Il concordato nella liquidazione giudiziale: proposta, voto e omologazione
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 9
Chi può proporre il concordato nella liquidazione giudiziale, contenuto della proposta, parere del curatore, voto, omologazione e reclamo, effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.
In questo articolo
Il concordato nella liquidazione giudiziale: natura e funzione
Il concordato nella liquidazione giudiziale rappresenta una delle forme più interessanti di chiusura alternativa della procedura liquidatoria.
La liquidazione giudiziale nasce per liquidare il patrimonio.
Il concordato nasce per evitare che la liquidazione debba necessariamente arrivare fino alla sua conclusione naturale.
Il punto di partenza è quindi un'impresa già sottoposta a liquidazione.
La procedura è aperta.
Il curatore opera.
Il patrimonio è stato acquisito alla massa.
I creditori sono stati chiamati al concorso.
Eppure, anche a questo punto, il sistema consente di cercare una soluzione diversa.
Questo elemento ha una grande rilevanza sistematica.
Dimostra che la liquidazione non è necessariamente un percorso irreversibile.
Anche dopo l'apertura della procedura può emergere una soluzione più conveniente.
Il concordato nella liquidazione giudiziale rappresenta dunque una sorta di seconda opportunità della procedura stessa.
Non è più l'impresa a chiedere di evitare la liquidazione.
La liquidazione è già aperta.
La domanda è diversa:
è possibile definire la procedura attraverso una proposta che consenta ai creditori un risultato migliore o comunque conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione?
La risposta può provenire da diversi soggetti.
Dal debitore.
Da uno o più creditori.
Da un terzo.
Questa pluralità è significativa.
Il concordato può essere promosso da chi ritiene di poter valorizzare diversamente il patrimonio.
Il terzo può acquisire l'impresa.
Un creditore può offrire una soluzione.
Il debitore può cercare di chiudere la procedura.
Il sistema apre quindi uno spazio alla concorrenza tra possibili soluzioni.
Il valore non è più quello determinato una volta per tutte all'inizio.
Può essere rivalutato.
Può essere valorizzato.
Può emergere un'offerta migliore.
Può risultare conveniente trasferire l'azienda in esercizio piuttosto che liquidarla per singoli beni.
Può essere utile cedere crediti o azioni.
Può essere conveniente offrire una percentuale di soddisfacimento superiore a quella realisticamente ottenibile dalla liquidazione.
Il concordato nella liquidazione giudiziale è quindi uno strumento di massimizzazione del valore.
La sua funzione storica deriva dal vecchio concordato fallimentare.
Ma il Codice ne valorizza maggiormente la funzione economica.
Il concordato non è soltanto una modalità per accelerare la chiusura.
È un procedimento attraverso il quale la liquidazione può essere trasformata in una soluzione concordata.
Il beneficio per i creditori può essere rappresentato dal prezzo.
Dalla rapidità.
Dalla certezza.
Dalla riduzione dei costi.
Dalla conservazione dell'azienda.
Dall'apporto di risorse esterne.
Da una combinazione di questi fattori.
Il confronto con l'alternativa liquidatoria torna quindi ad assumere un ruolo decisivo.
Il creditore deve chiedersi:
quanto otterrei continuando la liquidazione?
quanto riceverei attraverso il concordato?
in quanto tempo?
con quali costi?
con quali rischi?
La convenienza non è quindi necessariamente una percentuale più elevata.
Può essere il risultato complessivo di tempi, costi, certezza e valore.
Il concordato può, in determinate condizioni, ridurre l'incertezza della procedura.
Può evitare lunghi contenziosi.
Può consentire una vendita immediata.
Può monetizzare rapidamente un'azienda.
Può evitare il deterioramento di beni.
Può trasferire il rischio economico a un terzo.
La disciplina delle classi assume un rilievo particolare.
Il concordato può prevedere trattamenti differenziati.
Può costruire una struttura distributiva complessa.
Può prevedere forme diverse di soddisfacimento.
Può coinvolgere strumenti finanziari.
Può utilizzare operazioni societarie.
Può prevedere l'accollo del debito.
Può attribuire beni.
Può cedere le azioni della massa.
La flessibilità del contenuto è quindi ampia.
Ma non è arbitraria.
Il trattamento deve rispettare le cause legittime di prelazione.
Il creditore privilegiato non può essere degradato senza rispettare le condizioni previste.
Il valore di liquidazione deve essere correttamente determinato.
Il piano deve essere trasparente.
La relazione del professionista deve offrire una base attendibile.
Anche qui il valore di una procedura dipende dalla qualità dell'informazione.
Un concordato fondato su una stima errata del patrimonio produce una decisione errata dei creditori.
La valutazione economica diventa quindi il presupposto della giustizia distributiva.
Il concordato nella liquidazione giudiziale mostra, inoltre, che la liquidazione non è necessariamente una fase in cui l'autonomia privata scompare.
Al contrario.
Anche nella liquidazione può riemergere una forma di autonomia.
Il creditore può proporre.
Il terzo può investire.
Il debitore può offrire.
I creditori possono votare.
Il tribunale può omologare.
Il sistema torna così a costruire una decisione collettiva.
La procedura cambia forma.
Ma non cambia la finalità.
La soddisfazione dei creditori resta il criterio ordinatore.
Il concordato nella liquidazione può quindi essere interpretato come una procedura nella quale il mercato viene richiamato a valutare nuovamente il valore del patrimonio dopo l'apertura della liquidazione.
L'esistenza di un acquirente.
La disponibilità di finanza esterna.
La possibilità di acquisire l'azienda.
La prospettiva di una vendita unitaria.
Tutti questi elementi possono cambiare il valore della soluzione.
Il principio è fondamentale.
Il valore di un patrimonio in crisi non è necessariamente determinato una volta per tutte.
Può cambiare.
Può essere migliorato.
Può essere preservato.
Può essere distrutto.
Il diritto della crisi deve quindi mantenere aperta la possibilità di una soluzione migliore fino a quando essa sia realmente utile.
Anche il credito tributario entra nella logica del confronto.
L'amministrazione finanziaria partecipa al procedimento.
Il suo credito viene trattato secondo le regole del concorso.
La convenienza viene valutata rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
In questo contesto la capacità solutoria assume una forma particolarmente concreta.
Non si tratta più soltanto di stimare la capacità futura dell'impresa.
Si tratta di stimare il valore effettivamente distribuibile ai creditori.
Il credito fiscale, come ogni altro credito, deve essere confrontato con questo valore.
La «media mobile» della capacità solutoria, in questa fase, assume il significato della capacità storica e attuale della massa patrimoniale di produrre un risultato di realizzo.
La procedura non promette ciò che non esiste.
Determina ciò che è possibile distribuire.
E proprio perché il risultato viene distribuito secondo le regole della concorsualità, il concordato può diventare uno strumento di maggiore certezza e rapidità rispetto alla liquidazione.
Il suo significato sistematico è quindi profondo.
Dimostra che persino quando il risanamento è ormai fallito, può esistere ancora uno spazio per l'autonomia.
Dimostra che la liquidazione non deve necessariamente arrivare fino in fondo se emerge una soluzione migliore.
Dimostra che il valore economico può essere ricercato anche dopo l'apertura della procedura.
Ed esprime, in definitiva, una delle idee centrali del moderno diritto della crisi:
finché esiste un risultato migliore per i creditori, l'ordinamento deve consentire di ricercarlo.
Proposta e proponenti
666. Uno o più creditori, il debitore o un terzo possono presentare, nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, una proposta di concordato con ricorso rivolto al giudice delegato, il quale acquisisce il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni.
Fonti: art. 240, comma 1
667. La proposta del debitore, di una società a cui egli partecipi o di società sottoposta a comune controllo non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale, né dopo che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e deve apportare risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Fonti: art. 240
668. Il proponente può limitare il proprio impegno ai soli creditori ammessi al passivo in via definitiva, non più a quelli ammessi solo provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta, mentre verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvi gli effetti dell’esdebitazione.
Fonti: art. 240, comma 5
669. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e, quando la liquidazione giudiziale riguardi un gruppo di imprese secondo la procedura unitaria, la relativa disciplina è coordinata con le regole previste per il concordato di gruppo.
Fonti: art. 240, comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024
670. La proposta può altresì prevedere trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicandone le ragioni, nonché la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ivi compresa la cessione dei beni, l’accollo o altre operazioni straordinarie, con attribuzione ai creditori, o a società da questi partecipate, di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari e titoli di debito, e, quando la società in liquidazione giudiziale abbia essa stessa emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i relativi portatori sono costituiti in classi.
Fonti: art. 240, comma 2, lett. a, b e c, e comma 3
671. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, secondo quanto attestato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale, senza che il trattamento riservato a ciascuna classe possa alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Fonti: art. 240, comma 4
672. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
Fonti: art. 240, comma 5
673. Il valore eccedente quello della liquidazione atomistica dei beni, conseguito in ragione della prosecuzione dell’attività d’impresa o della cessione dell’azienda in esercizio, è destinato ai creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, secondo il principio della priorità assoluta previsto in via generale dalla disciplina della responsabilità patrimoniale del debitore.
Fonti: art. 240, comma 4
Parere del curatore e comitato dei creditori
674. Acquisiti il parere del curatore e, se favorevole, quello del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, il giudice delegato ordina che la stessa, unitamente ai pareri del comitato dei creditori e del curatore, sia comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possano essere reperiti i dati per la relativa valutazione e avvertendoli che la mancata risposta entro il termine fissato, non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, è considerata voto favorevole, dovendo le comunicazioni essere eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario.
Fonti: art. 241, commi 1 e 2; art. 10, comma 3
675. Quando la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa, prima di essere comunicata ai creditori, è sottoposta, unitamente ai pareri del curatore e del comitato dei creditori e alla relazione giurata del professionista indipendente, al giudizio del tribunale, che ne verifica il corretto utilizzo dei criteri di suddivisione in classi e di differenziazione dei trattamenti.
Fonti: art. 240, comma 2, lett. a e b
676. In caso di presentazione di più proposte, o se una nuova proposta sopraggiunga prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione ai creditori, tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti da sottoporre in via prioritaria.
Fonti: art. 241, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024
677. Quando il numero dei creditori sia particolarmente elevato, il giudice può autorizzare che le comunicazioni relative alla proposta avvengano con forme diverse da quelle ordinarie, purché idonee ad assicurarne la conoscenza.
Fonti: art. 242
Voto e maggioranze
678. I creditori esprimono il proprio voto sulla proposta secondo le modalità e nei termini fissati dal giudice delegato, avendo diritto al voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi con riserva, mentre, se la proposta è presentata prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, votano i creditori risultanti dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
Fonti: art. 243, comma 1
679. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto quando la proposta ne preveda l’integrale pagamento, salvo che rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione, rinuncia che può essere anche parziale purché non inferiore a un terzo dell’intero credito tra capitale e accessori e che produce effetto ai soli fini del concordato, mentre i creditori muniti di prelazione di cui sia prevista una soddisfazione non integrale sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
Fonti: art. 243, commi 2 e 3
680. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini entro il quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, i cessionari o aggiudicatari dei relativi crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato, nonché i creditori in conflitto d’interessi, mentre il creditore che propone il concordato, così come le società da questo controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, può votare soltanto se la proposta ne preveda l’inserimento in apposita classe.
Fonti: art. 243, comma 4
681. Il concordato è approvato quando riporta il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e quando siano previste classi, quando la maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di esse.
Fonti: art. 244, comma 1
682. Sono ritenuti consenzienti i creditori che non esprimono il proprio dissenso, e le variazioni del numero dei creditori o dell’ammontare dei crediti intervenute per effetto di provvedimenti successivi alla scadenza del termine per la votazione non rilevano ai fini del calcolo delle maggioranze; se sono ammesse al voto più proposte, risulta approvata quella che ha raccolto il maggior numero di consensi e, in caso di parità, quella presentata per prima.
Fonti: art. 244
683. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari, e non sussiste conflitto d’interessi per il creditore proponente, ivi comprese le società correlate in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, chiamato a votare rispetto a una proposta concorrente presentata da un terzo.
Fonti: art. 243, comma 5; Cass. 3 febbraio 2026, n. 2258
Omologazione e reclamo
684. Il tribunale omologa il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando tale voto sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste e, sulla base della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento risulti conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
Fonti: art. 245, comma 4, in relazione all’art. 244, comma 1, e all’art. 240, comma 4
685. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul relativo esito, e, se la proposta risulta approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione, e ai creditori dissenzienti, mentre al debitore, quando non sia possibile la comunicazione telematica, la notizia dell’approvazione è data mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Fonti: art. 245, commi 1 e 2
686. Con decreto pubblicato secondo le forme previste per la comunicazione e la pubblicazione del decreto di concessione dei termini, il giudice delegato fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito, da parte del comitato dei creditori, di una relazione motivata con il proprio parere definitivo, relazione che, se il comitato non provvede nel termine, è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
Fonti: art. 245, comma 2
687. La richiesta di omologazione si propone con ricorso, mentre l’opposizione si propone con memoria depositata nel medesimo termine, e il tribunale omologa il concordato con decreto motivato, verificata la regolarità della procedura, l’esito della votazione e, se sono state proposte opposizioni, il relativo contenuto, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche mediante delega a uno dei componenti del collegio.
Fonti: art. 245, comma 3; art. 124, comma 3
688. Il decreto emesso dal tribunale è reclamabile davanti alla corte d’appello, che pronuncia in camera di consiglio, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto a cura della cancelleria del tribunale, e recante i requisiti prescritti per le impugnazioni; il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni, mentre il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, va notificato a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti, dovendo intercorrere tra la notificazione e l’udienza un termine non minore di trenta giorni.
Fonti: art. 247, commi 1, 2, 3 e 4; art. 51, comma 2
689. Le parti resistenti si costituiscono, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello, mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, l’indicazione dei mezzi di prova e l’elenco dei documenti prodotti, e l’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre tale termine; all’udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegandone l’assunzione a un proprio componente, e provvede con decreto motivato, pubblicato e notificato alle parti a cura della cancelleria, che produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
Fonti: art. 247, commi 5, 6 e 7
690. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte d’appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrano gravi e fondati motivi, sospendere in tutto o in parte, anche temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l’attuazione del piano o dei pagamenti.
Fonti: art. 247, comma 12-bis
Effetti ed esecuzione del concordato
691. Il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione del decreto di omologazione, non più dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o si esauriscono le relative impugnazioni, e, quando il decreto diventa definitivo, il curatore presenta il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
Fonti: art. 246, comma 2
692. Il concordato omologato produce, per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, l’effetto esdebitatorio per la parte di crediti non soddisfatta, salvo diversa previsione della proposta.
Fonti: art. 248
693. Per i creditori che non hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo non si estendono le garanzie prestate nel concordato da terzi, e resta fermo il diritto dei creditori di agire per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Fonti: art. 248
694. L’esecuzione del concordato è sorvegliata dal giudice delegato e, se previsto, da un liquidatore giudiziale nominato con il decreto di omologazione, e la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale consegue al passaggio in giudicato del decreto e all’integrale adempimento degli obblighi assunti.
Fonti: art. 249
695. Il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, e, in caso di riforma o di cassazione del provvedimento di omologazione, restano fermi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti a essi collegati, mentre le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Fonti: art. 249, commi 1 e 1-bis
696. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato, mentre, in caso di cessione di uno o più beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, con provvedimento pubblicato e affisso a spese del debitore.
Fonti: art. 249, commi 2 e 3
Risoluzione e annullamento
697. Il concordato è risolto, su istanza di ciascun creditore, quando il debitore o il terzo assuntore non adempiano regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato o quando le garanzie promesse non vengano costituite, e la relativa sentenza dichiara la riapertura della liquidazione giudiziale.
Fonti: art. 250, in relazione all’art. 252
698. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato, si svolge secondo il procedimento previsto per l’apertura della liquidazione giudiziale, con la partecipazione dell’eventuale garante, e la risoluzione non può essere richiesta quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore, né può essere richiesta dai creditori verso cui il terzo non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
Fonti: art. 250, in relazione all’art. 41 e all’art. 240, comma 5
699. Il concordato nella liquidazione giudiziale, pur ereditando dal previgente concordato fallimentare la propria struttura e finalità, presenta oggi un regime delle classi non del tutto sovrapponibile a quello del concordato preventivo in continuità, poiché la obbligatorietà della classazione, discussa per quest’ultimo, mantiene qui più solido fondamento in ragione delle differenze procedurali che permangono tra i due istituti; resta inoltre ferma l’esclusione dal voto dei creditori portatori di un conflitto di interessi, principio già affermato in via pretoria e ora recepito espressamente dal Codice.
Fonti: dirittodellacrisi.it, Il nuovo concordato «finale»: i tratti salienti del (finalmente) incentivato concordato nella liquidazione giudiziale, cfr. M. Fabiani, Revisione critica dei principi in tema di classi dei creditori, in dirittodellacrisi.it, 3 febbraio 2025, e G. Minutoli - F. Vermiglio, I concordati nella liquidazione giudiziale, Milano, 2024
700. Il concordato è annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di ciascun creditore, in contraddittorio con il debitore, quando sia stato dolosamente esagerato o diminuito l’attivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, o simulate passività insussistenti, fatti scoperti dopo la scadenza del termine per proporre opposizione all’omologazione.
Fonti: art. 251
701. Il ricorso per l’annullamento deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, non essendo ammessa alcuna altra azione di nullità, e la sentenza che annulla il concordato, al pari di quella che ne dichiara la risoluzione, riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva, con conseguente adozione dei provvedimenti previsti per la riapertura della procedura ed è reclamabile secondo le regole generali sulle impugnazioni.
Fonti: art. 251, in relazione all’art. 237, comma 2, e all’art. 51
702. Nei casi di risoluzione o di annullamento, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati secondo le disposizioni generali in materia, potendo essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato, mentre i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora dovute in base al concordato risolto o annullato, non sono tenuti a restituire quanto già riscosso, e concorrono per l’importo del credito originario, detratta la parte già riscossa in esecuzione parziale del concordato.
Fonti: art. 252, in relazione agli artt. 238 e 239
703. Reso esecutivo il nuovo stato passivo conseguente alla riapertura, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato, che tuttavia non può essere omologata se, prima dell’udienza a ciò destinata, non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento, o non sono prestate garanzie equivalenti.
Fonti: art. 253
Liquidazione giudiziale di gruppo
704. Nella liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese, la proposta di concordato può essere presentata con più domande coordinate o con un’unica domanda, nel rispetto dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società, illustrando le ragioni di maggiore convenienza della proposta unitaria per il miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese del gruppo; se sono presentate più proposte di concordato, tutte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salva la facoltà del curatore e del comitato dei creditori di indicarne una o più come maggiormente convenienti.
Fonti: art. 240, comma 4-bis, e art. 241, comma 2, CCII
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
