Le famiglie IV – I rapporti personali e patrimoniali

Domenico Riccio - Le famiglie IV – I rapporti personali e patrimoniali

Sotto l’aspetto dei rapporti personali tra i conviventi il quadro normativo che si delinea si presenta privo di riferimenti, sia espliciti che enucleabili in via interpretativa.

La libertà del rapporto interpersonale tra le parti è il fulcro della convivenza non matrimoniale, il che significa che creare delle obbligazioni personali (coabitazione, fedeltà, obbedienza, rispetto) nella unione di fatto snaturerebbe la stessa, privandola di ogni utilità pratica.

Comunque, dal matrimonio nascono una serie di diritti e doveri, che costituiscono lo stato coniugale: fedeltà, assistenza materiale e morale, collaborazione, contribuzione, coabitazione.

L’esistenza di tale complesso di diritti e obblighi reciproci dà luogo alla comunione di vita e d’affetti tra i coniugi.

Nel regime patrimoniale si riscontra la distanza maggiore tra i due organismi della famiglia legittima e di fatto e le difficoltà (apparentemente insormontabili) di applicazione della disciplina codicistica.

Le esigenze che sono alla base del regime patrimoniale tra i coniugi, garanzia della loro eguaglianza, pari dignità del lavoro casalingo rispetto a quello professionale «esterno», sono sicuramente rilevanti anche per la famiglia di fatto e tuttavia non pare ipotizzabile, in assenza di una precisa indicazione normativa, un’applicabilità indiscriminata ed automatica della disciplina in materia di famiglia legittima.

Non si può parlare, quindi, di comunione dei beni e neppure di impresa familiare nell’àmbito della famiglia di fatto. Conseguentemente, quando il convivente ha contribuito all’accumulazione del patrimonio dell’altro sorge il problema della disciplina applicabile.

Medesime problematiche pone il caso del partner che lavora nell’impresa dell’altro.

Del pari, le convenzioni tra i coniugi, non vietate in astratto, che potrebbero richiamarsi in tutto o in parte al regime patrimoniale della famiglia, come disciplinato dal codice civile.

Nell’àmbito del rapporto di convivenza si evidenziano problematiche molto simili a quelle che si riscontrano durante il rapporto matrimoniale, con la differenza, in tale ipotesi, della quasi assoluta mancanza di una normativa di riferimento, specifica od adattabile per analogia, né tantomeno può utilizzarsi in via diretta la normativa dettata in tema di rapporto coniugale, dal momento che la giurisprudenza ha sempre escluso tale estensione, se non altro, tenuto conto del favor matrimonii, sancito nel nostro sistema giuridico dall’art. 29 cost.

(Scritto nel 2007)