Non sono dovute le sanzioni per decadenza da rateazione in pendenza di concordato
La Cassazione delimita i poteri dell’Erario e rafforza il principio della par condicio
Con due distinte pronunce, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul rapporto tra disciplina tributaria e procedure concorsuali, affermando un principio destinato ad incidere in modo rilevante sulla gestione delle rateazioni fiscali pendenti al momento dell’accesso al concordato preventivo.
Le due pronunce, sostanzialmente sovrapponibili nella motivazione, affrontano il caso di una società che, dopo avere ottenuto la rateazione di somme derivanti da controlli automatizzati ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, aveva interrotto i pagamenti successivamente al deposito di un ricorso “con riserva” ex art. 161, comma 6, legge fallimentare.
L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l’omesso pagamento delle rate determinasse comunque la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% in luogo di quella ridotta del 10%. La Suprema Corte respinge integralmente tale impostazione e formula un principio di diritto di particolare rilievo sistematico.
Secondo la Cassazione, infatti, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari previsto dall’art. 168 L.Fall. non impedisce all’Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo il credito né di notificare la cartella di pagamento, trattandosi di atti aventi funzione accertativa e ricognitiva e non esecutiva. Tuttavia, dal deposito del ricorso per concordato preventivo opera immediatamente il regime di “spossessamento attenuato” previsto dall’art. 167 L.Fall., con la conseguenza che il pagamento dei debiti anteriori costituisce atto di straordinaria amministrazione e richiede la preventiva autorizzazione giudiziale.
Il punto centrale delle ordinanze è proprio questo: se il debitore non può legittimamente effettuare pagamenti di debiti anteriori senza autorizzazione del tribunale, il mancato pagamento delle rate fiscali non può essere qualificato come inadempimento colpevole e non può determinare né la perdita del beneficio della rateazione né l’applicazione di sanzioni conseguenti.
La Corte opera così una netta distinzione tra potere di accertamento del credito tributario e diritto alla riscossione individuale. Il primo resta integro anche durante il concordato; il secondo, invece, deve necessariamente piegarsi alle regole concorsuali e alla tutela della par condicio creditorum.
Di particolare interesse è il chiarimento secondo cui il vincolo concorsuale non nasce con l’ammissione al concordato, ma già con il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L.Fall., anche nella forma del concordato “in bianco”. In tale fase prenotativa, pur in assenza di piano e proposta definitivi, trovano già applicazione sia l’automatic stay dell’art. 168 L.Fall. sia i limiti gestori derivanti dall’art. 167 L.Fall.
La Cassazione valorizza il carattere sistematico dello “spossessamento attenuato”, evidenziando che il debitore conserva l’amministrazione dell’impresa ma non può compiere atti idonei a incidere sulla consistenza del patrimonio senza controllo giudiziale. In tale categoria rientrano anche i pagamenti tributari rateizzati, i quali, incidendo sulla garanzia patrimoniale comune, assumono natura di atti di straordinaria amministrazione.
Le pronunce si collocano in linea di continuità con precedenti ormai consolidati. Altre sentenze avevano già affermato l’impossibilità di irrogare sanzioni per mancati pagamenti derivanti da un obbligo imposto dalla disciplina concorsuale. Analogamente è stato più volte affermato che l’apertura del concordato non impedisce l’accertamento e l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma consente l’irrogazione di sanzioni e accessori soltanto per importi maturati sino all’apertura della procedura.
Il dato di maggiore rilievo è che le due ultime pronunce non si limitano a richiamare tali principi, ma ne offrono una sistemazione organica, fondata sulla prevalenza delle regole concorsuali rispetto alla disciplina tributaria ordinaria.
La Corte chiarisce infatti che il mancato pagamento delle rate successive al deposito della domanda non rappresenta una libera scelta del debitore, bensì una condotta doverosa imposta dall’ordinamento. Consentire il pagamento spontaneo di debiti anteriori senza autorizzazione significherebbe violare la par condicio creditorum ed esporre la procedura anche ai rischi di revoca ex art. 173 L.Fall.
Particolarmente significativa è anche la ricostruzione del rapporto tra vecchia legge fallimentare e nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Le pronunce evidenziano espressamente come i principi elaborati sotto il vigore del R.D. n. 267/1942 trovino oggi piena continuità nel CCII. L’art. 94 CCII riproduce infatti il sistema autorizzatorio già previsto dall’art. 167 L.Fall., mentre l’art. 54 CCII conferma il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali già disciplinato dall’art. 168 L.Fall.
Allo stesso modo, l’attuale art. 100 CCII recepisce la logica già contenuta nell’art. 182-quinquies L.Fall., consentendo il pagamento autorizzato di crediti anteriori solo quando esso risulti funzionale alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.
Ne emerge un principio di continuità ordinamentale particolarmente importante per la prassi: anche nel sistema del Codice della crisi, il credito tributario anteriore all’apertura della procedura resta assoggettato alle regole del concorso e non può essere soddisfatto secondo dinamiche individuali proprie della riscossione tributaria.
Le conseguenze operative delle ordinanze sono rilevanti.
Da un lato, l’Agenzia delle Entrate conserva il potere di accertare il credito, iscriverlo a ruolo e notificare la cartella anche dopo la presentazione della domanda di concordato. Dall’altro lato, però, il mancato pagamento delle rate successive all’apertura della procedura non può determinare effetti sanzionatori, né può giustificare il recupero della differenza tra sanzione agevolata e sanzione ordinaria.
La Suprema Corte riafferma così un principio fondamentale del diritto concorsuale: quando il debitore è giuridicamente impossibilitato ad adempiere perché vincolato dalle regole del concorso, l’ordinamento non può trasformare tale impossibilità legale in fonte di responsabilità sanzionatoria.
Le recenti pronunce rappresentano pertanto un ulteriore consolidamento dell’orientamento volto a subordinare la riscossione tributaria alle esigenze della procedura concorsuale, confermando la centralità della par condicio creditorum anche nei rapporti con l’Erario.
