domenica 28 febbraio 2010

Sentenza di appello e titolo esecutivo

La sentenza di appello che si sia pronunciata nel merito sostituisce la sentenza di primo grado, sicché è l'unica idonea a passare in cosa giudicata ed a divenire titolo esecutivo (e comunque sostituisce la sentenza di primo grado qualora quest'ultima aveva efficacia esecutiva).

La sentenza di appello che si sia pronunciata solo sul rito (inammissibilità, improponibilità, improcedibilità) determina, invece, come unico effetto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (sia quando il giudice di appello lo dichiari espressamente sia quando tale declaratoria non sia presente nella sentenza), pertanto sarà la sentenza di primo grado a passare in giudicato ed a divenire titolo esecutivo.
In definitiva, sono la sentenza di appello di merito o la sentenza di primo grado cui sia seguito un appello definito solo nel rito che vanno munite di formula esecutiva e notificate al debitore.
Tali sentenze (la sentenza di appello di merito e la sentenza di primo grado il cui appello è stato definito nel rito) possono presentare peculiari problematiche nella esecuzione.
Segnatamente, ad esempio, la sentenza di appello di merito può non ripresentare il dispositivo di condanna ma limitarsi a confermare la sentenza di primo grado (nel caso in cui respinga l'appello).
Per converso, la sentenza di primo grado il cui appello sia stato definito solo nel rito potrebbe risultare appellata.
Tanto la prima quanto la seconda ipotesi, tuttavia, non rilevano quali fatti costitutivi del titolo esecutivo. Queste sentenze, quindi, restano titoli esecutivi e tali problematiche attengono alla sola fase (del tutto eventuale) dell'interpretazione del contenuto del titolo esecutivo demandata al giudice dell'esecuzione e dell'opposizione (interpretazione del giudicato esterno).
Questa la giurisprudenza sul punto.
ESECUZIONE FORZATA
Cass. civ. Sez. III, 28 maggio 1992, n. 6438
La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma, in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa e non l'operato del primo giudice, ma non nei casi in cui dichiari l'inammissibilità, l'improponibilità o la improcedibilità del gravame, in cui da essa non scaturisce alcun giudicato sulla pretesa sostanziale; conseguentemente, mentre in caso di conferma o di riforma della sentenza di primo grado, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza di appello, nel caso in cui questa sentenza dichiari solo l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del gravame, il provvedimento da notificare come titolo esecutivo è quello del giudice di primo grado.
Cass. civ. Sez. III, 28-05-1992, n. 6438
Caprotti c. Anzaloni
FONTI
Mass. Giur. It., 1992
Cassazione Civile
Titoli esecutivi (casistica):
- sentenza di riforma in appello della sentenza di primo grado
(sentenza)
10. La sentenza d'appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa e non l'operato del primo giudice, onde il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza d'appello. L'interpretazione della sentenza che costituisce titolo esecutivo eseguita dal giudice dell'opposizione costituisce interpretazione del giudicato esterno e si risolve pertanto in un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo se siano stati violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dai giudici di merito non sia immune da vizi logici e giuridici.
Sez. Lav., sent. n. 5212 del 25-05-1998, Distefano c. A.M.T. di Catania (rv 515808).
Cassazione Civile Sent. n. 5212 del 25-05-1998
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 giugno 1990, n. 836, il pretore del lavoro di Catania, in accoglimento della domanda del sign. Giovanni Distefano, ex agente dell'Azienda Municipale Trasporti collocatosi anticipatamente in quiescenza per inabilità fisica, condannava la stessa al pagamento di lire 55.590.679, a titolo di rimborso contributi ex art. 16 T.U.
Accordi Aziendali, e di lire 1.608.822, per differenze del T.F.R.
A seguito di gravame di entrambe le parti, il locale Tribunale, dopo avere sospeso, in accoglimento della contestuale inibitoria, l'esecuzione della decisione pretorile per l'importo eccedente lire 3.000.000, con, sentenza del 12 novembre 1991, n. 25282, riformava la pronuncia impugnata in ordine al capo di domanda concernente il c.d. rimborso contributi sostituendo al criterio del cumulo quello dell'assorbimento e riconoscendo sul trattamento economico in concreto spettante la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione il Distefano e l'Azienda e la Corte Suprema, con sentenza del 9 giugno 1993, n. 6419, riuniti i ricorsi: accoglieva il secondo motivo del ricorso principale cassando sul punto la pronuncia del Tribunale; rigettava invece il primo motivo ed il ricorso incidentale.
La Corte riteneva, in particolare, corretta l'individuazione dei criteri di calcolo del complessivo trattamento economico, spettante all'ex agente, effettuati dal Tribunale per cui accoglieva soltanto la seconda censura concernente la data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme in concreto dovute.
Intanto il Distefano, in data 2 aprile 1992, sulla base della sentenza n. 836 del 1990 del pretore di Catania, a suo dire confermata dalla pronuncia del Tribunale, procedeva a pignoramento presso terzi (nella specie, presso la CCRVE quale tesoreria dell'Azienda), vincolando l'importo di lire 71.000.000.
L'Azienda proponeva opposizione all'esecuzione e, ottenuta la sospensione, con atto del 28 aprile 1992 riassumeva il giudizio innanzi al pretore del lavoro di Catania deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dal creditore procedente, la sentenza del Tribunale, posta a base dell'esecuzione, aveva natura meramente dichiarativa, e non di condanna al pagamento della somma di lire 66.963.178, onde la necessità di un ulteriore giudizio per la determinazione delle somme eventualmente dovute.
Assumeva, inoltre, che avverso la detta decisione del Tribunale era stato proposto ricorso per Cassazione per cui la relativa questione era da considerarsi ancora sub iudice.
Chiedeva, quindi, in mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, la declaratoria di inefficacia degli atti esecutivi posti in essere e comunque la riduzione degli importi vincolati.
Il pretore di Catania, giudice dell'esecuzione, dopo aver disposto la sospensione della esecuzione, rimetteva la causa al pretore Dirigente per la sua assegnazione al giudice del lavoro.
Con sentenza del 12 maggio 1994 il pretore del lavoro di Catania, in accoglimento della opposizione, dichiarava l'inefficacia del pignoramento eseguito dall'opposto e la decisione, su appello dell'opposto, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza in data 16 novembre 1995.
Il Distefano ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l'Azienda.
Motivi della decisione
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e dei criteri giuridici di interpretazione del giudicato esterno, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si deduce che il Tribunale era chiamato a decidere sulla sussistenza o meno di un valido titolo esecutivo e sulla legittimità del pignoramento in oggetto, essendosi precisato nei due gradi del giudizio che la sentenza n. 836 del 1990 del pretore del lavoro, azionata per 1'esecuzione assieme alla sentenza n. 2582 del 1991 del Tribunale, aveva conservato valore di titolo esecutivo in quanto la natura puramente dichiarativa della detta pronuncia d'appello aveva reso quest'ultima insuscettibile di esecuzione senza la sentenza di primo grado.
Al contrario l'impugnata sentenza, invece di dare risposta a quanto dedotto, si era limitata ad accertare in base ad un semplice calcolo matematico che in favore del creditore procedente non era residuato alcun credito poiché l'importo del trattamento di fine rapporto, liquidato dall'azienda appellata, e la maggiorazione della differenza dell'indennità di buonuscita, riconosciuta dal pretore, erano risultati complessivamente superiori all'ammontare del rimborso contributi, determinato dal consulente tecnico d'ufficio.
Sennonché l'affermazione era fondata su una motivazione di carattere tautologico ed insufficiente, con la conseguenza che il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di pronunciare sui su indicati punti decisivi della controversia.
In altro aspetto erano stati violati i criteri giuridici che regolano i limiti del giudicato esterno avendo il giudice d'appello riformato la sentenza di primo grado, sul rilievo che il complessivo trattamento economico spettante all'ex agente in conseguenza del suo anticipato collocamento in quiescenza andava determinato non più in base al criterio del cumulo delle due componenti -TRF e rimborso contributi -, sia pure mitigato da un particolare meccanismo di assorbimento -, in passato adottato dall'AMT, bensì alla stregua di quello dell'assorbimento, fino alla concorrenza, del rimborso contributi nel TRF, e cioè sulla base di un criterio diverso da quello cui aveva fatto riferimento il giudice di primo grado.
D'altro canto, in base alla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di merito, in primo grado, alla data di esonero dal servizio la somma per rimborso contributi spettante al ricorrente ammontava a lire 56.133.779 mentre quella per indennità di buonuscita era di lire 14.924.673 (di cui lire 13.541.380 liquidate prima della esecuzione direttamente dall'Azienda a titolo di TFR e lire 1.383.293 riconosciute nelle sentenze azionate per differenza indennità di buonuscita).
Sicché non è comprensibile l'affermazione del Tribunale secondo cui, in seguito al pagamento di lire 3.000.000 effettuato dall'Azienda in esecuzione del provvedimento di inibitoria reso in appello del giudizio di merito, non era più residuata alcuna somma al ricorrente.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Secondo costante giurisprudenza, la sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma, in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa e non l'operato del primo giudice, onde il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza di appello (cfr. Cass., n. 6438 del n. 1992; n. 450 del 1979; n. 2885 del 1973).
Dall'altro, si ricorda che l'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito della opposizione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve, pertanto, in un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo se siano stati violati i criteri giuridici che regolano 1'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dai giudici di merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto (Cass., n. 5082 del 1996; n. 754 del 1995).
Ora il Tribunale, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un valido titolo esecutivo e quindi della legittimità o meno del pignoramento in oggetto, ha esattamente rilevato, - nell'ambito del principio di rispondenza tra il chiesto e il pronunciato -, che il titolo posto a base della esecuzione dal creditore procedente era costituito dalla sentenza n. 2582 del 1991, emanata dal Tribunale di Catania in grado di appello, e non soltanto da quella pronunciata dal giudice di primo grado, come invece sostenuto dal Distefano.
Invece il Tribunale ha violato i criteri che regolano 1'estensione ed i limiti del giudicato esterno al giudizio di opposizione quando, con riguardo ai titoli posti a base della esecuzione dal Distefano, pur avendo premesso che la sentenza pronunciata in data 12 novembre 1991 dal Tribunale di Catania sul punto confermata dalla Corte di Cassazione, aveva riformato la decisione di primo grado nel senso che il complessivo trattamento economico spettante all'ex agente, in conseguenza dell'anticipato collocamento in quiescenza per inabilità fisica, andava determinato in base al criterio dell'assorbimento, fino a concorrenza, del rimborso contributi nel T.F.R, e non mediante quello del cumulo, ha poi affermato l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore credito in favore del creditore procedente.
A tanto infatti il Tribunale è giunto sul rilievo che, anche in base ad un semplice calcolo matematico, era evidente che il Distefano non era titolare di alcun credito residuo a titolo di rimborso contributi poiché l'importo del T.F.R., comprensivo della parte liquidata dall'Azienda e della differenza riconosciuta dal pretore, era risultato inequivocabilmente superiore all'importo del rimborso contributi calcolato dal consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado.
Sennonché l'insussistenza di qualsivoglia credito in relazione ai titoli fatti valere costituisce affermazione che è fondata su considerazioni di carattere assiomatico mediante rinvio per relationem al contenuto di una consulenza tecnica espletata in primo grado i cui conteggi e calcoli non figurano oltretutto nelle decisioni in questione.
In altri termini la sentenza impugnata non ha dato ragione, ai fini in esame, dell'ammontare delle singole componenti del credito dell'ex agente (in parte liquidato prima della esecuzione dall'Azienda -T.R.F.- ed in parte riconosciuto giudizialmente - differenza indennità buonuscita e rimborso contributi), di come in concreto abbia operato il criterio dell'assorbimento, della esistenza o meno di una differenza di credito in favore del creditore procedente.
Il ricorso deve perciò essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAGGIO 1998.
Nota a Cass. civ., sez. Lavoro, 25-05-1998, n. 5212
In senso conforme, quanto alla seconda parte della massima in commento, cfr.Cass. 3 giugno 1996, n. 5082, in Gius 1996, 18, 2210; 23 gennaio 1995, n. 754, ivi 1995, 13, 1717.
Cassazione Civile, sez. III, 03-06-1996, n. 5082 - Pres. Meriggiola E - Rel. Di Nanni LF - P.M. Lo Cascio G (Diff.) - Farmitalia Carlo Erba soc. c. U.S.L. Locri (massima 2)
RV497918
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - Sentenza costituente titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'opposizione alla esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - In genere - Sentenza costituente titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione del giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
L'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito della opposizione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve, pertanto, in un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo se siano stati violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dai giudici di merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto.
Riferimenti normativi
Codice civile art. 2909
Codice procedura civile art. 474
Codice procedura civile art. 360
Codice procedura civile art. 615
Giurisprudenza correlata
Conformi
Cass. civ., sez. III, 27-11-1979, n. 6239 - RV402968
Cass. civ., sez. III, 02-04-1992, n. 3996 - RV476519
Cass. civ., sez. III, 23-01-1995, n. 754 - RV489857
Cassazione Civile, sez. III, 27-11-1979, n. 6239 - Pres. SPEZIALE E - Rel. MEO G - P.M. VALENTE B (CONF) - SOC CEMES c. CASTELLO (massima 1)
RV402968
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere - Titolo esecutivo - Sentenza - Passata in cosa giudicata - Interpretazione del giudice dell'opposizione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione.
Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno.
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in cosa giudicata, eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, costituisce interpretazione di giudicato esterno al giudizio di opposizione e, pertanto, è incensurabile in cassazione, sempre che non siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici o giuridici.
Edita in Giust. civ. 1980, I, pag. 922
Riferimenti normativi
Codice civile art. 2909
Codice procedura civile art. 360
Codice procedura civile art. 474
Codice procedura civile art. 615
Giurisprudenza correlata
Conformi
Cass. civ., sez. III, 18-09-1979, n. 4794 - RV401392
Cass. civ., sez. II, 23-11-1978, n. 5496 - RV395275
Cass. civ., sez. II, 06-08-1977, n. 3590 - RV387190
Cassazione Civile, sez. III, 18-09-1979, n. 4794 - Pres. MOSCONE C - Rel. SCRIBANO G - P.M. GROSSI M (CONF) - OLIVIERI c. DI LENA (massima 1)
RV401392
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Interpretazione da parte del giudice in sede di opposizione all'esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno.
Il giudice dell'esecuzione chiamato a dare i provvedimenti necessari per l'attuazione di un obbligo di fare, accertato con una sentenza emessa in un giudizio di cognizione, è tenuto ad interpretare la sentenza stessa onde renderne possibile la concreta attuazione. Questa interpretazione, attendendo ad un titolo formatosi in un giudizio diverso, concerne un giudicato esterno, onde essa in sede di legittimità è suscettibile di un controllo soltanto formale sulla eventuale sussistenza di vizi logici e giuridici della motivazione.
Riferimenti normativi
Codice civile art. 2909
Codice procedura civile art. 612
Giurisprudenza correlata
Conformi
Cass. civ., sez. II, 06-08-1977, n. 3590 - RV387190
Cass. civ., sez. II, 15-10-1976, n. 3490 - RV382237
Cassazione Civile, sez. II, 06-08-1977, n. 3590 - Pres. GRASSINI D - Rel. PARISI R - P.M. SILOCCHI L (CONF) - RUSSO c. CIOTTA
RV387190
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Interpretazione da parte del giudice in sede di opposizione alla esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno.
L'interpretazione del titolo esecutivo - il quale consista in una sentenza passata in cosa giudicata - effettuata dal giudice investito della opposizione alla esecuzione, costituisca interpretazione di giudicato esterno al giudizio di opposizione ed e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità sempre che non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi
Codice civile art. 2909
Codice procedura civile art. 360
Codice procedura civile art. 474
Codice procedura civile art. 615
Giurisprudenza correlata
Cass. civ., sez. II, 15-10-1976, n. 3490 - RV382237
Cass. civ., sez. III, 11-04-1975, n. 1375 - RV374917
Cassazione Civile, sez. II, 15-10-1976, n. 3490 - Pres. BENEDICENTI M - Rel. PARISI R - SOC EDILGRAF c. DANIELETTO (massima 2)
RV382237
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere - Sentenza definitoria di una controversia per l'accertamento d'un obbligo di fare - Giudicato esterno - Configurabilità rispetto al successivo procedimento esecutivo - Interpretazione da parte del giudice dell'opposizione alla esecuzione - Incensurabilità in cassazione.
Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno.
La sentenza emessa a conclusione di un giudizio svoltosi per lo accertamento di un obbligo di fare da luogo ad un giudicato cosiddetto esterno rispetto al successivo processo esecutivo ed all'eventuale giudizio che venga in questa sede instaurato per accertare i concreti limiti della condanna, con la conseguenza che l'interpretazione che di quella sentenza d'accertamento viene data dal giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione, ove sia sorretta da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici,in ordine all'identificazione degli estremi formali del giudicato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Cassazione Civile, sez. III, 11-04-1975, n. 1375 - Pres. BEVILACQUA - Rel. CALECA A - DE FILIPPI c. SOC MINERVA (massima 1)
RV374917
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - In genere - Interpretazione - In sede di opposizione alla esecuzione - Incensurabilità in cassazione.
Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno.
L'interpretazione del titolo esecutivo effettuata dal giudice investito della opposizione alla esecuzione, quando quel titolo consiste in una sentenza passata in giudicato, e interpretazione di giudicato esterno al giudizio di opposizione e, come tale, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Cassazione Civile, sez. II, 23-11-1978, n. 5496 - Pres. FABI B - Rel. PIERI S - P.M. MOROZZO DELLA ROCCA F (DIFF) - DE RONCO c. VARESIO (massima 2)
RV395275
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Interpretazione da parte del giudice dell'opposizione alla esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione.
Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno.
L'interpretazione del titolo esecutivo effettuata dal giudice dell'opposizione all'esecuzione - laddove il titolo sia costituito da una sentenza passata in giudicato - ha natura di interpretazione di un giudicato esterno al giudizio di opposizione, e, come tale, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Cassazione Civile, sez. III, 02-04-1992, n. 3996 - Pres. Meo G - Rel. Di Nanni LF - P.M. Morozzo Della Rocca F (Parz.Diff) - Quirino c. Desprini
RV476519
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Sentenza costituente titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
L'interpretazione della sentenza, costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito dall'opposizione alla esecuzione, ha per oggetto il giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve, pertanto, in un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo se siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito presenti vizi logici o giuridici.
Cassazione Civile, sez. III, 23-01-1995, n. 754 - Pres. Scala P - Rel. Vizza F - P.M. De Nunzio W (Conf.) - Sebastianelli c. Assitalia
RV489857
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - Titolo esecutivo costituito da sentenza - Interpretazione del giudice dell'opposizione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in cosa giudicata, eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e, pertanto, è incensurabile in Cassazione, sempre che non siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito sia immune da vizi logici e giuridici.

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