domenica 8 maggio 2011

Dl sviluppo, il testo

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SCHEMA DI DECRETO LEGGE – SEMESTRE EUROPEO - RECANTE PRIME
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA
(Testo provvisorio non ancora bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato)

Art. 1
Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E’ istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in
consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente
livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012
per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è
integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente
riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione
dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI-Agenzia Spaziale
Italiana;
3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è
commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del
reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2,
lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
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4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per
la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
è conseguentemente soppresso.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse
destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.
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Art. 2
Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1.In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di
vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel “Patto Euro plus” del 24-25 marzo 2011 dove
si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel
Mezzogiorno a tempo indeterminato. L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato
“Patto Euro plus”, il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’art.40 del predetto Regolamento, ai
datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti
dalla Commissione Europea “svantaggiati” ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto
Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella
misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi
successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai sensi
del numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d’imposta è concesso nella
misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione. Ai sensi
dei commi 18 e 19, art 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono
lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma
di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che
vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso
di disparità uomo-donna – ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro
da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al
comma 2. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a
quello dell’entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
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6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il
quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di
assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei
dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al comma 1;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due
anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa
fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi
maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa
dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle
Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine
di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali
comunitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.
9. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo
Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma
precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette
finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di
imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da
garantire la compensazione degli effetti sino allo dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i
saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di
cui al precedente periodo.”
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Art. 3
Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico – alberghieri,
nautica da diporto
1. Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta
turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della
battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di
novanta anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in
ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché
realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di
proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di
superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle
aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è
effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, su richiesta dei soggetti
interessati, dalla Regione, d’intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del
territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del
corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base
dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le
edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse
risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di
settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l’impresa risulti altresì
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l’attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e
comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da
edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di
ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa
vigente.
2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz’altro
acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le
violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da
spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Fuori
dai casi di cui al comma 1, nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Le risorse costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia
delle entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo
costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in
quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei
Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonchè dell’erario, con particolare riferimento
agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno. La misura delle
quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso,
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire
il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di
balneazione.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con
le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare
l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di
assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle
opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio
marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è
effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta
se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia
amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere
b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle
medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le
disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della citata
legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai
medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo
43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno sono a carico
del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e
dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di
qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze,
nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi
altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare
la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti
enti, nonché di competenza delle altre amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e
controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici assicurano controlli
unitari, nonché una pianificazione e l’esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno
possibile sull’ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
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amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l’utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi
commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della
nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se
esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all’articolo 3 del presente
codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque
marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a
scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
ferma restando la disciplina ivi prevista.'';
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di
rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili
per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore
portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed
ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.”;
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione
del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture
portuali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni
demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell’intesa raggiunta ai
sensi dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.
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Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per
semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace
sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in
particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al
cosiddetto "leasing in costruendo”;
b) limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;
c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli
materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di
inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti “temerarie”;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante
collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per
l’esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte
delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste
dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella
documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura
negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli
appalti di lavori.
Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale
dell’immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 27, comma 1, le parole: “dall'applicazione del presente codice” sono sostituite dalle
seguenti: “dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice”;
b) all’articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole:
“gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le
seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci,” ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le
parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono
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inserite le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci,”; le parole: “cessati dalla carica nel triennio” sono sostituite dalle
seguenti: “cessati dalla carica nell’anno”; le parole “di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione” sono sostituite dalle seguenti: “che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione”; le parole: «resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice
penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle
seguenti: «l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: “19 marzo 1990, n. 55;” sono aggiunte le seguenti:
“l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;”;
1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";
1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” è inserita la seguente: “gravi”;
1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti.»;
1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.";
1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: “, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste,” e le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno
antecedente”;
2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di esclusione previsti” sono sostituite dalle seguenti: “Le cause
di esclusione previste” e dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario” sono
inserite le seguenti: “limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
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intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono
gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore
edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma
1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente
allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica.";
c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti a
inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici
nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;”;
2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.";
d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documenti e informazioni complementari – Tassatività
delle cause di esclusione”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a
pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
e) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
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“2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall’Autorità, ad inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.”;
f) all’articolo 56, comma 1, lettera a), l’ultimo periodo è soppresso;
g) all’articolo 57, comma 2, lettera a), l’ultimo periodo è soppresso;
h) all’articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo)
approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le
categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui
all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano
espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.”;
i) all’articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva
dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i
contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisito l’avviso dell’Autorità.”.
l) all’articolo 122:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a
500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno
cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene
l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui
all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si
applica l’articolo 65, comma 1”;
2) il comma 7-bis è abrogato;
m) all’articolo 123, comma 1, le parole: “1 milione” sono sostituite dalle seguenti: “ un milione e
cinquecentomila”;
n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “al netto del 50 per cento dei
ribassi d’asta conseguiti”;
o) all’articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai
seguenti:
“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui
al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il
10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori.”;
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p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: “per grave inadempimento dell’esecutore” sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e le
parole: “per grave inadempimento del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli
articoli 135 e 136”;
q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole “asseverato da una banca” sono sostituite dalle seguenti: “asseverato da un
istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966”;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
“19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non
presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economicofinanziario
asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a
prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse
della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta
le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo
128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il
proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a
base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il
promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al
progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore
non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati
nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei
limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla
concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
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20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90,
comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.”;
r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole “dell’avviso” sono sostituite dalle seguenti: “della lista”;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il progetto preliminare delle
infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare,
con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di
rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale
strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche
gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte
salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.”;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico
dello Stato.”;
4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti
dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare
dell’opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo
nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina
dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio,
la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La
reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;
s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo
che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la
proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo
che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.”;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
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“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico
dello Stato.”;
t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità
dell’opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.”;
2) comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta
giorni”;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“quarantacinque giorni”;
3) al comma 4, primo periodo, le parole “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti:
“sessantesimo giorno”;
4) al comma 6, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ovvero l’utilizzo di una
quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;
z) all’articolo 170, comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta
giorni”;
aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 2”;
bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 40,
comma 3, lettera a);”;
cc) all’articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le parole: “di direttori tecnici” sono
sostituite dalle seguenti:“di almeno un direttore tecnico” e, dopo le parole: “di dipendenti o
dirigenti,” è inserita la seguente: “nonché”;
dd) all’articolo 204, comma 1, le parole “ cinquecentomila euro” sono sostituite dalle seguenti: “un
milione e cinquecentomila euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo
122, comma 7, ultimo periodo”;
ee) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: “38;” sono aggiunte le parole “46, comma 1-bis;” e
dopo le parole “nell’invito a presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;
ff) all’articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30 della
direttiva 2004/17/CE”;
2) al comma 10, dopo le parole: “di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;
gg) all’articolo 240:
1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del procedimento” sono inserite le seguenti: “entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3”;
2) al comma 6, le parole: “al ricevimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dal
ricevimento” e le parole: “da detto ricevimento”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla costituzione
della commissione”;
3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il compenso per la commissione non può
comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: “della composizione” la parola “è” è sostituita
dalle seguenti: “può essere”;
hh) all’articolo 240-bis:
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1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’importo complessivo delle riserve non
può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e
del regolamento, sono stati oggetto di verifica.”;
ii) dopo l’articolo 246 è inserito il seguente:
“Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, nel
pronunciare sulle spese, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati”;
ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2013”, e, al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le
seguenti: “alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo, nonché”;
2) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2013";
3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
“20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui
all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 28.”;
4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La verifica è conclusa entro il 31
dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).”.
mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164,
1) all’articolo 16, comma 4, lettera d), le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto
per cento”;
2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole “per i lavori di importo” sono inserite le
seguenti: “pari o”;
3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le
seguenti: “pari o”.
nn) all’allegato XXII, le parole: “responsabile della condotta dei lavori” sono sostituite dalle
seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione
dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle
variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e
contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i
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precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n.
163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già
avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non
approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con
riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell’articolo 165 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal
CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai
progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decretolegge.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’articolo 166
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di
accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
13. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa,
dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite
le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonché per l’attività di verifica. Le stazioni appaltanti
di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità tematica, a
titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di
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decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all’art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che
prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell’opera per le eventuali opere e
misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità
dell’opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto
ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure
da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) dell’articolo 14,
intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6
dell’allegato XXI al codice;”;
b) all’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo
le parole “agli articoli 34” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai soggetti ammessi a
partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,”.
c) all’articolo 357:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o
da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.”;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: “centottantunesimo” sono sostituite dalle
seguenti: “trecentosessantaseiesimo”;
3) al comma 14, la parola: “centottantesimo” è sostituita dalla seguente:
“trecentosessantacinquesimo”; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della
qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o
della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori
relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella
categoria OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie
individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo
83, comma 5.”;
4) al comma 15, la parola: “centottantunesimo” è sostituita dalla seguente:
“trecentosessantaseiesimo”; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della
qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di
esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di
lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del presente
regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte
attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5.”;
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: “centottanta” sono sostituite dalle seguenti:
“trecentosessantacinque”;
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6) al comma 17, la parola: “centottantunesimo” è sostituita dalla seguente:
“trecentosessantaseiesimo”;
7) al comma 22, dopo le parole: “articolo 79, comma 17”, sono inserite le seguenti: “e
all’articolo 107, comma 2”; le parole: “centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti:
“trecentosessantaseiesimo” e è aggiunto, in fine il seguente periodo: “In relazione all’articolo
107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.”;
8) al comma 24 la parola: “centottantunesimo” è sostituita dalla seguente:
“trecentosessantaseiesimo”;
9) al comma 25, la parola: “centottanta” è sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinque”;
d) all’articolo 358, comma 1, dopo le parole: “del presente regolamento” sono inserite le parole “,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 357”.
16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all’articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente
Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni”;
2) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di
cui al comma 2.”;
3) all’articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:
“a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se
immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.”;
4) all’articolo 59, comma 1, dopo le parole “la proprietà o” sono inserite le seguenti: “,
limitatamente ai beni mobili,”;
5) all’articolo 146, comma 5, al secondo periodo, alla fine, dopo le parole “non vincolante”, sono
aggiunte le seguenti:
“Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni
paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143,
comma 1, nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e,
ove non sia reso entro il termine previsto dal comma 8, si considera favorevole.”.
17. All’articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti
modifiche:
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a) al comma 2, sono soppresse le parole “i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali
per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data
di entrata in vigore del presente decreto;”.
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto
l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino
esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e
modalità per la cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza
pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora
gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero per gli accordi e le intese relative ai beni di cui all’articolo 2, comma 196
bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.”.
18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui
all’articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal
comma 17 lett. b), può essere presentata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 17 lett. b) dall’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa. La
successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del
citato decreto di cui al comma 17 lett. b).
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Art. 5
Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei
termini che seguono:
a) introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi
precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”;
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione
all’autorità locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato
sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti
urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi
di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per
eventuali normative regionali;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 5, comma 3, lettera a), la parola “autocertificazione” è sostituita dalla seguente:
“dichiarazione”;
2) all’articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati,
l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.”
3) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da
una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
22
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5,
commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi
non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire
sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello
stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al
comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di
cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza
qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché
per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre
dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela
non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di
competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
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leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini
procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il
responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari.”;
4) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
“Articolo 21 – (Intervento sostitutivo regionale)
1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere
sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire.”
5) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
“2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo
abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non
eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”;
6) all’articolo 59, comma 2, le parole: “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti” sono sostituite
dalle seguenti: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
7) all’articolo 82, comma 2, le parole “qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e
7, non possano venire concesse, per il” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di”.
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole “nei successivi” sono
sostituite dalla seguente “entro”.
2) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonché di quelli’’, sono
aggiunte le seguenti: ’’previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli’’, alla
fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,
restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle
responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso
che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce
stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano
altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione
dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del
codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:
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“2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative
regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative;”.
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di
compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo
previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici
adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente:
’’3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla
lettera b), comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio
dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da
una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica
in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di
approvazione degli strumenti urbanistici, all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
8.Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di
adempimenti, all’articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è
sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti
variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi
ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento
attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non
sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento
di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere
e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e
tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o
in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo
sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche
con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
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a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura
premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi
edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o
in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, agli
interventi di cui al citato comma si applica l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli
standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il
termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e sino all’entrata in vigore
della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono
approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma
11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria
aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in
misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad
uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le
volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie
edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della
documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
15. All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole “1° maggio
2011” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”.
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Art. 6
Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e
medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà
ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei
dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei
rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e
documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza
del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
d) facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i
trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi
con modalità semplificata.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità
amministrativo - contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto
all’applicazione del presente codice.";
2) all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula
spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a
fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di
cui al comma 1, lettere a), d) ed f).";
3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e
di società controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice,
riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune
controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di
imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite
all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.";
4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.";
5) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari,
compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
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dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal
presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti,
nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il
Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità
semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine
all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i
trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla
natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle
funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di
lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro";
6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l’impiego del telefono" sono inserite le
seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l’iscrizione della numerazione della quale è
intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,".
3. Allo scopo di rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri
informativi gravanti su cittadini e imprese, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha
l’onere di produrre a corredo dell’istanza. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente.
4. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 3 la pubblica amministrazione
procedente non può respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e
deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di
diniego eventualmente emanato è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 3 è
altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
5. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 4, nei procedimenti di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l’istante ad iniziare l’attività dalla data di
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l’amministrazione non può
adottare i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del comma 3.
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a
corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana.
7. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere
generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l’esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione
di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese
introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque
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adempimento che comporta la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
8. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
degli atti di cui al comma 6, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna
amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
questionari di cui alla lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di
pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla
medesima lettera c).
9. Per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto,
l’articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato.
10. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini,
riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi
degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il
pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica
certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario
nazionale mettono a disposizione dell’utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la
consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 11. Resta in ogni caso salvo il diritto
dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma
elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo
parere del Garante per protezione dei dati personali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in
conformità con le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto
disposto dal comma 10.
12. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su
gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti
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all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata
con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione normativa".
13. All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: “piano di riduzione degli oneri amministrativi” sono
inserite le seguenti:”relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni, le province e i comuni adottano,
nell’ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di
interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione
degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della
riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati,
rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri
designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al
Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di
cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa.”;
b) al comma 5, dopo le parole: “oneri amministrativi gravanti sulle imprese”, sono inserite le
seguenti: ”e sui cittadini”.
14. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di
Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative
indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei propri ordinamenti, la misurazione
degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31
dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale
riduzione.
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Art. 7
Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla
disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo
amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere
unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici
giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici,
illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria
competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati
relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono
della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per
singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo
superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti
previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in
richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti
l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono
sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di
servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito,
di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del ”solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale
degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al
centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di
riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle
dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari
conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile
ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture
ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti
fiscali con il modello F24 EP;
s) è del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale
per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta
sostitutiva.
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2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti
disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui
all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della
Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, nonché di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese,
assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di
sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti
nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti
competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati
modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia
fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i
locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza,
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS, dando, a tal fine, il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.
Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche,
fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di
controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti
al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le
aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di
programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo
Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione
per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai
numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di
repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene
pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed
urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all’articolo 117,
comma 2, lettera e), m), p), r) della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa
comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui
ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: “Il periodo di
permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga
ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta
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presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli
operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.”;
d) le disposizioni di cui all’articolo 12 del legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o
di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole “agli articoli 12 e 13” sono sostituite dalle seguenti: all’articolo 12”;
1.2) la parola ”annualmente” è soppressa;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi.”;
f) l’omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471;
g) i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque
denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni
già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per
il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria possono stipulare, nei limiti
delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via
telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono
per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare
il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura
delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono
indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei
dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e,
ove ricorra, della responsabilità contabile;
i) nell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma
8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di
rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il
rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce
la dichiarazione.”;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle
medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, le parole “lire 600 milioni” e “lire un miliardo” sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: “400.000 euro” e “700.000 euro”;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo
di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei
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contribuenti destinatari dei predetti atti, all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, la parola “notificati” è sostituita dalla seguente: “emessi”;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole “delle imposte sui redditi”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “,
dell’imposta sulle attività produttive”;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola “sanzioni” è eliminata la seguente: “, anche”;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole “entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;”
sono aggiunte le seguenti: “la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati”;
3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis). In caso di richiesta, da parte del
contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa
fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e
conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “ai fini dell’espropriazione
forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso all’agente della
riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a
tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti
la provenienza.”;
o) All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante
carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.”;
p) all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il
regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano
gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti
all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.;
q) la lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:
“a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a
richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.”;
r) l’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;
s) all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo:
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"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi
d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo
del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.”;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque
titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in
tal modo l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute
all’Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l’articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, è abrogato;
2) le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS, delle somme a qualunque titolo
dovute all'Istituto, si riferisco anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti
da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in base alle
dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);
3) resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate relativamente all’iscrizione a ruolo dei
contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano
dovuti:
3.1) per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31
dicembre 2009;
u) all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se
l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le
seguenti: «dedotto l’importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono
inserite le seguenti: «, dedotto l’importo della prima rata»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.”;
z) all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441, le parole “lire dieci milioni” sono sostituite con le seguenti “euro 10.000”;
aa) all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole “lire trecentomila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 300,00;
2) al comma 6 le parole “lire trecentomila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 300,00” e le parole
“al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 25, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
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3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma “6-bis. Per le fatture emesse a norma del
secondo comma dell’articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.”;
bb) all’articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro
il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di
scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali,
nonché il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al
mese di dicembre”. Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1°
luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: “Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008” sono sostituite dalle
seguenti: “Ai versamenti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009
e 2010, da eseguire”; sono altresì soppresse le parole: “previste dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,”;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale
per combustione per usi civili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale
per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all’allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.
127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
dd) al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole “1° gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”;
2) al secondo periodo., le paro1e “31 ottobre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2012”;
3) al terzo periodo, le parole “‘31 ottobre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non
negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora
abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono
detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta
sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi,
sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso
della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre
dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione
effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base
all’ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici
mesi a decorre dalla medesima data.
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Art. 8
Impresa e Credito
1. Per rafforzare la disciplina del cosiddetto “patto di famiglia”, per favorire la continuità
nell’esercizio delle imprese, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 768-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei
beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche
successivi alla morte dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso,
l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, al quale si
applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo.
L’assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore o dal titolare di
partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni
societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare
di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall’articolo 784, primo comma.
L’accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all’articolo 768-ter, rende
irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti
equivalenti all’apertura della successione dell’imprenditore, relativamente a tutti i beni oggetto del
contratto.
Tra la morte dell’imprenditore e l’accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi di
cui al secondo comma, l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori del terzo o nell’interesse degli stessi.
Il terzo dovrà amministrare l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le
indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ed evitando
situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al
terzo comma”;
b) l’articolo 768-quater è sostituito dal seguente:
“768-quater. Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero
legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del
titolare di partecipazioni societarie, e il terzo di cui al terzo comma dell’articolo 768-bis.
Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l’imprenditore o il
titolare di partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del
contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all’articolo 768-bis.
Nel caso previsto dal secondo comma, l’azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere
oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
società o l’impresa, contenente la descrizione dei beni e l’attestazione del loro valore.
L’esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del
codice di procedura civile.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di
partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi
rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote
previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o
37
in parte, avvenga in natura.
Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell’imprenditore o del
titolare di partecipazioni societarie tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi
attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può
essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”;
c) all’articolo 768-sexies, il primo comma è sostituito dal seguente:
“All’apertura della successione dell’imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del
contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il
pagamento della somma prevista dal terzo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli
interessi legali.”;
d) l’articolo 768-septies è abrogato.
2. All’articolo 187, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
nonché nei casi indicati nell’art. 768-bis, secondo comma, del codice civile fino alla scadenza del
termine o al verificarsi della condizione sospensiva ivi indicata. In tal caso l’amministratore
dell’azienda o delle partecipazioni societarie è assimilato al curatore dell’eredità giacente.”.
3. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole”qualsiasi età” sono aggiunte le
seguenti:”prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
b) all’articolo 59, comma 3, dopo le parole”n. 2204/2002 della Commissione , del 5 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002” sono
sostituite dalle seguenti:”n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008”.
4. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al
comma 1 dell’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole “che intraprendono in Italia nuove attività economiche” sono inserite
le parole “, comprese quelle di direzione e coordinamento,”.
5. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da
molti anni si dispone quanto segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori
nominati a norma dell’art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di
chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da
proporre ai creditori, a norma dell’art. 214 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi
impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le
società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell’assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei
procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli
articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche :
1) dopo l’articolo 50 è aggiunto il seguente:
“Art. 50-bis
(Cessione di azienda o ramo d’azienda nell’anno anteriore la dichiarazione di insolvenza)
38
1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda che costituisca l’attività prevalente
dell’impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l’impresa cedente e l’impresa
cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con
conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno
dall’avvenuta cessione, l’impresa cedente risponde in solido con l’impresa cessionaria dei debiti da
questa maturati fino alla data dell’insolvenza.
2) all’articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le
direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla
salvaguardia dell’unità operativa dei complessi aziendali dell’impresa cedente e dell’impresa
cessionaria.”;
3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle
precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
4) l’articolo 47, è sostituito dal seguente:
“1. L’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed
ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener
conto dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa e dei risultati conseguiti dalla
procedura con riferimento all’attuazione dell’indirizzo programmatico prescelto a norma
dell’articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai
tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la
liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l’articolo 39, commi 2, 3
e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”
5) il primo comma dell’articolo 56,dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
“e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l’attuazione della procedura, con
esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.” .
6. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a mediolungo
termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel
Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale (di seguito
“Titoli”) da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in
Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione
delle Autorità creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli
nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono
essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla
disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I;
non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della
Banca d’Italia di cui all’art. 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili
nel patrimonio di vigilanza.
c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari
di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento.
Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non
concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla
lettera d) .
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d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di
euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare.
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell’importo
nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di
un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l’emissione di Titoli di cui ai
precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del
gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite
eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l’Economia
Meridionale.
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell’articolo 2, della legge n. 191 del 2009.
7. Per favorire l’operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono
apportate le modifiche che seguono:
a) all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole “del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266” sono soppresse;
2) le parole “vengono soppressi” sono sostituite dalle parole “viene soppresso”;
3) dopo “il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni” sono aggiunte le parole
“di finanziamento”.
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili,
con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell’economia e
delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi
decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di
finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni
sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il
capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche
riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica;
c) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
"361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per
cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere
dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle
imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e
medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti
criteri:
1) l’intensità dell’agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di
Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006;
2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle
iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;
3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a
carico delle imprese finanziate."
"361 - ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali
non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o
negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non
risulti avviata la relativa valutazione, nonchè quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione
40
delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da
rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano
avuto luogo nell’anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell’anno
precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente. "
"361 - quater. Dall’attuazione dei commi 361- bis e 361 - ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli
stessi.";
d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato della metà." sono
sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro
punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.”.
e) all’articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole “società quotate in
mercati regolamentati e” sono aggiunte le seguenti: “alle società da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché”;
f) dopo il comma 2 dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il
seguente comma:
“2-bis. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall’articolo 1,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non
applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.”.
g) ai fini dell’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della
presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui
all’articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità
indicate al comma 2 dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche
apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal
contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il
diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in
assenza di modifica.
8.La materia della “rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario” è regolata come segue :
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell’entrata in vigore della presente legge –
ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di
importo originario non superiore a 150 mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto
di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del
presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto
abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila
euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso
che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata
residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente,
riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno
spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti
lettere comporti anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di
cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a
venticinque anni;
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d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del
presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che
risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o
annotazione. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato
dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano
di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di
diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la
surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario
del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie
garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il
credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero
di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti
acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della
banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
9. Per allineare allo standard europeo l’esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal
seguente:
“1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione
dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio
2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di
applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare
riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell’area
unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per
le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi
precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.”;
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: “L’assegno bancario può essere presentato al
pagamento, anche nel caso previsto dall’art. 34, in forma sia cartacea sia elettronica.”;
2) l’articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: “ con dichiarazione della Banca d’Italia,
quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento
delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma
elettronica, non è stato pagato.”;
3) all’articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: “Il protesto o la constatazione equivalente
possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma
elettronica.”;
4) all’articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: “All’assegno circolare si applica
altresì la disposizione dell’assegno bancario di cui all’art. 31, comma 3.”;
c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
ai sensi delle successive lettere d) ed e);
d) con regolamento emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
42
sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti
lettere b) e c);
e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina
con proprio regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni di cui alle
precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca
d’Italia di cui alla lettera d);
10. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 6 dell’articolo 40-bis è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non
fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.”;
2) al comma 2 dell’articolo 120-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 le parole “e
quelle contenute nell’articolo 40-bis” sono soppresse.
3) l’articolo 120-quater è modificato nel modo seguente:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche
modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di
collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell’adozione da parte di
quest’ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in
misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di
mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.”;
c) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con
consumatori, come definiti dall’articolo 121, comma 1, lettera b), o micro-imprese, come definite
dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;
4) l’articolo 161, comma 7-quater è modificato nel modo seguente:
a) le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
b) dopo il periodo: “A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto
stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di
surrogazione.”, è aggiunto il seguente: “Con il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 120-
quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l’atto di surrogazione sono
presentati al conservatore al fine dell’annotazione.”.
11. All’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti
partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
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c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve
tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all’estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito
o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di cui all’art. 168 bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1,
comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che
perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da
quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono
imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale
di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del
periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini
della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni
detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si
tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la
percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i
soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate
con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il
regime di imposizione dei proventi di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: “4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis
concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla
percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti
da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per
cento, con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In
caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di
partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell’articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell’articolo 68,
comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a
concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.
Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la
ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con
modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 351.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010
detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di
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cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del
5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti
periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono
fiscalmente rilevanti. L’imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per
il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta 2011. L’imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o
dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16
dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista.
In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota
per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per
i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello
indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare
superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì
deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la
società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un
ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31
dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per
cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima
entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa
nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla
conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni
dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16
febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.”;
e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi indicata nel comma 5
non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i
proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva
di cui al comma 5.”;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis
e 5.”.
12. L’articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1
dell’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:
“La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile
1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19
aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della
registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori
al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora
divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza del registrazione non rispondono della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data,
limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi
fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti
anche quantitativi del preuso.”.
13. Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE)
1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti
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diretti agli agricoltori, in conformità all’art. 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e
27 del Regolamento (CE) n.795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti nei confronti di
Istituti finanziari a condizione che l’operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di
credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.30 del 31 gennaio
1975.
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della
Politica Agricola Comune, assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
46
Art. 9
Scuola e merito
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti
strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe
iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla
attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche
di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti
di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con
distretti, denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”, per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente
innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché
per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è
consentita anche agli accordi di programma già previsti dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio
1999, n. 297.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori
modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. E’ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di
seguito “Fondazione”) per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il
merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere
la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi
enti ed organismi in Italia e all’estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l’attuazione di
programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, ai sensi della vigente
normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza
sulla Fondazione medesima.
6. Lo statuto della Fondazione è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina,
inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali
soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei
Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti
per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità
di predisposizione e svolgimento delle stesse.
7. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con
oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le
altre materie:
a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell'attività lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a
studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei
buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.
Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione
senza che siano stati formulati rilievi
8. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si
conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
9. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove
nazionali standard previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all’art. 2, comma
4-undevicies della Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre
2010, n. 225.
10. Fermo quanto indicato al successivo comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre
essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì,
avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività Fesr
2007/2013” e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione
possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato
di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
11. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all’ articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie
ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività
non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I
suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 7, lett.a) e comma 24, del
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decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall’articolo 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo
della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi
succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
13. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralità fiscale.
14. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al
recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante
ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell’articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui
all’articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
16. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 15 del presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno
2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31
dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall’anno 2012.
17. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d) e f); i), l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
18. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 17 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10
milioni di euro per l’anno 2011 di cui 9 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 31 dicembre 2010, n. 240 e 1 milione per la costituzione del fondo di dotazione della
fondazione.
19. Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni
vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
20. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati
49
per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno
scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza
dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza
triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.
23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato
dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal
seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico
2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il
maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto
degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto
del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in
ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma
previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali
rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
50
Art.10
Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di aumentare l’efficienza
nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio
dei documenti obbligatori di identificazione, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) all’articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L’emissione della carta d’identità elettronica, che è documento obbligatorio di
identificazione, è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di
sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard
internazionali di sicurezza e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell’interno la fase dell’inizializzazione del
documento identificativo, attraverso il CNSD".
”2-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d’identità
elettronica ai sensi del comma 2-quater del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della
disposizione di cui al comma 2-bis, del presente articolo. Nelle more della definizione delle
modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d’identità elettronica, il Ministero
dell’economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su
supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
“2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è disposta anche progressivamente,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la
unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché
il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e
rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di
identità elettronica, ivi incluse le risorse dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità
tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro
della Salute”;
“2-quinquies. In funzione della realizzazione del progetto di cui ai commi 2bis, 2 ter e 2 quater, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le
funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette
società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di
emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
b) all’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il sindaco è tenuto à rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una
carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno.";
51
2) al secondo comma:
2.1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la
validità della carta d’identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la
validità è di cinque anni.";
2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate dall’obbligo di rilevamento delle
impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni";
3)dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o
che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione,
convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della
persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
2. All’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “In caso di
ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne
risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.
3. All’articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente
periodo: “Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il
pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.”.
4. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente
assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei
capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure
straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella
qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente
con le procedure di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
5. Le procedure di cui al comma 4 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31
dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto,
ivi compresi, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli
derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure
straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la
copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.
6. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di
applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui
all’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici,
di cui almeno tre di tirocinio operativo.
7. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare
riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle
tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione
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dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata “Agenzia”.
8. L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
9. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e
gestionale, di trasparenza e di economicità.
10. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di
acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in
parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad
euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo
al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di
indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio
"chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui
tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione
dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi
sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei
relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero
dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal
funzionamento dell’Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando
sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per
l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come
individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza
unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle
parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il
termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a
pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le
clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e
i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della
economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli
enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti
53
degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire
con i provvedimenti di cui alla lettera a);
i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave
inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e
alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all’andamento delle entrate in applicazione dei
meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
11. All’Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 7, sono trasferite le funzioni già attribuite
alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. L’Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all’audizione delle persone designate. I componenti dell’Agenzia sono scelti tra persone
dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel
settore. I componenti dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola
volta. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né
possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto
con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di
verifica sulla regolarità della gestione dell’Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si
applica l’articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da
tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con
funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell’economia e
delle finanze.
13. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura
dell'Agenzia. Formula proposte all’Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da
questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per
un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14 I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia sono determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun
componente dell’Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del
proprio trattamento economico.
15. A pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare
direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell’Agenzia ed il direttore generale, ove
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dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in
aspettativa senza assegni, per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in organico è reso
indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
16. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i membri dell’Agenzia e il direttore
generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La violazione ditale divieto è punita,
salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un ‘annualità
dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a
euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo ditali sanzioni
sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
17. L’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto
funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario
straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del’Agenzia. Entro il
termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell’Agenzia, secondo quanto disposto
dal comma 12.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite
le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli
organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni
dall’entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che
definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di
personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con
oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.
19. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro
quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire
all’Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale
per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di
altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
20. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui
relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all’uno per mille
dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore
complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria
deliberazione, approvata con decreto del al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme
affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale
confluiscono le risorse di cui al comma 19, la cui dotazione non può superare 1 milione di
euro a decorrere dall’anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a).
21. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 18, è stabilito
l’ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 20, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono
stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 20, e le relative modalità di
versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell’Agenzia, la
dotazione del fondo di cui alla lettera b) del comma 20 è ridotta con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita l’Agenzia, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) del
medesimo comma e dei costi complessivi dell’Agenzia.
22. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa
la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell’Agenzia di cui al comma 12 si provvede
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino
a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 11, le funzioni già attribuite dalla legge
alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
23. L’Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall’attività
dell’Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il
regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze.
24. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
25. L’articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 15 del decretolegge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest’ultimo, è da
considerarsi cessato il regime transitorio di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172

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