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Introduzione al diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Copertina del libro «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di Domenico Riccio – manuale sistematico

Manuale sul Codice della crisi d’impresa › Premessa › Introduzione

Perché il diritto della crisi non è più il diritto del fallimento: tempo, informazione, valore e credito pubblico come chiavi di lettura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza non è soltanto una branca specialistica dell'ordinamento commerciale.

È, prima ancora, il punto di incontro tra economia, diritto, finanza, impresa, lavoro, credito, fiscalità e responsabilità.

Ogni crisi d'impresa è infatti, contemporaneamente, una vicenda economica, una vicenda patrimoniale, una vicenda contrattuale, una vicenda sociale e, spesso, una vicenda umana.

La crisi come rete di rapporti

Quando un'impresa entra in crisi non viene meno soltanto la capacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Viene meno, o si incrina, una rete di rapporti.

Il credito di un fornitore diventa il mancato incasso di un altro soggetto.

Il debito tributario diventa una minore entrata per la collettività.

Il finanziamento bancario diventa un credito deteriorato.

La difficoltà dell'impresa può propagarsi ai lavoratori, ai consumatori, ai professionisti, agli altri imprenditori della filiera e, in determinate dimensioni, all'intero sistema economico.

La crisi, pertanto, non è mai soltanto il problema di chi non paga.

È anche il problema di chi non viene pagato.

Per lungo tempo il diritto italiano ha affrontato questo fenomeno prevalentemente attraverso una logica liquidatoria.

Il fallimento costituiva il paradigma ordinario della patologia dell'impresa: accertata l'insolvenza, l'impresa veniva separata dall'imprenditore, il patrimonio veniva acquisito alla procedura, i beni venivano liquidati e il ricavato distribuito secondo le regole della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione.

Dal fallimento alla liquidazione giudiziale

Quella impostazione non è stata soltanto superata sul piano terminologico.

È cambiato il modo stesso di concepire la crisi.

La sostituzione della parola «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale» rappresenta, sotto questo profilo, molto più di una scelta lessicale.

Il termine fallimento evocava una condizione personale, quasi una colpa.

La liquidazione giudiziale descrive invece una procedura.

Il linguaggio sposta l'attenzione dalla persona al fenomeno economico e giuridico.

La crisi dell'impresa cessa così di essere necessariamente interpretata come una sconfitta definitiva e viene considerata, almeno in una parte rilevante dei casi, come una fase che può essere anticipata, governata e, quando possibile, superata.

Il passaggio è coerente con l'evoluzione internazionale ed europea del diritto dell'insolvenza.

La direttiva (UE) 2019/1023 ha posto al centro la ristrutturazione preventiva, la possibilità di conservare imprese economicamente viabili, la seconda opportunità per gli imprenditori onesti e l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Il modello europeo tende quindi a spostare il momento dell'intervento verso la fase anteriore all'insolvenza irreversibile, proprio perché la conservazione del valore economico può risultare più conveniente per tutti i soggetti coinvolti.

L’evoluzione europea del diritto dell’insolvenza

Lo stesso processo è oggi destinato a proseguire.

La direttiva (UE) 2026/799, adottata il 30 marzo 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 1° aprile 2026, introduce standard comuni su alcuni aspetti del diritto dell'insolvenza, tra cui il modello del pre-pack, articolato in una fase preparatoria e in una successiva fase liquidatoria, con l'obiettivo di consentire, in determinate condizioni, una vendita più rapida dell'impresa o di un suo ramo come complesso funzionante.

Si tratta di una prospettiva che conferma il progressivo passaggio da una concezione statica dell'insolvenza a una concezione orientata alla conservazione e alla massimizzazione del valore.

In questo nuovo sistema la domanda fondamentale non è più soltanto: «quanto patrimonio possiede il debitore?».

La domanda diventa: «quale valore può ancora essere salvato, quale attività può ancora essere conservata, quale flusso finanziario può ancora essere prodotto, quale debito può essere sostenuto e quale trattamento può consentire ai creditori di ottenere il miglior risultato concretamente possibile?».

È una trasformazione profonda.

Il diritto della gestione della scarsità

Il diritto della crisi non è più soltanto il diritto dell'esecuzione collettiva sul patrimonio.

È anche il diritto della gestione della scarsità.

Quando le risorse non sono sufficienti a soddisfare integralmente tutti i creditori, il problema dell'ordinamento consiste nello stabilire come distribuire una ricchezza divenuta insufficiente rispetto alla massa delle pretese.

La crisi rende dunque evidente una regola che, in realtà, appartiene alla struttura stessa del diritto delle obbligazioni: quando il debitore è solvibile, ciascun creditore può pretendere l'integrale esecuzione della propria obbligazione nei limiti previsti dalla legge; quando invece il patrimonio e i flussi non sono sufficienti, ciascuno è chiamato a ricevere quanto l'ordinamento consente di attribuirgli secondo regole di priorità, comparazione e convenienza.

In questo senso, la crisi può essere letta come il luogo nel quale il principio del «pagare tutto» lascia spazio al principio del «pagare tutto ciò che è concretamente possibile pagare», secondo una disciplina che deve essere rigorosa, trasparente e verificabile.

Questo non significa premiare il debitore.

La crisi non cancella la responsabilità per le condotte illecite.

Non trasforma l'inadempimento in un diritto.

Non legittima la sottrazione di beni ai creditori.

Non rende irrilevanti le condotte fraudolente, la dissimulazione patrimoniale, l'alterazione dei dati aziendali o la violazione degli obblighi di corretta amministrazione.

Significa, piuttosto, che l'ordinamento deve distinguere tra ciò che il debitore avrebbe potuto pagare e non ha voluto pagare, ciò che avrebbe potuto preservare e ha dissipato, e ciò che, per effetto di una crisi reale, non è più oggettivamente recuperabile.

Questa distinzione assume particolare rilievo anche per il credito tributario.

Il credito erariale nella crisi d’impresa

L'erario è certamente un creditore.

Ma è un creditore particolare, perché il suo credito costituisce la manifestazione di una potestà pubblica e trova il proprio fondamento costituzionale nel dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.

Proprio per questo, la crisi d'impresa pone una questione che non può essere risolta esclusivamente mediante la contrapposizione tra «credito pubblico» e «credito privato».

Occorre interrogarsi sul rapporto tra imposizione, capacità contributiva e capacità solutoria.

La capacità contributiva che si manifesta in un determinato periodo d'imposta rappresenta, ordinariamente, il presupposto cui l'ordinamento collega la pretesa tributaria.

Ma la crisi dimostra che la capacità economica e la capacità finanziaria non sono grandezze statiche.

Un'impresa può avere prodotto redditi significativi negli anni precedenti e, nondimeno, trovarsi successivamente priva di liquidità.

Può aver sostenuto una pressione fiscale elevata in un periodo nel quale disponeva di risorse e trovarsi, pochi anni dopo, nell'impossibilità di pagare integralmente i debiti accumulati.

Può, al contrario, aver sottratto risorse al fisco quando avrebbe potuto adempiere e pretendere successivamente di trasferire sulla collettività le conseguenze delle proprie scelte.

È proprio in questa tensione che si colloca quella che può essere definita, in termini teorici, una capacità solutoria dinamica.

La capacità solutoria e la «media mobile»

La capacità solutoria non coincide necessariamente con la somma aritmetica delle capacità economiche manifestate dal debitore in ciascun esercizio precedente.

Una simile ricostruzione rischierebbe di trasformare la storia economica del debitore in una fotografia frammentata, incapace di rappresentare la reale capacità di pagamento nel momento nel quale la crisi viene affrontata.

Una diversa prospettiva consiste nel considerare la capacità solutoria come una grandezza dinamica, ricostruibile attraverso una valutazione prospettica che tenga conto dell'evoluzione complessiva della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In questa prospettiva, l'immagine più fedele della capacità di pagamento potrebbe non essere rappresentata dal dato isolato di un singolo esercizio, ma da una sorta di «media mobile» della capacità economica e finanziaria del debitore, corretta sulla base degli eventi straordinari, delle variazioni strutturali dell'attività, della perdita o della conservazione della continuità aziendale e delle concrete prospettive future.

La nozione di «media mobile» non deve essere naturalmente intesa in senso matematico rigido.

Essa rappresenta, piuttosto, una metafora ricostruttiva.

Esprime l'esigenza di superare sia la fotografia statica della situazione patrimoniale presente, sia la sommatoria meccanica delle capacità contributive passate.

La capacità economica rilevante nel diritto della crisi è una capacità che deve essere osservata nel tempo.

Ed è qui che il diritto tributario e il diritto della crisi possono incontrarsi in una prospettiva particolarmente feconda.

Quando il sistema consente, attraverso un'istruttoria in contraddittorio, di riesaminare la pretesa, la sua fondatezza, la sua misura e la concreta convenienza della sua riscossione, l'obiettivo non dovrebbe essere letto esclusivamente come una remissione del debito pubblico.

Più correttamente, si può sostenere che l'ordinamento stia cercando di individuare la misura della pretesa concretamente compatibile con la reale situazione economica del contribuente e con il risultato ottenibile nell'alternativa liquidatoria.

È una prospettiva che presenta una significativa analogia sistematica con la logica dell'accertamento con adesione e della conciliazione tributaria.

Anche in tali istituti l'accertamento della pretesa non viene necessariamente abbandonato, ma si realizza attraverso un'istruttoria più ricca, un confronto tra le parti e una migliore conoscenza della situazione concreta.

La medesima logica, trasposta nel diritto della crisi, consente di leggere il trattamento del credito tributario secondo una prospettiva diversa: non soltanto quale «sconto» su un credito certo e intangibile, ma, nei limiti e secondo le forme previste dalla legge, quale esito di una più approfondita valutazione della capacità effettivamente esistente di soddisfare il credito e del risultato che l'amministrazione finanziaria potrebbe realisticamente ottenere attraverso l'alternativa liquidatoria.

La tesi deve essere formulata con prudenza.

Il credito tributario non perde per ciò stesso la propria natura pubblicistica e la transazione fiscale non si trasforma in un accertamento con adesione.

Le categorie restano differenti e i rispettivi presupposti normativi devono essere rigorosamente rispettati.

Ma sul piano sistematico è possibile individuare un comune denominatore: la ricerca della misura economicamente più corretta della pretesa o, quando la pretesa sia definitivamente accertata, della misura effettivamente recuperabile in una situazione nella quale la capacità patrimoniale del debitore non consente più l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori.

Questa impostazione consente di superare una contrapposizione concettuale che rischia di essere fuorviante.

La questione non è se il debitore «meriti» di pagare meno.

La questione è quale sia, in concreto, il massimo risultato ottenibile dal complesso dei creditori e quale quota di tale risultato debba essere attribuita a ciascuno secondo le regole dell'ordinamento.

In questa prospettiva il diritto della crisi diviene, in senso lato, una disciplina della misurazione.

Misurare la crisi, il valore e il sacrificio dei creditori

Misura la crisi.

Misura l'insolvenza.

Misura la capacità di risanamento.

Misura il valore di liquidazione.

Misura il valore prodotto dalla continuità.

Misura il sacrificio imposto ai creditori.

Misura il vantaggio della conservazione dell'impresa.

Misura, infine, ciò che ciascun creditore avrebbe concretamente ottenuto nell'alternativa liquidatoria.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza deve essere letto, dunque, come un sistema nel quale il tempo assume un'importanza decisiva.

Il tempo, la prevenzione e gli strumenti del Codice

La crisi non è un punto; è una traiettoria.

L'insolvenza non è necessariamente un istante; è il risultato di un'evoluzione.

Il risanamento non è una condizione statica; è una previsione.

La liquidazione non rappresenta soltanto la dismissione dei beni; è anche il parametro di confronto che consente di valutare la convenienza delle soluzioni alternative.

Il Codice costruisce, su questa base, una pluralità di strumenti.

Alcuni sono destinati a prevenire la crisi.

Altri a consentire il risanamento.

Altri ancora a disciplinare la ristrutturazione dei debiti.

Altri, infine, intervengono quando la crisi non è più reversibile e occorre procedere alla liquidazione ordinata del patrimonio.

La composizione negoziata occupa una posizione particolare perché tenta di intervenire prima che la crisi diventi definitivamente irreversibile.

Gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo operano attraverso differenti combinazioni di autonomia negoziale, maggioranze, classi e controllo giudiziario.

La liquidazione giudiziale rappresenta il momento nel quale prevale l'esigenza di realizzare ordinatamente il patrimonio e distribuirne il valore.

Le procedure da sovraindebitamento estendono la logica della regolazione anche a soggetti che, per dimensioni o natura, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

L'esdebitazione, infine, completa il sistema introducendo un principio decisivo: la procedura può avere anche la funzione di consentire al debitore meritevole di tornare a una vita economica libera dal peso dei debiti residui.

Un diritto del nuovo inizio, non del condono

Il diritto della crisi diventa così il diritto di un nuovo inizio.

Non di un nuovo inizio indiscriminato.

Non di un condono generalizzato.

Non dell'oblio delle responsabilità.

Ma della possibilità, per l'impresa economicamente recuperabile e per il debitore onesto, di non essere definitivamente identificati con la propria crisi.

È questo il senso ultimo dell'evoluzione che conduce dalla legge fallimentare al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: dal fallimento come stigma alla crisi come fenomeno da governare; dalla liquidazione come soluzione ordinaria alla ristrutturazione come possibilità da esplorare tempestivamente; dall'interesse isolato del singolo creditore alla valutazione complessiva del miglior soddisfacimento possibile; dall'idea di patrimonio come dato statico alla considerazione dei flussi, del tempo e del valore prospettico.

Le pagine che seguono devono essere lette dentro questo mutamento di paradigma.

Avvertenza metodologica — Il manuale è costruito come testo compilativo per proposizioni numerate.

Ogni proposizione deve essere letta congiuntamente alla fonte indicata; per l’impiego professionale delle massime giurisprudenziali resta necessario il controllo del testo integrale del provvedimento e del regime temporale applicabile.

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Il testo ha finalità informative e di studio, è aggiornato al 24 ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Giurista, advisor ed esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento · Studio Riccio

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