Il processo tributario II – Schemi

Domenico Riccio - Il processo tributario II – Schemi

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all’art. 1, d.lgs. 545/1992 e dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria.

Il processo tributario si instaura ad iniziativa di parte e quindi ad impulso del soggetto al quale è stato notificato l’atto impositivo. tale principio è mutuato dal codice di procedura civile (art. 99 c.p.c.) in quanto la tutela giurisdizionale è realizzabile solo su domanda di parte e non per impulso d’ufficio.

L’iniziativa del processo è un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 costituzione) che ha per scopo l’esercizio della giurisdizione riguardo una situazione giuridica controversa in cui la parte stessa è interessata al soddisfacimento del proprio diritto che assume violato.

Il principio della domanda ha una duplice funzione: è strumento di promovimento del processo; determina l’oggetto del giudizio individuando il contenuto della domanda di tutela avanzata dalla parte nei limiti della causa petendi e del petitum.

Nel processo tributario la materia del contendere viene predeterminata dalla motivazione dell’atto impositivo nella quale l’ufficio deve far conoscere al destinatario dell’atto le argomentazioni su cui si fonda la richiesta.

(Scritto nel 2009)