Esenzione IMU per gli enti non commerciali sanitari e assistenziali dopo la Legge di bilancio 2026

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La legge di bilancio 2026 è intervenuta in materia di esenzione IMU per gli enti non commerciali operanti nei settori della sanità (art. 1, commi 853-855, l. n. 199/2025).
La finalità perseguita è quella di ricondurre in modo espresso e vincolante l’ambito applicativo dell’agevolazione ai principi desumibili dal diritto unionale, evitando incertezze interpretative e applicazioni estensive incompatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato. L’intervento normativo precisa il perimetro esatto della esenzione concordemente ai principi unionali, rafforzando il nesso tra beneficio fiscale, assenza di attività economica e funzione solidaristica svolta dagli enti non commerciali.
Nel sistema previgente all’IMU, l’esenzione dall’ICI era riconosciuta agli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una serie di attività di interesse generale, tra cui quelle assistenziali e sanitarie (art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992).
La nozione di ente non commerciale rinviava, ed ancora rinvia, alla definizione contenuta nel TUIR, che ricomprende ogni ente pubblico e privato che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 917 del 1986).
Con l’introduzione dell’IMU, la disciplina è stata sostanzialmente riprodotta, prevedendo l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle medesime attività di interesse generale (art. 1, comma 759, lett. g, l. n. 160 del 2019; art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012; d.m. MEF n. 200 del 2012).
La necessità di un intervento di interpretazione autentica discende dalla circostanza per la quale la Commissione europea ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno l’esenzione ICI applicata, nel regime anteriore, anche a situazioni in cui negli immobili agevolati si svolgevano attività economiche (Decisione 2013/284/UE).
Successivamente, la stessa Commissione ha ribadito l’incompatibilità dell’esenzione ICI concessa agli enti non commerciali per le attività elencate dalla norma, in quanto attuata in violazione dell’obbligo di notifica (art. 108, par. 3, TFUE; Decisione 2023/2103/UE).
In tale quadro, la disciplina IMU è stata invece considerata coerente con i principi unionali, a condizione che l’esenzione operi esclusivamente in assenza di attività economica.
Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 si collocano esattamente in questa prospettiva. Il legislatore qualifica espressamente le nuove norme come interpretazione autentica e con queste chiarisce quando le attività assistenziali e sanitarie devono considerarsi svolte con modalità non commerciali.
In particolare, l’esenzione IMU spetta, in primo luogo, agli enti che operano in regime di accreditamento, contrattualizzazione o convenzione con lo Stato, le Regioni o gli enti locali, svolgendo un servizio complementare o integrativo rispetto a quello pubblico e garantendo prestazioni gratuite, salvo forme di partecipazione alla spesa previste dall’ordinamento (art. 1, comma 853, lett. a).
Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta anche in assenza di accreditamento, contrattualizzazione o convenzione, purché le attività siano svolte gratuitamente o dietro corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi di mercato per attività analoghe nello stesso ambito territoriale (art. 1, comma 853, lett. b).
Il senso della norma è quello di precisare i criteri già presenti nel regolamento attuativo del 2012 (art. 4, comma 2, lettere a) e b), d.m. n. 200 del 2012), utilizzandoli come criterio vincolante di qualificazione della non commercialità.
L’intervento chiarisce altresì che, per gli enti accreditati, la presenza di ticket o contributi a carico dell’utenza non incide sull’esenzione, in quanto tali forme di cofinanziamento sono funzionali alla sostenibilità del servizio universale e non trasformano l’attività in economica (art. 1, comma 854).
Ulteriore profilo di chiarimento riguarda l’irrilevanza della categoria catastale dell’immobile ai fini dell’esenzione, confermando che l’elemento decisivo resta l’utilizzazione concreta del bene e la modalità di svolgimento dell’attività (art. 1, comma 855). Rimane ferma l’applicazione delle regole sull’utilizzazione mista, secondo cui l’esenzione opera solo per la porzione dell’immobile destinata ad attività non commerciali, ovvero in proporzione all’uso effettivo, sulla base dei criteri spaziali, soggettivi o temporali stabiliti dal regolamento ministeriale (art. 91-bis, d.l. n. 1 del 2012; d.m. n. 200 del 2012).
Nel complesso, le disposizioni introdotte nella legge di bilancio non prevedono alcuna nuova esenzione, ma fanno emergere dalle norme già in vigore un assetto coerente con il diritto unionale. Esse rafforzano la distinzione tra attività prive di scopo di lucro e attività economiche utilitaristiche, ribandendo che solo alle prime è possibile applicare l’agevolazione, assicurando così certezza applicativa, prevenendo contenziosi e allineando definitivamente la disciplina IMU degli enti non commerciali sanitari e assistenziali ai principi di solidarietà e sussidiarietà che ne giustificano il trattamento fiscale di favore, senza oltrepassare i limiti posti dalla normativa sugli aiuti di Stato.