Ai sensi dell’art. 4, dm 503/1998 «Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario.
Quest’ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall’esecuzione del fermo, con le modalità di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L’iscrizione contiene l’indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate».
L’Agente della riscossione deve dare prova di aver ottemperato a tale disposto.
Precisamente deve provare:
1. la esecuzione del fermo entro 60 giorni dal provvedimento della dre;
2. la comunicazione entro il termine di 5 giorni dall’avvenuta iscrizione;
3. la indicazione del provvedimento della dre nell’atto impugnato.
Sul punto, così si è espressa la giurisprudenza: «L’omessa comunicazione al contribuente dell’avvenuta iscrizione del fermo ex art. 86, D.P.R. n. 602/1973 entro i cinque giorni successivi al compimento della formalità è suscettibile di rendere illegittimo e nullo il procedimento di iscrizione in quanto non consente al contribuente il concreto esercizio del diritto alla difesa per resistere all’applicazione della misura cautelare (neppure potendo decorrere il termine per l’impugnazione, in difetto di legale conoscenza)» (Commiss. Trib. Prov. Molise Isernia Sez. II Sent., 01-02-2008, n. 4, in Fisco on line, 2008).

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