Le società senza scopo di lucro
Le società come mere “strutture organizzative” ed il superamento dell’elemento teleologico dello scopo di lucro
Sin dalle prime società pubbliche (Ferrovie dello Stato 1905, Ina 1912, Iri 1933, Eni 1953, Enel 1962; in dottrina Marasà, Le società senza scopo di lucro, Milano, 1984) e poi definitivamente con le “privatizzazioni” degli anni ’90, lo “scopo di lucro” è stato prima messo in discussione ed oggi definitivamente superato a livello italiano (società sportive 1981, società benefit 2015, impresa sociale 2017) ed unionale (direttiva due diligence 2024).
Le società nel codice del 1942
L’impianto originario del Codice Civile del 1942, in ossequio a una visione rigorosamente patrimonialistica e contrattualistica, aveva cristallizzato la nozione di società attorno a un elemento teleologico imprescindibile: lo scopo di lucro. L’art. 2247 c.c., definendo il contratto di società, imponeva l’esercizio in comune di un’attività economica “al fine di dividerne gli utili”. Il legislatore del ‘42 aveva così codificato il c.d. “lucro soggettivo”, ovverosia l’intento egoistico di ripartizione dell’eccedenza patrimoniale tra i soci, ergendolo a spartiacque tipologico ineludibile tra il fenomeno societario (profit) e il fenomeno associativo o fondazionale (non profit), quest’ultimo relegato nel Libro I del Codice Civile e guardato con il secolare sospetto verso la “manomorta”. In questa rigida dicotomia, la società commerciale era il tempio esclusivo dell’iniziativa economica privata orientata alla massimizzazione del profitto, precludendo in radice la possibilità di utilizzare i tipi societari per il perseguimento di scopi ideali, altruistici o di interesse generale. In tale contesto, lo scopo di lucro era considerato un elemento essenziale e insuperabile della “causa” societaria
Il superamento di fatto del fine lucrativo nella prassi successiva
Tuttavia, l’apparente monolitismo della causa lucrativa ha cominciato a incrinarsi sotto le spinte di una prassi economica e istituzionale sempre più complessa. Già nei decenni successivi alla codificazione, il legislatore speciale ha introdotto numerose fattispecie di società di capitali per legge sottratte allo scopo di lucro soggettivo. L’aporia concettuale di una “società senza scopo di lucro” si è progressivamente stemperata dinanzi all’esigenza pratica di dotare enti con finalità di interesse generale di strumenti agili, efficienti e dotati di un solido regime di responsabilità patrimoniale. Si è assistito, pertanto, a un superamento “di fatto” del fine lucrativo: la dottrina più attenta ha iniziato a rileggere il requisito dell’art. 2247 c.c. non più come dogma insuperabile, ma come elemento derogabile qualora interessi superiori o normative settoriali lo richiedessero. La società ha cominciato a svestirsi della sua essenza puramente speculativa per rivelarsi in una veste nuova: quella di una formula organizzativa neutra.
Le prime crepe: consorzi e legislazione speciale
Il monolitismo della causa lucrativa inizia a incrinarsi negli anni ‘70:
• Società consortili (1976): L’introduzione dell’art. 2615-ter c.c. ha permesso per la prima volta di utilizzare le forme societarie (salvo la società semplice) per scopi mutualistici e consortili, slegandole dal lucro soggettivo.
• Settore sportivo: La legislazione sulle società sportive (dalla L. 91/1981 alle riforme del 2021) ha vissuto una costante oscillazione tra l’esclusione totale del lucro e la sua parziale riammissione, confermando la duttilità dello schema societario.
La riforma del diritto societario e la modifica della rubrica dell’art. 2247
Un momento decisivo è rappresentato dall’introduzione delle s.r.l. unipersonali (attuazione della XII Direttiva UE). In quell’occasione, il legislatore intervenne sulla rubrica dell’art. 2247 c.c., mutandola da “Nozione” a “Contratto di società” (D.Lgs. 6/2003). Sebbene il testo dell’art. 2247 c.c. sia rimasto invariato, il legislatore è intervenuto su un dettaglio di dirompente portata sistematica: la rubrica della norma è mutata da “Nozione di società” a “Contratto di società”. Questa variazione, tutt’altro che meramente lessicale, ha sancito normativamente che l’art. 2247 c.c. definisce esclusivamente la società che nasce da un contratto con causa lucrativa, ma non esaurisce l’intero universo delle società. Hanno così trovato piena cittadinanza nel sistema le società unipersonali (costituite per atto unilaterale) e, soprattutto, le società con causa non lucrativa, consortile o mutualistica. La riforma ha definitivamente sdoganato l’idea che l’ordinamento ammetta il ricorso ai tipi societari anche in assenza di uno scopo egoistico di divisione degli utili, consacrando la fattispecie societaria come un “contenitore” duttile.
L’uso delle società “commerciali” nel nuovo paradigma
Nel nuovo paradigma giuscommercialistico, la società (e la società di capitali in particolare) cessa di essere definita in base al suo “scopo fine” e viene invece individuata in base alla sua “struttura organizzativa”. Ciò che distingue una S.p.A. o una S.r.l. da un’associazione, da una fondazione o da un trust non è più (o non solo) l’assenza del divieto di distribuzione degli utili, ma la dotazione di un apparato di governance predefinito, rigido e affidabile. Le società di capitali offrono garanzie impareggiabili in termini di responsabilità limitata, certezza dei meccanismi decisionali, trasparenza contabile, redazione di bilanci secondo standard rigorosi e sistemi di controllo interno (sindacale e di revisione). Proprio questa “forza organizzativa” ha reso le società di capitali strumenti preferenziali per la gestione di attività complesse ad alto impatto sociale e finanziario, ambiti in cui le tradizionali forme del Libro I si mostravano inadeguate o troppo anacronistiche.
Le società di capitali “atipiche” e le società pubbliche
Il mutamento del DNA societario ha generato una proliferazione di modelli “atipici” rispetto al paradigma del 1942. L’esempio più macroscopico è dato dalle società a partecipazione pubblica. Lo Stato e gli enti locali, per gestire servizi pubblici essenziali o attività di preminente interesse generale, hanno massicciamente ripiegato sullo strumento societario (fenomeno dell’in house providing). Nelle società pubbliche, la nozione teleologica subisce una torsione radicale: l’elemento finalistico si sposta dal profitto alla soddisfazione di interessi generali della collettività. Tali enti, pur vestendo i panni del diritto privato, sono strutturalmente devoti a un “lucro oggettivo” (l’economicità della gestione per non gravare sulle finanze pubbliche) ma sono privi di “lucro soggettivo”, divenendo vere e proprie longae manus della Pubblica Amministrazione.
Segue: le società benefit e l’impresa sociale
L’evoluzione ha toccato il suo apice normativo con l’introduzione delle “Società Benefit” (L. 208/2015), enti che integrano statutariamente lo scopo di lucro con finalità di beneficio comune, e, soprattutto, con la Riforma del Terzo Settore. Il D.Lgs. 112/2017 sull’impresa sociale ha definitivamente reciso il cordone ombelicale tra la forma “società di capitali” e lo “scopo di lucro”.
La transizione verso modelli non profit non è stata priva di ostacoli. La precedente normativa (D.Lgs. 155/2006) era considerata eccessivamente restrittiva, limitando lo sviluppo dell’impresa sociale a causa dell’assoluto divieto di distribuzione degli utili e della mancanza di incentivi fiscali. Il D.Lgs. 112/2017 ha invece introdotto una “deroga controllata” al divieto di lucro soggettivo, permettendo alle imprese sociali in forma societaria di distribuire una quota limitata di utili. Questa scelta legislativa mira ad attrarre capitali di rischio anche in settori a basso rendimento o ad alto impatto sociale, bilanciando la remunerazione del capitale con il primato dell’interesse generale.
Oggi è pienamente legittimo costituire una S.r.l. o una S.p.A. che sia formalmente un’impresa sociale, soggetta a un rigoroso vincolo di non distribuzione degli utili (o a una distribuzione fortemente calmierata) e devota a scopi civici, solidaristici e di utilità sociale. La società è divenuta, a tutti gli effetti, un’impresa istituzionale.
Verso una “neutralità funzionale”
L’evoluzione più recente, spinta anche dalle direttive UE sulla sostenibilità (cfr. Direttiva Due Diligence 2024/1760), suggerisce che l’attività sociale non sia più orientata al solo scopo lucrativo, ma debba integrare interessi “esterni” sociali e ambientali (Ibba, par. 4, 8). Nel diritto vivente, si è fatta strada l’idea che la società sia ormai un “contenitore” utilizzabile anche per il mero godimento di beni (es. società semplici immobiliari o holding pure), superando il requisito dell’attività produttiva previsto originariamente.
il sistema si sta muovendo verso una tipologia unificata degli enti in cui ciò che conta non è più lo “scopo-fine”, ma la struttura organizzativa scelta per gestire un’attività lecita, sia essa lucrativa, mutualistica o solidaristica.
