Esenzione Imu per gli Enti Didattici: il Costo Medio per Studente è il parametro di non commercialità

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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una rilevante novità nel panorama della fiscalità locale immobiliare, inserendo norme di interpretazione autentica che mirano a risolvere in via definitiva le annose incertezze riguardanti l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili destinati ad attività didattiche posseduti dagli Enti Non Commerciali. Il legislatore è intervenuto per chiarire il perimetro applicativo dell'agevolazione, ancorando il concetto di "modalità non commerciale" a un parametro numerico oggettivo, ovvero il Costo Medio per Studente (CMS), eliminando così ogni discrezionalità che aveva caratterizzato la disciplina (art. 1, commi 853-856, Legge n. 199/2025).

La necessità di questo intervento normativo affonda le radici nella complessa evoluzione della disciplina, nata con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che nel sistema della previgente ICI riconosceva l'esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Tuttavia, con il passaggio all'IMU e la riformulazione operata dalla Legge n. 160 del 2019, il requisito essenziale per l'ottenimento del beneficio è diventato lo svolgimento di tali attività con "modalità non commerciali", una definizione che ha spesso generato conflitti interpretativi in presenza del pagamento di rette o corrispettivi da parte degli utenti (art. 1, comma 759, lettera g, Legge n. 160/2019).

L'intervento legislativo si è reso necessario anche per allineare l'ordinamento interno alle decisioni della Commissione Europea, che aveva censurato la normativa italiana sull'ICI considerandola un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno laddove permetteva l'esenzione anche in presenza di attività di natura economica. La Commissione ha infatti stabilito che l'esenzione può essere garantita soltanto se non vengono svolte attività economiche, escludendo quelle situazioni ibride in cui, pur in presenza di finalità sociali, l'ente operava in concorrenza con altri soggetti del mercato (Decisione 2013/284/UE e Decisione 2023/2103/UE).

In questo contesto si inserisce la norma di interpretazione autentica specifica per il settore dell'istruzione, contenuta nel comma 856 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026. La disposizione stabilisce che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali si intendono svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. Questa previsione trasforma la valutazione sulla natura dell'attività da qualitativa a quantitativa: se la retta richiesta alle famiglie è inferiore al costo che lo Stato sosterrebbe per fornire il medesimo servizio, si presume che l'ente non stia agendo con logiche di profitto ma stia svolgendo una funzione sussidiaria (art. 1, comma 856, Legge n. 199/2025).

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica ai sensi dello Statuto del Contribuente, la nuova disciplina ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti tributari ancora pendenti, offrendo una chiave di lettura vincolante per risolvere le controversie in corso. Tuttavia, il legislatore ha previsto una specifica clausola di salvaguardia finanziaria, stabilendo che in ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme che siano già state versate dai contribuenti a titolo di imposta negli anni passati (art. 1, comma 2, Legge n. 212/2000).

Il rispetto del parametro economico del Costo Medio per Studente costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso all'esenzione, in quanto la norma richiama l'applicazione delle disposizioni del regolamento ministeriale n. 200 del 2012, che fissa ulteriori requisiti strutturali e organizzativi. In particolare, per le attività didattiche, continua a essere richiesto che l'attività sia paritaria rispetto a quella statale e che la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni. Inoltre, devono essere rigorosamente osservati gli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro al personale docente e non docente, l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti e la pubblicità del bilancio (art. 4, comma 3, D.M. n. 200/2012).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 200 del 2012, lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: 

a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; 

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; 

c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.