Composizione negoziata: esiti, benefici fiscali e imprese sottosoglia
Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Parte Speciale › Capitolo 1 (parte II)
Come si conclude la composizione negoziata: soluzioni possibili, benefici fiscali, transazione fiscale e previdenziale, efficacia dell’accordo, vaglio del tribunale e disciplina per le imprese sottosoglia.
In questo articolo
- Esiti della composizione negoziata e soluzioni possibili
- Benefici fiscali e compenso dell’esperto
- Segnalazioni e doveri dei soggetti qualificati
- Composizione negoziata e procedure concorsuali: compatibilità
- Transazione fiscale e previdenziale nella composizione negoziata
- Accordo transattivo: efficacia e vaglio del tribunale
- Composizione negoziata per le imprese sottosoglia
Esiti della composizione negoziata e soluzioni possibili
285. Concluse le trattative, quando l’esperto attesta nella relazione finale che si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore, se ha individuato una soluzione idonea al superamento della crisi, può stipulare un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, la cui sottoscrizione da parte dell’esperto, che ne attesta la coerenza con l’andamento delle trattative e la ragionevole possibilità di soddisfare i creditori estranei, produce l’effetto di esenzione dall’azione revocatoria e dai reati di bancarotta per gli atti, i pagamenti e le garanzie ivi previsti.
Fonti: art. 23, comma 1, lett. a, in relazione all’art. 24
286. In alternativa, l’imprenditore può sottoscrivere con i creditori una convenzione di moratoria avente a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e delle prescrizioni e decadenze, con efficacia estesa ai creditori della medesima categoria non aderenti quando questi ultimi siano stati informati dell’avvio delle trattative e ne ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
Fonti: art. 23, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 62
287. Quando la soluzione individuata richiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, l’imprenditore può presentare, sulla base del piano elaborato nel corso delle trattative, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nella variante agevolata con riduzione delle soglie di adesione dei creditori al trenta per cento quando l’imprenditore rinunci alla moratoria legale nei confronti dei creditori estranei, oppure domanda di accesso al concordato preventivo o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, beneficiando delle riduzioni di durata dei termini processuali previste per l’imprenditore proveniente dalla composizione negoziata.
Fonti: art. 23, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 60 e 64-bis
288. Quando le trattative non hanno esito positivo perché non è stata individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, e l’esperto ne dà atto nella relazione finale escludendo la praticabilità del contratto con i creditori e della convenzione di moratoria, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi, domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Fonti: art. 23, comma 2, lett. c, in relazione all’art. 25-sexies
289. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione delle misure protettive e cautelari autorizzate nel corso delle composizione negoziata, e i finanziamenti prededucibili autorizzati dal tribunale, conservano i propri effetti anche quando le trattative non abbiano avuto esito positivo e l’imprenditore acceda successivamente a uno strumento di regolazione della crisi o alla liquidazione giudiziale, salvo che siano stati dolosamente preordinati per pregiudicare le ragioni dei creditori.
Fonti: art. 24, commi 1, 2 e 3
290. Quando l’istanza è presentata da un’impresa appartenente a un gruppo, le trattative sono condotte in modo unitario, con nomina di un unico esperto per tutte le imprese del gruppo che ne facciano richiesta, e le informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo sono rese disponibili a tutti i creditori interessati, ferma restando l’autonomia di ciascuna impresa nella conduzione delle trattative relative alla propria posizione debitoria.
Fonti: art. 25, commi 1, 2 e 3
Benefici fiscali e compenso dell’esperto
291. L’imprenditore che accede alla composizione negoziata e nel corso della procedura o entro i successivi sessanta giorni ricorre a uno degli strumenti di regolazione della crisi ovvero conclude il contratto o la convenzione di moratoria, beneficia della riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari e della riduzione alla metà delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento, oltre alla non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute e di IVA quando il debito tributario sia estinto secondo i tempi e le modalità concordati con l’amministrazione finanziaria.
Fonti: art. 23 e art. 25-bis, commi 1, 2 e 4
292. Il compenso dell’esperto è determinato con decreto del tribunale competente al termine dell’incarico, secondo i parametri fissati con decreto ministeriale, tenuto conto dell’attivo e del passivo dell’impresa, del numero delle parti coinvolte nelle trattative e dell’esito, positivo o negativo, delle stesse, ed è liquidato a carico dell’imprenditore in prededuzione negli eventuali successivi strumenti di regolazione della crisi.
Fonti: art. 25-ter, commi 1 e 4
293. Le imprese sotto soglia, prive dei requisiti dimensionali per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale, accedono alla composizione negoziata con un procedimento semplificato, in cui le funzioni proprie del tribunale sono attribuite all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento territorialmente competente, salva la facoltà dell’imprenditore di richiedere comunque l’intervento del tribunale per l’applicazione delle misure protettive e cautelari e per le autorizzazioni previste in via generale.
Fonti: art. 22 e art. 25-quater, commi 1 e 2
294. L’accesso alla composizione negoziata è precluso quando l’imprenditore abbia già presentato, nei quattro anni precedenti, domanda di accesso alla composizione negoziata conclusasi con l’archiviazione per assenza di prospettive di risanamento accertata dall’esperto, salvo che siano sopravvenuti mutamenti significativi delle circostanze.
Fonti: art. 25-quinquies
Segnalazioni e doveri dei soggetti qualificati
295. L’organo di controllo societario, ove esistente, segnala tempestivamente all’organo amministrativo l’esistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, vigila sulle iniziative assunte dall’imprenditore, e la tempestiva segnalazione, unitamente alla vigilanza sull’andamento delle trattative, costituisce causa di esclusione o attenuazione della responsabilità dei componenti dell’organo di controllo.
Fonti: art. 2407 c.c. e art. 25-octies, commi 1 e 2
296. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione, quali creditori pubblici qualificati, segnalano all’imprenditore, tramite posta elettronica certificata o con le modalità stabilite dalla piattaforma, il superamento di soglie di esposizione debitoria predeterminate, invitandolo, ove ne ricorrano i presupposti, a presentare l’istanza di composizione negoziata.
Fonti: art. 25-novies, commi 1 e 2
297. Le banche e gli intermediari finanziari, nel dare comunicazione al cliente di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne informano contestualmente gli organi di controllo societari, se esistenti, così da rendere possibile la tempestiva attivazione degli strumenti di allerta interna e l’eventuale accesso alla composizione negoziata.
Fonti: art. 25-decies, comma 1
298. Presso il Ministero della giustizia è istituito un programma informatico, reso disponibile sulla piattaforma telematica nazionale, che consente all’imprenditore di verificare la sostenibilità del debito esistente e di elaborare piani di rateizzazione automatica dello stesso, utilizzabili come base di partenza per la formulazione delle proposte ai creditori nel corso delle trattative.
Fonti: art. 25-undecies, commi 1 e 2
299. Il primo correttivo al Codice aveva riformulato in modo organico il procedimento di allerta e l’organismo di composizione della crisi d’impresa disciplinati nel testo originario; tale disciplina non è tuttavia mai entrata in vigore ed è stata sostituita, prima ancora della sua operatività, dall’istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto con provvedimento d’urgenza e successivamente trasfuso nel Codice dal correttivo-bis.
Fonti: D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
300. L’accesso alla composizione negoziata è consentito indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, purché sussistano concrete prospettive di risanamento, o quando si trova nella sola condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario; nella ricerca delle soluzioni va perseguita, ove possibile, anche la salvaguardia dei posti di lavoro.
Fonti: art. 12, commi 1 e 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Composizione negoziata e procedure concorsuali: compatibilità
301. Dibattito: la composizione negoziata è compatibile con un piano meramente liquidatorio, che preveda la cessazione definitiva dell’attività e la dismissione disgregata degli assets aziendali, anche quando tale soluzione risulti migliorativa per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale?
Secondo un primo orientamento la composizione negoziata è astrattamente compatibile anche con un piano di natura sostanzialmente liquidatoria, poiché la continuità indiretta costituisce solo uno dei modi per conseguire il risanamento dell’impresa e perché il test pratico di verifica della perseguibilità del risanamento tiene conto anche dei proventi della cessione dei cespiti aziendali, dovendosi ritenere ogni sbocco previsto dal codice, incluso quello meramente giurisdizionale e liquidatorio, come esito comunque positivo del percorso negoziale.
Secondo un diverso e più restrittivo orientamento, il risanamento dell’impresa cui è funzionalmente orientata la composizione negoziata designa un ambito distinto da quello della mera ristrutturazione delle passività, poiché presuppone il ripristino di un equilibrio economico-finanziario riferito all’impresa in funzionamento e la prosecuzione, diretta o indiretta, dell’attività d’impresa, sicché il percorso non è accessibile all’imprenditore che intenda sin dall’origine limitarsi a un piano di dismissione dei beni volto ad acquisire risorse per una soddisfazione anche parziale dei creditori, restando l’esito liquidatorio ammissibile solo quale sbocco successivo e non pianificato di trattative condotte secondo correttezza e buona fede che non abbiano permesso di realizzare un risanamento pure ragionevolmente perseguibile all’origine.
Fonti: Trib. Verona 10 marzo 2025; Trib. Bologna 30 aprile 2025; Trib. Milano 15 aprile 2025 n. 286
302. L’accesso alla composizione negoziata di per sé non determina una diversa classificazione del credito ai fini della disciplina di vigilanza prudenziale bancaria, e la banca che intenda sospendere o revocare le linee di credito accordate deve dare atto delle specifiche ragioni della decisione, comunicandole agli organi di gestione e di controllo dell’impresa, senza che la prosecuzione del rapporto costituisca causa di responsabilità dell’istituto di credito; dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari possono mantenere la sospensione delle linee di credito solo se dimostrano il collegamento tra la sospensione e la disciplina di vigilanza prudenziale.
Fonti: art. 18, comma 5-bis, CCII
303. L’imprenditore può condurre le trattative, almeno in parte, senza la presenza dell’esperto, purché lo tenga idoneamente informato sul loro stato; il compenso dell’esperto è nullo se concordato con l’impresa prima che siano trascorsi centoventi giorni dal primo incontro, salvo che le trattative si chiudano prima, e il suo raddoppio in caso di sbocco negoziale o di accordo di ristrutturazione è collegato all’opera effettivamente svolta.
Fonti: art. 17, comma 5, e art. 25-ter, commi 8 e 11, CCII
304. L’imprenditore può accedere alla composizione negoziata anche in presenza di un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal pubblico ministero o da un’autorità di vigilanza, restando invece precluso l’accesso solo a chi abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale mediante concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Fonti: art. 25-quinquies CCII
Transazione fiscale e previdenziale nella composizione negoziata
305. L’imprenditore e i creditori pubblici, esclusi gli enti previdenziali e assicurativi, possono concludere in sede di composizione negoziata un accordo sul debito fiscale sottoscritto alla presenza dell’esperto, che produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente, il quale ne verifica la sola regolarità formale e ne autorizza l’esecuzione con decreto.
Fonti: art. 23, comma 2-bis, CCII, come inserito dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, c.d. correttivo-ter
306. L’accordo transattivo non può avere ad oggetto i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, ma l’IVA non rientra in tale novero, poiché il vincolo di integrale riscossione posto dal diritto unionale non esclude in via assoluta la falcidia del credito, ammissibile quando un professionista indipendente attesti che il credito non riceverebbe, in sede di accordo transattivo, un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Fonti: art. 23, comma 2-bis, in relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti S.a.s., e al d.m. 28 settembre 2021, come aggiornato dal d.m. 23 aprile 2026, punto 9.6, sezione III, nota 50
307. La proposta di pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori può cumulare la falcidia dell’importo dovuto con la sua rateizzazione, come confermato dal decreto ministeriale attuativo mediante l’impiego della locuzione «e/o», e resta ammissibile anche in presenza di un piano di ammortamento già in corso, che l’accordo può mantenere fermo o sostituire con nuove modalità di adempimento.
Fonti: art. 23, comma 2-bis, in relazione al d.m. 28 settembre 2021, come aggiornato dal d.m. 23 aprile 2026, punto 9.6
308. La competenza a ricevere e valutare la proposta transattiva spetta, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, all’ufficio individuato secondo il criterio generale dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, con effetto della variazione di domicilio decorrente dal sessantesimo giorno successivo al suo verificarsi, e la stessa regola si applica, mutatis mutandis, alle proposte formulate da gruppi di imprese con domicili fiscali differenti.
Fonti: art. 23, comma 2-bis, in relazione all’art. 31, comma 3, e all’art. 58, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 284-bis
309. La proposta transattiva ha ad oggetto i debiti sorti sino alla data della sua presentazione, e l’ufficio predispone la relativa certificazione, per la parte non iscritta a ruolo e per i ruoli vistati ma non ancora affidati all’agente della riscossione, nel termine ordinatorio di trenta giorni, comunicandola tempestivamente al debitore; la proposta è corredata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e dalla relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale.
Fonti: art. 23, comma 2-bis, in relazione all’art. 63, comma 2, e all’art. 88, comma 5
310. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con il contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale o con l’accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale, e il medesimo ricalcolo si applica, ad opera dell’agente della riscossione, agli interessi di mora e di dilazione già maturati.
Fonti: art. 25-bis, comma 1, in relazione all’art. 30 e all’art. 21, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
311. Le sanzioni tributarie conseguenti al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, per le quali sia prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio, sono ridotte alla misura minima quando tale termine scada dopo la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, con sostanziale sospensione del termine di pagamento per l’intera durata delle trattative, senza che sia necessario che il pagamento intervenga entro il termine originario, purché avvenga entro la conclusione delle trattative.
Fonti: art. 25-bis, comma 2, in relazione agli artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
312. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle sole ipotesi in cui le trattative si concludano con uno degli strumenti di regolazione della crisi che prevedono il trattamento dei crediti tributari, riduzione che, diversamente da quelle previste per il tasso di interesse e per le sanzioni da comunicazione, permane anche in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata.
Fonti: art. 25-bis, commi 3 e 6
313. L’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, estendibile fino a centoventi rate in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà, con applicazione degli interessi di dilazione nella misura legale, stante l’assenza di uno specifico rinvio alla disciplina della riscossione.
Fonti: art. 25-bis, comma 4, in relazione all’art. 1284 c.c., all’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e all’art. 21 del medesimo d.P.R.
314. La rideterminazione del tasso d’interesse opera per il periodo compreso tra l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la conclusione delle trattative, sui debiti tributari cui la misura è riferibile, compresi quelli affidati all’agente della riscossione.
Trattandosi di beneficio legale, l’istanza del contribuente ha funzione ricognitiva e agevola il coordinamento degli uffici con la procedura.
Fonti: Agenzia delle entrate, circolare 16 luglio 2026, n. 5/E; art. 25-bis, comma 1
Accordo transattivo: efficacia e vaglio del tribunale
315. Quando le trattative si concludono con una delle soluzioni tipiche indicate dalla legge, le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza sono ridotti nei limiti previsti.
Il piano di rateazione può essere esteso, nei casi di comprovata e grave difficoltà, sino al numero massimo di rate previsto dalla norma e decade al verificarsi delle cause stabilite dalla legge.
Fonti: Agenzia delle entrate, circolare 16 luglio 2026, n. 5/E; art. 25-bis, commi 2, 4 e 5
316. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova piena della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini della rateazione fino a settantadue rate, che l’ufficio è pertanto tenuto a concedere senza margini di apprezzamento discrezionale, mentre la rateazione fino a centoventi rate presuppone una valutazione dell’ufficio sull’effettiva gravità della situazione rappresentata nell’istanza; la decadenza dal beneficio, che si verifica in caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di successivo accesso a uno strumento di regolazione della crisi, non pregiudica l’effetto interruttivo della prescrizione già prodotto dalla richiesta di rateazione.
Fonti: art. 25-bis, comma 4, in relazione all’art. 2944 c.c. e all’art. 19, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
317. Il vaglio del tribunale sull’accordo transattivo sottoscritto nella composizione negoziata resta circoscritto alla regolarità sostanziale dell’operazione, intesa come coerenza intrinseca e non contraddittorietà delle attestazioni professionali allegate, senza che il giudice sia tenuto ad accertare l’attendibilità dei giudizi dell’attestatore o l’esistenza di soluzioni di continuità nella formazione del consenso dell’Agenzia delle entrate, la cui responsabilità in ordine alla sufficienza dell’istruttoria resta esclusivamente in capo al creditore pubblico.
Fonti: Trib. Roma 7 marzo 2026
318. La verifica giudiziale ha natura sia formale sia sostanziale, ma non si estende alla valutazione degli effetti dell’accordo nei confronti degli altri creditori né al percorso di risanamento complessivamente considerato, restando riservato all’esperto il compito di segnalare all’imprenditore e, se del caso, di iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l’atto rischi di arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.
Fonti: Trib. Mantova 22 gennaio 2026 e Trib. Monza 31 dicembre 2025
319. Il giudice accerta che la relazione del professionista indipendente offra al creditore pubblico un quadro informativo completo e motivato, idoneo a supportarne un consenso consapevole, senza spingersi a un sindacato sulle valutazioni di merito né sull’autonomia negoziale delle parti, alla quale appartiene il giudizio di sufficienza dell’istruttoria svolta e dei dati assunti a sostegno dell’intesa raggiunta; entrambe le relazioni, sulla veridicità dei dati e sulla convenienza, possono peraltro essere rilasciate dal medesimo professionista indipendente.
Fonti: Trib. Brescia 17 marzo 2026, Trib. Roma 25 febbraio 2026 e Trib. Roma 7 marzo 2026
Composizione negoziata per le imprese sottosoglia
320. L’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dimensionali sotto la soglia di fallibilità e versa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina dell’esperto quando il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile, con presupposto oggettivo più ristretto rispetto a quello previsto per l’imprenditore di maggiori dimensioni.
Fonti: art. 25-quater, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. d, e all’art. 12
321. L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, corredata della documentazione prevista in via generale con esclusione di quella relativa alla verifica dell’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, ed è lo stesso segretario generale a provvedere direttamente alla nomina dell’esperto, essendo stato eliminato il previgente doppio binario che consentiva, in alternativa, l’accesso tramite l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Fonti: art. 25-quater, comma 2, in relazione all’art. 17, comma 3
322. Se le trattative individuano una soluzione idonea, l’imprenditore sottosoglia può, in alternativa, concludere un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con gli effetti del piano attestato di risanamento, o un accordo sottoscritto anche dall’esperto avente gli effetti del piano attestato in sede di composizione negoziata; può inoltre proporre domanda di concordato minore, chiedere la liquidazione controllata, proporre concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o, se impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fonti: art. 25-quater, commi 3 e 4
323. Alla composizione negoziata delle imprese sottosoglia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali dell’istituto, incluso l’accordo transattivo con i creditori pubblici e le misure premiali, e gli atti autorizzati dal tribunale conservano i propri effetti anche in caso di successivo accesso a uno degli esiti alternativi previsti in via generale; il compenso dell’esperto è liquidato dal medesimo segretario generale della camera di commercio che ne ha curato la nomina.
Fonti: art. 25-quater, commi 5, 6 e 7, in relazione all’art. 22
324. L’autorizzazione del tribunale nel corso della composizione negoziata è circoscritta alle sole ipotesi tipizzate, e in particolare al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo in qualunque forma, senza gli effetti della responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti aziendali pregressi, e alla contrazione di finanziamenti prededucibili, ivi compresa la richiesta di garanzie e la riattivazione di linee di credito sospese, anche quando erogati dai soci o da società del medesimo gruppo, restando a tali sole ipotesi riservata la conservazione degli effetti in caso di successiva apertura di un diverso strumento di regolazione della crisi.
Fonti: Trib. Ragusa 4 marzo 2026 e Trib. Salerno 26 febbraio 2026
325. Quando la cessione riguarda singoli beni, anche un compendio immobiliare complessivamente considerato, e non un ramo d’azienda, non è richiesta alcuna autorizzazione del tribunale, poiché l’atto rientra nel genere degli atti di straordinaria amministrazione che l’imprenditore può liberamente compiere nel corso delle trattative, fermo l’obbligo di informare preventivamente e per iscritto l’esperto, cui spetta valutare se l’atto pregiudichi i creditori o le prospettive di risanamento e, in caso positivo, segnalarlo e iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Fonti: Trib. Bologna 17 marzo 2026
Per approfondire
Hai un caso di crisi d’impresa, di transazione fiscale o di sovraindebitamento? Scopri la consulenza dello Studio Riccio oppure scrivi a studio@domenicoriccio.com.
Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio
