Il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale può formare oggetto di cessione.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 10 gennaio 2012, n. 52
domenico riccio diritto blog
schegge di diritto e frammenti giuridici a cura di domenico riccio
mercoledì 25 gennaio 2012
Cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale
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danno,
responsabilità
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le idee
L'Islam fiscale
Da Il Sole:
"The Economic Origins of Islam:Theory and Evidence" di Michalopoulos, Naghavi e Prarolo, che spiega la nascita e sviluppo dell'Islam come un contratto volto a favorire lo sviluppo economico fra i ricchi abitanti delle scarse terre fertili della Penisola Arabia e i miseri nomadi delle numerose regioni aride, al fine di permettere i commerci.
«In base a tale contratto, i secondi rinunciavano al banditismo, mente i primi assicuravano una certa ridistribuzione del reddito. Attorno al VI secolo le guerre fra l'impero Persiano e quello Bizantino avevano, infatti, reso insicuri i commerci fra l'Oriente e l'Occidente. In quel contesto le rotte che transitavano attraverso la Penisola Arabica diventavano importanti, e in particolare La Mecca si trasformò in un fondamentale centro di transito. Di qui la necessità per i mercanti arabi di assicurarsi una sorta di pace sociale con le popolazioni più umili dedite al brigantaggio.
L'Islam fu la risposta a quella necessità: in cambio di una maggiore sicurezza dei commerci si assicurava una più equa distribuzione delle ricchezze ottenuta attraverso la Zakah ( tassa obbligatoria sulla ricchezza), la riba (il divieto al tasso d'interesse sui prestiti) e una legge ereditaria che non permettesse un eccessivo accumulo di ricchezza. Tuttavia, l'aspetto più importante della ricerca è che gli autori mettono in evidenza una forte correlazione fra le regioni del pianeta in cui la percentuale di terre fertili è molto bassa e quelle in cui l'Islam è riuscito maggiormente a espandersi. In altre parole l'Islam è stato uno strumento efficiente per risolvere bisogno socio-economici nelle regioni svantaggiate dal punto di vista produttivo».
"The Economic Origins of Islam:Theory and Evidence" di Michalopoulos, Naghavi e Prarolo, che spiega la nascita e sviluppo dell'Islam come un contratto volto a favorire lo sviluppo economico fra i ricchi abitanti delle scarse terre fertili della Penisola Arabia e i miseri nomadi delle numerose regioni aride, al fine di permettere i commerci.
«In base a tale contratto, i secondi rinunciavano al banditismo, mente i primi assicuravano una certa ridistribuzione del reddito. Attorno al VI secolo le guerre fra l'impero Persiano e quello Bizantino avevano, infatti, reso insicuri i commerci fra l'Oriente e l'Occidente. In quel contesto le rotte che transitavano attraverso la Penisola Arabica diventavano importanti, e in particolare La Mecca si trasformò in un fondamentale centro di transito. Di qui la necessità per i mercanti arabi di assicurarsi una sorta di pace sociale con le popolazioni più umili dedite al brigantaggio.
L'Islam fu la risposta a quella necessità: in cambio di una maggiore sicurezza dei commerci si assicurava una più equa distribuzione delle ricchezze ottenuta attraverso la Zakah ( tassa obbligatoria sulla ricchezza), la riba (il divieto al tasso d'interesse sui prestiti) e una legge ereditaria che non permettesse un eccessivo accumulo di ricchezza. Tuttavia, l'aspetto più importante della ricerca è che gli autori mettono in evidenza una forte correlazione fra le regioni del pianeta in cui la percentuale di terre fertili è molto bassa e quelle in cui l'Islam è riuscito maggiormente a espandersi. In altre parole l'Islam è stato uno strumento efficiente per risolvere bisogno socio-economici nelle regioni svantaggiate dal punto di vista produttivo».
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diritto islamico
martedì 24 gennaio 2012
Sfigati vs raccomandati ovvero a proposito dell'ultima esternazione di Michel Martone
| Il sottosegretario Michel Martone |
E' come dire che chi diventa professore ordinario a 29 anni è un raccomandato.
Abbiamo un sistema universitario in Italia nel quale si dedica più tempo a fare esami che a fare lezioni. E poi non capiamo perché i ragazzi escono tardi ed impreparati dall'Università!
Beati i poveri di spirito ...
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le idee
Condono tributario permanente: allungamento dei termini per la definizione delle liti
Possono essere definite le liti fiscali minori in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011; il pagamento delle somme dovute per la definizione possono essere versate fino al 31 marzo 2012. Lo prevede un emendamento al D.L. Milleproroghe. Oggi alla Camera dei Deputati la discussione del Ddl di conversione del D.L. n. 216/2011 (C. 4865).
L’emendamento allunga i termini della sanatoria delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
Rientrano, infatti, nella sanatoria anche le liti pendenti fino al 31 dicembre 2011 (prima la data “limite” era il 1° maggio 2011); per il versamento delle somme dovute, il termine (originariamente fissato al 30 novembre scorso) slitta al 31 marzo 2012 (quindi al 2 aprile prossimo, poiché il 31 marzo cade di sabato).
Data entro la quale dovrà essere comunque presentata la relativa domanda di definizione.
L’emendamento allunga i termini della sanatoria delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
Rientrano, infatti, nella sanatoria anche le liti pendenti fino al 31 dicembre 2011 (prima la data “limite” era il 1° maggio 2011); per il versamento delle somme dovute, il termine (originariamente fissato al 30 novembre scorso) slitta al 31 marzo 2012 (quindi al 2 aprile prossimo, poiché il 31 marzo cade di sabato).
Data entro la quale dovrà essere comunque presentata la relativa domanda di definizione.
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condono
L'appello va depositato ne non spedito alla Commissione tributaria provinciale
La necessità di depositare e non di spedire il ricorso trova la sua ratio nella certezza di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado in ordine all’avvenuto appello e ciò per impedire un’erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza emessa da detto giudice.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 10/11/2011, n. 23499)
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 10/11/2011, n. 23499)
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processo tributario
venerdì 20 gennaio 2012
Giurisprudenza
GIURISPRUDENZA
CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 546
NOTAIO ED ATTO NOTARILE - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Nel caso di accertamento di un comportamento negligente del notaio, consistito nella redazione di un atto finale non conforme al regolamento di interessi voluto dalle parti e/o nella violazione degli obblighi di informazione su di lui incombenti, egli non può che rispondere delle conseguenze patrimoniali sofferte, come danno emergente o lucro cessante, a causa della condotta a lui soltanto ascrivibile.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale del contratto va verificato alla luce dell'intero contesto negoziale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra di loro, dovendosi procedere al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.. Il Giudice deve, pertanto, collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 546
NOTAIO ED ATTO NOTARILE - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Nel caso di accertamento di un comportamento negligente del notaio, consistito nella redazione di un atto finale non conforme al regolamento di interessi voluto dalle parti e/o nella violazione degli obblighi di informazione su di lui incombenti, egli non può che rispondere delle conseguenze patrimoniali sofferte, come danno emergente o lucro cessante, a causa della condotta a lui soltanto ascrivibile.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale del contratto va verificato alla luce dell'intero contesto negoziale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra di loro, dovendosi procedere al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.. Il Giudice deve, pertanto, collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
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giurisprudenza
Il dividendo sociale o reddito minimo di cittadinanza
I molisani non abbienti potranno usufruire del reddito minimo di cittadinanza. Ne dà notizia l'agenzia Agi. Il sostegno, unico nel suo genere in Italia, è stato istituito dalla Regione con la finanziaria regionale 2012 grazie a un emendamento presentato da Michele Petraroia (Pd).
L'assegno riguarderà i nuclei familiari "privi di ogni altra e diversa tipologia di entrate, con priorità verso le famiglie più numerose e quelle che comprendono anziani non autosufficienti, persone diversamente abili e bambini".
L'intervento sarà finanziato attraverso uno specifico capitolo di bilancio all'interno delle politiche sociali, alimentato con il taglio dei costi istituzionali e con il parziale sblocco del fondo sociale europeo.
L'assegno riguarderà i nuclei familiari "privi di ogni altra e diversa tipologia di entrate, con priorità verso le famiglie più numerose e quelle che comprendono anziani non autosufficienti, persone diversamente abili e bambini".
L'intervento sarà finanziato attraverso uno specifico capitolo di bilancio all'interno delle politiche sociali, alimentato con il taglio dei costi istituzionali e con il parziale sblocco del fondo sociale europeo.
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dividendo sociale
Responsabilità del primario ospedaliero
Il primario ospedaliero, che, ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), essendo perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche (v., per opportuni riferimenti, Cass. n. 3492 del 2002 e Cass. n. 13979 del 2005).
Sentenza Cassazione civile 29/11/2011, n. 24144
Sentenza Cassazione civile 29/11/2011, n. 24144
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responsabilità
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