Locazioni non dichiarate: nulli gli accertamenti del Centro Operativo di Pescara

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La Cassazione conferma: il potere impositivo resta legato al domicilio fiscale del contribuente, al Centro operativo spettano solo i controlli.

Con una recente pronuncia destinata ad avere un forte impatto sul contenzioso tributario, la Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità degli avvisi di accertamento notificati direttamente dal Centro Operativo di Pescara in materia di locazioni. I Giudici di legittimità hanno chiarito che tali atti sono viziati da incompetenza territoriale qualora non provengano dall'ufficio provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente (Cass. Civ., sez. trib., sent. n. 34444 del 28 dicembre 2025).

Il quadro normativo e il ruolo del Centro Operativo

La questione nasce dall'interpretazione delle norme introdotte per contrastare l'evasione fiscale attraverso controlli automatizzati. Il Legislatore aveva previsto che l'Agenzia delle Entrate potesse avvalersi di specifiche articolazioni, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, per incrementare l'efficacia delle verifiche sulle posizioni dei soggetti con redditi non dichiarati (art. 28, commi 1 e 2, del DL 78/2010).

Sulla scorta di tale norma, l'Amministrazione finanziaria aveva emanato un provvedimento attuativo che ridefiniva e ampliava le attribuzioni del Centro operativo di Pescara, affidandogli la gestione di specifiche tipologie di controllo, tra cui quelle sui contratti di locazione (Provvedimento Direttoriale del 28 gennaio 2011 n. 16271).

La distinzione tra potere di controllo e potere impositivo

Il nodo sciolto dalla Suprema Corte riguarda l'estensione dei poteri conferiti al Centro di Pescara. L'Agenzia delle Entrate, nella prassi, ha spesso demandato a tale ufficio non solo la fase istruttoria, ma anche l'emissione formale dell'atto impositivo.

Tuttavia, la Cassazione ha sancito che la normativa speciale non può essere interpretata come un ampliamento della competenza impositiva. Secondo i giudici, il Centro operativo di Pescara è titolare esclusivamente di poteri di istruttoria e di controllo, ma non possiede il potere di emettere l'atto finale di accertamento (art. 28 del DL 78/2010).

Il principio di diritto enunciato è netto: l'adozione degli atti impositivi resta una prerogativa esclusiva dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Le conseguenze pratiche: annullabilità degli atti

La portata di questa decisione è dirompente. Moltissimi accertamenti riguardanti le locazioni non dichiarate sono stati emessi e sottoscritti proprio dal Centro operativo di Pescara.

Alla luce di questo principio giurisprudenziale, tali atti sono affetti da un vizio di incompetenza territoriale. Ne consegue che i giudici tributari, se aditi dal contribuente, potranno annullare gli accertamenti emessi dal Centro pescarese per violazione delle norme che regolano la competenza degli uffici finanziari (art. 7-bis della L. 212/2000).