Nozione
La Società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni, dotata di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il capitale sociale è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.
In quanto società di capitali, le S.p.A. sono caratterizzate anche dall'autonomia patrimoniale perfetta, ossia dal massimo grado di autonomia patrimoniale. Il patrimonio della società, in altre parole, risulta essere completamente distinto da quello dei soci che, quindi, non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.
venerdì 31 dicembre 2010
La società per azioni
per saperne di più:
diritto commerciale,
diritto societario
2.3.1 Art. 19 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il potere di sospensione cautelare della Commissione Tributaria Regionale in materia di sanzioni
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Gli articoli 18 e 19 del D. Lgs. n. 472 18 dicembre 1997 completano il complesso quadro normativo che, nell'ambito del processo tributario, disciplina i provvedimenti cautelari e, nel contempo, le modalità di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie. Il legislatore, nel dettare la disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, ha innovato il precedente sistema stabilendo - art. 18, comma 4, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - che le decisioni in materia delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive; ed ha previsto - art. 19 - che la Commissione Tributaria Regionale può sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente alle sanzioni, "applicando, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 47 ". La sospensione, peraltro, deve essere in ogni caso concessa quando viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. La nuova disciplina generale in materia di sanzioni tributarie ha infatti introdotto il sistema di riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio, ricalcando le regole che l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/92 prevede in ordine al pagamento del tributo.
di Sheila Di Corrado
Gli articoli 18 e 19 del D. Lgs. n. 472 18 dicembre 1997 completano il complesso quadro normativo che, nell'ambito del processo tributario, disciplina i provvedimenti cautelari e, nel contempo, le modalità di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie. Il legislatore, nel dettare la disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, ha innovato il precedente sistema stabilendo - art. 18, comma 4, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - che le decisioni in materia delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive; ed ha previsto - art. 19 - che la Commissione Tributaria Regionale può sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente alle sanzioni, "applicando, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 47 ". La sospensione, peraltro, deve essere in ogni caso concessa quando viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. La nuova disciplina generale in materia di sanzioni tributarie ha infatti introdotto il sistema di riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio, ricalcando le regole che l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/92 prevede in ordine al pagamento del tributo.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
giovedì 30 dicembre 2010
Ancora segnali di medioevo
Non sono il solo a scorgere - da qualche tempo - segnali dell'instaurarsi di una civiltà medioevale: leggete questo articolo di Parag Khanna, che è senior research fellow presso la New America Foundation ed autore del libro che uscira nel 2011 con il titolo «How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance» per Random House.
Immaginate un mondo nel quale vi siano una Cina potente, in grado di dare un nuovo assetto all'Asia; un'India sempre più sicura di sé che espande i propri interessi dall'Africa all'Indonesia; un Islam che amplia la propria influenza; un'Europa afflitta da molteplici crisi di legittimità; città-stato sovrane proprietarie di grandi ricchezze che incoraggiano l'innovazione; e, ancora, eserciti privati di soldati mercenari, frotte di estremisti religiosi, istituzioni umanitarie che seguono regole tutte loro, facendo a gara per conquistare i cuori, le menti e i portafogli altrui. Tutto ciò vi parrà usuale, oggigiorno, eppure così fu anche poco meno di mille anni fa, all'apice del Medio Evo.
Immaginate un mondo nel quale vi siano una Cina potente, in grado di dare un nuovo assetto all'Asia; un'India sempre più sicura di sé che espande i propri interessi dall'Africa all'Indonesia; un Islam che amplia la propria influenza; un'Europa afflitta da molteplici crisi di legittimità; città-stato sovrane proprietarie di grandi ricchezze che incoraggiano l'innovazione; e, ancora, eserciti privati di soldati mercenari, frotte di estremisti religiosi, istituzioni umanitarie che seguono regole tutte loro, facendo a gara per conquistare i cuori, le menti e i portafogli altrui. Tutto ciò vi parrà usuale, oggigiorno, eppure così fu anche poco meno di mille anni fa, all'apice del Medio Evo.
per saperne di più:
le idee
Cosa sono le imprese
Le imprese sono isole di potere cosciente in questo oceano di cooperazione incosciente, come grumi di burro che si coagulano in un secchio di latte.
(Dennis Robertson - economista industriale)
(Dennis Robertson - economista industriale)
per saperne di più:
le idee
L'esercizio dell'autotutela tributaria per il contribuente rappresenta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo
L'esercizio dell'autotutela tributaria per il contribuente rappresenta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. La conseguenza è che il rifiuto di esercitarlo da parte dell'amministrazione può essere impugnato davanti al giudice tributario nel limite in cui lo sono gli atti amministrativi discrezionali e quindi relativamente alla legittimità della condotta omissiva, ma non può estendersi al merito della pretesa tributaria.
Contestare l'omessa autotutela perciò non apre il giudizio sul merito dell'atto relativamente al quale non sono stati esperiti i necessari rimedi giurisdizionali.
Così la Cassazione con la sentenza 26313 depositata il 29 dicembre 2010.
Contestare l'omessa autotutela perciò non apre il giudizio sul merito dell'atto relativamente al quale non sono stati esperiti i necessari rimedi giurisdizionali.
Così la Cassazione con la sentenza 26313 depositata il 29 dicembre 2010.
per saperne di più:
autotutela
Milleproroghe 2010-2011, Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225
Ecco in 72 voci tutte le proroghe, divise in ordine alfabetico, onerose e non, contenute nel decreto Milleproroghe. Per facilità di lettura le voci non seguite dal riferimento dell'articolo sono le proroghe cosidette "non onerose" contenute nella tabella allegata al decreto-legge.
per saperne di più:
termini
2.3 I dati normativi di riferimento
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Al fine di comprendere la ratio che sorregge i diversi orientamenti che si contrappongono, occorre analizzare il quadro normativo di riferimento che, essendo complesso, si presta a interpretazioni diversificate. Come è noto, la disciplina della sospensione cautelare emerge dalla lettura, in combinato disposto, di più norme del decreto sul processo tributario, alcune delle quali, peraltro, richiamano il Codice di procedura civile.
di Sheila Di Corrado
Al fine di comprendere la ratio che sorregge i diversi orientamenti che si contrappongono, occorre analizzare il quadro normativo di riferimento che, essendo complesso, si presta a interpretazioni diversificate. Come è noto, la disciplina della sospensione cautelare emerge dalla lettura, in combinato disposto, di più norme del decreto sul processo tributario, alcune delle quali, peraltro, richiamano il Codice di procedura civile.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
mercoledì 29 dicembre 2010
Il valore probatorio della fotografia
Va da sé che «la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi» (Cass. 22 maggio 1997).
La sua valenza probatoria è già stata acclarata in molteplici casi specifici, per tutti, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, tra le tante v. Cass. 20 gennaio 2005, n. 1234; Cass. 7 novembre 2003, n. 16714, in Arch. circolaz., 2004, pag. 23; Cass. 9 maggio 2002, n. 6634; Cass. 20 marzo 1998, n. 2952; Cass. 2 agosto 1995, n. 8461; in materia di riconoscimento personale, cfr. e pluribus Cass. 4 febbraio 2004; Cass. 11 marzo 2004; Cass. 31 maggio 2000; Cass. 26 novembre 1998; Cass. 1° febbraio 1996; Cass. 13 dicembre 1995; Cass. 7 novembre 1984, in Riv. pen., 1985, pag. 1140 (m); Cass. 16 dicembre 1981, in Riv. pen., 1982, 1047 (m); Cass. 28 febbraio 1997; Cass. 15 novembre 1996; Cass. 8 novembre 1995.
La sua valenza probatoria è già stata acclarata in molteplici casi specifici, per tutti, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, tra le tante v. Cass. 20 gennaio 2005, n. 1234; Cass. 7 novembre 2003, n. 16714, in Arch. circolaz., 2004, pag. 23; Cass. 9 maggio 2002, n. 6634; Cass. 20 marzo 1998, n. 2952; Cass. 2 agosto 1995, n. 8461; in materia di riconoscimento personale, cfr. e pluribus Cass. 4 febbraio 2004; Cass. 11 marzo 2004; Cass. 31 maggio 2000; Cass. 26 novembre 1998; Cass. 1° febbraio 1996; Cass. 13 dicembre 1995; Cass. 7 novembre 1984, in Riv. pen., 1985, pag. 1140 (m); Cass. 16 dicembre 1981, in Riv. pen., 1982, 1047 (m); Cass. 28 febbraio 1997; Cass. 15 novembre 1996; Cass. 8 novembre 1995.
per saperne di più:
fotografia,
prove
Inesistenza della notifica
Per «notificazione» si intende quel procedimento che è idoneo a portare nella sfera di percepibilità del destinatario l'atto impositivo. In particolare nella materia tributaria la notificazione assolve la funzione tipica ed essenziale di portare a conoscenza di destinatari predeterminati l'atto (e la pretesa) dell'Ente impositore, costituendo in tal senso uno strumento necessario ed indispensabile sia per la realizzazione dell'imposizione che per l'instaurarsi del contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa. Si tratta, evidentemente, di uno dei momenti più delicati nell'ambito dei rapporti tra contribuenti e Fisco, rappresentando non solo il momento in cui l'Ente impositore manifesta le proprie richieste di pagamento, ma indicando anche il dies a quo decorrono i termini per esperire tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali a questi concessi (cfr. Corte costituzionale n. 280 del 2005). In questa ottica, il procedimento notificatorio in genere assurge al ruolo di requisito essenziale per la corretta instaurazione del rapporto giuridico fra le parti interessate e, per questo, è oggetto di un'attenta e specifica disciplina legislativa che impone formalità successive da rispettare tassativamente. D'altronde è la stessa natura recettizia del provvedimento impositivo che implica l'essenzialità della notificazione ai fini del giuridico perfezionamento della fattispecie costitutiva del provvedimento stesso.
per saperne di più:
notifica
Mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento
«L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'ufficio finanziario emittente ovvero da altro soggetto da questi delegato ed impiegato della carriera direttiva» (Cass. 10513-2008).
La S.C. in proposito ha stabilito che l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La S.C. in proposito ha stabilito che l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
per saperne di più:
avviso di accertamento
La potestà concessoria sul demanio marittimo
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, 9 MARZO 2004 N. 4769
Pres. Favara - Est. D'Alonzo - P.M. Sorrentino
Ministero dell'economia e delle finanze c. M.F. (avv. Pacifico)
Demanio - Demanio statale - Marittimo - Lido del mare - Nozione - Appartenenza allo Stato - Necessità - Conseguenze - Utilizzazione - Concessione da parte di ente territoriale diverso dallo Stato - Possibilità - Esclusione - Arenile comunale - Regime.
Demanio - Facoltà di godimento dei beni demaniali - Costituzione mediante concessione a favore di privati, di diritti reali o personali aventi ad oggetto la fruizione di bene demaniale - Ammissibilità - Trasferimento tra privati di tali diritti - Ammissibilità.
Pres. Favara - Est. D'Alonzo - P.M. Sorrentino
Ministero dell'economia e delle finanze c. M.F. (avv. Pacifico)
Demanio - Demanio statale - Marittimo - Lido del mare - Nozione - Appartenenza allo Stato - Necessità - Conseguenze - Utilizzazione - Concessione da parte di ente territoriale diverso dallo Stato - Possibilità - Esclusione - Arenile comunale - Regime.
Demanio - Facoltà di godimento dei beni demaniali - Costituzione mediante concessione a favore di privati, di diritti reali o personali aventi ad oggetto la fruizione di bene demaniale - Ammissibilità - Trasferimento tra privati di tali diritti - Ammissibilità.
per saperne di più:
demanio marittimo
La legge non è uguale per tutti
242 voci di agevolazioni e sconti fiscali complessivamente valgono 142 miliardi di euro. Ognuno pensa di essere agevolato, ma è pura illusione finanziaria.
per saperne di più:
le idee
La trasformazione delle tecniche di trasporto
Sommario - 8. Il trasporto marittimo. Il Novecento. - 9. Il trasporto marittimo. I porti. - 10. Il trasporto marittimo. La situazione italiana. - 11. Il trasporto fluviale e le idrovie. - 12. Il trasporto per condotte. - 13. Il trasporto aereo. In genere. - 14. Il trasporto aereo. Il traffico merci. - 15. Il trasporto aereo. La situazione attuale e le prospettivie.
per saperne di più:
diritto dei trasporti
Demanialità marittima e subingresso nella concessione dei porti turistici
di Giovanni Di Giandomenico
Sommario. 1) Rilevanza del problema. 2) La titolarità dominicale dei porti turistici. 3) Evoluzioni normative e dottrinali. 4) La questione delle darsene a secco. 5) I nuovi scenari costituzionali. 6) Le costruzioni eseguite sul porto. 7) Il subingresso nella concessione. 8) La sorte dei contratti stipulati dal concessionario con i terzi.
1. rilevanza del problema.
Il conflitto tra il profilo statico della conservazione del bene pubblico e quello dinamico della utilizzazione di questo in senso economico costituisce una delle antinomie di più difficile soluzione nel regime giuridico dei beni pubblici e della demanialità marittima in particolare.
Anzi, per questa si pone con ancora maggiore rilevanza considerato che la sua valorizzazione, in un sistema economico complesso, richiede l'utilizzazione di opere di rilevante impatto paesistico e ingenti investimenti di capitali.
E' il caso questo soprattutto dei porti[1] turistici[2].
Sommario. 1) Rilevanza del problema. 2) La titolarità dominicale dei porti turistici. 3) Evoluzioni normative e dottrinali. 4) La questione delle darsene a secco. 5) I nuovi scenari costituzionali. 6) Le costruzioni eseguite sul porto. 7) Il subingresso nella concessione. 8) La sorte dei contratti stipulati dal concessionario con i terzi.
1. rilevanza del problema.
Il conflitto tra il profilo statico della conservazione del bene pubblico e quello dinamico della utilizzazione di questo in senso economico costituisce una delle antinomie di più difficile soluzione nel regime giuridico dei beni pubblici e della demanialità marittima in particolare.
Anzi, per questa si pone con ancora maggiore rilevanza considerato che la sua valorizzazione, in un sistema economico complesso, richiede l'utilizzazione di opere di rilevante impatto paesistico e ingenti investimenti di capitali.
E' il caso questo soprattutto dei porti[1] turistici[2].
per saperne di più:
demanio marittimo,
Giovanni Di Giandomenico
Dalla logistica all'intermodalità
Sommario - 1. Il superamento tecnico del trasporto monomodale. La nascita della logistica e del trasporto intermodale. - 2. Dall'esternalizzazione delle attività di logistica alla nascita del multimodal transport operator. - 3. Gli interporti. - 4. I fattori critici e le prospettive.
1. Il superamento tecnico del trasporto monomodale. La nascita della logistica e del trasporto intermodale.
Nel suo significato corrente per logistica ([1]) si intende quell'insieme di tecniche che permettono di conseguire economicamente la disponibilità di beni in quantità e qualità, tempi e luoghi in cui si manifestano le esigenze dell'utilizzatore.
1. Il superamento tecnico del trasporto monomodale. La nascita della logistica e del trasporto intermodale.
Nel suo significato corrente per logistica ([1]) si intende quell'insieme di tecniche che permettono di conseguire economicamente la disponibilità di beni in quantità e qualità, tempi e luoghi in cui si manifestano le esigenze dell'utilizzatore.
per saperne di più:
diritto dei trasporti
Armonizzazione fiscale nella Comunità Europea
di Paolo Costagliola
Introduzione
L'idea di un'Europa unita sul piano politico e culturale era già presente nelle menti più illuminate di quasi due secoli fa (1), ma le guerre e le divisioni ne hanno sempre ostacolato la realizzazione. Forse non è un caso che proprio la fine della più tragica delle guerre ha dato impulso alla ricerca concreta di un'unità oltre gli antagonismi nazionali, dapprima attraverso iniziative di natura essenzialmente economica e poi in senso sempre più esteso, fino all'affermazione della necessità di un'Europa unita anche sul piano politico-sociale.
Introduzione
L'idea di un'Europa unita sul piano politico e culturale era già presente nelle menti più illuminate di quasi due secoli fa (1), ma le guerre e le divisioni ne hanno sempre ostacolato la realizzazione. Forse non è un caso che proprio la fine della più tragica delle guerre ha dato impulso alla ricerca concreta di un'unità oltre gli antagonismi nazionali, dapprima attraverso iniziative di natura essenzialmente economica e poi in senso sempre più esteso, fino all'affermazione della necessità di un'Europa unita anche sul piano politico-sociale.
per saperne di più:
diritto comunitario,
diritto tributario,
Paolo Costagliola
2.2 L'esigenza di una tutela cautelare anche dopo il primo grado di giudizio
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Sembra il caso di rilevare che l'assenza - se questa debba essere la conclusione delle riflessioni che si vanno qui svolgendo - di una protezione cautelare, a somiglianza di quella prevista per le altre giurisdizioni, nelle fasi di giudizio successive alla prima, sarebbe effettivamente di tale gravità da mettere in crisi il salto qualitativo, del quale unanimamente è stato dato atto al legislatore, nella riorganizzazione della giurisdizione tributaria, attuata con la legislazione del 1992. Sembra superfluo rammentare che il dover fronteggiare un debito fiscale, o meglio, un presunto debito, il quale, alla fine dell'iter processuale, si manifesti inesistente, o solo parzialmente esistente, può condurre al fallimento di chi incappi in tale situazione, tant'è che appare di estrema rilevanza ogni attenzione alla sufficienza dei mezzi disponibili affinché ciò non si verifichi a causa della durata del processo[79].
di Sheila Di Corrado
Sembra il caso di rilevare che l'assenza - se questa debba essere la conclusione delle riflessioni che si vanno qui svolgendo - di una protezione cautelare, a somiglianza di quella prevista per le altre giurisdizioni, nelle fasi di giudizio successive alla prima, sarebbe effettivamente di tale gravità da mettere in crisi il salto qualitativo, del quale unanimamente è stato dato atto al legislatore, nella riorganizzazione della giurisdizione tributaria, attuata con la legislazione del 1992. Sembra superfluo rammentare che il dover fronteggiare un debito fiscale, o meglio, un presunto debito, il quale, alla fine dell'iter processuale, si manifesti inesistente, o solo parzialmente esistente, può condurre al fallimento di chi incappi in tale situazione, tant'è che appare di estrema rilevanza ogni attenzione alla sufficienza dei mezzi disponibili affinché ciò non si verifichi a causa della durata del processo[79].
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
martedì 28 dicembre 2010
Recupero degli aiuti di stato
L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere al recupero delle somme costituenti aiuto di Stato, salvo quelle rientranti nella regola "de minimis", e la motivazione necessaria dell'ingiunzione si esaurisce nel richiamo alla norma di legge e nella circostanza (nella specie incontestata) che il destinatario abbia usufruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, non assumendo alcuna rilevanza la mancata allegazione all'ingiunzione (e, in ipotesi, l'inesistenza) della comunicazione del Comune circa la percezione dell'aiuto. La prova del de minimis spetta al contribuente, quale fatto impeditivo del recupero, mentre all'amministrazione basta indicare in base a quale norma si procede al recupero.
Sentenza n. 23414 del 19 novembre 2010 (udienza del 28 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Papa, Rel. D'Alessandro
Recupero aiuti di stato - Ex municipalizzate - Ingiunzioni senza prove - Regime de minimis - Deve provarlo il contribuente
Sentenza n. 23414 del 19 novembre 2010 (udienza del 28 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Papa, Rel. D'Alessandro
Recupero aiuti di stato - Ex municipalizzate - Ingiunzioni senza prove - Regime de minimis - Deve provarlo il contribuente
per saperne di più:
agevolazioni fiscali
Privilegio generale mobiliare anche per l'irap
Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica legislativa, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 c.c., giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e ad altri enti pubblici di assolvere ai loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.
Ordinanza n. 24608 del 3 dicembre 2010
Ordinanza n. 24608 del 3 dicembre 2010
per saperne di più:
irap
2. La disciplina cautelare nelle fasi di giudizio successive all'emanazione della sentenza del giudice di primo grado 2.1 I limiti del primo grado
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
L'innovativo istituto della sospensione dell'atto impugnato, disciplinato dall'art. 47 D. Lgs. n. 546/92, collocato sotto il Capo II, del Titolo II del citato decreto, non lascia adito a dubbi: il procedimento cautelare, consistente nella sospensiva dell'atto impugnato nei casi in cui da tale atto possa derivare al ricorrente un danno grave e irreparabile, è suscettibile di applicazione solo in primo grado.
di Sheila Di Corrado
L'innovativo istituto della sospensione dell'atto impugnato, disciplinato dall'art. 47 D. Lgs. n. 546/92, collocato sotto il Capo II, del Titolo II del citato decreto, non lascia adito a dubbi: il procedimento cautelare, consistente nella sospensiva dell'atto impugnato nei casi in cui da tale atto possa derivare al ricorrente un danno grave e irreparabile, è suscettibile di applicazione solo in primo grado.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
lunedì 27 dicembre 2010
1.13 Revoca o modifica del provvedimento cautelare
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
La menomazione del diritto di difesa, conseguente alla non appellabilità della decisione cautelare in campo tributario, è solo parzialmente attenuata dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 D. Lgs. 546/92, che rende sempre possibile revoche o modifiche dell'ordinanza, su istanza motivata della parte (ricorrente o Ufficio) che abbia interesse, a condizione che si sia verificato "un mutamento delle circostanze" che avevano determinato l'adozione del provvedimento cautelare.
di Sheila Di Corrado
La menomazione del diritto di difesa, conseguente alla non appellabilità della decisione cautelare in campo tributario, è solo parzialmente attenuata dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 D. Lgs. 546/92, che rende sempre possibile revoche o modifiche dell'ordinanza, su istanza motivata della parte (ricorrente o Ufficio) che abbia interesse, a condizione che si sia verificato "un mutamento delle circostanze" che avevano determinato l'adozione del provvedimento cautelare.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
domenica 26 dicembre 2010
Quando il termine è essenziale nel contratto preliminare

La stipula del contratto definitivo è concordata «entro e non oltre» una certa data, anche se tale pattuizione non basta da sola a rendere essenziale il termine indicato. Si tratta solo di un elemento da considerare per stabilire se i contraenti abbiano voluto assegnare valenza decisiva alla data.
Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza 25 Ottobre 2010 , n. 21838
Legittimazione passiva dell'amministratore del condominio

Non sussiste alcuna limitazione in relazione alla legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il Condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell'edificio.
Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza 10 Novembre 2010 , n. 22886
per saperne di più:
condominio
Demanio marittimo, la competenza in tema di aree protette marine appartiene alla Regione

In forza del combinato disposto degli artt. 77 e 78, D.Lgs. n. 112/1998, la competenza in tema di aree protette marine appartiene alla Regione.
In particolare, ai sensi dell'art. 78 del citato D.Lgs. n. 112/1998, "tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate nell'art. 77 sono conferite alle Regioni e agli Enti locali" e, quelle esercitate per il rilascio delle concessioni demaniali nel Parco Sommerso di Baia non rientrano tra le funzioni di "rilievo nazionale" così indicate dall'art. 77: "i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394".
Con l'art. 105 del richiamato D.Lgs. sono state conferite alle regioni le funzioni relative "al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia"; conferimento non operante nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il DPCM 21 dicembre 1995.
Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione 15 Novembre 2010 , n. 8048
per saperne di più:
demanio marittimo
Trasformismo

«Trasformismo, brutta parola a cosa più brutta. Trasformarsi da sinistri a destri senza però diventare destri e non però rimanendo sinistri».
(1863, Giosuè Carducci)
per saperne di più:
le idee
1.12 Esecuzione dell'ordinanza di sospensione
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Riguardo all'esecuzione delle ordinanze di sospensione, possono sorgere delicate questioni.
Il primo dubbio attiene alla comunicazione o notificazione dell'ordinanza stessa alla parte resistente, sia essa costituita o meno. La legge tributaria, sul punto, tace. Nel processo amministrativo si ritiene comunemente che, una volta depositata, l'ordinanza di sospensione debba essere comunicata a tutte le parti costituite e anche all'amministrazione non costituita. Nel provvedimento viene inserita la clausola secondo cui "l'autorità amministrativa è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza".
di Sheila Di Corrado
Riguardo all'esecuzione delle ordinanze di sospensione, possono sorgere delicate questioni.
Il primo dubbio attiene alla comunicazione o notificazione dell'ordinanza stessa alla parte resistente, sia essa costituita o meno. La legge tributaria, sul punto, tace. Nel processo amministrativo si ritiene comunemente che, una volta depositata, l'ordinanza di sospensione debba essere comunicata a tutte le parti costituite e anche all'amministrazione non costituita. Nel provvedimento viene inserita la clausola secondo cui "l'autorità amministrativa è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza".
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
sabato 25 dicembre 2010
Buon Natale!
per saperne di più:
redazione
1.11 Rapporti tra fase cautelare e fase di merito
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Se il giudizio cautelare si conclude con l'accoglimento della domanda di sospensione "la trattazione della controversia (dovrà) essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia" (art. 47 D. Lgs. n. 546/92, 6° comma). La disposizione contiene manifestamente un ulteriore favor per il Fisco che in ipotesi di concessione della sospensione ha evidente interesse ad accelerare i tempi del giudizio[66]. Si vuole così stimolare una rapida conclusione del giudizio di merito, una volta sospeso l'atto impugnato.
di Sheila Di Corrado
Se il giudizio cautelare si conclude con l'accoglimento della domanda di sospensione "la trattazione della controversia (dovrà) essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia" (art. 47 D. Lgs. n. 546/92, 6° comma). La disposizione contiene manifestamente un ulteriore favor per il Fisco che in ipotesi di concessione della sospensione ha evidente interesse ad accelerare i tempi del giudizio[66]. Si vuole così stimolare una rapida conclusione del giudizio di merito, una volta sospeso l'atto impugnato.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
venerdì 24 dicembre 2010
1.10 Sospensione parziale e condizionata
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione, nei modi e nei termini indicati nel provvedimento, di idonea garanzia, da fornire mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Sebbene il dato normativo (art. 47, 5° comma, D. Lgs. n. 546/92) le accorpi in un'unica disposizione, però, la sospensione parziale non ha nulla a che vedere con quella condizionata. Non è da escludere però la configurabilità di un'ordinanza parziale condizionata.
di Sheila Di Corrado
La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione, nei modi e nei termini indicati nel provvedimento, di idonea garanzia, da fornire mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Sebbene il dato normativo (art. 47, 5° comma, D. Lgs. n. 546/92) le accorpi in un'unica disposizione, però, la sospensione parziale non ha nulla a che vedere con quella condizionata. Non è da escludere però la configurabilità di un'ordinanza parziale condizionata.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
giovedì 23 dicembre 2010
1.9 Ordinanza cautelare
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Il collegio sentite in camera di consiglio le parti, eventualmente assistite, provvede con ordinanza motivata, non impugnabile.
La previsione dell'obbligo della motivazione era nella delega di cui all'art. 30, lett. h ), cit. La previsione dell'obbligo della motivazione è in conformità alla disposizione stabilita all'art. 111. 6° comma, Cost., vigente. È comunque auspicabile che la motivazione non si riduca a mere ed inconsistenti formule stilistiche, ma che delinei in modo preciso la ratio decidendi, anche se la circolare 98/E/II - 3 - 1011 del 23 - 4 - 1996, ha disposto che la motivazione debba essere succinta. Del resto anche per la legge processuale civile l'ordinanza deve essere di regola "succintamente" motivata[60].
di Sheila Di Corrado
Il collegio sentite in camera di consiglio le parti, eventualmente assistite, provvede con ordinanza motivata, non impugnabile.
La previsione dell'obbligo della motivazione era nella delega di cui all'art. 30, lett. h ), cit. La previsione dell'obbligo della motivazione è in conformità alla disposizione stabilita all'art. 111. 6° comma, Cost., vigente. È comunque auspicabile che la motivazione non si riduca a mere ed inconsistenti formule stilistiche, ma che delinei in modo preciso la ratio decidendi, anche se la circolare 98/E/II - 3 - 1011 del 23 - 4 - 1996, ha disposto che la motivazione debba essere succinta. Del resto anche per la legge processuale civile l'ordinanza deve essere di regola "succintamente" motivata[60].
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
mercoledì 22 dicembre 2010
1.8 Provvedimento presidenziale (c.d. "procedimento di urgenza")
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Il 3° comma dell'art. 47 D. Lgs. 546/92 prevede, in caso "di eccezionale urgenza", che il presidente della commissione o della sezione cui il ricorso è assegnato, col medesimo decreto con cui provvede a fissare la trattazione dell'istanza di sospensione, possa disporre misure cautelari provvisorie.
di Sheila Di Corrado
Il 3° comma dell'art. 47 D. Lgs. 546/92 prevede, in caso "di eccezionale urgenza", che il presidente della commissione o della sezione cui il ricorso è assegnato, col medesimo decreto con cui provvede a fissare la trattazione dell'istanza di sospensione, possa disporre misure cautelari provvisorie.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
martedì 21 dicembre 2010
Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione
Nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, a dimostrazione dell'effettiva inerenza dell'operazione all'attività istituzionale dell'impresa, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all'altruità della fatturazione, riscontri precisi, non esaurientisi nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell'Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive, rispetto al thema probandum, in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell'Iva e dei relativi, possibili, abusi (Cassazione 1950/2007). La disposizione del Dpr n. 633 del 1972, articolo 19 (secondo la quale è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa...), in considerazione del particolare meccanismo che presiede al funzionamento dell'Iva (per il quale "un'infrazione fiscale si configura (...) per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento, doloso o colposo che sia, abbia determinato il rischio per l'Amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta effettivamente dovuta o l'abbia esposta a indebite detrazioni"), infatti, va letta in coerenza con quanto prescritto dagli articoli 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio Cee n. 77/388 e del principio affermato dalla Corte di giustizia Cee con sentenza 13 dicembre 1989 (c. 342/87) nel senso che il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, che l'imposta sia effettivamente dovuta e, cioè, corrispondente ad operazione effettivamente soggetta all'Iva (Cassazione 16 luglio 2003, n. 11110; 5 giugno 2003, n. 8959; 2 settembre 2002, n. 12756; 26 ottobre 2001, n. 13222; 27 giugno 2001, n. 8786).
Sentenza n. 24965 del 10 dicembre 2010 (udienza del 7 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. D'Alonzo
IVA - Diritto alla detrazione - Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Spetta al contribuente
Sentenza n. 24965 del 10 dicembre 2010 (udienza del 7 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. D'Alonzo
IVA - Diritto alla detrazione - Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Spetta al contribuente
per saperne di più:
iva
Leasing back e patto commissorio
Il leasing back è un normale contratto d'impresa ove la vendita non risulta diretta ad uno scopo di garanzia, quale accessorio di un preesistente e concomitante mutuo, ma costituisce necessario presupposto per la concessione del bene in leasing.
Il leasing back è il contratto con il quale un'impresa vende un proprio bene mobile o immobile, di natura strumentale per l'esercizio della propria impresa o attività, ad una società di leasing , la quale lo concede contestualmente in godimento all'alienante che corrisponde per l'utilizzazione del bene un canone ed ha facoltà, alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprietà esercitando il diritto di opzione per un determinato prezzo.
Il leasing back è il contratto con il quale un'impresa vende un proprio bene mobile o immobile, di natura strumentale per l'esercizio della propria impresa o attività, ad una società di leasing , la quale lo concede contestualmente in godimento all'alienante che corrisponde per l'utilizzazione del bene un canone ed ha facoltà, alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprietà esercitando il diritto di opzione per un determinato prezzo.
per saperne di più:
leasing,
patto commissorio
I ricchi cretini
Che cos'è l'intelligenza?
Qualche anno fa era in voga definirla come la capacità di adattamento. Ora piuttosto si propende per credere che essa indichi la capacità di capire l'ambiente circostante e, quindi, considerando l'ambiente umano nel quale ci troviamo (società) è la capacità di capire il prossimo.
Ebbene, è di questi la pubblicazione degli esiti di una ricerca sui "ricchi", in base ai cui risultati questi sarebbero meno capaci di comprendere le altrui emozioni, ossia - in un parola - sarebbero cretini.
Qualche anno fa era in voga definirla come la capacità di adattamento. Ora piuttosto si propende per credere che essa indichi la capacità di capire l'ambiente circostante e, quindi, considerando l'ambiente umano nel quale ci troviamo (società) è la capacità di capire il prossimo.
Ebbene, è di questi la pubblicazione degli esiti di una ricerca sui "ricchi", in base ai cui risultati questi sarebbero meno capaci di comprendere le altrui emozioni, ossia - in un parola - sarebbero cretini.
per saperne di più:
le idee
1.7 Udienza cautelare
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Proposta l'istanza cautelare "il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima" (art. 47, 2° comma, D. Lgs. n. 546/92). Quindi, il primo atto di questa fase incidentale è dato dal provvedimento con il quale viene fissata la data della trattazione dell'udienza. Quanto alla competenza, la norma parla genericamente di "presidente", senza specificare si tratti del presidente della commissione ovvero del presidente della sezione.
di Sheila Di Corrado
Proposta l'istanza cautelare "il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima" (art. 47, 2° comma, D. Lgs. n. 546/92). Quindi, il primo atto di questa fase incidentale è dato dal provvedimento con il quale viene fissata la data della trattazione dell'udienza. Quanto alla competenza, la norma parla genericamente di "presidente", senza specificare si tratti del presidente della commissione ovvero del presidente della sezione.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
lunedì 20 dicembre 2010
1.6 Istanza di sospensione
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
La disposizione normativa in esame si apre con la indicazione della parte legittimata a chiedere la misura cautelare. A tal riguardo, va precisato che per ricorrente si deve intendere, non solo colui il quale ha proposto il ricorso, ma anche ogni soggetto che si trovi nella medesima posizione processuale dello stesso, quali i litisconsorti necessari che siano ancora nei termini per la proposizione del ricorso.
di Sheila Di Corrado
La disposizione normativa in esame si apre con la indicazione della parte legittimata a chiedere la misura cautelare. A tal riguardo, va precisato che per ricorrente si deve intendere, non solo colui il quale ha proposto il ricorso, ma anche ogni soggetto che si trovi nella medesima posizione processuale dello stesso, quali i litisconsorti necessari che siano ancora nei termini per la proposizione del ricorso.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
domenica 19 dicembre 2010
Il pagamento in ritardo delle rate impedisce la definizione ex art. 9-bis, legge 289/2002
Con l’ordinanza n. 20966 del 2010, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR che aveva negato l’automatica inefficacia della definizione del condono in conseguenza del mancato tempestivo versamento dei ratei successivi al primo.
La Suprema Corte sposa le ragioni dell’Amministrazione finanziaria: diversamente dalle altre forme di condono disciplinate dalla Finanziaria 2003, la mancanza di clausole esplicitamente riferibili all’art. 9-bis, legge n. 289/2002 («Definizione dei ritardati od omessi versamenti»), volte a riconoscere effetti al pagamento tardivo, rende tale forma di condono perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.
Proprio per il carattere eccezionale dell’istituto del condono - conclude la Corte di Cassazione - non è configurabile un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore; e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla C.T.R., dato che la sostituzione dell’obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l’istanza di definizione appare condizionata dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente.
(Ordinanza Cassazione civile 11/10/2010, n. 20966)
La Suprema Corte sposa le ragioni dell’Amministrazione finanziaria: diversamente dalle altre forme di condono disciplinate dalla Finanziaria 2003, la mancanza di clausole esplicitamente riferibili all’art. 9-bis, legge n. 289/2002 («Definizione dei ritardati od omessi versamenti»), volte a riconoscere effetti al pagamento tardivo, rende tale forma di condono perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.
Proprio per il carattere eccezionale dell’istituto del condono - conclude la Corte di Cassazione - non è configurabile un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore; e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla C.T.R., dato che la sostituzione dell’obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l’istanza di definizione appare condizionata dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente.
(Ordinanza Cassazione civile 11/10/2010, n. 20966)
per saperne di più:
condono
Abuso della tutela processuale
La sentenza n. 24539 del 2009 ribadisce il recente arresto delle Sezioni unite intervenuto con la sentenza n. 23726 del 2007, alla stregua del quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito, sono da dichiararsi improponibili e, nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso proposto con cui era stata dedotta l’illegittimità dell’adempimento frazionato della pretesa creditoria nascente da uno stesso rapporto obbligatorio in ordine al quale erano stati azionati più procedimenti per decreto ingiuntivo allo scopo di chiedere un adempimento parziale di un unico complessivo credito (con riserva di agire per il residuo della somma). In senso conforme al nuovo indirizzo tracciato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite cfr. Cass. n. 15476 del 2008.
(Cassazione civile Sentenza 20/11/2009, n. 24539)
(Cassazione civile Sentenza 20/11/2009, n. 24539)
per saperne di più:
abuso del diritto
Irragionevole durata del processo tributario
Non è indennizzabile ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) la irragionevole durata del processo tributario. In base al presupposto della costante giurisprudenza della Cassazione, precisata comunque di recente (cfr. Cass. n. 8980/2009), si è chiarito che non è da ritenere regolato dall'art. 6 della Convenzione l'attesa che derivi dall'accertamento, da parte della commissione tributaria adita, della base imponibile del tributo, in quanto coinvolge lo stesso potere impositivo dello Stato, al di fuori dei diritti e doveri di carattere civile del cittadino e della fondatezza dell'accusa penale che viene a lui rivolta e quindi non inquadrabile in una attività processuale. Di regola la misura della sanzione pecuniaria irrogata e annullata è connessa, come accaduto nel caso, a quella del tributo evaso e delle imposte dovute (Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, e Dlgs n. 472 del 1997, art. 7); anche nel caso di specie non vi erano sanzioni accessorie né pene pecuniarie ma erano irrogate sanzioni in proporzione alle imposte evase, e la particolare gravità di esse è collegata dalla corte di merito solo alla loro misura o entità, con una valutazione di parifica alla accusa penale, che non ha senso in rapporto ad accertamenti o rettifiche che si collegano di certo al solo potere impositivo dello Stato italiano.
Sentenza n. 24614 del 3 dicembre 2010 (udienza del 20 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione VI civile - Pres. Salmè, Rel. Forte
Sentenza n. 24614 del 3 dicembre 2010 (udienza del 20 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione VI civile - Pres. Salmè, Rel. Forte
per saperne di più:
processo tributario
Evasione iva all'importazione e detenzione
Il reato di evasione dell'Iva all'importazione (articoli 67 e 70 del Dpr 633/1972) è configurabile non soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione.
Cassazione, sentenza 29 novembre 2010, n. 42161
Cassazione, sentenza 29 novembre 2010, n. 42161
per saperne di più:
diritto penale,
Introduzione all’Iva
Sanatoria liti pendenti in Cassazione inapplicabile ai rimborsi
La sanatoria delle controversie pendenti in Cassazione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 non può estendersi alle controversie in materia di rimborso poiché, se si interpretasse la disposizione nel senso che il predetto condono si applica anche a tali controversie, nel senso che col versamento del 5 per cento si consoliderebbe la pronunzia favorevole in favore del contribuente, si perverrebbe alla conseguenza assurda (e perversa) che l'Amministrazione riceverebbe il 5% ma dovrebbe pagare il 100%, con onere economico sostanziale del 95%, e ciò in contraddizione con la previsione a carico del contribuente di rinunciare ad ogni pretesa di equa riparazione e a carico dell'amministrazione del divieto di rimborsi di cui alla medesima lett. b).
Sentenza n. 23786 del 24 novembre 2010 (udienza del 29 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Didomenico
Sentenza n. 23786 del 24 novembre 2010 (udienza del 29 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Didomenico
per saperne di più:
condono,
processo tributario
Indetraibile l'iva su fattura emessa da società inesistente
Non è detraibile l’Iva se l’impresa che fattura è diversa dall’effettivo fornitore, anche se è avvenuto il pagamento dell’imposta e la merce è stata consegnata: in questo caso il committente, o cessionario, deve fornire riscontri precisi in ordine all’emissione del documento da parte del terzo.
Cassazione, sentenza 10 dicembre 2010, n. 24965
Cassazione, sentenza 10 dicembre 2010, n. 24965
per saperne di più:
iva
1.5 Il giudice competente
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Per quanto riguarda la competenza a conoscere e valutare la sospendibilità dell'atto impugnato, occorre dire che essa spetta esclusivamente alla Commissione tributaria provinciale. Si tratta di una precisa scelta del legislatore delegato, motivata dall'esigenza di evitare una fase cautelare eccessivamente lunga che, come si è potuto riscontrare nell'esperienza del processo amministrativo, finisce per sovrapporsi e sostituirsi alla fase di merito.
di Sheila Di Corrado
Per quanto riguarda la competenza a conoscere e valutare la sospendibilità dell'atto impugnato, occorre dire che essa spetta esclusivamente alla Commissione tributaria provinciale. Si tratta di una precisa scelta del legislatore delegato, motivata dall'esigenza di evitare una fase cautelare eccessivamente lunga che, come si è potuto riscontrare nell'esperienza del processo amministrativo, finisce per sovrapporsi e sostituirsi alla fase di merito.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
sabato 18 dicembre 2010
1.4 Gli atti suscettibili di sospensione
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
In mancanza di alcuna specificazione normativa, è vivace il dibattito tra chi afferma che ogni atto che, dichiarato astrattamente impugnabile dall'art. 19, venga in concreto impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie sia suscettibile di un provvedimento sospensivo della sua esecuzione[37] e chi, invece, esclude dalla categoria degli atti in relazione ai quali si possa utilmente invocare la tutela cautelare gli atti negativi o quelli di mero accertamento[38]. Sul punto la Giurisprudenza è divisa.
di Sheila Di Corrado
In mancanza di alcuna specificazione normativa, è vivace il dibattito tra chi afferma che ogni atto che, dichiarato astrattamente impugnabile dall'art. 19, venga in concreto impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie sia suscettibile di un provvedimento sospensivo della sua esecuzione[37] e chi, invece, esclude dalla categoria degli atti in relazione ai quali si possa utilmente invocare la tutela cautelare gli atti negativi o quelli di mero accertamento[38]. Sul punto la Giurisprudenza è divisa.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
venerdì 17 dicembre 2010
La natura e l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
La Cassazione ritorna su alcune problematiche ricorrenti dell'espropriazione presso terzi, incentrando l'attenzione anche sul giudizio incidentale previsto dagli artt. 548-549 c.p.c.
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 c.p.c., ha ad esclusivo oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 c.p.c., ha ad esclusivo oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.
per saperne di più:
diritto processuale civile
1.3.3 Imminenza del pregiudizio
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Un problema che si è posto ai commentatori della legge sul contenzioso tributario riguarda la mancanza, nell'art. 47 comma 1, di un esplicito riferimento ad un pregiudizio non solo grave ed irreparabile, ma anche " imminente " (come invece richiesto dall'art. 700 c.p.c. con riguardo al provvedimento d'urgenza). Di qui alcuni autori[35] e parte della giurisprudenza hanno ritenuto che la sospensione cautelare potrebbe anche essere concessa in presenza di atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento, per i quali non sussista il requisito dell'"imminenza".
di Sheila Di Corrado
Un problema che si è posto ai commentatori della legge sul contenzioso tributario riguarda la mancanza, nell'art. 47 comma 1, di un esplicito riferimento ad un pregiudizio non solo grave ed irreparabile, ma anche " imminente " (come invece richiesto dall'art. 700 c.p.c. con riguardo al provvedimento d'urgenza). Di qui alcuni autori[35] e parte della giurisprudenza hanno ritenuto che la sospensione cautelare potrebbe anche essere concessa in presenza di atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento, per i quali non sussista il requisito dell'"imminenza".
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
giovedì 16 dicembre 2010
Diritto tributario europeo
Regime fiscale
La politica fiscale nell'Unione europea (UE) è costituita da due componenti: la fiscalità diretta, che rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, e la fiscalità indiretta, che interessa la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. In materia di fiscalità diretta, gli Stati membri hanno adottato misure che consentono di evitare l'evasione fiscale e le doppie imposizioni. La politica fiscale fa sì che la concorrenza tra gli Stati membri nell'ambito del mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote e di regimi d'imposizione a livello della fiscalità indiretta. Sono state inoltre introdotte misure intese ad evitare eventuali effetti negativi della concorrenza fiscale quando le imprese effettuano trasferimenti tra gli Stati membri dell'Unione europea.
La politica fiscale nell'Unione europea (UE) è costituita da due componenti: la fiscalità diretta, che rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, e la fiscalità indiretta, che interessa la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. In materia di fiscalità diretta, gli Stati membri hanno adottato misure che consentono di evitare l'evasione fiscale e le doppie imposizioni. La politica fiscale fa sì che la concorrenza tra gli Stati membri nell'ambito del mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote e di regimi d'imposizione a livello della fiscalità indiretta. Sono state inoltre introdotte misure intese ad evitare eventuali effetti negativi della concorrenza fiscale quando le imprese effettuano trasferimenti tra gli Stati membri dell'Unione europea.
per saperne di più:
diritto comunitario,
diritto tributario
1.3.2 Apparente fondatezza della pretesa (Fumus boni iuris)
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Come anticipato il secondo presupposto per l'accoglibilità dell'istanza di sospensione è il fumus boni iuris. Tale requisito non è contemplato espressamente dall'art. 47, ma la necessità della sua sussistenza si evince chiaramente dal tenore dei commi 3 e 4 di detto articolo, laddove si prevede una "previa delibazione del merito" ai fini dell'accoglimento della decisione sulla domanda cautelare. Il requisito del fumus boni iuris è ben conosciuto dai processualcivilisti. Infatti l'individuazione di tale requisito è il frutto della elaborazione di dottrina e giurisprudenza con riguardo ai procedimenti cautelari previsti nel sistema processual civilistico.
di Sheila Di Corrado
Come anticipato il secondo presupposto per l'accoglibilità dell'istanza di sospensione è il fumus boni iuris. Tale requisito non è contemplato espressamente dall'art. 47, ma la necessità della sua sussistenza si evince chiaramente dal tenore dei commi 3 e 4 di detto articolo, laddove si prevede una "previa delibazione del merito" ai fini dell'accoglimento della decisione sulla domanda cautelare. Il requisito del fumus boni iuris è ben conosciuto dai processualcivilisti. Infatti l'individuazione di tale requisito è il frutto della elaborazione di dottrina e giurisprudenza con riguardo ai procedimenti cautelari previsti nel sistema processual civilistico.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
mercoledì 15 dicembre 2010
Condominio, amministratori liberi di stare in giudizio, ma con ratifica
L'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dell'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato dall'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione .
Corte di Cassazione, SS.UU., 6 Agosto 2010, n. 18331
Corte di Cassazione, SS.UU., 6 Agosto 2010, n. 18331
per saperne di più:
condominio
1.3.1 Danno grave ed irreparabile (Periculum in mora)
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Essendosi dilatati i tempi del giudizio, sempre più spesso accade che durante l'iter della causa il contribuente possa trovarsi in una situazione di periculum in mora. Tale requisito consiste nel maggior pregiudizio cui risulterebbe esposto il ricorrente, probabilmente vittorioso nel merito, se non venisse provvisoriamente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato prima di tale esito.
di Sheila Di Corrado
Essendosi dilatati i tempi del giudizio, sempre più spesso accade che durante l'iter della causa il contribuente possa trovarsi in una situazione di periculum in mora. Tale requisito consiste nel maggior pregiudizio cui risulterebbe esposto il ricorrente, probabilmente vittorioso nel merito, se non venisse provvisoriamente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato prima di tale esito.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
martedì 14 dicembre 2010
1.3 Presupposti di concedibilità della sospensione
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello
di Sheila Di Corrado
Dopo aver svolto un excursus storico sulle vicende che hanno portato il Legislatore ad emanare le norme cautelari contenute nel nuovo processo tributario ed aver brevemente descritto la disciplina contenuta nell'art. 47 D. Lgs. 546/92, esaminiamo in maniera analitica i presupposti e l'ambito di operatività dell'istituto. La norma, infatti, presenta degli aspetti interpretativi poco chiari, che sul piano pratico hanno creato non pochi inconvenienti.
di Sheila Di Corrado
Dopo aver svolto un excursus storico sulle vicende che hanno portato il Legislatore ad emanare le norme cautelari contenute nel nuovo processo tributario ed aver brevemente descritto la disciplina contenuta nell'art. 47 D. Lgs. 546/92, esaminiamo in maniera analitica i presupposti e l'ambito di operatività dell'istituto. La norma, infatti, presenta degli aspetti interpretativi poco chiari, che sul piano pratico hanno creato non pochi inconvenienti.
per saperne di più:
La sospensione cautelare nel giudizio tributario d'appello,
Sheila Di Corrado
Iscriviti a:
Post (Atom)








