Premessa: la riforma, la direttiva (UE) 2019/1023 e il Codice della crisi
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Perché serve un diritto della crisi, come nasce il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e quale ruolo hanno la legge delega, le direttive europee e il correttivo-ter.
In questo articolo
- Dal fallimento al diritto della ristrutturazione
- L’influenza dell’Unione europea
- Il tempo come criterio ordinatore
- La legge delega e il Codice della crisi
- La direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva
- Il regolamento (UE) 2015/848 e l’insolvenza transfrontaliera
- Struttura del Codice, correttivi ed entrata in vigore
- La disciplina transitoria
- La direttiva (UE) 2026/799 e il pre-pack
La storia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è, in larga misura, la storia della trasformazione del diritto dell'insolvenza italiano da disciplina frammentaria e prevalentemente liquidatoria a sistema organico di prevenzione, regolazione e gestione della crisi.
La riforma non nasce improvvisamente con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Essa rappresenta il risultato di un processo lungo, nel quale hanno progressivamente concorso l'evoluzione dell'economia italiana, l'esperienza applicativa della legge fallimentare, la giurisprudenza, le riforme europee e l'esigenza di rendere più efficiente il trattamento delle situazioni di dissesto.
Il punto di partenza storico è rappresentato dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cosiddetta legge fallimentare.
Quella disciplina nasceva in un contesto nel quale l'impresa era concepita prevalentemente come una realtà economica da assoggettare, in caso di insolvenza, a una procedura di liquidazione collettiva.
Dal fallimento al diritto della ristrutturazione
Nel corso dei decenni, tuttavia, l'economia si è modificata radicalmente.
Le imprese sono diventate più complesse, le strutture finanziarie più articolate, il credito più interdipendente, le catene produttive più integrate e le attività immateriali sempre più rilevanti.
La liquidazione atomistica dei beni ha progressivamente mostrato i propri limiti.
Un'impresa vale spesso più come complesso organizzato che come semplice somma dei suoi beni.
Il valore dell'avviamento, dei contratti, delle relazioni commerciali, del know-how, della clientela e della forza lavoro può essere perduto attraverso una liquidazione disgregativa.
La crisi può dunque distruggere valore proprio nel momento in cui dovrebbe essere massimizzato il soddisfacimento dei creditori.
Parallelamente, il legislatore ha dovuto confrontarsi con un'altra realtà: non ogni debitore insolvente è un imprenditore commerciale di grandi dimensioni.
Esistono professionisti, consumatori, imprenditori agricoli, imprenditori minori e persone fisiche che possono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento senza poter accedere alle procedure tradizionali.
La riforma italiana ha progressivamente ampliato la prospettiva, sino a costruire un sistema nel quale la crisi e l'insolvenza vengono disciplinate in relazione alla posizione concreta del debitore.
L’influenza dell’Unione europea
A ciò si aggiunge l'influenza dell'Unione europea.
Il regolamento (UE) 2015/848 ha consolidato una disciplina comune della cooperazione giudiziaria nelle insolvenze transfrontaliere, mentre la direttiva (UE) 2019/1023 ha imposto agli Stati membri una prospettiva orientata alla ristrutturazione preventiva, alla seconda opportunità e all'efficienza delle procedure.
Il diritto nazionale dell'insolvenza viene così inserito in una dimensione europea nella quale la crisi di un'impresa può produrre effetti oltre i confini dello Stato in cui essa ha sede.
La legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 costituisce il passaggio decisivo verso la codificazione.
L'obiettivo non era soltanto sostituire il termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale».
Era necessario costruire un sistema organico nel quale la crisi potesse essere affrontata prima dell'insolvenza, nel quale le procedure fossero coordinate, nel quale il sovraindebitamento trovasse una disciplina unitaria e nel quale il processo di regolazione della crisi fosse reso più coerente.
La storia successiva dimostra tuttavia che la codificazione è stata un processo, non un evento.
Il testo originario del Codice è stato modificato prima ancora della sua definitiva operatività e l'entrata in vigore è stata più volte differita.
La disciplina è poi stata profondamente incisa dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023, e dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo-ter.
L'attuale sistema è quindi il risultato di una stratificazione normativa che deve essere conosciuta per poter interpretare correttamente le disposizioni vigenti.
A questa evoluzione si aggiunge oggi la direttiva (UE) 2026/799, che apre una nuova fase di armonizzazione europea su taluni aspetti del diritto dell'insolvenza e introduce, tra l'altro, il modello del pre-pack.
Il diritto italiano è pertanto chiamato a confrontarsi con un ulteriore processo evolutivo che, pur non avendo ancora trasformato direttamente la disciplina interna, costituisce già un elemento di prospettiva indispensabile per comprendere la direzione del sistema europeo.
La Premessa, pertanto, non deve essere intesa come una semplice cronologia normativa.
Essa deve fornire la chiave di lettura dell'intero Codice.
La domanda alla quale occorre rispondere non è soltanto perché sia stato approvato il Codice, ma perché fosse necessario un Codice della crisi.
La risposta si trova nella trasformazione della funzione stessa del diritto dell'insolvenza.
Una disciplina moderna non può limitarsi a stabilire che cosa accade dopo che l'impresa è fallita.
Deve stabilire come si possa intervenire prima.
Deve disciplinare gli strumenti attraverso i quali il debitore può chiedere aiuto.
Deve creare condizioni per il dialogo con i creditori.
Deve consentire la conservazione del valore.
Deve proteggere, quando necessario, il patrimonio dalle aggressioni individuali.
Deve regolare il conflitto tra continuità e liquidazione.
Deve stabilire come distribuire il valore tra classi di creditori.
Deve individuare il ruolo del giudice, dei professionisti, degli organi di controllo e dell'amministrazione finanziaria.
E deve, infine, stabilire quando la conservazione dell'impresa non sia più possibile e la liquidazione diventi l'esito ordinato e razionale della crisi.
In questo senso la Premessa costituisce la soglia concettuale dell'opera.
Prima di entrare negli articoli, occorre comprendere che il Codice non rappresenta un unico strumento per un unico tipo di crisi.
È una vera e propria architettura di strumenti diversi, destinati a intervenire in momenti diversi della vita della crisi.
Il tempo come criterio ordinatore
Il criterio ordinatore è dunque il tempo.
Prima si interviene, maggiore è la possibilità di conservare valore.
Prima si conosce la crisi, maggiore è la possibilità di scegliere.
Prima si conoscono i dati, maggiore è la possibilità di negoziare.
Prima si dispone di informazioni affidabili, maggiore è la possibilità che i creditori possano assumere decisioni razionali.
E maggiore è la qualità dell'istruttoria, maggiore è la possibilità di individuare il trattamento realmente più conveniente per il complesso dei creditori.
Il Codice è, in definitiva, il risultato della trasformazione della crisi da evento patologico da subire a fenomeno da governare.
La legge delega e il Codice della crisi
1. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza attua la delega legislativa conferita al Governo, con l’obiettivo di operare una riforma sistematica e organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali.
Fonti: legge 19 ottobre 2017, n. 155
2. La riforma nasce dall’esigenza di superare il progressivo scollamento tra le disposizioni della legge fallimentare, più volte novellate, e quelle rimaste invariate rispetto all’impianto originario, che risentiva di un contesto storico e politico ormai superato.
Fonti: R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, tra cui il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
3. La frequenza degli interventi normativi episodici ed emergenziali intervenuti su disposizioni appena modificate aveva generato rilevanti difficoltà applicative, indirizzi giurisprudenziali non consolidati, un incremento delle controversie pendenti e un rallentamento dei tempi di definizione delle procedure concorsuali.
4. La riforma risponde altresì a sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, la quale considera la disciplina dell’insolvenza non più un affare interno dei singoli Stati membri, in ragione delle ricadute che l’inefficienza delle procedure nazionali produce sui bilanci bancari appesantiti da crediti deteriorati.
Fonti: Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015
5. Rilevano, in tale prospettiva, la raccomandazione della Commissione europea, che persegue il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà l’accesso a un quadro nazionale che consenta una ristrutturazione precoce e di offrire una seconda opportunità agli imprenditori onesti che falliscono, e il regolamento delegato della Commissione in tema di strategia d’investimento e di gestione del Fondo di risoluzione unico.
Fonti: raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, e regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione
6. Nella medesima direzione si colloca la proposta della Commissione in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, successivamente confluita nella direttiva sull’insolvenza.
Fonti: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2016, confluita nella direttiva (UE) 2019/1023
La direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva
7. La direttiva vincola ciascuno Stato membro quanto al risultato da raggiungere e impone, nei limiti consentiti dal diritto nazionale, un’interpretazione conforme delle disposizioni interne.
Decorso inutilmente il termine di recepimento, le sue norme sufficientemente chiare, precise e incondizionate possono essere invocate nei confronti dello Stato, ma non producono, di regola, effetti diretti nei rapporti tra privati.
Fonti: art. 288 TFUE; direttiva (UE) 2019/1023; CGUE 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler; CGUE 14 luglio 1994, C-91/92, Faccini Dori
8. Le imprese sane in difficoltà finanziaria accedono a quadri nazionali di ristrutturazione preventiva idonei ad assicurarne la continuità operativa, gli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati beneficiano di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un periodo di tempo ragionevole, e le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione guadagnano in efficacia anche attraverso la riduzione della loro durata.
Fonti: considerando 1 e articolo 1, direttiva (UE) 2019/1023
9. I quadri di ristrutturazione preventiva intervengono in una fase precoce, quando sussiste una mera probabilità di insolvenza e non ancora l’insolvenza attuale accertata secondo il diritto nazionale, prevenendo la liquidazione di imprese la cui continuità sarebbe altrimenti recuperabile.
Fonti: considerando 24 e articolo 4, direttiva (UE) 2019/1023
10. La probabilità di insolvenza costituisce presupposto di accesso agli strumenti di regolazione della crisi anteriori al conclamarsi dello stato di insolvenza, in coerenza con un modello di allerta precoce idoneo a segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio.
Fonti: considerando 22 e articolo 3, direttiva (UE) 2019/1023
11. Il debitore conserva, di regola, il controllo totale o parziale dei propri attivi e della gestione corrente dell’impresa durante le trattative sul piano di ristrutturazione, mentre la nomina di un professionista incaricato di assistere le parti o di vigilare sulla gestione resta rimessa a una valutazione caso per caso, salvi i casi in cui la sospensione delle azioni esecutive individuali sia generale, il piano richieda l’omologazione mediante ristrutturazione trasversale dei debiti, oppure la nomina sia richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori.
Fonti: considerando 30 e 31 e articolo 5, direttiva (UE) 2019/1023
12. La sospensione delle azioni esecutive individuali, funzionale ad agevolare le trattative, si delimita in una durata iniziale non superiore a quattro mesi, prorogabile fino a un termine complessivo di dodici mesi, contemperando l’interesse del debitore alla prosecuzione delle trattative con quello dei creditori a non subire un pregiudizio ingiustificato dal protrarsi della stessa.
Fonti: considerando 35 e articolo 6, direttiva (UE) 2019/1023
13. L’adozione del piano di ristrutturazione presuppone la formazione di classi distinte per le parti interessate, in ragione di una sufficiente comunanza di interessi verificabile secondo criteri oggettivi, con la separazione minima tra creditori garantiti e creditori non garantiti, e la sua omologazione, quando non sostenuta dal consenso di tutte le classi, può comunque essere disposta dall’autorità giudiziaria mediante il meccanismo della ristrutturazione trasversale dei debiti, a condizione che il piano non pregiudichi ingiustamente i diritti delle classi dissenzienti e superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, per cui nessun creditore dissenziente riceve, in esecuzione del piano, un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile in sede di liquidazione o nel migliore scenario alternativo possibile.
Fonti: considerando 44, 47, 49 e 52 e articoli 9, 10 e 11, direttiva (UE) 2019/1023
14. I nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei erogati per sostenere l’operatività dell’impresa durante le trattative e per l’attuazione del piano beneficiano di una protezione minima dalle azioni revocatorie e dalla responsabilità civile, amministrativa e penale dei finanziatori nell’ambito di una successiva procedura di insolvenza, salve le ipotesi di frode o di malafede accertate secondo il diritto nazionale.
Fonti: considerando 66 e 67 e articoli 17 e 18, direttiva (UE) 2019/1023
15. L’imprenditore persona fisica insolvente ha accesso ad almeno una procedura che consente l’esdebitazione integrale entro un termine non superiore a tre anni, decorrente, a seconda del tipo di procedura, dall’omologazione del piano di rimborso o dall’apertura della procedura, con contestuale cessazione, allo scadere del medesimo termine, delle interdizioni dall’accesso e dall’esercizio dell’attività imprenditoriale collegate al solo fatto dell’insolvenza, fatte salve le deroghe debitamente giustificate dal diritto nazionale nei casi di disonestà o malafede del debitore.
Fonti: considerando 73 e 78 e articoli 20, 21, 22 e 23, direttiva (UE) 2019/1023
16. La composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo e l’esdebitazione danno attuazione, con il margine di discrezionalità rimesso al legislatore interno, agli obiettivi di armonizzazione minima appena descritti.
Fonti: direttiva (UE) 2019/1023
Il regolamento (UE) 2015/848 e l’insolvenza transfrontaliera
17. Nell’Unione europea l’insolvenza transfrontaliera è regolata direttamente dal Regolamento (UE) 2015/848, fondato sul centro degli interessi principali del debitore, sul riconoscimento automatico delle decisioni di apertura e sul coordinamento tra procedure principali, secondarie e territoriali.
La Model Law UNCITRAL costituisce un rilevante modello comparatistico, ma non è stata recepita dall’Italia quale autonomo regime generale.
Fonti: Regolamento (UE) 2015/848; UNCITRAL, Model Law on Cross-Border Insolvency e relativo Status
18. La legge delega individua i principi generali cui la riforma si attiene: la sostituzione del termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale», l’introduzione di una definizione dello stato di crisi inteso come probabilità di futura insolvenza, l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, l’assoggettamento ai relativi procedimenti di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, con la sola esclusione degli enti pubblici, e il recepimento della nozione eurounitaria di centro degli interessi principali del debitore ai fini della competenza territoriale.
Fonti: art. 2, legge 19 ottobre 2017, n. 155
19. L’abbandono del termine «fallimento» e delle espressioni da esso derivate risponde a una tendenza già affermatasi nei principali ordinamenti europei di civil law, tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna, volta a superare la connotazione di discredito, anche personale, storicamente associata a tale terminologia, in coerenza con una lettura dell’insolvenza quale evenienza fisiologica nel ciclo vitale dell’impresa, da prevenire e regolare piuttosto che stigmatizzare.
Struttura del Codice, correttivi ed entrata in vigore
20. Il Codice, nel testo originario del 2019, si articola in quattro parti: la prima, dedicata alla disciplina della crisi d’impresa, dell’insolvenza, dell’esdebitazione e del sovraindebitamento, raccoglie dieci titoli e 373 articoli; la seconda reca le norme di coordinamento con il codice civile; la terza detta le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire; la quarta contiene le disposizioni finali e transitorie, incluse le clausole di invarianza finanziaria che accompagnano l’intera riforma.
21. Il Codice disciplina la crisi e l’insolvenza di consumatori, professionisti, imprenditori, gruppi e società pubbliche, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Restano salve le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria, sulla liquidazione coatta amministrativa e sulla crisi delle società pubbliche; quando la disciplina speciale non è esclusiva, possono trovare applicazione anche gli strumenti ordinari del Codice.
Fonti: art. 1, commi 1, 2 e 3
22. La legge delega dà inoltre attuazione al principio di armonizzazione tra le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro e le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, in coerenza con la Carta sociale europea e con le direttive del Consiglio in materia, queste ultime come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda.
Fonti: Carta sociale europea di Strasburgo, del 3 maggio 1996; direttive 2008/94/CE e 2001/23/CE del Consiglio
23. L’entrata in vigore del Codice, originariamente fissata al 15 agosto 2020, è differita una prima volta al 1° settembre 2021 in ragione dell’emergenza economica e sanitaria determinata dal Covid-19, una seconda volta al 16 maggio 2022, e infine al 15 luglio 2022, data alla quale il Codice diviene definitivamente operativo, restando comunque salve le norme già vigenti dal 16 marzo 2019.
Fonti: art. 5, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. L. 5 giugno 2020, n. 47; art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. L. 21 ottobre 2021, n. 147; art. 42, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. L. 29 giugno 2022, n. 79; art. 389, commi 1 e 2
24. Il Codice, entrato in vigore nella formulazione derivante dal secondo correttivo, è stato oggetto di tre distinti interventi correttivi successivi al testo originario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019: il primo, adottato in attuazione della delega integrativa e correttiva; il secondo, che recepisce nell’ordinamento interno la direttiva sull’insolvenza e che, riscrivendo integralmente il titolo II della parte prima, sostituisce gli originari strumenti di allerta e la procedura di composizione assistita della crisi, imperniati sugli OCRI, con la composizione negoziata della crisi e il sistema di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici, introducendo altresì il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; il terzo, c.d. correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024.
Fonti: D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in attuazione della legge 20 febbraio 2019, n. 20; D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136; art. 56, comma 4, e art. 8, D.L. 29 novembre 2024, n. 178, in vigore dal 30 novembre 2024
25. Le novità introdotte dal correttivo-ter si applicano, salva diversa disposizione, ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente, con specifico riguardo alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti di accesso unitario, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, alla liquidazione coatta amministrativa, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria, mentre le novità in tema di transazione fiscale nella composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato preventivo operano solo per le trattative e le proposte di transazione successive alla medesima data.
Fonti: art. 56, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 136/2024
La disciplina transitoria
26. Per i ricorsi e le domande depositati prima del 15 luglio 2022, relativi alla dichiarazione di fallimento, alle proposte di concordato fallimentare, all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, all’apertura del concordato preventivo, all’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e alle domande di accesso alle procedure da sovraindebitamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente della legge fallimentare e della normativa sul sovraindebitamento allora vigente, anche per le procedure pendenti a tale data e per quelle aperte a seguito della definizione dei medesimi ricorsi.
Fonti: art. 390, commi 1 e 2
27. Quando dopo l’istanza di fallimento proposta secondo la disciplina previgente sopravviene una domanda di concordato in bianco fondata sul Codice, si applica la disciplina vigente al momento della prima domanda, e il ricorso di fallimento attrae alla legge fallimentare anche la successiva domanda di concordato preventivo, giustificando la trattazione unitaria con le ulteriori domande di liquidazione giudiziale proposte nelle more.
Fonti: Trib. Udine 21 luglio 2022; Trib. Trento 17 agosto 2022; Trib. Verona 27 luglio 2022; Cass. 6 luglio 2026, n. 22772
28. Nell’ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del Codice, alla proposta di concordato presentata successivamente si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, sulla base di un’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi della disposizione transitoria dedicata al concordato nella liquidazione giudiziale.
Fonti: Cass. 8 febbraio 2026, n. 2819
La direttiva (UE) 2026/799 e il pre-pack
29. La direttiva (UE) 2026/799, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1° aprile 2026, è entrata in vigore il 21 aprile 2026.
Essa armonizza ulteriori profili del diritto dell’insolvenza; il termine generale di recepimento è fissato al 22 gennaio 2029, con un termine differito al 10 luglio 2029 per alcune disposizioni.
Fonti: direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, artt. 71 e 72
30. Il procedimento di pre-pack si articola in una fase preparatoria, nella quale la vendita dell’impresa o di suoi rami è individuata con l’assistenza e la vigilanza di un monitor, e in una successiva fase di liquidazione, nella quale la cessione è approvata o autorizzata secondo il modello prescelto dal diritto nazionale.
La disciplina mira a preservare il valore dell’azienda in esercizio, assicurando trasparenza, concorrenzialità, tutela dei creditori e continuità dei contratti essenziali nei limiti stabiliti dalla direttiva.
Fonti: direttiva (UE) 2026/799, titolo IV
31. La direttiva introduce standard minimi sulle azioni revocatorie, sul rintracciamento dei beni, sugli obblighi degli amministratori, sui comitati dei creditori e sulla trasparenza delle procedure.
Gli amministratori devono chiedere l’apertura della procedura non oltre tre mesi dal momento in cui hanno conosciuto o avrebbero ragionevolmente dovuto conoscere l’insolvenza della società e rispondono del deterioramento della posizione dei creditori causato dall’inosservanza dell’obbligo.
Fonti: direttiva (UE) 2026/799, titoli II, III, V, VI e VII
32. L’intero impianto codicistico va letto alla luce del principio di buona fede e correttezza, che permea non solo la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ma anche quella di svolgimento ed esecuzione degli stessi, imponendo un atteggiamento collaborativo a tutte le parti coinvolte, incluso il ceto creditorio nella formazione del consenso e nell’esercizio del voto.
Fonti: dirittodellacrisi.it, I principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cfr. G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2021
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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
