Rottamazione quinquies anche per gli enti territoriali

rottamazione enti locali domenico riccio

La nota IFEL chiarisce termini, limiti e criticità operative della nuova definizione agevolata dei carichi locali affidati ad AdE-R

Con la nota di approfondimento del 18 maggio 2026, IFEL è intervenuta sui profili applicativi dell’art. 10-quinquies del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, il c.d. “decreto fiscale”, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, che estende la definizione agevolata anche ai carichi affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La novità normativa assume particolare rilievo sistematico poiché supera una disparità di trattamento più volte evidenziata dall’ANCI. Fino ad oggi, infatti, i carichi affidati dagli enti locali ad AdE-R restavano sostanzialmente esclusi dalle più recenti procedure di “rottamazione”, pur trattandosi spesso di crediti omogenei, sotto il profilo sostanziale, rispetto a quelli erariali già definibili.

La nuova disciplina consente invece anche a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, siano essi di natura tributaria o patrimoniale. Rientrano pertanto nel perimetro della definizione accertamenti IMU, TARI, canone unico patrimoniale, sanzioni amministrative, rette e tariffe locali.

L’estensione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Sul piano sostanziale, la definizione riproduce l’impianto già noto delle precedenti rottamazioni. A seguito dell’adesione, il debitore è tenuto al pagamento del solo capitale e delle spese esecutive e di notifica, mentre vengono integralmente stralciati sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio della riscossione.

Particolarmente rilevante è il carattere facoltativo della misura. L’art. 10-quinquies non introduce infatti una definizione automatica, ma rimette ai singoli enti territoriali la scelta di aderire o meno al nuovo istituto. La decisione deve essere assunta mediante apposita delibera consiliare avente natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, corredata dal parere dell’organo di revisione.

La nota IFEL chiarisce inoltre un profilo di non secondaria importanza pratica. Gli enti locali non dispongono di margini di personalizzazione della disciplina. La scelta è limitata all’adesione o meno alla rottamazione statale, senza possibilità di selezionare annualità, categorie di entrate o tipologie di crediti definibili.

Uno degli aspetti più critici riguarda le tempistiche. Le delibere di adesione dovranno essere approvate, pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e comunicate ad AdE-R entro il 30 giugno 2026. IFEL evidenzia come il termine risulti particolarmente ristretto, anche in considerazione della tornata elettorale che coinvolge circa 980 Comuni impegnati nel rinnovo dei consigli comunali. Da qui l’auspicio, condiviso dall’ANCI, di una proroga almeno al 31 luglio 2026 per gli enti interessati dal voto amministrativo.

La fase operativa della definizione prenderà invece avvio nel settembre 2026. Dal 15 settembre AdE-R renderà disponibili ai debitori i dati relativi ai carichi definibili, mentre le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 esclusivamente in modalità telematica.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

Di particolare interesse, anche per il contenzioso tributario pendente, è la disciplina degli effetti processuali della definizione. La presentazione dell’istanza comporta infatti l’impegno del debitore a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati. I processi vengono sospesi nelle more del pagamento della prima rata e si estinguono con il perfezionamento della definizione.

La nuova rottamazione quinquies degli enti territoriali si colloca dunque all’incrocio tra esigenze di deflazione del contenzioso, recupero della riscossione e gestione dei residui attivi degli enti locali. Resta tuttavia da verificare quale sarà l’effettivo tasso di adesione dei Comuni e se il legislatore interverrà sui termini attualmente previsti, oggettivamente compressi rispetto agli adempimenti richiesti agli enti interessati.