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Domenico Riccio - I contratti I – Mediazione e comodato. Contratti infragruppo

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Una prassi sempre più diffusa, all’interno dei gruppi internazionali di imprese, è rappresentata dalla stipula di accordi in forza dei quali talune funzioni gestionali vengono accentrate nell’ambito di una sola impresa, al fine di ridurre le diseconomie connesse alla presenza di funzioni identiche in tutte le imprese del gruppo e di rendere le stesse più efficienti. La centralizzazione, infatti, assicura l’unicità di gestione e garantisce un completo sfruttamento delle risorse del gruppo. Da questa esigenza ha trovato causa genetica il c.d. «cost sharing agreement», ossia l’accordo con il quale le imprese appartenenti ad un unico gruppo ripartiscono al loro interno i costi per i servizi centralizzati. È evidente, infatti, che l’accentramento di tali funzioni e, quindi, dei costi connessi in una sola unità del gruppo determina la necessità di ripartirli proporzionalmente su tutte le altre società che, a vario titolo, beneficiano dei servizi connessi a tali funzioni. Tali negozi, dunq...

Domenico Riccio - I contratti II – Trasporto Handling Ormeggio

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Il trasporto, come dato empirico, si ritiene sia un «fatto» che può esistere anche al di fuori del «diritto». Lo stesso porsi del problema — e questo va fin da subito sottolineato — presuppone una configurazione del sistema generale del diritto privato la quale, non indulgendo a rigidità di schemi e di concetti, si ispiri a criteri di sufficiente elasticità. Nella «società di massa» una serie sempre maggiore di rapporti (e tra questi anche alcuni rapporti contrattuali di trasporto) vengono di fatto instaurati senza alcuna precedente contrattazione, ma con l’immediato utilizzo di servizi offerti al pubblico. Il rapporto di trasporto (ed i conseguenti diritti e obblighi delle parti) con l’impresa esercente un servizio di linea urbano, ad esempio, non nasce in virtù di una dichiarazione dell’utente, ma solo quando di fatto si sale sul veicolo. Bisogna chiedersi allora se ed in che senso queste vicende, caratterizzate da un’accentuata oggettività e, soprattutto, dalla «anonimità del comp...

Domenico Riccio - Il gioco I - Manuale

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Il fenomeno del gioco, lungi dall’apparire come aspetto giuridico di interesse meramente dottrinale e studiato solo per desiderio di completezza, sta assumendo sempre più una posizione eminente nel panorama economico e, quindi, giuridico dei moderni stati industrializzati, i quali – normalmente – ne detengono il monopolio, proprio in virtù della consistenza economica del fenomeno. Il gioco sorge storicamente come complemento di cerimoniali religiosi e chi ne prendeva parte godeva di una sorta di impunibilità per le eventuali responsabilità dei danni conseguenti allo stesso. Vi partecipava l’atleta, che era l’uomo libero, il quale si presentava ad una gara non per quaestus causa ma gloriae causa et virtutis e indipendentemente dalle sue (eventuali) qualità atletiche. Il certamen licitum era appunto l’incontro agonistico con carattere pubblico e senza finalità economiche e chi vi interveniva – osservando le regole – non era considerato responsabile nè civilmente nè penalmente neanche d...

Domenico Riccio - Il gioco II - Saggi

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Quello dell’alea è un concetto con il quale gli operatori del gioco hanno cominciato a confrontarsi di frequente. Ma possiamo dire di conoscere una nozione condivisa di alea? Ebbene, noi utilizziamo semanticamente più concetti di alea nel linguaggio comune, come rischio, azzardo, sorte, ventura. L’alea, in senso pratico, la si ritrova nella possibilità del verificarsi di un avvenimento favorevole o sfavorevole all’interesse di un individuo. Così genericamente intesa, la si può riscontrare in gran parte degli atti e delle vicende della vita di relazione di un soggetto, ogni qualvolta per tali situazioni si accampi un margine di rischio. Sebbene conosciuta fin dall’antichità, l’alea trova una compiuta elaborazione solo di recente nell’età dell’Illuminismo ad opera del Pothier ed entra quindi nella redazione del Code Napoléon. I codici italiani preunitari riproducono fedelmente i concetti elaborati dalla dottrina d’oltralpe e trasfusi nel Code Napoléon. Nel vigente ordinamento posi...

Domenico Riccio - Il gioco III - Commentario

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Sotto il capo XXI, rubricato «Del giuoco e della scommessa», il codificatore pone – per regolare l’intero settore del gioco – tre soli articoli che iniziano, coerentemente al già sufficientemente icastico titolo («Mancanza di azione»), affermando che «Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa». Davvero singolare appare, quindi, la scelta normativa, che palesa la volontà di prendere le distanze da un fenomeno che pure si è voluto disciplinare ed al quale si è voluto attribuire conseguenze giuridiche sul piano civilistico. È evidente il disagio del regolatore che è palpabile e comprensibile ed è il portato della difficoltà di distinzione tra il fenomeno sociale e quello giuridico del contratto in parola. E dunque, in soli tre articoli del codice civile e dall’incipit peculiare sono condensate le norme che reggono la terza industria del Paese, con 120 mila addetti e 5 mila aziende collegate, con una raccolta complessiva dell’anno 2009 pari a 54.410 mili...

Domenico Riccio - Le rendite

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A costo di apparire paradossali, va espressamente enunciata la vigoria e la floridezza del vitalizio, quale uno dei rapporti tipici oramai tanto socialmente quanto economicamente più importanti. L’erronea sottovalutazione è legata all’equivoca lettera del codice, che esordisce trattando dei modi di costituzione (art. 1872 c.c.), quasi a voler racchiudere la materia negli stretti ambiti del contratto oneroso, donazione e testamento, salvo poi a dettare una disciplina del rapporto che ha un’applicazione certamente più ampia del settore cui viene relegata da un’interpretazione troppo angusta. Invece, anche in questa ipotesi – esattamente come pure accade in tema di rendita perpetua – si deve affermare che il legislatore ha voluto, non solo e non tanto disciplinare il singolo contratto costitutivo di rendita, ma il più ampio genus dei rapporti dei rendita vitalizia, quale che ne sia la fonte originante. Pur sostenendosi l’obsolescenza della figura, si deve considerare che la cosiddetta d...

Domenico Riccio - I contratti aleatori

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La categoria dei contratti aleatori, tradizionalmente contrapposta a quella dei contratti commutativi, appare indefinita ed incerta. Singolare ne è anche la vicenda legislativa. Nel c.c. del 1865, traducendo quasi alla lettera il Code Napoléon, se ne dava la definizione («È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambedue i contraenti o per l’uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto»: art. 1102), ma non una disciplina giuridica. Nel vigente, del 1942 vengono viceversa previsti esiti normativi, ma non se ne fornisce la nozione. Così essi sono esclusi dalla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1469 c.c.) ed anche dall’azione generale di rescissione (art. 1448 c.c.) ma, tranne che per l’emptio spei (art. 1472 c.c.), non sono nominati i tipi o disegnati i connotati. È stato compito della dottrina ricostruire la categoria. Si è partiti allora, sulla falsariga del vecchio codice per la vischiosità dei concetti giuridici, dal profilo causale o funziona...

Domenico Riccio - Il contratto di swap

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I derivati sono strumenti che si basano su altre attività finanziarie, dette sottostanti, dalle quali derivano il loro valore: sono pertanto privi di vita autonoma. Tali contratti sono orientati a modificare l’esposizione ai cosiddetti «rischi di mercato» dei soggetti contraenti. Lo schema negoziale di riferimento prevede generalmente la consegna o l’acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato e il regolamento a una data futura del differenziale tra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato dal contratto. Nel primo caso il «sottostante» è un elemento effettivo, mentre nel secondo caso il sottostante è «nozionale», in quanto non è previsto lo scambio reale dell’elemento. Pur nell’estrema eterogeneità delle fattispecie rinvenibili nella pratica, che rende difficili elencazioni o classificazioni esaustive, pare di potere affermare che i più comuni contratti derivati possano ess...