sabato 28 gennaio 2012

La notifica degli atti tributari

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale (art. 145 c.p.c., c. 1). Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, c. 1, lett. e), e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.



La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario infatti non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento. (1-3)

(*) Riferimenti normativi: artt. 138-141, 145, comma 1 e 156 c.p.c.; art. 60, D.P.R. n. 600/1973.
(1) In senso conforme alla prima massima si veda Cass. Civ., sentenza n. 15856/2009.
(2) In senso conforme alla seconda massima si veda Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 19854/2004.

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Catanzaro, 28/12/2005) (1-2)

(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 2700 c.c.
(1) Vedi anche Cass. Civ., sezione tributaria, sentenza 31 marzo 2006, n. 7649 e Cass. Civ., Sez. tributaria, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1906.


In tema di atti tributari, la nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale per essere le stesse indirizzate alla persona dell'amministratore, in proprio e nella qualità di rappresentante dell'ente, pur riguardando un'imposta dovuta da una società, è sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto il principio enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile, per analogia, a tutti gli atti amministrativi compresi, dunque, quelli di imposizione tributaria, "intercettando" tali atti il soggetto al quale sono effettivamente rivolti (la società) attraverso il suo legale rappresentante che, nella sua qualità, nessun dubbio può nutrire sul loro effettivo contenuto. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 20/01/2006) (1-2)

(*) Fonte CED Cassazione. Riferimenti normativi: art. 156 c.p.c.
(1) Vedi anche Cass. Civ., SS.UU., sentenza 5 ottobre 2004, n. 19854, Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 10 marzo 2008, n. 6347 e Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 2 luglio 2009, n. 15554.


In tema di procedimento tributario, la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione - nel caso di specie dell'appello - presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta nè nullità nè decadenza dell'impugnazione. A tale conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 14 dicembre 2004) (1-2)

(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 10 e 53, D.Lgs. 546/1992.
(1) Conformemente alla massima: Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 3 luglio 2009, n. 15718. Vedi anche Cass. Civ., SS.UU., sentenza 14 febbraio 2006, n. 3116 e Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 20 aprile 2007, n. 9395.

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