Diritto tributario I – I principi

Domenico Riccio - Diritto tributario I – I principi

Il diritto tributario è il complesso sistematico di norme e principi che presiedono all’istituzione e all’attuazione dei tributi.

Il termine erario è oggi comunemente usato come sinonimo di “finanze dello Stato”, per distinguere quest’ultime da quelle degli enti locali. In origine l’erario era il tesoro del popolo romano (dal latino aerarium, a sua volta da aes “bronzo”, letteralmente “riserva di monete”), conservato nel tempio di Saturno e perciò detto, oltre che aerarium publicum o populi Romani, anche aerarium Saturni. Vi si conservavano i proventi delle imposte, dei tributi, delle vendite di cose pubbliche, delle indennità di guerra e delle prede, i contratti pubblici, i rendiconti finanziari dei magistrati, i registri censori, i testi delle leggi e dei senato-consulti, i protocolli delle elezioni e dei giuramenti dei magistrati.

Durante l’età imperiale, l’erario divenne il tesoro del Senato romano, differenziandosi così dal fisco, il patrimonio privato dell’imperatore.

Successivamente le entrate delle province imperiali, e in parte di quelle senatorie, furono devolute al fisco imperiale, e l’importanza dell’erario andò diminuendo, tanto che e nel 3° sec. d.C. esso si ridusse a cassa municipale della città di Roma.

Nel Medioevo, il termine erario designava la cassa, camera e amministrazione finanziaria in genere, ed anche lo stesso cassiere o camerlengo. Poi in età moderna passò ad indicare le finanze dello Stato.

Nell’ambito del fisco, invece, rientra il potere pubblico, tanto quello statuale centrale quanto quello locale, nella sua attività finanziaria e in particolare nei suoi rapporti con i contribuenti.

Originariamente nel diritto romano fiscus (da “fiscus Caesaris”, ossia “cesto” o “cassa” di Cesare) designava, come specificato poco sopra, la sostanza e la cassa dell’imperatore, distinta da quella del popolo: l’erario, appunto.

Ad Augusto risale l’istituzione di casse speciali, i cosiddetti “fisci”, alimentati con entrate provinciali e demaniali. Con Claudio si ebbe la centralizzazione e il potenziamento del fisco, ma sarà solo sotto i Flavi che il sistema si affermerà definitivamente.

Nel corso del tempo fiscus venne a designare il complesso dei beni dell’imperatore di provenienza pubblica e devoluti a scopi collettivi, sottoposti a un privilegium fisci, un diritto privilegiato, e distinti dal suo patrimonio privato.

Il fisco fu quindi istituito per soddisfare l’esigenza di contabilizzare spese ed entrate delle province imperiali e andò affiancandosi all’aerarium, spesso in difficoltà finanziarie, fino a soppiantarlo del tutto.

Da tale concezione si passò poi a quella che vede attribuita al fisco la titolarità di tutti i diritti patrimoniali, i quali, oggi, fanno capo allo Stato.

Il diritto tributario attuale ha ad oggetto l’imposizione, a favore di soggetti di diritto pubblico, di prestazioni patrimoniali.

Esso regola i mezzi e le procedure finalizzate al reperimento delle risorse finanziarie primariamente necessarie per sostenere la spesa pubblica in generale, ossia dei finanziamenti che lo Stato e gli Enti pubblici devono erogare al fine di svolgere le loro funzioni.

Nel diritto tributario dunque rientra lo studio di tutto ciò che è tributo e, quindi, l’imposta, la tassa, il contributo e il monopolio fiscale.

(Scritto tra il 2006 e il 2017)