Il contratto

Domenico Riccio - Il contratto

Il principio di buona fede integra il contratto fino a contenere le circostanze essenziali presupposte, attraverso l’utilizzazione dell’equità. Ed infatti, l’art. 1374 c.c. stabilisce che «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e, in mancanza, secondo gli usi e l’equità». L’equità, pertanto, è immanente ad ogni contratto, cioè prevista, sebbene manchi nella lettera della pattuizione stabilita, proprio a salvaguardia delle posizioni rilevanti per i singoli contraenti.

In una prospettiva di considerazione unitaria del contratto in cui la causa si identifica col contenuto inteso in senso dinamico, è possibile dare spiegazione della rilevanza della fattispecie legandola al profilo causale e indicandola sotto il profilo descrittivo della presupposizione contrattuale, che acquista rilevanza in quanto ipotesi di difformità tra la causa concreta e la causa astratta del negozio.

In generale può avvenire, infatti, che circostanze falsamente presupposte impediscano il raggiungimento della finalità concreta che le parti si propongono. L’indagine sulla idoneità del negozio ad assolvere la funzione voluta dalle parti, però, non diviene soggettiva, ma rimane oggettiva e disancorata dalla volontà delle parti. In questi casi si può ravvisare uno stretto collegamento tra falsa presupposizione e nullità del contratto per difetto di causa, allorquando la non realizzazione del presupposto turbi l’economia del contratto.

Più precisamente, in merito allo scioglimento del vincolo negoziale va distinto il caso nel quale il presupposto già difettava ab origine dal caso, invece, in cui il presupposto viene meno nel corso della fase esecutiva del contratto. Nel primo caso sembra esatto parlare di nullità del contratto per difetto di causa. Nella seconda ipotesi, il venir meno della situazione presupposta è, invece, inquadrabile nelle vicende successive al valido sorgere del vincolo, per cui non può parlarsi di nullità del contratto, ma di scioglimento o risoluzione dello stesso per causa non imputabile alle parti. Ma in entrambi i casi, per un principio equitativo, deve essere ripristinata la situazione precedente al contratto, possibilmente con la restituzione in forma specifica e, in mancanza, con la riparazione mediante un tantundem. La sanzione della nullità, che consegue all’assorbimento del presupposto nella causa, non è evitabile o surrogabile con altro rimedio, perché, come è stato detto, in tutte le scienze, compresa quella giuridica, i corollari non si prestano ad essere né duttili né flessibili.

Se è vero, poi, che caratteristica essenziale della presupposizione sia quella di non essere tradotta in clausola ad hoc, la sua individuazione e determinazione nella struttura negoziale devono essere svelate e portate alla luce attraverso un’interpretazione del contratto condotta secondo buona fede. Ai nostri fini non interessa dissertare sul principio di buona fede, né prendere posizione sul dibattito dottrinale; basta soltanto attribuire al canone di buona fede un significato concreto, come criterio ermeneutico che renda chiare e determinate le regole, cui le parti hanno inteso attenersi nel rapporto patrimoniale che hanno suggellato.

Tali proposizioni sono condivisibili soltanto se intese nel senso che l’interpretazione va condotta con l’utilizzazione di un parametro, quello della buona fede, da intendersi in senso oggettivo e che diviene indispensabile per portare alla luce le circostanze incidenti nell’economia dell’affare, ossia per discoprire e rendere manifesto il motivo obiettivo che non ha trovato espressa collocazione nella regola contrattuale. Il procedimento ermeneutico di buona fede, quindi, consente di percepire motivi, non espressi nella regola negoziale. Il principio di buona fede nell’interpretazione del contratto non svolge, dunque, funzione creatrice, ma quella di portare alla luce, di far emergere quegli elementi che, in sé e per sé, già esistono nella struttura contrattuale.

(Scritto tra il 2004 e il 2007)