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Concordato preventivo: gruppi, esecuzione, finanziamenti e revoca

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 7 (parte III)

Non discriminazione tra classi, offerte concorrenti e pubblicità, concordato di gruppo, esecuzione e annullamento, procedure competitive, finanziamenti, sentenza di omologazione, revoca e moratoria.

Non discriminazione tra classi

588. Il principio di non discriminazione tra classi di creditori dello stesso rango, quale condizione dell’omologazione del concordato in continuità priva di voto unanime, opera solo in assenza di unanimità dei voti favorevoli delle classi, e il termine “grado” va inteso, in coerenza con la disciplina di derivazione europea, come equivalente a “rango” piuttosto che come riferimento alla graduazione delle cause di prelazione, trovando applicazione anche nei confronti dei creditori chirografari; resta invece ferma la facoltà del debitore di differenziare il trattamento delle classi quando tutte abbiano espresso voto unanime in favore del piano.

Fonti: App. Milano 8 novembre 2024, n. 2988, in relazione all’art. 11, direttiva (UE) 2019/1023

Offerte concorrenti e pubblicità

589. Il tribunale può autorizzare, prima dell’omologazione, il compimento di atti di straordinaria amministrazione solo dopo aver sentito il commissario giudiziale, il cui parere, pur non vincolante, garantisce che non sfuggano al giudice elementi di valutazione sulla coerenza dell’atto con il piano concordatario, sulla sua convenienza economica e sull’utilità della relativa autorizzazione prima dell’omologazione; quando sia urgente procedere all’alienazione o all’affitto di azienda, di rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale può autorizzare il negozio senza pubblicità e senza procedure competitive se l’espletamento delle procedure ordinarie rischia di compromettere in modo irreparabile l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, dandone comunque comunicazione a tutti i creditori.

Fonti: art. 94, commi 3 e 6

590. La pubblicità diretta all’acquisizione di offerte concorrenti è dovuta solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un’offerta irrevocabile di affitto o di acquisto dell’azienda, di rami d’azienda o di specifici beni.

Fonti: art. 91

Concordato di gruppo

591. Nel concordato di gruppo il piano, unitario o articolato in piani reciprocamente collegati, quantifica il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto di vantaggi compensativi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo, e può prevedere la nomina di un unico liquidatore giudiziale quando comporti la cessione di beni, ferma la necessità di un distinto comitato dei creditori per ciascuna impresa.

Fonti: artt. 284 e 286, comma 7

592. Nei concordati di gruppo la fattibilità del piano unitario deve essere verificata attraverso flussi previsionali attendibili, analisi di sensitività e separata ricostruzione degli effetti per ciascuna impresa.

Il voto resta riferito alla proposta della singola debitrice, mentre la proposta tributaria unitaria richiede un’istruttoria coordinata che non può sacrificare l’autonomia delle masse.

Fonti: Agenzia delle entrate, circolare 16 luglio 2026, n. 5/E; artt. 284, 284-bis e 286

593. L’omologazione del concordato di gruppo e l’eventuale ristrutturazione trasversale devono rispettare, per ciascuna impresa, le condizioni di legge e il trattamento minimo dei rispettivi creditori.

Risoluzione e annullamento sono valutati anche alla luce dell’incidenza dell’inadempimento della singola società sull’attuazione complessiva del piano, ferma la separata efficacia delle transazioni riferite alle diverse posizioni debitorie.

Fonti: Agenzia delle entrate, circolare 16 luglio 2026, n. 5/E; artt. 284-bis, 286, 287 e 288

Valore di liquidazione, continuità indiretta e classi

594. Il valore di liquidazione, rilevante ai fini della soddisfazione dei creditori privilegiati e del giudizio di omologazione, è quello realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla vendita dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio, ove possibile, e del ragionevole esito positivo delle azioni recuperatorie o risarcitorie esperibili dal curatore, al netto delle relative spese.

Fonti: art. 87, comma 1, lett. c, come riformulato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

595. Nella continuità indiretta fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, in favore di una stima inferiore fondata sulla liquidazione atomistica dei beni, è illegittimo quando l’offerta sia già stata validata da una procedura competitiva, poiché diviene essa stessa il parametro concreto di riferimento.

Fonti: Cass. 9.7.2026 n. 22960

596. Nel concordato in continuità sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari da rapporti di fornitura di beni e servizi che, secondo i parametri europei delle piccole e medie imprese, non abbiano superato, nell’ultimo esercizio, almeno due tra i seguenti limiti: attivo fino a cinque milioni di euro, ricavi netti fino a dieci milioni di euro, cinquanta dipendenti in media.

Fonti: art. 85, comma 3, in attuazione dell’art. 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023

597. La composizione delle classi, anche se rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore, è sindacabile in sede di omologa ogniqualvolta risulti finalizzata a costruire raggruppamenti artificiosi diretti a sterilizzare il dissenso di singoli creditori.

Fonti: Trib. Napoli 21.2.2024

598. La liquidazione del patrimonio comprende anche l’ipotesi della cessione dei beni ai creditori, e quando il piano prevede l’offerta di un soggetto individuato per l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda, il tribunale, in luogo della pubblicità ordinaria delle vendite, determina le modalità con cui il liquidatore dà pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti.

Fonti: art. 84, comma 1, art. 114, comma 1-bis e art. 490 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

599. Nel concordato in continuità che prevede la vendita di parte del patrimonio o dell’azienda in esercizio senza un offerente già individuato, il tribunale può nominare, nella sentenza di omologazione, uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, e il liquidatore conduce le operazioni secondo i principi di pubblicità e trasparenza propri delle vendite concorsuali, con effetto purgativo dei vincoli gravanti sui beni venduti solo dopo l’integrale riscossione del prezzo; quando invece un offerente è già stato individuato nella proposta, si applica la disciplina delle offerte concorrenti nella fase antecedente all’omologazione.

Fonti: art. 114-bis, come inserito dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

Esecuzione, sorveglianza e annullamento

600. Il commissario giudiziale, dopo l’omologazione, sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza, riferisce al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e, se rileva che il debitore non provvede o ritarda il compimento degli atti necessari all’esecuzione della proposta, ne riferisce senza indugio al tribunale, che può attribuirgli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore o revocare l’organo amministrativo nominando un amministratore giudiziario.

Fonti: art. 118

601. Il collegio sindacale o il sindaco unico, ove nominato, vigila durante l’esecuzione del piano affinché gli amministratori forniscano ai soci opportune informazioni sull’andamento dello strumento, quantomeno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, e richiede periodicamente agli amministratori notizie sul rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi del piano, riportandone a verbale le risultanze.

Fonti: norma di comportamento CNDCEC 11.6, in relazione all’art. 120-bis, comma 3

602. Quando l’organo di controllo ravvisa un’inattività degli amministratori nell’adozione degli atti esecutivi necessari a dare seguito alla sentenza di omologazione, suscettibile di arrecare danno alla società e ai creditori, richiede loro informazioni e chiarimenti, formalizza per iscritto le proprie conclusioni e ne sollecita l’intervento tempestivo, potendo infine presentare istanza al tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario quando l’inerzia si protragga nonostante i solleciti, in coerenza con il potere che il tribunale stesso conserva di demandare agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi necessari e di disporne la revoca per giusta causa.

Fonti: art. 120-quinquies, comma 1

603. Ciascun creditore, e il commissario giudiziale su istanza di uno o più creditori, può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento che non abbia scarsa importanza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento, salvo che gli obblighi concordatari siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, e il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda.

Fonti: art. 119

604. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando risulti che il passivo sia stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo sia stata sottratta o dissimulata, entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento, senza che sia ammessa altra azione di nullità.

Fonti: art. 120

Cessione e affitto d’azienda: procedure competitive

605. L’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati avvengono tramite procedure competitive previa stima e adeguata pubblicità, e il decreto che apre la procedura competitiva stabilisce le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, i requisiti di partecipazione, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, le garanzie richieste agli offerenti e la data dell’udienza per l’esame delle offerte quando la vendita avvenga davanti al giudice.

Fonti: art. 91

606. La pubblicità della procedura competitiva è comunque disposta sul portale delle vendite pubbliche, le offerte si presentano in forma segreta e non sono efficaci se sottoposte a condizione o difformi dal decreto, e quando pervengano più offerte migliorative si procede alla gara, che deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita è prevista dopo l’omologazione.

Fonti: art. 91

607. Il controllo dell’autorità giudiziaria sulla cessione di azienda con procedura competitiva non si esaurisce in una verifica formale della regolarità delle offerte, ma implica un apprezzamento sostanziale dell’idoneità delle condizioni proposte a garantire la coerenza dell’operazione con le finalità dello strumento di regolazione della crisi, con particolare intensità rispetto al trattamento riservato al TFR dei lavoratori trasferiti, il cui soddisfo richiede presidi di segregazione patrimoniale o garanzie equivalenti dotate di effettività e pronta escutibilità.

Fonti: art. 91, comma 3, e Trib. Milano 1.6.2026

Finanziamenti e prededuzione

608. Il debitore, con la domanda di accesso o successivamente, può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, compresa l’emissione di garanzie, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologazione o all’apertura e allo svolgimento della procedura, specificando la destinazione dei finanziamenti, l’impossibilità di reperirli altrimenti e il pregiudizio che deriverebbe dalla loro assenza, corredando il ricorso della relazione di un professionista indipendente, salvo che ricorra l’urgenza di evitare un danno grave e irreparabile all’attività aziendale.

Fonti: art. 99

609. I finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, quando il ricorso o l’attestazione contengano dati falsi o omettano informazioni rilevanti, ovvero il debitore abbia commesso altri atti in frode ai creditori, e il curatore dimostri che i finanziatori, al momento dell’erogazione, ne fossero a conoscenza.

Fonti: art. 99, comma 6

610. Nel concordato preventivo liquidatorio i crediti fiscali detenuti da un terzo possono essere ceduti alla società debitrice quale apporto di finanza esterna e utilizzati in compensazione con i debiti concordatari erariali, poiché, aperto il concordato anche con riserva e fino all’omologa, vige il divieto di pagamento dei debiti anteriori, sicché l’eventuale scadenza dei debiti erariali nel corso della procedura non priva il contribuente della facoltà di compensare i propri crediti, e, intervenuta l’omologa, la scadenza dei debiti opera solo nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, restando applicabile anche al concordato liquidatorio la regola generale della compensabilità propria della liquidazione giudiziale, secondo cui i creditori possono opporre in compensazione i propri crediti verso il debitore ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Fonti: Trib. Trapani 2 ottobre 2025

611. Il beneficio della prededuzione si applica, fino all’ottanta per cento del loro ammontare, anche ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, incluse garanzie e controgaranzie, e opera per l’intero ammontare quando il finanziatore acquisisca la qualità di socio in esecuzione del concordato, in deroga alla postergazione altrimenti prevista per i finanziamenti soci.

Fonti: art. 102

612. Il debitore può altresì chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività, se un professionista indipendente ne attesta la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, senza necessità di attestazione entro il limite delle nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione.

Fonti: art. 100

613. L’autorità giudiziaria può accertare, in via cautelare, il diritto del debitore al rilascio del DURC, ma non può ordinare all’ente previdenziale un facere, e la misura cautelare volta a ottenere la condanna al rilascio resta esclusa quando il piano di concordato con continuità, privo di riserva, non preveda la soddisfazione integrale dei crediti previdenziali, non operando in tal caso la presunzione legale di regolarità contributiva.

Fonti: Cass. 3.3.2021 n. 5825 e Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 10.10.2022

614. La medesima tecnica accertativa, in luogo dell’ordine diretto, è praticabile anche per il rilascio del DURF, che attesta la regolarità fiscale dell’impresa ed è condizione per la partecipazione a gare di appalto pubblico, la sottoscrizione di contratti di appalto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, quando la misura appaia funzionale al buon esito delle trattative e ricorrano il fumus boni iuris e il periculum in mora; la giurisprudenza cautelare ha altresi’ cura di allineare le prassi degli enti previdenziali alle disposizioni di legge, evitando che il rilascio del DURC, dovuto anche in presenza di soddisfazioni parziali del debito previdenziale, si atteggi diversamente a seconda dello strumento di regolazione della crisi prescelto dal debitore.

Fonti: Trib. Ivrea 25 maggio 2026, cfr. Trib. Milano 24 gennaio 2025, Trib. Roma 27 maggio 2025, Trib. Genova 22 settembre 2025 e F. Sbraletta, La composizione negoziata della crisi e il DURC: verso un’interpretazione sistematica e funzionale delle misure cautelari ex art. 19 CCII, in dirittodellacrisi.it

Sentenza di omologazione, effetti e impugnazioni

615. Il tribunale, nella sentenza di omologazione del concordato con liquidazione del patrimonio, nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, disponendo che il liquidatore effettui la pubblicità delle vendite secondo le forme ordinarie e, quando il piano preveda offerte irrevocabili da un soggetto individuato, determinando le modalità con cui il liquidatore acquisisce offerte concorrenti.

Fonti: art. 114

616. Il liquidatore esercita, o prosegue se già pendente, ogni azione diretta a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, il recupero dei crediti e l’azione sociale di responsabilità, restando inopponibile ai creditori sociali ogni patto contrario contenuto nella proposta o nel piano, ferma la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire in proprio l’azione di responsabilità.

Fonti: art. 115

617. La sentenza che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, e l’omologazione deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda.

Fonti: artt. 48 e 113

618. Contro la sentenza di omologazione le parti possono proporre reclamo alla corte d’appello, che non sospende l’efficacia della sentenza salvo che, ricorrendo gravi e fondati motivi, sia disposta l’inibitoria totale o parziale dell’attuazione del piano o dei pagamenti; in caso di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del concordato in continuità aziendale la corte, su richiesta del proponente, può nondimeno confermare la sentenza quando l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevalga sul pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno.

Fonti: artt. 51 e 53, comma 5-bis

619. La revoca dell’omologazione produce effetti immediati e comporta, accertati i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, la relativa dichiarazione da parte della corte d’appello, restando salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

Fonti: art. 53 e Trib. Brindisi 14.4.2026

Moratoria e modifiche del piano

620. Il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione, e per i crediti assistiti dal privilegio generale sulle retribuzioni la moratoria può estendersi fino a sei mesi dall’omologazione.

Fonti: art. 86

621. Quando il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, questi sono inseriti in una o più classi e votano in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta prima della domanda, ritenendosi consenziente il socio che non abbia espresso il proprio dissenso nel termine stabilito; se il piano riserva ai soci anteriori il valore risultante dalla ristrutturazione, l’omologazione in presenza di classi di creditori dissenzienti richiede che il trattamento loro riservato sia almeno pari a quello delle classi del medesimo grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, anche tenendo conto del valore complessivamente riservato ai soci.

Fonti: artt. 120-ter e 120-quater

622. La mancata rappresentazione, nel piano, del valore che sarà riservato ai soci quali futuri titolari dell’impresa risanata lede il diritto di informazione dei creditori chiamati a votare consapevolmente sulla proposta, integrando una violazione del dovere di correttezza e buona fede nelle trattative.

Fonti: Trib. Milano 4.9.2025

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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