Diritto tributario II – I singoli tributi

Domenico Riccio - Diritto tributario II – I singoli tributi

Il nostro sistema tributario presenta una molteplicità di fonti impositive ma due fondamentali: il reddito ed il consumo.

L’IRPEF è l’Imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’ordinamento tributario nazionale, istituita con DPR 597/1973, per cui conteneva 32 aliquote, dal 10% al 72%, per gli scaglioni di reddito da 2 a 500 milioni di lire, e attualmente disciplinata dal titolo I del DPR 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR.

Essa presuppone il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie elencate nell’art. 6, TUIR, e si caratterizza per una duplice tendenza: una personale e una progressiva

Dalla natura personale dell’imposta consegue che, ai fini della determinazione della stessa, si tenga in considerazione la complessiva situazione personale e familiare del contribuente, attraverso il riconoscimento di un sistema di deducibilità, in cui rientrano gli oneri deducibili e di detraibilità, riguardante le detrazioni per carichi di famiglia, per tipologia di reddito e per oneri sostenuti.

La natura progressiva dell’imposta, invece, risiede nella previsione di differenti aliquote di tassazione, che aumentano in misura più che proporzionale rispetto all’incremento del reddito, come previsto dall’art. 11, TUIR.

L’imposta sul valore aggiunto (Iva) si configura come tributo “indiretto”, in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva di un soggetto nelle due forme tipiche del patrimonio o del reddito, bensì il consumo, ossia un altro indice della stessa capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela l’esistenza di una ricchezza.

L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata introdotta negli Stati membri dell’Unione attraverso due direttive (Direttive 11 aprile 1967, nn. 227/67/CE e 228/67/CEE). In sostanza, le due direttive individuarono gli elementi essenziali di un sistema comune d’imposta in un mercato comune, definendo principalmente la struttura, il meccanismo e la procedura di applicazione del tributo.

Un processo effettivo di “omogeneizzazione” della normativa Iva tra gli Stati membri della Comunità, fu avviato, però, con la direttiva comunitaria n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) che ha ridotto drasticamente il margine di discrezionalità precedentemente riconosciuto agli Stati membri in sede di recepimento della normativa comunitaria ed ha dettato, altresì, regole di applicazione del tributo uniformi per tutto il territorio comunitario, individuando i principi fondamentali ed immutabili dell’imposta.

(Scritto tra il 2005 e il 2017)