Esdebitazione: presupposti, cause ostative, debiti tributari e incapiente
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 11
La liberazione dai debiti: presupposti e soggetti, cause ostative, esdebitazione nella liquidazione controllata e dell’incapiente, debiti tributari, IVA e sanzioni, meritevolezza e orientamenti della giurisprudenza.
In questo articolo
L’esdebitazione: la liberazione dai debiti
L'esdebitazione rappresenta uno degli istituti che meglio esprimono la trasformazione culturale del moderno diritto della crisi.
Per secoli il debito è stato considerato una condizione destinata a seguire il debitore per tutta la vita.
L'insolvenza produceva conseguenze patrimoniali e sociali durature.
Il fallimento costituiva uno stigma.
La persona veniva identificata con il proprio dissesto.
Il moderno diritto dell'insolvenza ha progressivamente abbandonato questa concezione.
L'obiettivo non è più soltanto recuperare il massimo possibile.
È anche consentire, a determinate condizioni, che il debitore possa ricominciare.
L'esdebitazione è lo strumento attraverso il quale questo principio diventa giuridicamente operativo.
Il suo fondamento economico è semplice.
Esiste un momento nel quale il debito residuo non è più recuperabile.
Il creditore può continuare ad avere un diritto.
Ma il diritto non produce più alcun risultato concreto.
Il debitore non dispone di beni.
Il reddito è insufficiente.
Il patrimonio futuro non è significativo.
L'attività economica è terminata.
La prosecuzione indefinita delle pretese non genera valore.
Produce soltanto un vincolo permanente.
L'esdebitazione rompe questo circolo.
Non necessariamente estingue il debito in senso sostanziale.
Lo rende inesigibile nei confronti del debitore.
Il significato economico è decisivo.
L'ordinamento riconosce che la capacità solutoria ha un limite.
Quando il limite è stato raggiunto, la responsabilità patrimoniale non può continuare indefinitamente a produrre un effetto puramente astratto.
L'esdebitazione traduce quindi in una regola giuridica il principio secondo il quale il debito deve essere rapportato alla capacità reale di soddisfacimento.
Ma proprio per questa ragione l'esdebitazione non può essere automatica in ogni situazione.
Il sistema deve distinguere tra il debitore onesto e il debitore disonesto.
Tra chi è diventato insolvente e chi ha costruito consapevolmente l'insolvenza.
Tra chi ha collaborato e chi ha ostacolato la procedura.
Tra chi ha messo a disposizione il proprio patrimonio e chi lo ha sottratto.
Tra chi ha fornito informazioni complete e chi ha nascosto beni o passività.
La meritevolezza diventa quindi il punto di equilibrio.
L'esdebitazione non è un premio alla semplice insolvenza.
È la conseguenza di una procedura correttamente condotta da un debitore che non presenta comportamenti incompatibili con la fiducia che l'ordinamento ripone in chi chiede una seconda opportunità.
La disciplina moderna, tuttavia, tende a leggere la meritevolezza in senso meno moralistico rispetto al passato.
Il problema non è stabilire se il debitore sia una «brava persona».
Il problema è stabilire se vi siano comportamenti giuridicamente incompatibili con la liberazione.
Frode.
Dolo.
Colpa grave.
Distrazione.
Occultamento.
Mancata collaborazione.
Violazione degli obblighi informativi.
Abuso del credito.
Sono queste le condotte che possono giustificare il diniego.
La distinzione è importante perché permette di comprendere il nuovo rapporto tra responsabilità e seconda opportunità.
Il debitore può aver commesso errori.
Può aver assunto decisioni sbagliate.
Può aver sovrastimato la propria capacità economica.
Può aver affrontato una crisi in modo non perfetto.
Non per questo deve necessariamente restare schiacciato per tutta la vita.
Il sistema cerca di colpire le condotte disoneste, non l'insuccesso in sé.
Questa impostazione riflette anche il diritto europeo contemporaneo dell'insolvenza.
La seconda opportunità è considerata funzionale non soltanto all'interesse individuale del debitore, ma anche all'efficienza economica complessiva.
Una persona liberata da debiti insostenibili può tornare a produrre reddito.
Può lavorare.
Può investire.
Può consumare.
Può avviare una nuova attività.
Può contribuire nuovamente al sistema fiscale.
Un sistema nel quale il debito sia perpetuo può invece produrre esclusione economica.
La seconda opportunità diventa quindi una forma di politica economica.
È anche una forma di politica sociale.
Ma è, soprattutto, uno strumento di razionalità economica.
L'esdebitazione assume particolare rilievo nei rapporti tributari.
Il debito fiscale non è automaticamente escluso.
Il credito pubblico entra, entro i limiti previsti dal sistema, nel perimetro della liberazione.
La questione è significativa.
Dimostra che il principio della capacità contributiva non può essere separato dalla realtà della capacità solutoria.
La capacità contributiva giustifica il sorgere dell'obbligazione.
La capacità solutoria determina quanto di quella obbligazione sia concretamente recuperabile in una situazione di insolvenza.
La distinzione consente di comprendere perché il trattamento del debito tributario nella crisi non debba essere letto necessariamente come una deroga irrazionale al principio di solidarietà fiscale.
Se il debitore non possiede più risorse, l'integrale recupero del credito può essere impossibile.
L'esdebitazione non crea l'incapienza.
La riconosce.
Il sistema prende atto che una parte del credito è, in concreto, irrecuperabile.
Il punto di equilibrio consiste allora nel verificare che l'incapienza sia reale e che non sia stata provocata fraudolentemente.
Anche in questo campo il concetto di capacità solutoria dinamica assume rilievo.
La capacità di pagamento deve essere osservata nel tempo.
Occorre distinguere tra impossibilità temporanea e strutturale.
Tra incapienza attuale e capacità futura.
Tra reddito e reddito realmente disponibile.
Tra patrimonio nominale e patrimonio effettivamente liquidabile.
Da qui la particolare importanza dell'esdebitazione dell'incapiente.
Essa rappresenta il punto più avanzato della logica della seconda opportunità.
Il debitore persona fisica può essere privo di qualsiasi utilità concretamente offribile.
Non possiede beni.
Non dispone di reddito eccedente il minimo necessario.
Non ha prospettive realistiche di miglioramento significativo.
Eppure l'ordinamento gli consente, in presenza di rigorosi requisiti, di ottenere la liberazione dai debiti.
Questa scelta esprime un principio di civiltà giuridica.
Non ha senso mantenere indefinitamente una persona in una condizione di indebitamento quando nessun creditore potrà realisticamente ricevere alcunché e quando il debitore non abbia agito fraudolentemente.
L'esdebitazione dell'incapiente non è quindi una cancellazione arbitraria.
È il riconoscimento giuridico dell'inesigibilità economica del debito.
Il diritto accetta, in altre parole, che il fallimento economico possa avere un limite temporale.
La società può permettere a chi ha perso tutto di non perdere anche il futuro.
Questa è la vera funzione dell'esdebitazione.
Non cancellare la storia.
Ma impedire che la storia cancelli la persona.
Il moderno diritto della crisi realizza così un passaggio fondamentale.
Dalla responsabilità patrimoniale come condanna perpetua alla responsabilità patrimoniale come misura.
Si risponde con ciò che si possiede.
Si offre ciò che si può offrire.
Si collabora.
Si subisce la liquidazione di ciò che è aggredibile.
Si mette a disposizione il reddito eccedente il necessario.
E, infine, quando non vi è più nulla di concretamente recuperabile e il debitore ha rispettato le regole, si può ricominciare.
L'esdebitazione è quindi il completamento logico dell'intero sistema.
La crisi viene diagnosticata.
La ristrutturazione viene tentata.
Il patrimonio viene liquidato, se necessario.
La capacità solutoria viene misurata.
Il valore disponibile viene distribuito.
Il residuo non recuperabile viene reso inesigibile.
Il debitore torna libero.
È il punto nel quale il diritto della crisi cessa definitivamente di essere soltanto il diritto dell'insolvenza e diventa anche il diritto del nuovo inizio.
Presupposti e soggetti
760. Il debitore persona fisica che sia stato assoggettato alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata è liberato dai debiti concorsuali e non concorsuali rimasti insoddisfatti all’esito della procedura, purché anteriori alla data della sua apertura, secondo tre distinte forme disciplinate rispettivamente per la liquidazione giudiziale, per la liquidazione controllata e per il debitore incapiente.
Fonti: art. 278, comma 1, in relazione alla sistematica del Capo X, Titolo V, come riorganizzata in tre sezioni dagli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 136/2024
761. La liberazione dai debiti non comporta l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma la loro inesigibilità nei confronti del debitore, restando fermi i diritti dei creditori verso eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori; l’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali della medesima posizione giuridica.
Fonti: art. 278
762. Quando il debitore è una società, le condizioni per l’esdebitazione sono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai tre anni precedenti la domanda cui è seguita l’apertura della procedura.
Fonti: art. 278
763. L’esdebitazione può essere concessa anche alla persona giuridica assoggettata a liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata, limitatamente ai debiti verso i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, quando ricorrano le condizioni previste in via generale.
Fonti: art. 278, comma 4
764. Il debitore può accedere all’esdebitazione una sola volta, salvo quanto previsto per l’esdebitazione dell’incapiente, e comunque non prima che siano decorsi tre anni dall’apertura della procedura da cui trae origine l’esdebitazione precedentemente conseguita, quando il debitore intenda accedere a una nuova procedura liquidatoria.
Fonti: art. 279, commi 1 e 2
765. Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione è concessa con decreto del tribunale, su istanza del debitore, quando siano decorsi tre anni dall’apertura della procedura, o comunque alla chiusura della stessa se successiva, e il debitore abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni utili, non abbia ritardato lo svolgimento della procedura, non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti, e non abbia distratto attivo o esposto passività insussistenti in modo rilevante.
Fonti: art. 280, commi 1 e 2, in relazione all’art. 281
Cause ostative
766. Ostano al beneficio le condanne definitive per reati commessi in connessione con l’attività d’impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgimento dei rapporti economici, tra cui la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l’economia pubblica, salva l’intervenuta riabilitazione; se il relativo procedimento penale è ancora pendente, il beneficio può essere concesso solo all’esito conclusivo del procedimento.
Fonti: art. 280
767. Impedisce altresì il riconoscimento del beneficio l’aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, l’aver fatto ricorso abusivo al credito, o l’aver ostacolato il corretto e tempestivo svolgimento della procedura, anche omettendo di fornire informazioni utili e documenti necessari.
Fonti: art. 280
768. Sono esclusi dall’esdebitazione i debiti alimentari, i debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, i debiti derivanti da sanzioni penali e amministrative pecuniarie non aventi natura risarcitoria, salvo quanto specificamente previsto in tema di crediti tributari e contributivi.
Fonti: art. 278, comma 3, in relazione all’art. 280, comma 3
769. Il decreto con cui il tribunale pronuncia l’esdebitazione è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e ai soli creditori non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo; il decreto che nega l’esdebitazione è invece notificato al debitore, che può a sua volta reclamare.
Fonti: art. 281
770. Le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura della procedura, ma in forza di diritti già compresi nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto integrativo, e l’esdebitazione incide unicamente sulla quota di credito eventualmente residuata all’esito di tale riparto, mentre, se da giudizi in corso derivino maggiori riparti a favore dei creditori, il beneficio si limita alla sola parte del credito definitivamente non soddisfatta.
Fonti: art. 281, comma 6
771. Il beneficio dell’esdebitazione non può essere concesso a chi abbia riportato una sentenza di condanna per reati di bancarotta, ancorché intervenuta a seguito di patteggiamento, mentre le condotte eventualmente valorizzate dal giudice tributario ai fini dell’accertamento di una responsabilità fiscale non implicano, di per sé, un’automatica immeritevolezza, dovendo essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento.
Fonti: Trib. Milano 29 febbraio 2024; Trib. Rimini 17 febbraio 2026
Esdebitazione nella liquidazione controllata
772. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione consegue di diritto, decorsi tre anni dall’apertura della procedura, salvo che il debitore non abbia i requisiti di meritevolezza previsti in via generale, e in tal caso il tribunale, su istanza di un creditore o su segnalazione del liquidatore, accerta l’insussistenza delle condizioni e nega il beneficio con decreto motivato.
Fonti: art. 282, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024
773. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione anche senza il previo esperimento della liquidazione controllata, quando ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, e per una sola volta nella vita, salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti.
Fonti: art. 283, comma 1
774. La valutazione di rilevanza delle utilità sopravvenute è condotta secondo un parametro reddituale determinato con riferimento all’assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE, fermo restando che tale parametro attiene unicamente alla soglia di rilevanza delle sopravvenienze, e non esclude che il giudizio sull’assenza di utilità offribili ai creditori, ai fini dell’accesso al beneficio, richieda una valutazione complessiva della concreta situazione personale e familiare del debitore.
Fonti: art. 283, comma 2, secondo l’orientamento di merito prevalente in sede di prima applicazione della disposizione come riformulata dal D.Lgs. 136/2024
775. Non sono considerate utilità, ai fini della valutazione dell’incapienza, i finanziamenti erogati al debitore in qualsiasi forma, e l’incapienza sussiste anche quando il debitore sia proprietario di un immobile la cui liquidazione risulti antieconomica, o vanti un trattamento di fine rapporto quale utilità meramente futura, ovvero quando disponga di un bene mobile registrato di scarso valore ma necessario a far fronte alle proprie esigenze di vita, dovendo l’incapienza essere sempre accertata dal giudice in ragione del caso specifico, tenendo conto delle somme necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia, delle esigenze specifiche e del costo della vita nel luogo di residenza, e della durata e dei costi della procedura.
Fonti: Trib. Rimini 23 gennaio 2024; Trib. Bologna 28 gennaio 2024; Trib. Ferrara 5 novembre 2024
776. L’esistenza di una procedura esecutiva individuale in atto risulta incompatibile con l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, poiché il requisito dell’impossidenza richiede che il debitore non sia titolare di diritti su beni sui quali i creditori possano avere agito in via esecutiva; non è pertanto ammissibile l’accesso al beneficio per il debitore che disponga di un reddito aggredito da pignoramento mobiliare regolarmente onorato dal terzo pignorato, sussistendo in costanza di pignoramento un’utilità rilevante per il ceto creditorio nei limiti del quinto.
Fonti: Trib. Ivrea, decreto 15 luglio 2025
777. La valutazione della colpa grave nella formazione del sovraindebitamento tiene conto del comportamento pregresso del debitore, del suo sviluppo dinamico e dei molteplici fattori concorrenti, tra cui la sproporzione tra debito assunto e capacità reddituali e patrimoniali, il grado di consapevolezza dell’incapacità di adempiere al momento della contrazione del debito, e circostanze quali la perdita improvvisa del lavoro, l’esigenza di cure mediche o di prestare assistenza, o uno stato di debolezza psicologica o sentimentale.
Fonti: Trib. Terni 15 novembre 2024, n. 36; Trib. Terni 23 dicembre 2024, n. 40; Trib. Nola 25 marzo 2025, n. 24
778. Il disturbo patologico documentato di ludopatia, tale da rendere il debitore inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dal gioco d’azzardo, è particolarmente rilevante ai fini della meritevolezza, ma la dedizione al gioco incide solo nella misura in cui abbia effettivamente determinato o influito sulla situazione di sovraindebitamento, rilevando altresì, in senso favorevole al debitore, la condotta collaborativa tenuta nel corso della procedura.
Fonti: Trib. Avellino 3 dicembre 2024, n. 71; Trib. Nola 16 settembre 2024, n. 90; Trib. Forlì 23 luglio 2025
779. Il reclamo avverso il rigetto della domanda di esdebitazione dell’incapiente va proposto nei confronti del tribunale e non della corte d’appello.
Fonti: App. Milano 2 ottobre 2025, n. 666
780. Il giudice, accertata la meritevolezza del debitore e assunte le informazioni necessarie, concede con decreto l’esdebitazione dell’incapiente, indicando le modalità e i termini entro cui il debitore deve presentare la dichiarazione annuale relativa alle utilità sopravvenute, e l’omessa presentazione di tale dichiarazione costituisce causa di revoca del beneficio.
Fonti: art. 283, comma 4
Esdebitazione dell’incapiente
781. La domanda di esdebitazione dell’incapiente è presentata al giudice tramite l’organismo di composizione della crisi, con la documentazione relativa ai creditori, agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, ai redditi degli ultimi tre anni e a tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, e il debitore può procedere personalmente, senza che vi sia alcun obbligo di assistenza tecnica.
Fonti: art. 283; Trib. Verona 12 gennaio 2026
782. Dal punto di vista sostanziale l’esdebitazione ha una propria autonomia rispetto alla procedura concorsuale da cui trae origine, sicché l’ultrattività di disciplina riferita ai procedimenti pendenti può riguardare solo l’aspetto procedimentale dell’istituto, e non anche i suoi presupposti di diritto sostanziale, i quali vanno accertati sulla base della disciplina vigente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, anche quando questa riguardi procedure chiuse prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, restando peraltro divergenti, sul punto, gli orientamenti della giurisprudenza di merito.
Fonti: art. 390, comma 2; Trib. Verona 2 dicembre 2022, per l’estensione della disciplina alle procedure concorsuali già pendenti; contra, Trib. Bari 17 ottobre 2023, per l’applicazione alle sole procedure successive all’entrata in vigore del Codice
783. Il decreto di concessione è comunicato ai creditori, che possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, in esito alla quale il giudice conferma o revoca il provvedimento con decreto motivato, soggetto a reclamo.
Fonti: art. 283
784. Nei tre anni successivi al deposito del decreto di concessione, l’organismo di composizione della crisi vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale, termine che il correttivo-ter ha ridotto rispetto ai cinque anni previsti dal testo previgente della disposizione.
Fonti: art. 283, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 136/2024
785. Non possono accedere all’esdebitazione dell’incapiente il debitore che abbia già fruito di analogo beneficio, né il debitore che abbia posto in essere atti in frode ai creditori o abbia con dolo o colpa grave concorso a determinare la propria situazione di sovraindebitamento, salve le peculiarità della relativa disciplina rispetto alle condizioni ostative previste in via generale per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l’esdebitazione ordinaria.
Fonti: art. 283, comma 3, in relazione all’art. 69
Disciplina transitoria e debitore già fallito
786. Il debitore già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione riservato al fallito nei tempi e alle condizioni previste dalla legge fallimentare, non può successivamente invocare il beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente quando l’esposizione debitoria coincida con quella regolata dalla procedura fallimentare, poiché l’esdebitazione non costituisce un istituto autonomo bensì la fase conclusiva della rispettiva procedura, della quale completa gli effetti, e i vincoli posti a garanzia dei creditori insoddisfatti dalla disciplina fallimentare resterebbero altrimenti superati e privati di ogni effetto.
Fonti: Cass., ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, in relazione all’art. 142 del RD 267/42, all’art. 283 e all’art. 390, comma 2, CCII
787. Diverse conclusioni si impongono, invece, quando il beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente sia invocato dal sovraindebitato a fronte di un’esposizione debitoria maturata successivamente alla dichiarazione di fallimento, restando in tal caso preservato l’accesso al beneficio.
Fonti: Cass., ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108
788. Restano legittimati ad accedere all’esdebitazione dell’incapiente il consumatore, il professionista individuale, l’imprenditore individuale minore o non commerciale, l’imprenditore commerciale individuale non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per il decorso del termine annuale dalla cessazione dell’attività, e il socio persona fisica illimitatamente responsabile di società commerciale minore o non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per il medesimo motivo, mentre ne restano esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le start-up innovative, costituite sempre in forma di società di capitali.
Fonti: art. 283, comma 1, in relazione all’art. 33 e all’art. 25, D.L. 179/2012
789. Tra le cause ostative all’esdebitazione rilevano, oltre alle ipotesi di distrazione dell’attivo o di esposizione di passività insussistenti, anche le violazioni degli obblighi di informazione o cooperazione con gli organi della procedura, in attuazione della facoltà riconosciuta agli Stati membri di mantenere cause ostative ulteriori dalla disciplina di derivazione europea; l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente presuppone che la soglia minima di capacità di soddisfacimento sia riferita all’ammontare complessivo dei crediti concorsuali.
Fonti: art. 283, comma 1, CCII
790. Restano escluse dall’esdebitazione, tra le altre, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, dovendosi peraltro intendere che, quando l’obbligazione tributaria principale si estingua per effetto dell’esdebitazione del debitore, la sanzione tributaria ad essa accessoria venga meno a sua volta, assumendo rilievo a tal fine qualunque modalita’ estintiva dell’obbligazione, anche se non integralmente satisfattiva e non costituita dal pagamento integrale; anche la sanzione tributaria rientra pertanto, in tal caso, nel perimetro dell’esdebitazione concessa nell’ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato.
Fonti: Trib. Torino 9 aprile 2026, cfr. Cass. 6 giugno 2022 n. 18124 e, sulla portata delle esclusioni dall’esdebitazione, dirittofallimentaresocieta.it, L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale
791. L’esdebitazione è pronunciata dal tribunale su istanza del debitore proposta al momento della chiusura della liquidazione giudiziale, salvo che sia in corso un procedimento penale rilevante, e non richiede più un’apposita istanza quando è pronunciata decorsi tre anni dall’apertura della procedura; l’istanza del debitore è comunicata ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni.
Fonti: art. 281, commi 1 e 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
792. La previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura non preclude al debitore la possibilita’ di presentare l’istanza subito dopo tale chiusura, dovendosi intendere la contestualità richiesta come logica e non cronologica: essa ricorre sia quando il tribunale, ricevuta l’istanza prima della conclusione della procedura, provvede all’esdebitazione con il decreto di chiusura, sia quando, presentata l’istanza subito dopo, pronuncia l’esdebitazione con un successivo decreto all’esito di un sub-procedimento svolto nell’ambito della liquidazione giudiziale, purchè ciò avvenga prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia o comunque nel periodo di ultrattività degli organi della procedura.
Fonti: Corte Cost. 13 maggio 2026 n. 74, in Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 19 del 13 maggio 2026
793. Nella liquidazione controllata, l’esigibilità dei crediti concorsuali in presenza di utilità sopravvenute dopo la concessione dell’esdebitazione è tenuta ferma per tre anni, in luogo dei quattro originariamente previsti, e il liquidatore che verifichi l’esistenza o il sopraggiungere di tali utilità, previa autorizzazione del giudice, ne dà comunicazione ai creditori, che possono agire in via esecutiva o cautelare nei relativi limiti.
Fonti: art. 283, commi 1 e 9, CCII
794. La disciplina dell’esdebitazione è riorganizzata in tre sezioni: la prima contiene le disposizioni generali applicabili a ogni tipo di esdebitazione, la seconda quelle proprie della liquidazione giudiziale e la terza quelle relative alla liquidazione controllata; le condizioni temporali di accesso al beneficio rinviano, rispettivamente, ai presupposti generali previsti per la liquidazione giudiziale e a quelli previsti per la liquidazione controllata.
Fonti: art. 279 CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
Debiti tributari, IVA e sanzioni
795. L’esdebitazione si estende ai debiti di natura tributaria e alle relative sanzioni accessorie, non rientrando i rapporti tributari tra le categorie di crediti espressamente escluse dal beneficio, in continuità con l’orientamento già maturato nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui l’effetto liberatorio ricomprende tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’impresa, ivi compresi i debiti tributari, in quanto concorsualizzabili sia sotto il profilo della falcidia sia sotto quello della transigibilità.
Fonti: Cass., 6 giugno 2022, n. 18124, in relazione all’art. 278, comma 6; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
796. L’estensione del beneficio ai debiti IVA non contrasta con l’obbligo, gravante sugli Stati membri, di garantire il prelievo integrale dell’imposta nel proprio territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea, poiché l’accesso all’esdebitazione resta subordinato alla preventiva verifica di condizioni soggettive e oggettive stringenti, tali da non pregiudicare tale obbligo in via generale e indiscriminata.
Fonti: Corte di Giustizia UE, causa C-493/15, 16 marzo 2017; Corte di Giustizia tributaria di Reggio Emilia, 16 aprile 2025
797. L’esclusione dall’esdebitazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non aventi natura risarcitoria riguarda le sole sanzioni autonome, mentre le sanzioni tributarie conseguenti a una violazione che ha determinato l’insorgenza del debito tributario, in quanto accessorie a quest’ultimo, seguono la sorte del credito esdebitato, e la relativa qualificazione richiede una verifica in concreto del vincolo di dipendenza strutturale e funzionale tra sanzione e debito principale, non fondata su automatismi né sulla natura pubblicistica del credito.
Fonti: art. 278, comma 6; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
798. Il provvedimento di esdebitazione, qualificando come inesigibili e non come estinti i debiti rimasti insoddisfatti, comporta la sospensione delle partite iscritte a ruolo e dei carichi affidati all’agente della riscossione, oltre al venir meno delle cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della procedura liquidatoria.
Fonti: art. 278, commi 1 e 6, in relazione all’art. 2382 c.c.; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
799. L’esclusione dell’esdebitazione nei confronti dei creditori anteriori non insinuati al passivo, oltre il limite della percentuale attribuita ai creditori di pari grado che abbiano partecipato al concorso, è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di eguaglianza, di conformità agli obblighi internazionali e di rispetto del vincolo derivante dall’ordinamento dell’Unione europea, quest’ultimo profilo riferito alla disciplina di derivazione europea in tema di esdebitazione.
Fonti: Tribunale di Verona, ordinanza 4 agosto 2025, e Tribunale di Milano, ordinanza 22 dicembre 2025, in relazione all’art. 278, comma 2
Meritevolezza e orientamenti giurisprudenziali
800. Il decreto con cui il giudice provvede sull’esdebitazione dell’incapiente è soggetto a reclamo secondo la disciplina generale, da proporre con ricorso al tribunale in composizione collegiale e non alla corte d’appello, e le modifiche introdotte dal correttivo-ter alla relativa disciplina si applicano anche ai procedimenti di esdebitazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, individuata nel 28 settembre 2024.
Fonti: Cass., ordinanza 7 maggio 2026, n. 13220, in relazione all’art. 283, comma 8, e all’art. 124
801.
Fonti: Sulla rilevanza del mancato pagamento dei debiti tributari ai fini del giudizio di meritevolezza richiesto per l’esdebitazione dell’incapiente si registrano orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
802. Secondo un primo indirizzo, l’inadempimento sistematico e protratto degli obblighi fiscali e contributivi integra di per sé una condotta gravemente colposa, lesiva del dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e del principio di uguaglianza sostanziale, superabile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali del tutto indipendenti dalla volontà del debitore, con onere della prova a carico di quest’ultimo.
Fonti: Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024; Tribunale di Ivrea, decreto 1° agosto 2023; Tribunale di Pistoia, decreto 24 aprile 2026; Tribunale di Bologna, provvedimento 5 maggio 2026
803. Secondo un diverso e più recente indirizzo, la natura prevalentemente erariale dell’indebitamento e il mancato pagamento delle imposte non fondano, di per sé, un giudizio automatico di non meritevolezza, essendo ammissibile l’esdebitazione anche in presenza di debiti erariali prevalenti quando non emergano condotte fraudolente o dolose e l’inadempimento risulti coerente con uno stato di incapienza strutturale non imputabile a una gestione gravemente imprudente o abusiva, dovendosi apprezzare la meritevolezza principalmente in termini negativi, quale assenza di atti in frode, dolo o colpa grave.
Fonti: Tribunale di Milano, decreto 23 dicembre 2024; Tribunale di Avellino, 9 gennaio 2025; Tribunale di Forlì, 23 luglio 2025; Tribunale di Rovereto, decreto 16 febbraio 2026
804. La Corte di giustizia dell’Unione europea riconosce agli Stati membri la facoltà di negare o limitare l’accesso al beneficio dell’esdebitazione in presenza di condotte disoneste del debitore, purché le relative deroghe siano circostanziate e sorrette da un legittimo interesse pubblico.
Fonti: CGUE, 10 aprile 2025, causa C-723/23, Amilla
805. Tra gli indici di non meritevolezza valorizzati dalla giurisprudenza di merito rientrano il trasferimento della residenza in prossimità del deposito della domanda quando risulti strumentale o immotivato, la reiterata omissione degli adempimenti fiscali protratta per anni a fronte di un unico creditore rimasto insoddisfatto, e la scelta consapevole di sostenere un tenore di vita non sostenibile a discapito dell’erario.
Fonti: Tribunale di Forlì, decreto 11 giugno 2026; Tribunale di Bologna, provvedimento 5 maggio 2026
806. Costituisce altresì condotta ostativa, quale espressione di disonestà oggettiva rilevante anche alla luce del diritto unionale, la costituzione di un trust o di altro vincolo di segregazione patrimoniale idoneo a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, ancorché antecedente all’apertura della procedura.
Fonti: Corte d’appello di Firenze, 15 dicembre 2025, che conferma Tribunale di Lucca, n. 7428 del 19 settembre 2025
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
