La prova tributaria III – La rivelazione dell’obbligazione tributaria nel processo

Domenico Riccio - La prova tributaria III – La rivelazione dell’obbligazione tributaria nel processo

In primo luogo, si è cercato di manifestare che i fatti tributari, pur nella loro rappresentazione numerico-contabile, non sono né veritieri né oggettivi e restano indenni ad ogni approccio conoscitivo per quanto scientifico.

A tanto si è aggiunto che i metodi di accertamento che l’ordinamento predispone per il disvelamento di tali fatti, si disinteressano di quest’ultimi e propongono – in sostituzione – propri specifici fatti tributari (sempre più astratti e lontani dalla materia dell’imposta interessata) che vengono più o meno provati, a loro volta, dalla motivazione dell’accertamento medesimo e quindi con argomentazioni e ragionamenti.

La motivazione, poi, unitamente alla struttura impugnatoria del processo tributario, limita il thema decidendum sicché mai viene rimessa al giudicante la conoscenza della capacità contributiva del soggetto accertato ma unicamente la validità secondo le regole logico-giuridiche della speciale e distinta capacità contributiva rappresentata nell’accertamento e provata dalla sua inferenza motivazionale, per come sublimata e filtrata ai meccanismi e finzioni processuali.

Ne viene, in conclusione, che la raffigurazione dei fatti giuridici tributari dell’impresa, non potendo essere oggettiva ed univoca, non può neanche dirsi sostanzialmente veritiera; ne consegue, poi, che a tale quadro nulla aggiunge l’ordinamento poiché (con le tecniche investigative che predispone) si disinteressa alla ricerca dei fatti e li sostituisce (materialmente o attraverso la riqualificazione giuridica) con altri e diversi e sorregge questa nuova distinta rappresentazione sulla scorta della motivazione che le è presupposta e conseguente; se ne trae infine, che il processo tributario nulla oppone a tale meccanismo sostitutivo, sul quale si innesta unicamente per corroborare o demolire la nuova ricostruzione degli imponibili con l’ausilio dei propri congegni processuali tali, se possibile, da allontanarsi ancor di più da quanto avrebbe dovuto essere oggetto di prova, ossia la capacità contributiva.

La cadenzata mera giustapposizione (con ampie soluzioni di continuità tra l’uno e l’altro) degli istituti giuridici tributari che si presentano nel testo mira a far emergere ex se la progressiva astrazione della logica probatoria tributaria (assolutamente controintuitiva).

Infatti, demolito il mito della possibilità di una conoscenza esatta dei fatti tributari, si assiste – nella ricostruzione degli imponibili – alla sostituzione della realtà delle cose con realizzazioni sempre meno effettive e, tanto meno evidenti, tanto più cogenti.

E dunque, laddove non vi è una univoca lettura dei fatti, allora sopperisce la analisi scientifica; allorquando questa non sia incontroversa, prevale il consenso della maggior parte della comunità scientifica; se permane l’incongruenza, si prova con l’accertamento amministrativo, il quale – a sua volta – può essere analitico, ma laddove vi siano elementi tali da poter far decidere per la ricostruzione induttiva e l’amministrazione propenda per essa, allora le risultanze di questa (ricostruzione induttiva) prevalgono sulle emergenze analitiche; quando, poi, perduri un dissidio e per dirimerlo si addivenga al processo, allora, infine, delimitato ed impoverito il thema decidendum a quanto rinveniente nella motivazione dell’atto, si assiste alla sostituzione dei fatti con i risultati delle emergenze processuali per come provenienti dalla applicazione dei congegni tipici.

Sicché, in conclusione, si può ben affermare che la realtà dei fatti soccombe di fronte alla ricostruzione transeunte scientista, la quale – a sua volta – cede davanti alla interpretazione degli eventi formulata dagli uffici e quest’ultima, infine, si piega alle logiche processuali.

A voler proporre un disegno ricostruttivo della capacità probante degli istituti tributari, dovremmo porre la realtà dei fatti all’ultimo gradino ed al primo il giudicato secondo uno schema che potrebbe essere il seguente: realtà fenomenica – ricostruzione scientifica – accertamento analitico – accertamento presuntivo – accertamento induttivo – ricostruzioni logiche ed interventi di qualificazione giuridica – motivazione [portata inferenziale] – onere della prova [conseguenze processuali] – prova documentale processuale – prova presuntiva processuale – prova logica e prova officiosa [compresa la prova tecnica] – non contestazione – rinuncia – giudicato.

(Scritto nel 2014)