L'IVA e le altre Indirette - Domenico Riccio
L'IVA e le altre Indirette
Tassare la ricchezza che si muoveLe imposte dirette fotografano la ricchezza statica o in fase di formazione. Le imposte indirette, al contrario, colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene consumata o trasferita. In questo modulo chiudiamo il cerchio del Diritto Tributario affrontando l'imposta di derivazione europea per eccellenza: l'IVA, affiancata dai tributi sui trasferimenti giuridici.
1. I tre presupposti dell'IVA
L'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972) non si applica a qualsiasi scambio economico. Affinché un'operazione sia rilevante ai fini IVA, devono coesistere simultaneamente tre presupposti:
- Presupposto Oggettivo: Deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
- Presupposto Soggettivo: Le operazioni devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Una vendita tra privati non è soggetta ad IVA.
- Presupposto Territoriale: Le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato.
2. Il motore dell'IVA: Rivalsa e Detrazione
Il vero capolavoro giuridico dell'IVA è il suo meccanismo applicativo. L'imposta è concepita per colpire solo il consumatore finale, mantenendo la totale neutralità per gli operatori economici intermedi (imprese e professionisti).
Questo equilibrio si regge su due pilastri:
- La Rivalsa: Chi cede il bene o presta il servizio deve addebitare l'IVA al cliente (aggiungendola al corrispettivo) e versarla allo Stato.
- La Detrazione: L'operatore economico ha il diritto di sottrarre dall'IVA a debito (quella addebitata sulle vendite) l'IVA a credito (quella pagata sugli acquisti inerenti alla propria attività). Lo Stato incassa solo la differenza, che corrisponde esattamente al "valore aggiunto" creato in quel passaggio della filiera.
3. Classificazione delle operazioni ai fini IVA
Non tutte le operazioni seguono la regola generale. Il legislatore le divide in quattro categorie:
- Imponibili: Hanno tutti e tre i presupposti. Si applica l'IVA (ordinaria al 22%, o ridotta al 4%, 5%, 10%) e consentono la detrazione sugli acquisti.
- Non Imponibili: Manca il presupposto territoriale (es. esportazioni). Non si applica l'IVA sulle vendite, ma consentono comunque di detrarre l'IVA sugli acquisti.
- Esenti: Hanno tutti i presupposti, ma per ragioni sociali o politiche (es. prestazioni mediche, servizi funebri) la legge esclude l'applicazione dell'imposta. Attenzione: chi effettua operazioni esenti non può detrarre l'IVA sugli acquisti (indetraibilità specifica).
- Escluse (o fuori campo): Manca uno dei presupposti oggettivi o soggettivi. Sono completamente estranee al meccanismo IVA.
4. Le altre Imposte Indirette: Registro, Bollo, Ipotecarie e Catastali
Quando un'operazione non è soggetta ad IVA, spesso entra nel campo di applicazione di altri tributi indiretti. Il principio fondamentale che regola i rapporti tra IVA e Imposta di Registro è il Principio di Alternatività: se un atto è soggetto ad IVA (anche se esente o non imponibile), l'imposta di registro si applica, di regola, in misura fissa e non proporzionale, per evitare doppie imposizioni.
- Imposta di Registro: Colpisce la capacità contributiva manifestata attraverso la stipulazione di un atto giuridico (es. contratti di locazione, compravendite tra privati). Registrare l'atto garantisce certezza giuridica e data certa.
- Imposta di Bollo: Colpisce la formazione o l'uso di determinati documenti, registri o registrazioni (es. fatture senza IVA, estratti conto, cambiali).
- Imposte Ipotecarie e Catastali: Sono tributi connessi alle formalità relative ai registri immobiliari (trascrizioni, iscrizioni, rinnovazioni) e alle volture nei registri catastali.