Diritto tributario III – L’accertamento

Dopo le variazioni apportate dai menzionati provvedimenti legislativi, l’art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari sono «posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili». Non v’è dubbio che si tratta di una doppia presunzione, visto che un prelievo non può sicuramente dare origine ad un ricavo; piuttosto dai prelevamenti non giustificati si presume l’esistenza di «costi in nero» e da questi ultimi si ritiene provata la sussistenza di ricavi non dichiarati. In altri termini, il ragionamento sotteso è che se vi sono dei prelevamenti che non hanno giustificazione vuol dire che il contribuente ha acquistato «in nero» e, quindi, ha conseguito dei ricavi altrettanto «in nero». La norma, pertanto, crea uno squarcio nella opzi...