Il processo tributario III – Commentario

Domenico Riccio - Il processo tributario III – Commentario

La natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie è stata affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 dicembre 1974 n. 287. Originariamente, gli organi di giustizia tributaria rientravano nell’ambito della Pubblica Amministrazione, e la fase giudiziale altro non era che la continuazione della fase di verifica.

La VI disposizione transitoria della Costituzione prevede che, entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il legislatore avrebbe dovuto provvedere alla revisione degli organi di giurisdizione speciale tra i quali rientrano, appunto, le Commissioni tributarie. Con la sentenza 287/1974, la Consulta ha sancito la legittimità costituzionale delle Commissioni tributarie sulla base della considerazione per cui la giurisdizione ordinaria “non sarebbe idonea, per mentalità e insufficienza di cognizioni tecniche, a penetrare i fenomeni economici, a volte complessi, che presiedono alla formazione del reddito”.

Con il dpr 636/1972 il legislatore ha inteso esercitare il potere di revisione di cui alla VI disposizione transitoria della Costituzione.

(Scritto nel 2012)