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fonti: art. 61, commi 1 e 2

393. L’estensione degli effetti costituisce un’espressa deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, e presuppone che il piano e l’accordo prevedano la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Fonti: art. 61

394. Il debitore ha l’obbligo di notificare l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori non aderenti ai quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo, e per essi il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione.

Fonti: art. 61, comma 3

395. La categoria rilevante ai fini dell’estensione è composta da creditori titolari di posizione giuridica e interessi economici omogenei, e la relativa disciplina si applica anche agli accordi conclusi con i soli intermediari finanziari e banche, quando questi rappresentino almeno la metà dell’esposizione debitoria complessiva dell’impresa.

Fonti: art. 61, commi 5 e 2, in relazione all’art. 182-septies, legge fallimentare, quale disciplina di riferimento storicamente confluita nell’istituto

La convenzione di moratoria

396. L’imprenditore che si trovi in stato di crisi o insolvenza può concludere con i creditori, anche non aderenti a un accordo di ristrutturazione, una convenzione di moratoria avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, con effetti estesi ai creditori della medesima categoria non aderenti, quando i creditori aderenti rappresentino almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria, secondo condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste per gli accordi ad efficacia estesa.

Fonti: art. 62, commi 1 e 2

397. Il debitore comunica la convenzione e la relazione del professionista indipendente ai creditori non aderenti, che possono proporre opposizione entro trenta giorni, termine non soggetto a sospensione feriale, e il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza reclamabile.

Fonti: art. 62, commi 4 e seguenti

Omologazione, effetti e autorizzazioni

398. Il tribunale omologa l’accordo, verificata la regolarità del procedimento e la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, tra cui la congruità della soddisfazione offerta ai creditori estranei e ai creditori con causa di prelazione, e provvede sulle opposizioni eventualmente proposte dai creditori dissenzienti, all’esito di un giudizio che si estende alla verifica del rispetto della regola della priorità relativa quando l’accordo incida sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Fonti: art. 57, comma 4, in relazione all’art. 63, comma 2-bis

399. Dall’omologazione dell’accordo, e dalla pubblicazione della domanda quando siano state concesse misure protettive, discendono effetti sulla disciplina societaria analoghi a quelli previsti per la composizione negoziata in tema di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, nonché effetti sui contratti pendenti, quando specificamente previsti dall’accordo e autorizzati dal tribunale.

Fonti: art. 64

400.

Fonti: Negli accordi ad efficacia estesa non è richiesto che i creditori aderenti siano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale, essendo sufficiente il rispetto degli elementi che connotano l’istituto secondo la disciplina generale del concordato in continuità; quanto alla transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, si rinvia a quanto illustrato nel capitolo sul trattamento dei crediti tributari e contributivi di parte generale.

401. Il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie, con il beneficio della prededuzione, secondo la disciplina già dettata per il concordato preventivo.

Fonti: art. 57, comma 4-bis, CCII, come inserito dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

402. Nel confronto con l’alternativa liquidatoria, il trattamento dei creditori non aderenti agli accordi ad efficacia estesa e alla convenzione di moratoria si misura rispetto a quanto essi riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale, rispettivamente, alla data di deposito della domanda di omologazione o alla data della convenzione.

Fonti: artt. 61, comma 2, e 62, comma 2, CCII

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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