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Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 2

Lo sbocco liquidatorio della composizione negoziata infruttuosa: presupposti, termine di sessanta giorni, domanda con riserva, ausiliario, omologazione senza voto, riparto e utilità per i creditori.

Concordato semplificato: natura e funzione

Il concordato semplificato rappresenta uno degli istituti più originali introdotti dal Codice.

La sua peculiarità deriva dalla sua genesi.

Esso nasce come possibile esito della composizione negoziata quando le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non abbiano condotto a una soluzione di continuità o a una convenzione di moratoria praticabile.

Il concordato semplificato è quindi concepito come una sorta di «uscita» dalla composizione negoziata.

Il debitore ha tentato di risanare.

Ha trattato.

Ha messo a disposizione informazioni.

Ha coinvolto i creditori.

Ma il risanamento non è stato possibile.

A quel punto il legislatore evita di imporre necessariamente al debitore il passaggio immediato alla liquidazione giudiziale e consente un percorso liquidatorio più rapido.

Il suo carattere «semplificato» non significa, tuttavia, che la procedura sia priva di garanzie.

La semplificazione riguarda soprattutto la struttura.

Non vi è il voto dei creditori.

Non vi è la fase di ammissione tipica del concordato preventivo.

Non è prevista la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni proprie del concordato ordinario.

Il centro della procedura è l'omologazione.

È il giudice, quindi, a sostituire in misura significativa la valutazione collettiva dei creditori.

Questa caratteristica spiega perché il controllo giudiziale debba essere particolarmente penetrante.

Se il creditore non vota, deve poter contestare.

Se il voto viene meno, il contraddittorio non può venire meno.

Se il consenso non viene espresso, la garanzia deve essere spostata sul controllo del procedimento e sulla comparazione con l'alternativa liquidatoria.

Il concordato semplificato si presenta quindi come una procedura nella quale l'autonomia negoziale viene fortemente ridotta, ma la tutela giudiziale viene rafforzata.

Il suo fondamento economico è l'esigenza di evitare una liquidazione disgregativa quando una cessione ordinata del patrimonio, dell'azienda o di un ramo possa produrre un risultato migliore.

La finalità è dunque liquidatoria.

Non è una procedura di risanamento.

L'impresa non viene salvata necessariamente nella sua configurazione originaria.

Può tuttavia essere salvato il valore dell'impresa.

Questa distinzione è essenziale.

La continuità diretta del debitore non è la finalità dello strumento.

Può essere ammissibile una continuità indiretta, quando l'azienda venga trasferita a un soggetto terzo e la prosecuzione dell'attività serva a massimizzare il valore liquidabile.

La differenza è sostanziale.

Nel concordato in continuità il valore dell'attività futura serve anche a sostenere il risanamento dell'impresa.

Nel concordato semplificato la prosecuzione può essere soltanto il mezzo attraverso il quale si realizza meglio il patrimonio destinato ai creditori.

Il confine è quindi quello tra risanamento e valorizzazione liquidatoria.

La procedura pone inoltre un problema di equità.

I creditori non hanno il potere di votare.

La proposta può quindi essere imposta anche a chi non la condivide.

Il sistema compensativo è rappresentato dal criterio del non pregiudizio.

Ogni creditore deve ricevere almeno un'utilità e non deve trovarsi in una condizione peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il confronto con la liquidazione diventa quindi la vera misura della legittimità della proposta.

Questa comparazione è tutt'altro che semplice.

Occorre stimare i beni.

Occorre valutare le azioni recuperatorie.

Occorre considerare le azioni risarcitorie.

Occorre tenere conto dei tempi.

Occorre stimare i costi della liquidazione giudiziale.

Occorre considerare la differenza tra vendita atomistica e vendita unitaria dell'azienda.

Occorre valutare la finanza esterna.

Occorre determinare il trattamento dei privilegiati.

Occorre ricostruire la possibile distribuzione in sede liquidatoria.

La relazione dell'ausiliario assume quindi un'importanza decisiva.

Il giudice deve poter comprendere non soltanto se il piano sia formalmente corretto, ma se sia concretamente in grado di raggiungere il risultato previsto.

La procedura rappresenta dunque un punto di particolare intensità dell'istruttoria giudiziale.

Il concordato semplificato mostra, inoltre, il valore della composizione negoziata come momento preparatorio.

La procedura semplificata non nasce dal nulla.

Nasce dalla storia delle trattative.

La correttezza e la buona fede del debitore diventano condizioni essenziali.

Non sarebbe ammissibile utilizzare la composizione negoziata come un semplice passaggio formale per accedere a una procedura nella quale i creditori non votano.

L'esperto diviene quindi il testimone della genuinità del percorso.

Le trattative devono essersi effettivamente svolte.

Le alternative devono essere state esaminate.

I creditori devono avere avuto informazioni sufficienti.

Il debitore deve avere collaborato.

Il percorso non può essere una simulazione.

Questa funzione conferma il ruolo centrale della buona fede nel diritto della crisi.

La procedura non premia soltanto il risultato.

Premia il corretto svolgimento del percorso.

Sotto questo profilo il concordato semplificato può essere considerato una sorta di «premio processuale» per chi ha tentato seriamente il risanamento ma non è riuscito a realizzarlo.

È però anche una procedura di extrema ratio.

Il suo carattere eccezionale deriva dal sacrificio del voto dei creditori.

Per questa ragione la giurisprudenza tende a richiedere una verifica rigorosa dell'effettivo svolgimento delle trattative e dell'impossibilità di soluzioni alternative.

Particolarmente interessante è il trattamento dei crediti tributari.

Nel concordato semplificato non si riproduce integralmente il modello della transazione fiscale tipico del concordato preventivo.

Ciò non significa, tuttavia, che il credito erariale diventi estraneo alla procedura.

Anche il credito tributario deve essere collocato nel rispetto delle cause di prelazione e deve essere confrontato con l'alternativa liquidatoria.

La questione conferma un principio generale.

La crisi non crea una zona franca dal diritto tributario.

Ma neppure il credito tributario può essere valutato ignorando la realtà economica della procedura.

La capacità solutoria concreta resta il dato decisivo.

Il concordato semplificato rappresenta quindi una soluzione particolare per una situazione particolare:

un'impresa che ha tentato il risanamento;

un ceto creditorio che non ha raggiunto un accordo;

un patrimonio che può tuttavia essere valorizzato;

un giudice che assume un ruolo centrale;

un procedimento che rinuncia al voto, ma non al contraddittorio.

È il punto nel quale la negoziazione fallisce, ma non fallisce necessariamente la possibilità di ottenere il miglior risultato liquidatorio.

Presupposti e relazione finale dell’esperto

326. Quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni consistenti nel contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale e nella convenzione di moratoria non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e alla documentazione ordinariamente richiesta per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, in relazione all’art. 23, commi 1 e 2, lett. a e b, e all’art. 17, comma 8

327. Il concordato per la liquidazione del patrimonio ha natura semplificata, in quanto la procedura consente di giungere direttamente alla fase di omologazione, omettendo la nomina del commissario giudiziale, la fase di ammissione da parte del tribunale e il voto dei creditori, sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di soluzioni diverse da quella liquidatoria siano già state esaminate dall’esperto indipendente e rappresentate nella relazione finale, e che i creditori siano stati interessati e informati nel corso delle trattative.

Fonti: artt. 25-sexies e 25-septies

328. Non è prevista la figura dell’attestatore, mentre è prevista la possibilità di nominare un ausiliario: i creditori non sono chiamati a esprimersi sulla proposta con il proprio voto, ma possono comunque opporsi, senza alcun limite di rappresentatività, in sede di omologazione, restando fermo che, pur con le descritte semplificazioni, il concordato semplificato rientra tra le procedure concorsuali e costituisce a tutti gli effetti uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Fonti: art. 68 c.p.c.; art. 2, comma 1, lett. m-bis; Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, 15 settembre 2022, n. 87; Trib. Milano 16 settembre 2022

329. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, e trova applicazione la regola distributiva prevista in via generale, per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, nei limiti di quanto realizzabile con la liquidazione del bene su cui insiste la causa di prelazione, mentre l’imprenditore, diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo liquidatorio ordinario, non è tenuto a garantire ai creditori chirografari una percentuale minima di soddisfacimento.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, in relazione all’art. 84, comma 5

Domanda con riserva e termine di sessanta giorni

330. Entro il medesimo termine di sessanta giorni l’imprenditore può presentare la domanda di accesso anche con riserva di successivo deposito della proposta e del piano, termine che ha natura decadenziale e non è suscettibile di proroga o deroga, trattandosi di una fattispecie di domanda con riserva autonoma rispetto a quella prevista in via generale per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, senza che il tribunale disponga di alcun potere di fissare un diverso termine per il deposito della domanda piena.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, ultimo periodo; Trib. Milano 5 dicembre 2024; Trib. Bologna 17 febbraio 2026; Trib. Taranto 28 maggio 2025

331. Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto è requisito di ammissibilità dell’accesso al concordato semplificato, e la domanda con riserva non consente di differire il deposito della proposta e del piano in modo da recidere o svuotare il collegamento temporale tra la composizione negoziata e lo strumento liquidatorio.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1; art. 17, comma 8; App. Venezia, decreto 23 luglio 2026, n. 1395; A. Nicotra, Limiti alla domanda di concordato semplificato con riserva, Eutekne.Info, 29 agosto 2026

332. La disciplina generale della domanda con riserva opera nei limiti di compatibilità con la natura e la funzione del concordato semplificato, strumento speciale e residuale destinato a costituire lo sbocco immediato della composizione negoziata infruttuosa, sicché non neutralizza il termine speciale e non introduce una nuova ipotesi decadenziale, ma ne definisce la portata in coerenza con la finalità acceleratoria dell’istituto.

Fonti: art. 44; art. 25-sexies, comma 1; App. Venezia, decreto 23 luglio 2026, n. 1395; Relazione illustrativa al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136; A. Nicotra, Limiti alla domanda di concordato semplificato con riserva, Eutekne.Info, 29 agosto 2026

333. Secondo un diverso orientamento prevale la disciplina generale della domanda con riserva, senza considerare adeguatamente la specialità del concordato semplificato e la funzione del termine introdotto dal terzo correttivo.

Fonti: art. 44; App. Genova 30 ottobre 2025; A. Nicotra, Limiti alla domanda di concordato semplificato con riserva, Eutekne.Info, 29 agosto 2026

334. È inammissibile la proposta di concordato semplificato che preveda una continuità aziendale intermedia e temporanea, ovvero l’acquisizione di attivo mediante la prosecuzione di taluni contratti o l’esclusione della liquidazione di determinati cespiti, dovendo i termini della proposta essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o ambiguità, a pena di irritualità, mentre l’assenza di concrete prospettive di risanamento, già emersa nella fase della composizione negoziata, determina l’inammissibilità del concordato semplificato, e la carenza di motivazione nella relazione finale dell’esperto comporta l’irritualità e dunque l’inammissibilità della proposta, potendo il tribunale dichiarare tale inammissibilità anche prima dell’udienza di omologa, senza attendere il parere dell’ausiliario.

Fonti: App. Roma 3 dicembre 2025; Trib. Ancona 30 settembre 2025; Trib. Torino 4 gennaio 2024; Cass. 623 e 503 del 2026

335. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti propri del concordato preventivo in tema di atti di straordinaria amministrazione, di prosecuzione e scioglimento dei contratti pendenti e di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, trovando altresì applicazione la disciplina generale sui crediti prededucibili, senza tuttavia che possa essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dal professionista per l’attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda, non rientrando tale prestazione tra le ipotesi tipiche e tassative di prededuzione.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, in relazione agli artt. 46, 94 e 96, e all’art. 6; Cass. 8 febbraio 2026, n. 2779

Trattative condotte secondo correttezza e buona fede

336. Il presupposto legittimante l’accesso al concordato semplificato non è la mera pendenza di una composizione negoziata conclusasi senza esito, ma lo svolgimento delle trattative secondo i canoni di correttezza e buona fede previsti in via generale, di cui il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza in concreto, anche attraverso l’esame del comportamento tenuto dall’imprenditore nel corso delle trattative.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, in relazione all’art. 4

337. Occorre che le trattative si siano effettivamente svolte, non essendo ammissibile il concordato semplificato in assenza di una vera e concreta interlocuzione con il ceto creditorio, né quando non risulti verificata e dimostrata l’impraticabilità delle soluzioni alternative, e la dichiarazione dell’esperto sull’effettivo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non può limitarsi a una mera clausola di stile, dovendo indicare le fasi salienti delle trattative, un giudizio sulla ragionevolezza della proposta e sull’eventuale irragionevolezza dei comportamenti ostruzionistici dei creditori dall’inizio della composizione e per tutta la sua durata, implicando la correttezza e la buona fede che l’imprenditore rappresenti all’esperto e a tutte le parti interessate la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria in modo completo e trasparente.

Fonti: Trib. Alessandria 13 gennaio 2026; App. Firenze 24 luglio 2025; art. 16, comma 4

338. La possibilità di ricorrere al concordato semplificato quando le trattative condotte dall’esperto non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi presuppone che la situazione di crisi o di insolvenza sia irreversibile e insuperabile, senza che occorra tuttavia dimostrare l’esistenza di una crisi reversibile quale presupposto per l’accesso alla composizione negoziata.

Fonti: Cass. 9 gennaio 2026, n. 544

Il procedimento: ausiliario, opposizioni e omologazione

339. L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, e il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

Fonti: art. 25-sexies, comma 2

340. Anche in pendenza del procedimento per l’accesso al concordato semplificato, su istanza di parte, il tribunale può accordare le misure protettive e cautelari idonee e necessarie, tanto in occasione della domanda di accesso quanto con apposita istanza successiva, potendo il debitore che abbia presentato domanda con riserva godere anticipatamente di tali strumenti di protezione, fermo restando che, nell’ambito del concordato semplificato, è inammissibile la misura di inibizione dell’escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e che, diversamente da quanto accade nella composizione negoziata, al momento dell’omologa le misure cautelari concesse vengono meno, con la conseguenza che le banche possono procedere all’escussione del fondo, che si surroga in privilegio.

Fonti: art. 54, comma 1; Trib. Taranto 28 maggio 2025; Trib. Arezzo 22 dicembre 2025

341. La possibilità di estendere le misure protettive e cautelari al patrimonio di soggetti terzi, quali garanti o soci, connessi alla procedura semplificata non è esclusa in radice, rientrando tali misure nel novero di quelle atipiche di cui è ammessa la richiesta anche in pendenza del concordato semplificato, ma è ammissibile solo quando il debitore dimostri, in modo specifico e non generico, il pericolo di pregiudizio per il buon esito del piano e la stretta funzionalità della protezione richiesta alla realizzazione del concordato, non essendo sufficiente l’esistenza di un vincolo di garanzia già assistito da trascrizione o da altra forma di tutela reale.

Fonti: art. 54, comma 2, ultimo periodo; Trib. Piacenza 3 marzo 2025

342. Il tribunale acquisisce la relazione finale dell’esperto e il suo parere, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione, alle garanzie offerte e alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale, e nomina un ausiliario, soggetto alla disciplina in tema di incompatibilità degli amministratori giudiziari, che accetta l’incarico entro tre giorni dalla comunicazione e che, ai fini della fattibilità del piano, analizza le cause e la genesi della crisi, l’andamento della gestione interinale in pendenza della composizione negoziata e i risultati ottenuti, verificando i dati contabili e ricostruendo il passivo, mentre, ai fini della convenienza, compara il piano di concordato con l’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata, evidenziandone le rispettive criticità anche in termini di tempistica.

Fonti: art. 68 c.p.c.; art. 25-sexies, comma 3; art. 35, commi 4-bis, 4.1 e 4.2, D.Lgs. 159/2011

343. Con il decreto il tribunale dispone che il debitore comunichi ai creditori, corredata dal parere dell’ausiliario e dalla relazione finale e dal parere dell’esperto, la proposta risultante dall’elenco depositato, specificando dove reperire i dati per la sua valutazione, e fissa l’udienza di omologazione, dovendo intercorrere tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario e l’udienza non meno di quarantacinque giorni, potendo la notifica al ceto creditorio essere effettuata anche mediante le forme previste per i destinatari non agevolmente identificabili quando risulti sommariamente difficile e gravosa a causa del loro numero, mentre l’impossibilità di identificare nominativamente il ceto creditorio determina un vizio insanabile della domanda, che va dichiarata improcedibile senza che tale vizio possa essere sanato mediante la rinnovazione della notifica.

Fonti: Trib. Pescara 20 febbraio 2026; Trib. Sondrio 19 febbraio 2026

344. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione, costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata, e il tribunale, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni, verifica in ogni caso la regolarità del contraddittorio e del procedimento dal deposito della domanda, che la proposta non contrasti con norme imperative e rispetti le cause di prelazione, la fattibilità del piano quale non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, assicurando a ciascuno di essi un’utilità anche non economicamente misurabile, purché non riducibile alla sola più rapida risoluzione della crisi aziendale.

Fonti: art. 25-sexies, comma 5; Corte d’appello dell’Aquila 19 settembre 2024; Trib. Pescara 20 dicembre 2023; Cass. 12 gennaio 2026, n. 624

345. Non è previsto il voto dei creditori: il tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e la ritualità della proposta, procede direttamente alla valutazione di ammissibilità e di merito, e può omologare il concordato con decreto motivato, immediatamente esecutivo, quando ritenga che il piano assicuri ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella conseguibile in caso di liquidazione giudiziale e che non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fonti: art. 25-sexies, comma 4, in relazione all’art. 25-septies, comma 4

346. Con il medesimo decreto di omologazione il tribunale nomina il liquidatore e, ove necessario in ragione della composizione del ceto creditorio, un comitato dei creditori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale in ordine ai poteri e ai doveri del liquidatore.

Fonti: art. 25-septies, comma 1, in relazione all’art. 114

347. Se il piano di liquidazione prevede già un’offerta di acquisto dell’azienda, di uno o più rami di essa, o di specifici beni, da parte di un soggetto determinato, il liquidatore, dopo l’omologazione, o l’ausiliario nominato dal tribunale, prima dell’omologazione e previa autorizzazione del tribunale medesimo, verificata unicamente l’assenza sul mercato di soluzioni migliori, può dare corso alla cessione secondo i termini già prospettati nel piano.

Fonti: art. 25-septies, comma 2

348. La disposizione è funzionale a salvaguardare la continuità aziendale indiretta eventualmente già individuata nel corso della composizione negoziata, evitando che la procedura di concordato semplificato ne vanifichi gli effetti utili per effetto dei tempi tecnici dell’omologazione.

Fonti: art. 25-septies, comma 2, in relazione all’art. 23, comma 1

Rigetto e limiti di ammissibilità

349. Il tribunale rigetta la proposta quando la ritenga inammissibile per difetto dei presupposti previsti in via generale per l’accesso al concordato semplificato, ovvero quando il piano non assicuri una soddisfazione dei creditori non inferiore a quella conseguibile con la liquidazione giudiziale, e il relativo provvedimento è reclamabile secondo le forme ordinarie.

Fonti: art. 25-septies, comma 4, in relazione all’art. 51

350. L’accesso al concordato semplificato non è precluso dalla circostanza che l’imprenditore abbia, nell’anno antecedente al deposito del ricorso, trasferito la sede legale o il centro degli interessi principali, rilevando a tal fine la disciplina generale in tema di competenza territoriale e non trovando applicazione, in assenza di rinvio espresso, l’analoga previsione dettata per la liquidazione giudiziale.

Fonti: art. 25-sexies, in relazione all’art. 28

351. Il ricorso a questo istituto resta circoscritto, per la sua stessa collocazione sistematica, all’ipotesi in cui la composizione negoziata si sia effettivamente svolta e si sia conclusa senza esito positivo: non è pertanto ammissibile la proposizione di una domanda di concordato semplificato da parte di chi non abbia previamente intrapreso il percorso della composizione negoziata, né la rinuncia alla domanda di concordato semplificato seguita dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo con riserva, quando tale sequenza risulti configurare un uso distorto dello strumento.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1

352. Il concordato semplificato è ammissibile quando uno qualunque degli esiti previsti dalla composizione negoziata non sia risultato praticabile pur essendosi le trattative svolte secondo correttezza e buona fede, senza che occorra più il riferimento all’esito non positivo della composizione, e vi si può accedere anche con la domanda con riserva già presentata, purché proposta entro sessanta giorni dalla conclusione della composizione negoziata; il controllo sulla ritualità della proposta compiuto dal tribunale investe anche la corretta formazione delle classi, e il tribunale può concedere un termine per l’integrazione o la modifica del piano prima di completare le proprie verifiche iniziali.

Fonti: art. 25-sexies, commi 1 e 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Riparto, risorse esterne e utilità per i creditori

353. Il riparto dell’attivo si conforma alla regola della priorità assoluta, che non consente di soddisfare il creditore di grado inferiore prima dell’integrale soddisfazione di quello di grado anteriore, fermo restando che i creditori privilegiati, compresi quelli tributari, possono essere pagati parzialmente nei limiti del valore ricavabile dalla liquidazione del bene sul quale insiste la causa di prelazione, secondo la regola generale richiamata in tema di concordato in continuità.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, in relazione all’art. 84, comma 5

354. La determinazione della quota di credito incapiente, da declassare a chirografo, non presenta particolare complessità in presenza di un privilegio speciale su un singolo bene, essendo sufficiente rapportare il credito al valore di liquidazione dell’asset gravato, mentre, in presenza di un privilegio generale, richiede una stima dell’intero patrimonio del debitore, comprensiva delle potenziali azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili in sede di liquidazione giudiziale, e la simulazione dell’esecuzione di un progetto di riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione, al fine di individuare il grado e la percentuale di soddisfacimento riconoscibili al creditore privilegiato generale.

Fonti: art. 25-sexies, comma 1, in relazione all’art. 84, comma 5, e all’art. 220

355. Il differenziale tra il ricavato conseguibile dalla cessione dell’azienda in esercizio e quello ottenibile dalla liquidazione atomistica dei beni resta assoggettato alla medesima regola della priorità assoluta, e non alla priorità relativa prevista per il concordato in continuità, non essendo richiamata, tra le norme applicabili al concordato semplificato, la regola derogatoria prevista in tema di finanza esterna per il concordato in continuità, né potendo tale differenziale essere qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile.

Fonti: art. 25-sexies, in relazione all’art. 84, comma 6, e agli artt. 2740 e 2741 c.c., come da ultimo affermato da Corte di Appello di Torino, 23 settembre 2025

356. Il giudizio di omologazione richiede che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, comparazione che non presuppone la dimostrazione di una maggiore convenienza della soluzione concordataria ma la sua sostanziale equivalenza, tenuto conto dell’esito prevedibile delle azioni recuperatorie e di responsabilità esperibili dal curatore, della diversa incidenza delle spese di procedura, del presumibile valore di realizzo dei beni e dell’eventuale apporto di finanza esterna.

Fonti: art. 25-sexies, comma 5

357. Non costituisce risorsa esterna liberamente distribuibile, sottratta al concorso e all’ordine delle prelazioni, la rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso dei finanziamenti da essi erogati durante la composizione negoziata, trattandosi di una redistribuzione operante su un piano interno al patrimonio del debitore e non di un apporto ulteriore ed estraneo a tale patrimonio.

Fonti: art. 25-sexies, in relazione all’art. 84, comma 4, ultimo periodo, come da ultimo affermato da Corte di Cassazione, Sez. I civile, 12 gennaio 2026, n. 620

358. In assenza di una soglia minima di soddisfazione, l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore può prescindere da un pagamento o da una minore spesa e risolversi in un vantaggio diverso, quale la salvaguardia di un rapporto contrattuale in corso di esecuzione o la maggiore celerità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale, ma non può essere costituita dal solo beneficio fiscale connesso al recupero dell’IVA sui crediti insoddisfatti, che sussiste in eguale misura anche nell’alternativa liquidatoria e non integra pertanto un vantaggio proprio ed esclusivo del concordato semplificato.

Fonti: art. 25-sexies, comma 5, in relazione all’art. 26, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. L. 23 luglio 2021, n. 106

359. In sede di opposizione all’omologazione, gli uffici possono far valere il mancato rispetto dell’ordine delle cause di prelazione nel soddisfacimento del credito erariale, l’assenza di un confronto effettivo e leale con l’amministrazione finanziaria nel corso delle trattative, e l’emersione di ulteriori debiti tributari non compresi nella certificazione depositata dal debitore, integrando quest’ultima con apposite memorie scritte, restando comunque ferma la facoltà di proporre reclamo alla corte d’appello avverso il decreto di omologazione.

Fonti: art. 25-sexies, comma 5, in relazione all’art. 25-septies, comma 4

360. Al concordato semplificato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sugli atti in frode, sull’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, sulla sua esecuzione e risoluzione, e sulle esenzioni dai reati di bancarotta e dalle altre fattispecie penali previste per gli strumenti di regolazione della crisi, sicché il concordato omologato vincola ex lege ciascun creditore, con modifica non solo del quantum e dell’oggetto dell’obbligazione, ma anche dei tempi e delle modalità di esecuzione del pagamento, senza che il risultato della procedura possa essere stravolto da un’iniziativa esterna di alcuno dei partecipanti, in ragione del valore di ordine pubblico del principio della par condicio creditorum, né il creditore anteriore possa attivarsi per ottenere alcunché di diverso o ulteriore rispetto a quanto stabilito in sede di concordato.

Fonti: artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341; Trib. Roma 12 dicembre 2025; Cass., Sez. Un., n. 5685/2020; App. Napoli 25 marzo 2026

361. Deve escludersi l’omologazione del concordato semplificato quando una cessione di crediti pro-solvendo sia sostituita con una cessione dei medesimi crediti pro-soluto, integrando un procedimento negoziale solutorio diretto a estinguere il debito chirografario maturato attraverso una serie di negozi collegati, di carattere fraudolento non solo per la non trasparenza e completezza dell’informazione resa ai creditori, ma anche per l’effetto pregiudizievole sulla corretta ricostruzione dell’attivo.

Fonti: App. Milano 30 ottobre 2025

362. La necessità di assicurare un’utilità ai creditori rende ammissibile la rinuncia a una parte del credito ipotecario, accompagnata da un patto para-concordatario con il creditore garantito, quando tale rinuncia liberi risorse idonee a consentire il soddisfacimento degli altri creditori in misura non conseguibile nello scenario della liquidazione giudiziale.

Fonti: App. Milano 3 luglio 2025

363. Il compenso dell’ausiliario non è liquidato secondo i parametri previsti per il commissario giudiziale nel concordato preventivo, ma secondo le regole procedimentali dettate per gli ausiliari del giudice dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dalla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia, potendo procedersi a una liquidazione cumulativa quando l’incarico sia riconducibile a più previsioni tariffarie.

Fonti: art. 68 c.p.c.; Trib. Verona 9 novembre 2025

364. La verifica di ammissibilità della proposta, sebbene non espressamente prevista, si desume dal controllo di regolarità del procedimento devoluto al tribunale in sede di omologa, e la finalità liquidatoria dello strumento preclude il perseguimento di una continuità aziendale diretta che non sia strettamente strumentale e temporalmente limitata alla cessione dei beni, restando compatibile con il concordato semplificato la sola continuità indiretta, attuata tramite la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di un titolo stipulato anche anteriormente al ricorso, purché rigorosamente funzionale al concordato medesimo.

Fonti: Corte d’appello di Firenze 5 febbraio 2025

Cessione dei beni e controllo del tribunale

365. La cessione dei beni aziendali deve essere immediata e non può essere preceduta da una fase di prosecuzione diretta dell’attività d’impresa, anche quando questa sia prospettata come funzionale alla successiva liquidazione, poiché la permanenza del possesso dell’azienda in capo al medesimo debitore che ha addotto la propria insolvenza risulterebbe incompatibile con la natura di extrema ratio dello strumento, riservato all’ipotesi in cui l’unica alternativa praticabile sia la liquidazione giudiziale o controllata.

Fonti: Trib. Milano 15 aprile 2025, n. 286

366. La cessione dei beni immaginata dal legislatore per il concordato semplificato si colloca nell’ambito delle cessioni traslative, volte a monetizzare il patrimonio per destinarne il ricavato in via diretta al riparto tra i creditori, restando estranea alla procedura ogni finalità di risanamento dell’impresa, che rimane orientata alla tutela esclusiva dei diritti dei creditori; ciò non esclude, tuttavia, che il piano di liquidazione possa prevedere la cessione unitaria dell’azienda o di un suo ramo, anche sulla base di un’offerta precostituita, quando tale modalità assicuri un maggior ricavo rispetto alla vendita atomistica dei singoli beni.

Fonti: dirittodellacrisi.it, Contenuto della proposta di concordato semplificato e del piano di liquidazione: spunti dalla giurisprudenza

367. Il giudizio di ritualità della proposta non si arresta a una valutazione meramente formale dell’ammissibilità e dell’esistenza della documentazione richiesta, ma si estende a uno scrutinio di legalità sostanziale, comprensivo dell’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione, dell’esaustività e dell’attendibilità della relazione finale dell’esperto, e della non manifesta implausibilità del piano, restando tale controllo esercitabile in ogni fase del procedimento, anche a tutela del ceto creditorio la cui posizione risulta indebolita dal mancato esercizio del voto.

Fonti: Cass. 5 dicembre 2025, n. 31641

368. Il vaglio di fattibilità rimesso al tribunale, in sostituzione della valutazione dei creditori privi del diritto di voto, non si limita alla fattibilità giuridica ma investe la fattibilità economica, intesa come ragionevole probabilità del piano di raggiungere i risultati attesi, e comporta un onere probatorio più intenso rispetto a quello previsto per il concordato preventivo, non operando in questa sede la distinzione codificata tra le due fattibilità.

Fonti: Trib. Piacenza 3 luglio 2025

Transazione fiscale e distribuzione del ricavato

369. La transazione fiscale non trova applicazione nel concordato semplificato, non richiedendo la procedura né un accordo con i creditori pubblici né l’espressione di un loro voto, ma soltanto la facoltà di proporre opposizione all’omologazione, sicché, in mancanza di una previsione espressa che lo escluda, il credito fiscale e contributivo può essere falcidiato secondo gli stessi criteri applicabili a ogni altro credito, ossia l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria e il rispetto delle cause di prelazione.

Fonti: Trib. Piacenza 3 luglio 2025

370. Il ricavo della liquidazione del patrimonio è distribuito nel rispetto della regola della priorità assoluta, mentre le risorse provenienti da finanza esterna, prive di un vincolo di destinazione ai soli creditori sociali, sono ripartite alle classi senza i vincoli della prelazione, secondo una regola di riparto che trova fondamento non nella disciplina generale del concordato ma nei principi in tema di autonomia negoziale del terzo apportante.

Fonti: Trib. Piacenza 3 luglio 2025

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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