Sanzioni, interessi e fiscalità nelle procedure concorsuali e nei gruppi
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Generale › Capitolo 5 (parte II)
Che cosa accade a sanzioni e interessi tributari dopo il deposito della domanda: iscrizione a ruolo, rateazioni, orientamenti a confronto, effetti dell’omologazione, gruppi di imprese e trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti.
In questo articolo
- Cartella, iscrizione a ruolo e divieto di azioni esecutive
- Mancato pagamento, rateazioni e sanzioni
- Interessi: gli orientamenti a confronto
- Effetti dell’omologazione e altre procedure concorsuali
- Sovraindebitamento ed esdebitazione: interessi, sanzioni e partite a ruolo
- Transazione fiscale nel gruppo di imprese
- Trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti
Cartella, iscrizione a ruolo e divieto di azioni esecutive
207. Il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali che opera dal deposito della domanda non impedisce all’amministrazione finanziaria di accertare il credito tributario anteriore, di iscriverlo a ruolo e di notificare la cartella di pagamento, trattandosi di atti a funzione accertativa e ricognitiva e non esecutiva.
Fonti: art. 54; Cass., ord. 7 maggio 2026, n. 13242; Cass. 7 maggio 2026, n. 13243
208. Dal deposito della domanda, anche prenotativa, il debitore conserva l’amministrazione dell’impresa ma non può compiere atti idonei a incidere sulla garanzia patrimoniale comune senza il controllo del tribunale, sicché il pagamento dei debiti anteriori, anche tributari e già rateizzati, è atto di straordinaria amministrazione e richiede autorizzazione.
Fonti: art. 94; Cass., ord. 7 maggio 2026, n. 13242; Cass. 7 maggio 2026, n. 13243
209. L’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori riguarda le prestazioni di beni o servizi funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, categoria nella quale non rientrano i crediti d’imposta.
Fonti: art. 100
Mancato pagamento, rateazioni e sanzioni
210. Il mancato pagamento imposto da tale vincolo non è un inadempimento volontario e colpevole e non può produrre effetti sanzionatori, ancorché previsti da norme di diritto pubblico.
Fonti: Cass. n. 4081/2023; Cass. n. 12174/2024; Cass., ord. 7 maggio 2026, n. 13242; Cass. 7 maggio 2026, n. 13243
211. Quando la rateazione è stata concessa prima della domanda, il mancato pagamento delle rate successive non determina la perdita del beneficio né legittima il recupero della differenza tra la sanzione ridotta e la sanzione ordinaria.
Fonti: art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; Cass., ord. 7 maggio 2026, n. 13242; Cass. 7 maggio 2026, n. 13243
212. Le sanzioni e i relativi accessori si irrogano per i soli importi maturati sino all’apertura della procedura.
Fonti: Cass. n. 3617/2025; Cass. n. 2239/2022; Cass. n. 9440/2019; Cass. n. 24880/2020; Cass. n. 38481/2021; Cass. n. 20717/2020
Interessi: gli orientamenti a confronto
213. Dalla data della domanda i crediti privilegiati producono interessi soltanto al saggio legale, nei limiti previsti dalle regole concorsuali e dal piano, mentre per gli altri crediti il corso degli interessi è sospeso agli effetti del concorso.
Fonti: art. 153, comma 3; art. 154
214. Secondo l’orientamento favorevole al debitore, l’iscrizione a ruolo di interessi moratori fiscali maturati dopo la domanda duplica il debito già disciplinato dal piano e non è consentita.
Fonti: Cass. n. 18078/2008; Cass. n. 8118/2001; Cass. n. 4234/2006; Cass. n. 24071/2006; Cass. n. 2239/2022; Cass. n. 9440/2019; Cass. n. 24880/2020; Cass. n. 38481/2021; Cass. n. 20717/2020
215. Secondo un diverso orientamento, la cartella notificata in pendenza del concordato per violazioni anteriori alla domanda può comprendere gli interessi moratori, che non sono illegittimi ma soltanto inopponibili alla procedura e applicabili fuori dal concorso.
Fonti: Cass., ord. 30 giugno 2026, n. 22358; art. 55 L.Fall.; art. 154
216. Quando l’avviso di irregolarità è comunicato dopo la domanda e la riduzione della sanzione non era stata ancora ottenuta, la sanzione è dovuta in misura piena, perché la maggiore difficoltà di pagare nel termine di trenta giorni senza le autorizzazioni necessarie non fa venire meno una violazione già commessa.
Fonti: Cass., ord. 30 giugno 2026, n. 22358; art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
217. Il discrimine tra le due soluzioni è il momento in cui si è consolidato il beneficio: la rateazione già concessa prima della domanda ha cristallizzato la sanzione in misura ridotta, sicché la sospensione dei pagamenti non la riporta in misura piena, mentre la riduzione non ancora ottenuta non è attribuita dalla sola pendenza della procedura.
Fonti: Cass., ord. 30 giugno 2026, n. 22358; art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Effetti dell’omologazione e altre procedure concorsuali
218. Il concordato omologato vincola l’amministrazione finanziaria, come ogni altro creditore anteriore, quanto all’ammontare del credito e quanto ai tempi e alle modalità di soddisfacimento fissati dalla proposta, compresa la transazione fiscale ivi confluita, sicché le pretese ulteriori si fanno valere nella sede concorsuale.
Fonti: art. 88; art. 117
219. Nella liquidazione giudiziale e, per il rinvio agli effetti per i creditori, nella liquidazione coatta amministrativa, l’apertura della procedura preclude le azioni esecutive individuali e sospende il corso degli interessi agli effetti del concorso, fermo il regime dei crediti garantiti, sicché il credito tributario concorre con i soli accessori maturati sino all’apertura e gli interessi successivi restano inopponibili alla massa.
Fonti: artt. 150 e 154; art. 304
Sovraindebitamento ed esdebitazione: interessi, sanzioni e partite a ruolo
220. Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Fonti: art. 68, comma 5; art. 76, comma 5; art. 268, comma 5; artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, c.c.; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
221. La comunicazione dell’agente della riscossione all’organismo di composizione della crisi attesta l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, comprendendo tributo, interessi, sanzioni e interessi di mora, e gli uffici ne verificano i dati per evitare disallineamenti rispetto alle somme spettanti all’erario.
Fonti: art. 68, comma 4; art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
222. L’esdebitazione si estende ai debiti tributari e alle sanzioni amministrative tributarie accessorie a debiti estinti, mentre restano escluse le sanzioni autonome, che esprimono una funzione afflittivo-repressiva e non dipendono strutturalmente e funzionalmente dal debito principale.
Fonti: art. 278, comma 6; Cass. 6 giugno 2022, n. 18124; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
223. L’accessorietà della sanzione si accerta in concreto per ciascuna posizione, senza automatismi fondati sulla natura pubblicistica del credito o sull’autorità che ha irrogato la sanzione, e sono accessorie le sanzioni tributarie conseguenti a una violazione che ha determinato un debito tributario.
Fonti: art. 278, comma 6; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
224. Dall’emissione del provvedimento di esdebitazione gli uffici sospendono le partite iscritte a ruolo e i carichi affidati all’agente della riscossione, perché l’esdebitazione rende il credito inesigibile.
Fonti: art. 278; Agenzia delle entrate, circolare 21 ottobre 2026, n. 9/E
Transazione fiscale nel gruppo di imprese
225. Le imprese appartenenti al medesimo gruppo possono presentare unitariamente le proposte di transazione, anche se accedono a strumenti diversi, oppure presentare proposte autonome.
L’unitarietà della trattazione non determina confusione delle masse e presuppone il coordinamento dei rispettivi piani.
Fonti: art. 284-bis, comma 1; artt. 63, 64-bis e 88
226. Quando sono competenti uffici diversi, la proposta unitaria è presentata all’ufficio competente per l’impresa che esercita la direzione e coordinamento risultante dal registro delle imprese; in mancanza, rileva l’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso ciascuno degli uffici altrimenti competenti.
Fonti: art. 284-bis, comma 2; art. 2497-bis c.c.
227. L’agente della riscossione e gli uffici competenti certificano separatamente il debito di ciascuna impresa, pur nell’ambito della trattazione unitaria.
La ricognizione deve quindi rispettare l’autonomia delle posizioni tributarie e delle masse passive.
Fonti: art. 284-bis, comma 2
228. L’autonomia delle masse attive e passive resta ferma anche nella transazione unitaria.
Il trattamento e il confronto con l’alternativa liquidatoria devono essere verificati per ciascuna impresa e per ciascun credito; l’eventuale convenienza complessiva del piano di gruppo non consente trasferimenti di valore in pregiudizio dei creditori di una singola massa.
Fonti: artt. 284, comma 3, e 284-bis, comma 4
229. La proposta unitaria è corredata dalla documentazione richiesta per gli strumenti prescelti e dalla relazione del professionista indipendente, che attesta veridicità, fattibilità e ragioni della maggiore convenienza della trattazione unitaria, con specifica considerazione dei benefici e degli effetti per i creditori di ciascuna impresa.
Fonti: art. 284-bis, comma 3; art. 284, commi 4, 5 e 6
230. Nel concordato di gruppo il voto è contemporaneo ma separato per ciascuna impresa.
Anche l’espressione di voto o l’adesione dell’amministrazione finanziaria deve essere riferita distintamente alla proposta della singola debitrice, pur all’esito di un’istruttoria coordinata sul piano unitario.
Fonti: art. 284-bis; art. 286, comma 5
231. Le proposte unitarie operano nell’ambito degli strumenti richiamati e non si estendono automaticamente alla composizione negoziata.
Nella composizione di gruppo le trattative possono essere condotte unitariamente, ma l’accordo transattivo deve essere riferito alla posizione di ciascun imprenditore e sottoposto ai controlli propri di ogni accordo.
Fonti: artt. 23, comma 2-bis, 25 e 284-bis
Trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti
232. Il trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti distingue tra procedure liquidatorie, nelle quali le riduzioni indicate dalla legge non sono sopravvenienze attive, e strumenti di risanamento, nei quali l’esclusione opera soltanto per l’eccedenza rispetto alle perdite fiscali, agli interessi passivi riportabili e alle altre componenti negative espressamente considerate.
L’ambito applicativo è tassativamente definito.
Fonti: art. 88, comma 4-ter, TUIR; art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186
233. Negli strumenti di risanamento contemplati, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite fiscali pregresse e di periodo, senza il limite dell’ottanta per cento, la deduzione e l’eccedenza ACE e gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati riportabili.
Il calcolo deve essere effettuato in capo al soggetto che beneficia della riduzione, sulla base delle componenti fiscali effettivamente disponibili.
Fonti: art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, TUIR
234. Per interpretazione autentica, non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti conseguite anche nel concordato nella liquidazione giudiziale, nel concordato minore liquidatorio e nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
La disposizione opera sul regime integralmente detassato.
Fonti: art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186; art. 88, comma 4-ter, primo periodo, TUIR
235. Il regime di detassazione limitata all’eccedenza rispetto alle componenti fiscali indicate dalla legge si applica anche al concordato minore in continuità aziendale, agli accordi di ristrutturazione omologati, al piano attestato pubblicato nel registro delle imprese e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Fonti: art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186; art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, TUIR; artt. 56, 57, 60 e 61
236. Lo stralcio dei debiti concesso dai soci in periodi d’imposta precedenti a quello di apertura del procedimento di risanamento resta assoggettato alla disciplina generale della sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente il valore fiscale del credito, che il socio deve comunicare alla partecipata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, restando altrimenti il valore fiscale assunto pari a zero con integrale imponibilità dello stralcio.
Fonti: art. 88, comma 4-bis, TUIR
237. La non imponibilità delle plusvalenze ristretta al solo caso della cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non si estende alle cessioni di beni poste in essere in esito alla composizione negoziata della crisi, non assimilabile a un concordato preventivo, né rientrando le relative plusvalenze tra le misure premiali riconosciute a tale istituto.
Fonti: art. 86, comma 5, TUIR; Agenzia delle entrate, risposte a interpello nn. 177, 178 e 179 del 7 luglio 2025, in materia rispettivamente di liquidazione controllata da sovraindebitamento, composizione negoziata della crisi e concordato semplificato
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
