Post

Visualizzazione dei post con l'etichetta diritto privato
Caricamento articoli in corso...

Osservatorio Tributario

Immagine
Osservatorio Tributario Questo spazio raccoglie riflessioni, analisi e commenti sulle principali questioni che interessano il diritto tributario contemporaneo, la fiscalità d'impresa, il contenzioso tributario, la governance fiscale e la gestione della crisi d'impresa. L'attività di osservazione e studio si fonda sull'integrazione tra esperienza istituzionale, ricerca accademica e pratica professionale, nella convinzione che la complessità del sistema tributario richieda un approccio capace di coniugare rigore scientifico, visione strategica e attenzione alle ricadute operative. Norme, sentenze, documenti di prassi e riforme vengono analizzati non soltanto nel loro dato tecnico, ma anche nei loro effetti sui processi decisionali delle imprese, sulle strategie difensive dei contribuenti e sui modelli di gestione del rischio fiscale. L'Osservatorio si propone di offrire strumenti di comprensione e di orientamento in un contesto normativo in continua evolu...

Biblioteca

Immagine
Biblioteca La Biblioteca rappresenta l'archivio completo dell'attività scientifica, professionale e culturale di Domenico Riccio. Vi confluiscono opere giuridiche, raccolte di studi, saggi interdisciplinari, progetti editoriali, concept album e produzioni artistiche accomunati da un medesimo interesse per la comprensione della complessità, delle organizzazioni, dei sistemi decisionali e dell'esperienza umana. L'Opera, articolata in ottantacinque volumi, costituisce il principale progetto di ricerca filosofica e simbolica della raccolta. Accanto ad essa trovano spazio le pubblicazioni scientifiche dedicate al diritto civile, commerciale e tributario, alla fiscalità d'impresa, alla governance, alla compliance, al contenzioso tributario e alla gestione della crisi d'impresa. Questa Biblioteca nasce dalla convinzione che i problemi complessi non possano essere compresi attraverso una sola disciplina. Diritto, management, economia, filosofia, arte e let...

Domenico Riccio - La riservatezza I - Saggi

Immagine
Dal primo gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Il legislatore ha raccolto in un testo unico le numerose disposizioni intervenute in materia di privacy dal lontano dicembre 1996, mese di emanazione della legge sui dati personali (l. 31 dicembre 1996, n. 675). Con il predetto codice il legislatore ha sancito all’art. 1 che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità alle prescrizioni previste nel codice stesso. Ogni aspetto della vita di un individuo, infatti, è caratterizzato da un nucleo di informazioni che, se da un lato permettono di identificarlo e distinguerlo dagli altri, dall’altro, forniscono a chi ne è in possesso la chiave per accedere alla sfera più intima della sua persona. In materia di privacy il legislatore ha inteso approntare una tutela generalizzata ad ogni soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, cittadino italiano o straniero, maggiorenne o minorenne,...

Domenico Riccio - La riservatezza II - Manuale

Immagine
Nella società della informazione, i dati personali hanno assunto un ruolo importantissimo, degno, pertanto, di un’accurata attenzione e salvaguardia. Parallelamente al progresso tecnologico che, ormai, consente la conoscibilità, la conservazione e l’elaborazione di dati, in quantità e con una velocità inimmaginabili fino a pochi anni fa, è sorta l’esigenza di proteggere la sfera privata dell’individuo ed il suo diritto alla riservatezza riconoscendogli il ruolo di proprietario delle informazioni che lo riguardano. Questa esigenza ha dovuto fare i conti con il contesto sociale, economico e politico in cui il cittadino vive e agisce. Qualsiasi strumento di tutela deve, quindi, garantire, costantemente nel tempo, un bilanciamento di interessi e di esigenze molto delicate provenienti tanto dall’individuo quanto dalla società. Il diritto alla privacy è il diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze ed intr...

Domenico Riccio - La riservatezza III - Schemi

Immagine
Samuel Warren e Louis Brandeis postulavano nel 1890 la riservatezza come il diritto ad essere lasciati soli (the right to be let alone). Il nostro Paese ha poi aspettato il 1996 per dotarsi di una disciplina generale sulla privacy (con la ben nota legge 31 dicembre 1996, n. 675), dopo essere stato pungolato e messo alle strette dall’Unione europea con la direttiva 95/46/Ce (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Successivamente, però, dopo numerose modifiche di questa legge che hanno interessato in particolare proprio l’ambito pubblico (si pensi al d.leg. 11 maggio 1999, n. 135), il legislatore italiano ha emanato nel 2003 il nuovo Codice sulla privacy, in tal modo recuperando il tempo perduto ed anzi ponendosi all’avanguardia in questo ambito del diritto. Va peraltro rilevato che lo stare soli può anche essere percepito come disvalore sociale: con la normativa sulla privacy non si è ...

Domenico Riccio - Il contratto

Immagine
Il principio di buona fede integra il contratto fino a contenere le circostanze essenziali presupposte, attraverso l’utilizzazione dell’equità. Ed infatti, l’art. 1374 c.c. stabilisce che «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e, in mancanza, secondo gli usi e l’equità». L’equità, pertanto, è immanente ad ogni contratto, cioè prevista, sebbene manchi nella lettera della pattuizione stabilita, proprio a salvaguardia delle posizioni rilevanti per i singoli contraenti. In una prospettiva di considerazione unitaria del contratto in cui la causa si identifica col contenuto inteso in senso dinamico, è possibile dare spiegazione della rilevanza della fattispecie legandola al profilo causale e indicandola sotto il profilo descrittivo della presupposizione contrattuale, che acquista rilevanza in quanto ipotesi di difformità tra la causa concreta e la causa astratta del negozio. In generale può...

Domenico Riccio - La responsabilità I – Il danno tanatologico e altri saggi

Immagine
Aristippo di Cirene durante una tempesta mostrò di temere molto per la sua vita, talché un suo compagno di viaggio gli fece notare che era strano che un filosofo avesse paura a tal punto della morte, mentre lui, che non era un saggio, non provasse alcun timore; al che, Aristippo rispose: «Tu non hai paura perché se muori tu, muore un umile pescatore; mentre se io affogo, muore Aristippo di Cirene». «Sarà anche vero – rispose il pescatore – ma che te ne fai della vita se poi, morti tutti, la devi passare da solo». «Sì, ma io la passerei da solo con Aristippo di Cirene, non con l’anima di uno stupido pescatore», concluse Aristippo. Il filosofo greco Pirrone sosteneva che tra la vita e la morte non c’è alcuna differenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994, a distanza di oltre duemila anni, pare volergli dare ragione, avendo stabilito che la morte di un uomo non costituisce di per sé danno risarcibile. E dunque, pur confutate una ad una le argomentazio...

Domenico Riccio - La responsabilità II – La responsabilità da disastro e altri saggi

Immagine
L’esigenza di proteggere il pianeta e lo studio dei mezzi per rimediare alle aggressioni all’ambiente sono divenuti già da decenni problemi prioritari. Tuttavia è solo negli ultimi anni che viene avvertita come indispensabile dagli operatori del settore una risposta giuridica in merito alla prevenzione, alla repressione ed al risarcimento dei danni provocati da talune specifiche attività intrinsecamente pericolose per l’ambiente marino. In particolare, la questione venne percepita come non più rinviabile a seguito di specifici e disastrosi casi, che hanno indotto la Comunità internazionale a dotarsi di una normativa uniforme, concretizzatasi successivamente in una serie di convenzioni settoriali, tra le quali vanno annoverate sicuramente la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni conseguenti all’inquinamento da idrocarburi (adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969 e nota come CLC), la Convenzione sulla creazione di un fondo internazionale per il risarcimento...

Domenico Riccio - I contratti I – Mediazione e comodato. Contratti infragruppo

Immagine
Una prassi sempre più diffusa, all’interno dei gruppi internazionali di imprese, è rappresentata dalla stipula di accordi in forza dei quali talune funzioni gestionali vengono accentrate nell’ambito di una sola impresa, al fine di ridurre le diseconomie connesse alla presenza di funzioni identiche in tutte le imprese del gruppo e di rendere le stesse più efficienti. La centralizzazione, infatti, assicura l’unicità di gestione e garantisce un completo sfruttamento delle risorse del gruppo. Da questa esigenza ha trovato causa genetica il c.d. «cost sharing agreement», ossia l’accordo con il quale le imprese appartenenti ad un unico gruppo ripartiscono al loro interno i costi per i servizi centralizzati. È evidente, infatti, che l’accentramento di tali funzioni e, quindi, dei costi connessi in una sola unità del gruppo determina la necessità di ripartirli proporzionalmente su tutte le altre società che, a vario titolo, beneficiano dei servizi connessi a tali funzioni. Tali negozi, dunq...

Domenico Riccio - Il gioco I - Manuale

Immagine
Il fenomeno del gioco, lungi dall’apparire come aspetto giuridico di interesse meramente dottrinale e studiato solo per desiderio di completezza, sta assumendo sempre più una posizione eminente nel panorama economico e, quindi, giuridico dei moderni stati industrializzati, i quali – normalmente – ne detengono il monopolio, proprio in virtù della consistenza economica del fenomeno. Il gioco sorge storicamente come complemento di cerimoniali religiosi e chi ne prendeva parte godeva di una sorta di impunibilità per le eventuali responsabilità dei danni conseguenti allo stesso. Vi partecipava l’atleta, che era l’uomo libero, il quale si presentava ad una gara non per quaestus causa ma gloriae causa et virtutis e indipendentemente dalle sue (eventuali) qualità atletiche. Il certamen licitum era appunto l’incontro agonistico con carattere pubblico e senza finalità economiche e chi vi interveniva – osservando le regole – non era considerato responsabile nè civilmente nè penalmente neanche d...

Domenico Riccio - Il gioco II - Saggi

Immagine
Quello dell’alea è un concetto con il quale gli operatori del gioco hanno cominciato a confrontarsi di frequente. Ma possiamo dire di conoscere una nozione condivisa di alea? Ebbene, noi utilizziamo semanticamente più concetti di alea nel linguaggio comune, come rischio, azzardo, sorte, ventura. L’alea, in senso pratico, la si ritrova nella possibilità del verificarsi di un avvenimento favorevole o sfavorevole all’interesse di un individuo. Così genericamente intesa, la si può riscontrare in gran parte degli atti e delle vicende della vita di relazione di un soggetto, ogni qualvolta per tali situazioni si accampi un margine di rischio. Sebbene conosciuta fin dall’antichità, l’alea trova una compiuta elaborazione solo di recente nell’età dell’Illuminismo ad opera del Pothier ed entra quindi nella redazione del Code Napoléon. I codici italiani preunitari riproducono fedelmente i concetti elaborati dalla dottrina d’oltralpe e trasfusi nel Code Napoléon. Nel vigente ordinamento posi...

Domenico Riccio - Il gioco III - Commentario

Immagine
Sotto il capo XXI, rubricato «Del giuoco e della scommessa», il codificatore pone – per regolare l’intero settore del gioco – tre soli articoli che iniziano, coerentemente al già sufficientemente icastico titolo («Mancanza di azione»), affermando che «Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa». Davvero singolare appare, quindi, la scelta normativa, che palesa la volontà di prendere le distanze da un fenomeno che pure si è voluto disciplinare ed al quale si è voluto attribuire conseguenze giuridiche sul piano civilistico. È evidente il disagio del regolatore che è palpabile e comprensibile ed è il portato della difficoltà di distinzione tra il fenomeno sociale e quello giuridico del contratto in parola. E dunque, in soli tre articoli del codice civile e dall’incipit peculiare sono condensate le norme che reggono la terza industria del Paese, con 120 mila addetti e 5 mila aziende collegate, con una raccolta complessiva dell’anno 2009 pari a 54.410 mili...

Domenico Riccio - Le rendite

Immagine
A costo di apparire paradossali, va espressamente enunciata la vigoria e la floridezza del vitalizio, quale uno dei rapporti tipici oramai tanto socialmente quanto economicamente più importanti. L’erronea sottovalutazione è legata all’equivoca lettera del codice, che esordisce trattando dei modi di costituzione (art. 1872 c.c.), quasi a voler racchiudere la materia negli stretti ambiti del contratto oneroso, donazione e testamento, salvo poi a dettare una disciplina del rapporto che ha un’applicazione certamente più ampia del settore cui viene relegata da un’interpretazione troppo angusta. Invece, anche in questa ipotesi – esattamente come pure accade in tema di rendita perpetua – si deve affermare che il legislatore ha voluto, non solo e non tanto disciplinare il singolo contratto costitutivo di rendita, ma il più ampio genus dei rapporti dei rendita vitalizia, quale che ne sia la fonte originante. Pur sostenendosi l’obsolescenza della figura, si deve considerare che la cosiddetta d...

Domenico Riccio - Gli interessi

Immagine
Il tema degli interessi si è affermato come particolarmente delicato e sensibile nella giurisprudenza degli anni ‘90, soprattutto dopo la l. 108/1996 sugli interessi usurari e le successive decisioni che hanno suscitato speranze per i cittadini e preoccupazioni per gli istituti bancari. La rivisitazione dello stesso è stata conseguenza imprescindibile della nuova esigenza emersa per una maggiore attenzione ad una contrattazione più equa, anche a discapito di quel «dogma della volontà» su cui, fino ad oggi, si fondava esclusivamente il rapporto convenzionale. La giurisprudenza, infatti, con l’interpretazione delle clausole predisposte dai privati alla luce del dettato Costituzionale che impone a tutti (anche ai contraenti) doveri di solidarietà ormai irrinunciabili per uno Stato di diritto avanzato, ha puntualizzato che non si può più prescindere da un bilanciamento di valori di pari rilevanza costituzionale, id est, da un lato il valore costituzionale della iniziativa economica priv...

Domenico Riccio - Le famiglie I – Orientamenti introduttivi

Immagine
L’ideale di famiglia quale concetto pregiuridico ed innato di comunità di affetti tra un uomo ed una donna fondata sul matrimonio al fine di generare figli continua a rimanere tale ed ad attrarre ancora di più, tanto che esso viene anelato, ad esempio, dalle unioni omosessuali. Nemmeno può dirsi mutato tanto radicalmente il costume, atteso che in cinquemila anni di storia (cioè sino a quando si spingono le fonti) non è stato inventato un solo nuovo modello di unione di tipo familiare. Allora che cosa è successo? Il solo fatto nuovo accaduto è che il moderno Moloch, lo Stato Leviatano ha inglobato in sé sempre più funzioni sicché ha incontrato il problema, che fino a ieri veniva risolto attraverso convenzioni sociali, delle convivenze para-familiari. Il fenomeno della famiglia si è sempre più giuridicizzato. Di fronte a questo fatto incontestabile, le reazioni della dottrina, della giurisprudenza e del legislatore si sono fatte scomposte e non misurate. (Scritto nel 2007)

Domenico Riccio - Le famiglie II – Un approccio comparativistico. Le convivenze omosessuali

Immagine
Nell’ampio genus delle convivenze di tipo familiare, accanto a quelle incentrate su un rapporto di coppia eterosessuale con eventuale prole, vanno emergendo altre forme di convivenze (sempre di tipo latamente familiare) instaurate tra persone dello stesso sesso; convivenze che se da un lato cominciano ad accedere nelle aule dei tribunali chiedendo protezione, dall’altro, con movimenti di opinione sempre piú vasti, rivendicano non solo pari dignità sociale, ma una precisa tutela giuridica analoga a quella prevista per la famiglia in senso proprio. Alcuni legislatori europei si sono mossi per apprestare protezione oltre che alle unioni eterosessuali anche a quelle omosessuali attraverso diverse forme di tutela. Si va cosí dal riconoscimento di tali unioni con una specifica legge che ammette al matrimonio gli omosessuali parificandoli alle coppie coniugali come si è verificato nel sistema olandese, alla tutela delle convivenze in questione attraverso lo strumento della registrazione de...

Domenico Riccio - Le famiglie III – La normativa in materia

Immagine
Un’indagine che abbia ad oggetto la disciplina dei rapporti familiari deve necessariamente iniziare dall’esame della Costituzione, che alla famiglia si rivolge sia direttamente, sia indirettamente, appartenendo la comunità familiare al novero delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’uomo (art. 2 cost.). Alta quindi è la considerazione della famiglia, quale nobile espressione delle vicende umane, momento di affermazione della persona e delle sue peculiarità. Per queste sue prerogative la comunità familiare riceve tutela, anzi la piú ampia tra tutte, da parte della Carta costituzionale. La particolare valenza che delle norme citate condiziona, infatti, necessariamente ogni ulteriore discorso in ordine alla collocazione della famiglia nell’ordinamento giuridico, essendo il disposto costituzionale all’apice della gerarchia delle fonti. (Scritto nel 2007)

Domenico Riccio - Le famiglie IV – I rapporti personali e patrimoniali

Immagine
Sotto l’aspetto dei rapporti personali tra i conviventi il quadro normativo che si delinea si presenta privo di riferimenti, sia espliciti che enucleabili in via interpretativa. La libertà del rapporto interpersonale tra le parti è il fulcro della convivenza non matrimoniale, il che significa che creare delle obbligazioni personali (coabitazione, fedeltà, obbedienza, rispetto) nella unione di fatto snaturerebbe la stessa, privandola di ogni utilità pratica. Comunque, dal matrimonio nascono una serie di diritti e doveri, che costituiscono lo stato coniugale: fedeltà, assistenza materiale e morale, collaborazione, contribuzione, coabitazione. L’esistenza di tale complesso di diritti e obblighi reciproci dà luogo alla comunione di vita e d’affetti tra i coniugi. Nel regime patrimoniale si riscontra la distanza maggiore tra i due organismi della famiglia legittima e di fatto e le difficoltà (apparentemente insormontabili) di applicazione della disciplina codicistica. Le esigenze che ...

Domenico Riccio - Le famiglie V – La regolamentazione pattizia. La fine della convivenza

Immagine
La soluzione contrattuale dei numerosi e complessi problemi patrimoniali della famiglia di fatto, d’altro canto, ha trovato applicazione fin dal medioevo tanto che si hanno testimonianze di contrats de concubinat, in Francia, e cartas de mancebía e compañería, in Spagna, risalenti addirittura ai secoli XIII e XIV e pure nel XVII secolo, allorquando in Francia ebbe ad affermarsi la tesi della nullità di tali atti per contrarietà ai buoni costumi, non mancarono certo autori e giudici favorevoli alla validità di quei contratti a titolo gratuito che fossero giustificati dall’intento rimuneratorio, ovvero da quello di risarcire la ex convivente per il «disonore» arrecatole dal rapporto concubinario, specie allorquando si trattasse di prestazioni alimentari. Negli ultimi anni, poi, c’è stato un vero e proprio dilagare di pubblicazioni (soprattutto all’estero), di taglio sia teorico che pratico, nelle quali si è suggerito alle coppie conviventi more uxorio di pianificare la vita in comune m...

Domenico Riccio - Le famiglie VI – Prospettive

Immagine
Il fenomeno della famiglia di fatto si presenta di difficile ricomprensione aprioristica, stanti le sue molteplici implicazioni sociali, e l’approccio comparativistico ne disvela ulteriormente le peculiarità di soluzioni tecniche che si legano alla specificità di ogni sistema. Ciò non toglie che è possibile ritrovare un comune denominatore delle diverse esperienze, corroborati in tale prospettiva dall’impeto uniformatore dei princípi comunitari, che hanno fatto discorrere di un diritto comunitario della famiglia. Da altro punto di osservazione, l’attenzione sistematica di cui è stata oggetto la «persona» all’interno della famiglia ha avuto come risvolto normativo la produzione di una regola generale di uguaglianza parificatrice. Corollario ulteriore e non eludibile ne è stato il sorgere di una richiesta di libertà «dalla famiglia». Persa, quindi, la centralità di tale istituto, i singoli partecipanti hanno chiesto di essere meno onerati degli obblighi gravanti in virtú dello status ...