I contratti I – Mediazione e comodato. Contratti infragruppo

Domenico Riccio - I contratti I – Mediazione e comodato. Contratti infragruppo

Una prassi sempre più diffusa, all’interno dei gruppi internazionali di imprese, è rappresentata dalla stipula di accordi in forza dei quali talune funzioni gestionali vengono accentrate nell’ambito di una sola impresa, al fine di ridurre le diseconomie connesse alla presenza di funzioni identiche in tutte le imprese del gruppo e di rendere le stesse più efficienti. La centralizzazione, infatti, assicura l’unicità di gestione e garantisce un completo sfruttamento delle risorse del gruppo.

Da questa esigenza ha trovato causa genetica il c.d. «cost sharing agreement», ossia l’accordo con il quale le imprese appartenenti ad un unico gruppo ripartiscono al loro interno i costi per i servizi centralizzati. È evidente, infatti, che l’accentramento di tali funzioni e, quindi, dei costi connessi in una sola unità del gruppo determina la necessità di ripartirli proporzionalmente su tutte le altre società che, a vario titolo, beneficiano dei servizi connessi a tali funzioni.

Tali negozi, dunque, pur nella sostanziale eterogeneità delle pattuizioni riconducibili a siffatta tipologia di contratto atipico, possono essere definiti come accordi-quadro tra più imprese facenti parte del medesimo gruppo, le quali mettono in comune risorse e competenze per finanziare e ripartire i costi e i rischi relativi alla tecnologia di produzione di cespiti, ovvero per ottenere beni, servizi o diritti. Ciò in una ragionevole prospettiva di vantaggi economici reciproci proporzionati alle rispettive contribuzioni e tenuto, comunque, conto delle rispettive attività, quindi una prospettiva eminentemente economico-aziendale.

Il cost sharing agreement o contratto di ripartizione dei costi, quindi, consiste nell’accentramento, presso un’unità del gruppo, di servizi di vario genere, le cui attività e i cui risultati sono messi a disposizione delle varie sezioni dell’impresa sulla base di criteri di imputazione determinati.

In un contesto economico caratterizzato oramai da una dimensione multinazionale, assume una sempre maggiore importanza la scelta del paese in cui allocare i propri investimenti. La funzione all’interno di un gruppo che certamente meglio si presta ad una localizzazione finalizzata ad una migliore gestione delle variabili economiche locali è la tesoreria: la possibilità di accentrarla in capo ad un’unica società, la quale gestisca tutte le transazioni per conto dell’intero gruppo, rende molto agevole sfruttare le legislazioni più vantaggiose dei vari paesi.

Nei gruppi imprenditoriali, nazionali e internazionali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie può essere raggiunta tramite l’analisi e la gestione dei flussi.

L’allocazione delle risorse monetarie delle società con maggiore liquidità a favore di altre consociate operative permette di ridurre i costi complessivi derivanti dall’accesso al credito. Tale obiettivo può essere raggiunto dall’utilizzazione di contratti di finanziamento inter-societari e dai contratti di conto corrente inter-societari, questi ultimi denominati anche contratti di tesoreria accentrata o di cash pooling.

Entrambe le tipologie contrattuali consentono di migliorare la gestione dei flussi di cassa e di conseguire un adeguato risparmio nell’allocazione delle risorse finanziarie.

Tra le varie forme di finanziamento a disposizione dei gruppi multinazionali, il cash pooling, che letteralmente significa accentramento di liquidità, rappresenta dunque uno degli strumenti più utilizzati per la gestione ottimale dei flussi finanziari, in quanto consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento a una società cosiddetta «tesoreria» (normalmente la società capogruppo) dei saldi attivi e passivi dei singoli c/c intestati alle varie società.

(Scritto tra il 2003 e il 2007)