Il contratto di swap

Domenico Riccio - Il contratto di swap

I derivati sono strumenti che si basano su altre attività finanziarie, dette sottostanti, dalle quali derivano il loro valore: sono pertanto privi di vita autonoma. Tali contratti sono orientati a modificare l’esposizione ai cosiddetti «rischi di mercato» dei soggetti contraenti.

Lo schema negoziale di riferimento prevede generalmente la consegna o l’acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato e il regolamento a una data futura del differenziale tra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato dal contratto.

Nel primo caso il «sottostante» è un elemento effettivo, mentre nel secondo caso il sottostante è «nozionale», in quanto non è previsto lo scambio reale dell’elemento.

Pur nell’estrema eterogeneità delle fattispecie rinvenibili nella pratica, che rende difficili elencazioni o classificazioni esaustive, pare di potere affermare che i più comuni contratti derivati possano essere suddivisi in tre tipologie: i futures, ossia i contratti di acquisto o vendita a termine di grandezze economiche (tipicamente attività finanziarie o loro indici) a prezzo predefinito; le options, ossia i contratti mediante i quali una parte acquisisce il diritto di acquistare (call) o vendere (put) in una data futura una grandezza economica per un prezzo predefinito e la controparte, verso pagamento di un premio, si obbliga, rispettivamente, a vendere o ad acquistare detta grandezza economica per il medesimo prezzo; gli swaps, ossia i contratti mediante i quali due parti scambiano fra loro flussi monetari in entrata o in uscita (per esempio, gli swaps sui tassi di interesse [o interest rate swaps] sono operazioni caratterizzate dallo scambio tra due parti di flussi di interessi facenti riferimento a importi nominali [che non sono oggetto di trasferimento] il cui regolamento avviene in via differenziale; mentre gli swaps su valuta [o currency swaps] sono contratti in cui «le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell’operazione»).

In termini generali, il contratto di swap è l’accordo attraverso il quale due parti (generalmente una piccola o media impresa, ed un ente finanziario) convengono di scambiarsi, in una o più date prefissate, dei cash flows (flussi di cassa) derivanti dall’applicazione di due diversi parametri ad un identico ammontare di riferimento.

A causa di avvenimenti anche non preventivati, può ben accadere che la riuscita del contratto sia quanto meno diversa da quella preventivata dalla parte. Ciò non toglie che in taluni casi di pure evidente difformità il contratto conservi una «funzione apprezzabile» e che pertanto lo stesso verrà mantenuto dalle parti. Ovviamente questo non sempre può avvenire e quando ciò non accade l’ordinamento pone i richiamati rimedi a tutela non solo delle parti, ma del sistema stesso della autonomia privata.

È quindi l’intero sistema dell’autonomia privata che insorge nel momento in cui l’operazione contrattuale non è più sorretta da una giustificazione economica sicché si impone una riflessione sulla possibilità di salvaguardare ancora la pattuizione ovvero porla nel nulla a tutela tanto delle volontà dei privati quanto dell’economia di sistema.

(Scritto nel 2009)