Liquidazione giudiziale: apertura, organi, passivo e vendita dell’attivo
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 8
La procedura che ha sostituito il fallimento: presupposti, sentenza di apertura, effetti per il debitore, organi, programma di liquidazione, vendite, riparto, passivo, rimesse bancarie e rapporti di lavoro.
In questo articolo
- La liquidazione giudiziale: natura e funzione
- Presupposti, apertura e ambito soggettivo
- Effetti per il debitore e per gli atti compiuti
- Organi della procedura: tribunale, giudice delegato e curatore
- Programma di liquidazione e vendite
- Riparto e compensazione
- Accertamento del passivo e domande tardive
- Rapporti bancari e rimesse
- Esercizio dell’impresa e rapporti di lavoro
La liquidazione giudiziale: natura e funzione
La liquidazione giudiziale rappresenta la risposta dell'ordinamento alla crisi che ha raggiunto il livello dell'insolvenza e non può essere efficacemente affrontata attraverso strumenti di risanamento o di ristrutturazione.
La sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale» ha un significato culturale prima ancora che normativo.
Il fallimento evocava una condizione.
La liquidazione giudiziale descrive una procedura.
Il fallimento sembrava identificare il soggetto con la sua sconfitta.
La liquidazione giudiziale identifica invece il procedimento attraverso il quale il patrimonio viene amministrato e liquidato nell'interesse dei creditori.
La trasformazione lessicale è importante perché riflette il cambiamento di paradigma dell'intero sistema.
Il fallimento non è più visto come una sorta di marchio personale.
L'insolvenza è un fenomeno economico.
La liquidazione è uno strumento giuridico.
La persona può essere esdebitata.
L'impresa può cessare.
Il patrimonio può essere liquidato.
Ma il debitore non deve necessariamente essere identificato per sempre con la propria insolvenza.
La liquidazione giudiziale resta, tuttavia, una procedura fortemente incisiva.
Il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità del patrimonio.
Il curatore assume la gestione della massa.
I creditori non possono più agire individualmente sui beni della procedura.
Il patrimonio viene cristallizzato nella logica del concorso.
La par condicio creditorum torna ad assumere la sua funzione originaria.
La liquidazione giudiziale rappresenta quindi il passaggio dalla gestione individuale del patrimonio alla gestione collettiva.
È il momento nel quale il conflitto tra i creditori viene ordinato dal diritto.
Senza concorso, ogni creditore avrebbe interesse ad agire prima degli altri.
Il risultato sarebbe una corsa all'esecuzione.
La conseguenza sarebbe la distruzione del valore e una distribuzione casuale del patrimonio.
La procedura concorsuale nasce proprio per evitare questa competizione distruttiva.
Il patrimonio viene sottratto alle iniziative individuali.
Viene affidato a un organo imparziale.
Viene valutato.
Viene amministrato.
Viene liquidato.
Il ricavato viene distribuito secondo le regole delle prelazioni.
La liquidazione giudiziale non è quindi semplicemente una grande esecuzione forzata.
È un'organizzazione collettiva del dissesto.
La storia dell'istituto è quella dell'evoluzione delle procedure concorsuali moderne.
La legge fallimentare del 1942 rappresentava il modello classico.
Il debitore insolvente veniva spossessato.
Il curatore liquidava.
I creditori concorrevano.
Il sistema era prevalentemente orientato alla cessazione dell'attività.
Il Codice introduce una prospettiva diversa.
La liquidazione giudiziale resta una procedura liquidatoria.
Ma non è necessariamente una procedura di liquidazione immediata.
L'esercizio provvisorio può assumere un ruolo importante quando la prosecuzione dell'attività non pregiudichi i creditori.
La ragione economica è evidente.
Un'impresa funzionante può valere più di un'impresa smembrata.
Un'azienda operativa può essere venduta come complesso.
I contratti possono essere mantenuti.
I lavoratori possono conservare il posto.
La clientela può essere preservata.
Il valore dell'avviamento può essere mantenuto.
La liquidazione giudiziale moderna cerca quindi di liquidare nel modo più efficiente possibile, non necessariamente nel modo più rapido.
La velocità non è il fine.
Il fine è la massima soddisfazione dei creditori.
Se per ottenere un risultato migliore occorre continuare temporaneamente l'attività, l'ordinamento deve poterlo consentire.
Anche la vendita competitiva deve essere letta in questa prospettiva.
La gara non è un fine in sé.
È uno strumento per massimizzare il realizzo.
La procedura competitiva, la pubblicità, la trasparenza e la valutazione indipendente servono a evitare che il patrimonio venga ceduto a un valore inferiore a quello realizzabile.
La funzione del curatore diventa quindi profondamente economica.
Il curatore deve ricostruire il patrimonio.
Deve individuare i beni.
Deve verificare i rapporti.
Deve recuperare i crediti.
Deve esercitare, quando necessario, le azioni della procedura.
Deve valutare la convenienza delle operazioni.
Deve predisporre il programma di liquidazione.
Deve gestire i rapporti con i creditori.
Deve confrontarsi con il fisco.
Deve affrontare la materia del lavoro.
Deve interagire con i tribunali.
Il curatore è quindi una figura di alta specializzazione.
Il giudice delegato vigila.
Il tribunale dirige e controlla.
Il comitato dei creditori partecipa.
Il curatore amministra.
La procedura costruisce una divisione di funzioni destinata a garantire equilibrio e controllo.
La verifica del passivo rappresenta un momento centrale.
La liquidazione non può iniziare dalla distribuzione.
Deve iniziare dall'accertamento di chi ha diritto a partecipare.
La verifica dei crediti trasforma la pluralità delle pretese individuali in una massa organizzata.
Le domande di ammissione al passivo rappresentano, in questo senso, il punto di ingresso del creditore nel concorso.
La procedura deve poi affrontare il problema della graduazione.
Non tutti i crediti hanno lo stesso rango.
I privilegi, il pegno e l'ipoteca determinano l'ordine di soddisfazione.
La prededuzione tutela i crediti funzionali alla procedura.
Il concorso deve rispettare l'ordine stabilito dalla legge.
Anche il credito tributario entra in questo sistema.
L'erario non è estraneo alla concorsualità.
Il credito fiscale deve essere accertato.
Deve essere insinuato.
Deve essere collocato.
Deve essere soddisfatto secondo il proprio rango.
La liquidazione giudiziale è quindi il luogo nel quale si vede con maggiore chiarezza la differenza tra valore nominale del credito e valore effettivamente distribuito.
Il creditore può avere diritto a cento.
Il patrimonio può consentire di distribuire soltanto trenta.
Il diritto non trasforma trenta in cento.
Organizza il modo corretto di distribuire trenta.
È la realtà economica della scarsità.
E la procedura concorsuale serve proprio a governarla.
La stessa logica permette di comprendere la capacità solutoria.
Nella liquidazione giudiziale la capacità solutoria del debitore si trasforma in capacità di realizzo della massa.
Il patrimonio viene convertito in denaro.
Il denaro viene distribuito.
Il valore della procedura dipende da quanto valore riesce a conservare e realizzare.
La storia del fallimento è quindi anche la storia della progressiva consapevolezza che liquidare male può essere peggio che non liquidare affatto.
Il vero problema non è liquidare.
È liquidare bene.
È massimizzare il valore.
È evitare la distruzione dell'azienda quando l'azienda valga più dei suoi singoli beni.
È evitare costi inutili.
È evitare tempi inutilmente lunghi.
È evitare contenziosi improduttivi.
È evitare vendite a valori inferiori.
La liquidazione giudiziale moderna è quindi una procedura di massimizzazione economica sottoposta a regole giuridiche.
Ed è proprio in questo equilibrio che risiede la sua funzione.
La liquidazione giudiziale non rappresenta il fallimento del diritto.
È il modo nel quale il diritto cerca di governare l'insuccesso economico quando il risanamento non è più possibile.
La sua funzione non è punire.
È ordinare.
Non è vendicare il creditore.
È distribuire.
Non è necessariamente distruggere l'impresa.
È trasformare il patrimonio residuo nel massimo valore concretamente realizzabile.
E, infine, non è necessariamente la fine del debitore.
Per la persona fisica può rappresentare il percorso che conduce alla liberazione dai debiti attraverso l'esdebitazione.
Il sistema moderno comincia così a distinguere definitivamente tra l'impresa che può cessare e la persona che può ricominciare.
Presupposti, apertura e ambito soggettivo
623. Sono assoggettati alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici, che si trovino in stato di insolvenza e che superino le soglie dimensionali previste dalla legge per la qualifica di imprenditore minore, secondo l’accertamento congiunto del presupposto oggettivo dell’insolvenza e del presupposto soggettivo di fallibilità.
Fonti: art. 121
624. L’iniziativa per la dichiarazione di apertura spetta al debitore, a uno o più creditori, e al pubblico ministero quando questi abbia notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Fonti: art. 37, in relazione all’art. 38
625. Il tribunale, accertati i presupposti, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale, nominando contestualmente il giudice delegato e il curatore.
Fonti: art. 49, comma 1
Effetti per il debitore e per gli atti compiuti
626. Con la sentenza di apertura il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni esistenti alla data della dichiarazione e di quelli sopravvenuti nel corso della procedura, che sono acquisiti dal curatore ai fini della liquidazione, salva la facoltà del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di rinunciare a liquidare uno o più beni quando l’attività risulti manifestamente non conveniente.
Fonti: art. 142, commi 1 e 3
627. Gli oneri necessari per l’acquisizione dei beni pervenuti al debitore durante la procedura devono essere soddisfatti integralmente, in quanto sorti dopo l’apertura della liquidazione e non soggetti a falcidia, e la facoltà di rinuncia del curatore si estende anche al recupero di beni già presenti nel patrimonio quando il valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o conservazione.
Fonti: art. 142
628. Il debitore può intervenire nei giudizi relativi a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione solo quando la definizione delle questioni trattate possa influire su un’imputazione penale a suo carico o quando l’intervento sia previsto dalla legge.
Fonti: art. 143
629. I pagamenti eseguiti al debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale possono essere ripetuti dal curatore, che può altresì richiedere nuovamente il pagamento dei crediti riscossi dal debitore.
Fonti: art. 144
630. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione dei processi relativi a rapporti di diritto patrimoniale compresi nella procedura, e il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui l’interruzione è dichiarata dal giudice.
Fonti: art. 143, comma 3
631. Gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, relativi a rapporti compresi nella procedura, sono inefficaci rispetto ai creditori.
Fonti: art. 144
632. Restano esclusi dalla liquidazione i beni e i diritti di natura strettamente personale, gli assegni alimentari e i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, nei limiti in cui sono necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Fonti: art. 146, in relazione all’art. 147
633. Dalla data della sentenza di apertura, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione da parte dei creditori concorsuali, e ogni credito, anche se non scaduto, si intende ammesso al concorso secondo le cause legittime di prelazione.
Fonti: art. 150, in relazione all’art. 151
Organi della procedura: tribunale, giudice delegato e curatore
634. Il tribunale nomina, con la sentenza di apertura o con provvedimento successivo, il curatore, scelto secondo i criteri e i requisiti già trattati in parte generale, e il comitato dei creditori, quale organo di controllo sull’amministrazione della procedura, cui sono attribuite funzioni consultive, autorizzative e di vigilanza.
Fonti: art. 140, in relazione all’art. 358
635. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura, autorizzando gli atti di maggiore rilevanza compiuti dal curatore, e decidendo sui reclami proposti avverso gli atti e le omissioni del curatore e del comitato dei creditori.
Fonti: art. 123, in relazione all’art. 129
636. Il tribunale concorsuale, che opera in composizione collegiale, provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, vigila sull’andamento della stessa potendo sentire in ogni momento il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, e decide sulle controversie relative alla procedura non attribuite al giudice delegato, provvedendo con decreti motivati.
Fonti: art. 122
637. Il giudice delegato può emettere provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio nei confronti del debitore o di terzi che con i beni abbiano un rapporto di mero fatto, e autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, valutando la fondatezza della pretesa e la sua utilità per i creditori; non può tuttavia trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire, né far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo contro i propri atti.
Fonti: art. 123
638. Il reclamo contro i decreti del giudice delegato si propone al tribunale, mentre il reclamo contro i decreti del tribunale si propone alla corte d’appello, nella forma del ricorso, la cui proposizione non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.
Fonti: art. 124
639. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale, salvo che nei giudizi tributari in cui è parte il debitore, sempre che possieda la qualifica richiesta per il patrocinio in tale giurisdizione.
Fonti: art. 128
640. Il curatore può delegare a terzi lo svolgimento di specifiche operazioni e farsi coadiuvare da tecnici, ma non può delegare la formazione degli elenchi dei creditori, la comunicazione degli avvisi relativi alla formazione dello stato passivo, la formazione del progetto di stato passivo e la redazione del programma di liquidazione.
Fonti: art. 129
Programma di liquidazione e vendite
641. Il curatore, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura, predispone un programma di liquidazione, che trasmette al giudice delegato per le verifiche necessarie e, successivamente, al comitato dei creditori per l’approvazione, il quale può proporre modifiche al programma medesimo.
Fonti: art. 213, comma 1
642. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni senza giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del curatore.
Fonti: art. 213, comma 1
643. La vendita dell’azienda, di suoi rami, di beni o di rapporti in blocco avviene secondo procedure competitive, informate a criteri di trasparenza e di massimizzazione del ricavato, sulla base di stime effettuate da esperti indipendenti.
Fonti: art. 214
644. Il trasferimento dei beni operato dal curatore, anche mediante procedura competitiva deformalizzata e con forme privatistiche, ha natura di vendita coattiva ai fini fiscali, poiché persegue finalità liquidatorie, è sottoposto alla legittimazione dell’alienante da parte di un organo pubblico e a un regime vincolato di scelta dell’acquirente, ed è subordinato ai controlli e all’autorizzazione del giudice delegato, che può sospendere le operazioni di vendita e si svolge contro la volontà del debitore; ne consegue che la base imponibile dell’imposta di registro è costituita dal prezzo di aggiudicazione, restando preclusa la rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria in deroga alla regola generale che assume a base imponibile il valore del bene trasferito.
Fonti: art. 44, comma 1, d.P.R. 131/1986; Cass. ord. n. 14664/2025; Cass. nn. 25526/2018 e 13217/2007
645. La medesima presunzione di corrispondenza tra prezzo di aggiudicazione e valore venale, fondata sulle garanzie procedimentali insite nello svolgimento della gara pubblica, non si estende invece al trasferimento di immobili compreso nella cessione dei beni del concordato preventivo, in assenza delle predette garanzie pubblicistiche.
Fonti: Cass. n. 6403/2003
646. Le medesime modalità competitive si applicano alle cessioni di crediti, alle azioni revocatorie e alle partecipazioni sociali, nonché al mandato a riscuotere crediti.
Fonti: art. 215
647. L’istituto dell’assegnazione dei beni al creditore, pur non tipizzato nella disciplina della liquidazione giudiziale diversamente da quanto avviene nelle procedure esecutive individuali, può trovare applicazione anche in ambito concorsuale in via eccezionale, poiché la vendita competitiva non costituisce un dogma immutabile della fase liquidatoria, sempre che sia positivamente verificato, caso per caso, che l’assegnazione non alteri la par condicio creditorum e risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita.
Fonti: Trib. Nola, ordinanza 1° settembre 2025
648. A differenza dell’esecuzione individuale, in cui il creditore che ne faccia tempestiva richiesta vanta un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento del bene in suo favore, nella liquidazione giudiziale la mancata tipizzazione dell’istituto esclude che l’assegnazione costituisca diritto del creditore ipotecario, rimettendo il relativo accoglimento alla valutazione discrezionale del giudice delegato sulla convenienza rispetto alla vendita e sull’idoneità a preservare la garanzia di pari trattamento dei creditori.
Fonti: Cass. n. 18451/2015; Trib. Larino 10 novembre 2016
649.
Fonti: Tale apertura non contrasta con l’esigenza di massimizzazione dei profitti della liquidazione dell’attivo, poiché il fine ultimo delle procedure concorsuali non è la liquidazione nelle forme della vendita competitiva in sé, ma la massima soddisfazione delle ragioni dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione.
Riparto e compensazione
650. Le somme ricavate dalla liquidazione sono distribuite ai creditori secondo un procedimento di ripartizione periodica, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, con soddisfazione prioritaria dei crediti prededucibili sorti in funzione o in occasione della procedura.
Fonti: art. 221, in relazione all’art. 222
651. Il creditore può compensare le contrapposte posizioni creditorie e debitorie al di fuori del concorso sostanziale, senza subire la falcidia concorsuale, in deroga al principio della par condicio creditorum, giustificata dall’iniquità di imporre una soddisfazione in percentuale del proprio credito a chi, nel contempo, deve soddisfare integralmente il debito verso la procedura; la compensazione presuppone la preesistenza di entrambi i crediti contrapposti rispetto alla sentenza di apertura, intesa come anteriorità del fatto genetico, sicché è ammessa anche quando il controcredito del debitore divenga liquido o esigibile dopo l’apertura, purché i requisiti di liquidità, omogeneità ed esigibilità ricorrano da entrambi i lati al momento della pronuncia, oltre alla reciprocità dei crediti tra i medesimi soggetti, anche su rapporti distinti o collegati.
Fonti: art. 155, comma 1; art. 1243 c.c.
652. Non è ammissibile la compensazione tra crediti verso il debitore e debiti verso la massa, ad esempio per le restituzioni conseguenti a un’azione revocatoria, per difetto di reciprocità, né la compensazione di un debito con un credito postergato, ed è vietata la compensazione con i crediti acquistati per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, a presidio contro le manovre fraudolente realizzate tramite compravendite di crediti.
Fonti: art. 155, comma 2
653. Il curatore non può compensare il credito IVA maturato dall’impresa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale con i debiti IVA sorti nel corso della procedura, poiché, pur mantenendosi in capo alla procedura la medesima partita IVA della società, le due posizioni, riferite rispettivamente al periodo antecedente e a quello successivo alla dichiarazione, restano distinte e autonome, anche sul piano dichiarativo, dovendo il curatore presentare, entro quattro mesi, la dichiarazione relativa alle operazioni ante procedura e, separatamente, quella per le operazioni successive, salva la facoltà di chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza versata.
Fonti: Cass. 21 marzo 2025, n. 7512, in relazione all’art. 155 CCII e all’art. 74-bis del DPR 633/72; contra, nel senso dell’ammissibilità della compensazione anche verticale e orizzontale tra le due posizioni, Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, norma di comportamento n. 230 del 29 maggio 2025
Accertamento del passivo e domande tardive
654. Quando il creditore chiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato sull’insinuazione investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità e la sua consistenza, e il provvedimento di ammissione del credito residuo comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, con effetto di preclusione endoconcorsuale in ogni successivo giudizio promosso per impugnare il titolo del credito opposto.
Fonti: Cass. SS.UU. 14 luglio 2010, n. 16508
655. I creditori ammessi tardivamente al passivo partecipano alle ripartizioni successive alla loro ammissione, senza incidere sulle ripartizioni già eseguite, salve le eccezioni previste per i crediti la cui tardività non sia imputabile al creditore.
Fonti: art. 225, in relazione all’art. 226
656. La domanda di ammissione al passivo, pur potendo essere precisata attraverso osservazioni scritte e documenti integrativi, non è suscettibile di essere modificata mediante un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, in ragione del carattere di specialità del procedimento di verifica dello stato passivo e dell’unico termine perentorio assegnato a tutti i creditori per l’insinuazione, a pena di decadenza; la mancanza ab origine dei requisiti di validità della domanda non può essere sanata ex post tramite una modifica del petitum o della causa petendi, dovendo la domanda essere dichiarata inammissibile.
Fonti: Cass. 20 febbraio 2025, n. 4418
657. L’istituto della rimessione in termini trova applicazione anche quando la decadenza investa situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, come il decorso del termine annuale per la proposizione di una domanda tardiva di ammissione al passivo, purché il giudice accerti l’effettiva presenza di un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, non imputabile e non determinato, e l’immediatezza della reazione dell’istante non appena il fatto ostativo sia venuto meno.
Fonti: Cass. 20 febbraio 2025, n. 4418
658. Le medesime disposizioni sugli effetti della liquidazione giudiziale per il debitore e per i creditori, sui rapporti processuali e sul concorso, si applicano, in quanto compatibili, anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato, secondo l’espresso rinvio operato dal Codice, che riconduce le due procedure liquidatorie a un medesimo genere fondato sulla concorsualità.
Fonti: art. 270, comma 5, in relazione agli artt. 142, 143, 150 e 151; art. 275, in relazione alle modalità di vendita
Rapporti bancari e rimesse
659. Sono inefficaci i patti che autorizzano il recesso o consentono lo scioglimento dei contratti pendenti per il solo effetto del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, e la controparte cui sia stata notificata l’istanza di sospensione o di scioglimento del contratto non può esigere dal debitore le prestazioni dovute né invocare la risoluzione di diritto del contratto per l’inadempimento di obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda, nel tempo intercorrente fino alla notificazione del provvedimento che decide sull’istanza.
Fonti: art. 97, commi 1 e 6, CCII
660. Nei contratti di finanziamento bancario cosiddetti autoliquidanti, la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai fini della pendenza del contratto, sicché il rapporto prosegue senza necessità di autorizzazione fino al rimborso integrale delle anticipazioni; in caso di scioglimento autorizzato dal tribunale, il finanziatore ha diritto di trattenere le somme riscosse dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni erogate nei centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo.
Fonti: art. 97, comma 14, CCII
661. La revocabilità delle rimesse su conto corrente bancario prescinde dal requisito della riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria, che aveva dato luogo a difformi orientamenti giurisprudenziali circa il relativo parametro di accertamento, restando comunque fermo il limite temporale stabilito per la determinazione del periodo sospetto.
Fonti: art. 166, comma 3, lett. b, in relazione all’art. 171, comma 3, CCII
662. Trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa in tutti i casi di sospensione del rapporto senza accesso ad ammortizzatori sociali che compensino la perdita della retribuzione.
Fonti: art. 189, comma 5, CCII
663. Il curatore, pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, dà diretta esecuzione all’ordine di liberazione degli immobili posti a carico della procedura, ponendo a carico della stessa le spese e gli adempimenti necessari alla liberazione, secondo modalità che coniugano il rispetto dei diritti del titolare dei beni o documenti presenti nell’immobile con l’esigenza di garantire all’acquirente l’immediata fruizione del bene acquistato.
Fonti: art. 216, comma 2, CCII
Esercizio dell’impresa e rapporti di lavoro
664. La prosecuzione dell’esercizio dell’impresa da parte del curatore costituisce, nella liquidazione giudiziale, non più un’eccezione ma la regola, cosicché il tribunale autorizza la prosecuzione in tutti i casi in cui non vi siano elementi concreti per ritenere che da essa derivi un pregiudizio per i creditori, unico parametro cui rapportare la decisione.
Fonti: art. 211 CCII
665. Il curatore recede dai rapporti di lavoro subordinato secondo le modalità coerenti con l’esercizio provvisorio autorizzato, e, decorso inutilmente il periodo di sospensione di quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, i rapporti cessano, senza che al lavoratore possa essere richiesta la restituzione delle somme percepite a titolo previdenziale o assistenziale nello stesso periodo; i licenziamenti collettivi intimati dal curatore nelle imprese con più di cinquanta dipendenti sono esclusi dall’applicazione delle procedure ordinarie previste per la chiusura dell’attività.
Fonti: art. 189, commi 3 e 7, CCII, come sostituito dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
